CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2024
302.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.
Nuovo testo unificato C. 1127 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1127 e C. 1289, assunto come testo base, ai fini dell'esame in sede referente, nella seduta del 10 aprile 2024, è composto di due articoli non modificati nel corso dell'esame in sede referente e non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili di quantificazione del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane, assegna, a decorrere dal 2024, un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che la disposizione opera entro limiti massimi di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In proposito, rammenta che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026. Rileva altresì che, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo residuano per l'anno in corso disponibilità pari a 173.395.047 euro. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca una conferma circa la sussistenza delle occorrenti disponibilità anche per le annualità successive al 2024, nonché una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca, a decorrere dall'anno 2024, le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) domanda alla sottosegretaria se ritenga che un'elargizione di 400.000 euro per l'organizzazione del Macerata Opera Festival possa costituire un «intervento strutturale di politica economica».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che il Governo ha attinto alle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica con finalità di copertura finanziaria, evidentemente ritenendo che l'intervento in questione sia compatibile con l'utilizzo di tali risorse.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiarisce che il proprio interrogativo deriva dallo stato del dibattito pubblico relativo agli interventi strutturali di politica economica, solitamente incentrato su argomenti affatto diversi, quali l'incremento della dimensione media d'impresa o la riforma del mercato dei capitali. Pertanto, si chiede in quale momento, nel dibattito politico, si sia smesso di considerare strutturali, ad esempio, le riforme sui salari e si sia arrivati a inscrivere in tale categoria un intervento come quello oggetto della proposta di legge in esame.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 1127, recante disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo per Pag. 16interventi strutturali di politica economica reca, a decorrere dall'anno 2024, le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 1665 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
  Fa presente, in primo luogo, che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferita al testo approvato dal Senato.
  Con riferimento agli articoli da 1 e 4, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il presente provvedimento definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
  Osserva che, in questo quadro, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le norme sostanzialmente disciplinano tre diverse tipologie di funzioni suscettibili di trasferimento: le funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento delle funzioni richiede la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, ma non lo stanziamento di risorse aggiuntive di bilancio, in quanto il trasferimento è realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; le funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento richiede non solo la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, ma anche lo stanziamento di risorse di bilancio aggiuntive, in quanto il trasferimento non è realizzabile nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; le funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli indicati in precedenza, che non richiedono pertanto la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  Ciò posto, evidenzia che il provvedimento prevede alcuni vincoli procedurali che, nel caso del trasferimento di funzioni relative a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tendono a subordinare il trasferimento medesimo alla previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e al preventivo stanziamento delle eventuali ulteriori risorse finanziariePag. 17 necessarie ai sensi dell'articolo 4, comma 1, primo periodo e secondo periodo. Sebbene nessun vincolo specifico sia previsto nel caso di trasferimento di funzioni diverse da quelle dianzi citate, sottolinea la presenza di disposizioni di carattere generale, applicabili a prescindere dalle funzioni trasferite, che impongono comunque quanto meno una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento, ove si consideri, da un lato, che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 prevede, prima dell'avvio del negoziato, la valutazione da parte dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle risorse finanziarie necessarie, e che il successivo quarto periodo stabilisce che ai fini dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Rileva, inoltre, che sebbene tali disposizioni non sembrerebbero riguardare le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano già avviato il confronto congiunto con il Governo, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 11, comma 1, a tali Regioni risulterebbe comunque applicabile la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 9, comma 1, secondo cui dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Osserva che si tratta comunque di vincoli che appaiono, in alcuni casi, meritevoli di approfondimento, anche dal punto di vista interpretativo, sia perché non corroborati dalla previsione di un pieno coinvolgimento delle Camere, sia perché appare necessario verificare la propedeuticità di alcuni dei predetti vincoli rispetto all'avvio o alla conclusione delle intese. Infatti, mentre l'articolo 1, comma 2, prevede che «l'attribuzione» di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, l'articolo 4, comma 1, prevede, invece, che «il trasferimento» delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, possa essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard.
  Con riferimento agli articoli 2 e 5, rileva preliminarmente che le norme in esame, all'articolo 2, stabiliscono le procedure di approvazione delle intese fra Stato e Regione finalizzate all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e, all'articolo 5, recano i principi relativi all'attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento. Con riferimento al procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione evidenzia che l'articolo 2 prevede due fasi: una prima fase di negoziazione tra Governo e Regione interessata, che si conclude con l'adozione di uno schema di intesa preliminare, e una seconda fase di approvazione da parte della Regione dello schema di intesa definitivo, che viene poi trasmesso alle Camere con il relativo disegno di legge ai fini della successiva deliberazione. Entrambe le fasi prevedono comunque un coinvolgimento delle Camere, che avviene, nella prima fase, attraverso l'adozione di atti di indirizzo e, nella seconda fase, mediante l'esame del disegno di legge presentato dal Governo. Osserva che l'articolo 5 prevede, invece, che le intese stabiliscano i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 Pag. 18del 2009, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Rileva che la determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. Evidenzia che ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che il funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Osserva che, per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, viene indicata, quale unica fonte di finanziamento, il conferimento delle compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale nel rispetto dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica e di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
  Ciò posto, rileva che i procedimenti delineati dagli articoli in esame, nonostante i molteplici richiami alla legge di contabilità e finanza pubblica, presentano profili meritevoli di approfondimento, anche dal punto di vista interpretativo, sia in ordine al controllo parlamentare sulle risorse oggetto di effettivo trasferimento, sia riguardo alle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni.
  Riguardo al controllo parlamentare, rileva innanzitutto che, nonostante la presenza di una relazione tecnica allegata all'intesa, l'intesa e la legge con cui se ne dispone l'approvazione non definiscono l'ammontare delle risorse da trasferire, ma si limitano a definire i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, mentre i beni e le risorse oggetto di trasferimento sono determinati successivamente con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sottoposto al parere parlamentare, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. A questo riguardo, sottolinea che andrebbe pertanto valutata la necessità di sottoporre gli schemi dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, in modo da consentire alle Camere di verificare prima dell'emanazione dei medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da un lato, l'effettivo rispetto dei criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire indicati nell'intesa, dall'altro, il permanere degli equilibri di bilancio.
  Per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni trasferite, fa presente che, poiché l'effettivo trasferimento delle risorse avviene successivamente alla conclusione dell'intesa e all'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e l'articolo 4, comma 1, di cui si è detto in precedenza, prevede che il trasferimento delle funzioni con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard, sembrerebbe che tale disposizione faccia riferimento non già alla fase che precede l'avvio o la conclusione delle intese, ma a quella successiva all'entrata in vigore della legge con cui le intese sono approvate. Solo in questa fase, all'esito dell'attività della Commissione paritetica Stato-Regione, le risorse da trasferire saranno individuate ed effettivamente trasferite.
  Infine, con specifico riferimento invece alle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite, osserva che andrebbe chiarita la portata applicativa della relativa disciplina, dal momento che la stessa, pur stabilendo che l'intesa individua, quale fonte Pag. 19di finanziamento per le funzioni attribuite, le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, richiama il rispetto non solo dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, concernente la copertura finanziaria, ma anche dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, che individua tutte le diverse fonti che consentono agli enti territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, vale a dire, non solo le compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, ma anche i tributi propri e le risorse derivanti dal fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale.
  Con riferimento all'articolo 3, rileva preliminarmente che esso delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, disciplinando il procedimento che conduce all'adozione dei relativi decreti legislativi con l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti anche in relazione ai profili finanziari.
  Osserva che l'articolo definisce le materie o ambiti di materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le quali sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni, e prevede che i decreti legislativi definiscano le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia, in ciascuna Regione, dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, precisandosi che per ciascuna delle Regioni che abbiano sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio sia svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese.
  Rileva che viene altresì disciplinata una procedura per l'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni, in base alla quale questi ultimi possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Anche in tal caso è previsto un coinvolgimento delle Camere, giacché sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio è acquisito sia il parere della Conferenza unificata sia quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si prevede, inoltre, che anche i costi e fabbisogni standard siano determinati e aggiornati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cadenza almeno triennale, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si dispone, infine, che se successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa i livelli essenziali delle prestazioni, con il relativo finanziamento, sono modificati o ne sono determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
  Ricorda, altresì, che l'articolo 3 in esame è stato profondamente modificato rispetto al suo testo originario nel corso dell'esame al Senato. Il testo originario dell'articolo 3 si limitava, infatti, a stabilire che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i relativi costi e fabbisogni standard fossero determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che definiscono una procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni a tutt'oggi ancora non conclusa. Osserva che tale procedura veniva comunque integrata prevedendosi un coinvolgimento delle Camere, giacché, dopo l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ciascuno schema di decreto Pag. 20doveva essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri doveva quindi valutare il contenuto dell'intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere e, decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, procedere all'adozione del decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  Rileva che nel nuovo testo dell'articolo 3, quale risultante dalle modifiche introdotte dal Senato, continua ad essere operante la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni prevista dalla legge di bilancio 2023, che non prevede alcun coinvolgimento delle Camere, in quanto si dispone che, nelle more dell'entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, continuano ad applicarsi le predette norme, facendosi pertanto salva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard nel frattempo effettuata in applicazione delle norme medesime.
  Tutto ciò considerato, sottolinea che la mancanza di un coinvolgimento delle Camere nella procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle more dell'esercizio della delega, e la coesistenza comunque di due distinte procedure per procedere a tale determinazione appaiono meritevoli di approfondimento, anche dal punto di vista interpretativo, in ordine a molteplici aspetti.
  Al riguardo, evidenzia, anzitutto, come nell'ipotesi in cui le risorse disponibili a legislazione vigente non fossero sufficienti all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le Camere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, sarebbero chiamate ad approntare con apposito provvedimento legislativo le risorse necessarie, prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza tuttavia aver esaminato e valutato preventivamente i contenuti dei predetti decreti e gli effetti finanziari da essi derivanti.
  Rileva come, pur non essendo previsto il coinvolgimento delle Camere preliminarmente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali i livelli essenziali delle prestazioni vengono inizialmente individuati, tale coinvolgimento sia invece previsto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 3, in ordine ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui vengono aggiornati i livelli essenziali delle prestazioni. Pur prevedendosi che tale aggiornamento abbia luogo in coerenza e nei limiti delle risorse disponibili, si dispone, al tempo stesso, che i relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, senza che venga precisato che tale ipotesi ricorre solo qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento.
  Osserva, inoltre, come nel caso in cui i decreti legislativi attuativi della delega non risultassero meramente recettizi dei livelli essenziali delle prestazioni nel frattempo individuati con la procedura prevista dalla legge di bilancio 2023, e questi ultimi avessero consentito la conclusione di intese, si potrebbe determinare una sovrapposizione tra le due procedure, posto che, essendo i livelli essenziali delle prestazioni determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non corrispondenti a quelli previsti dai decreti legislativi, che sono fonte di rango superiore e successiva nel tempo, si dovrebbe verosimilmente procedere all'aggiornamento dei contenuti delle intese a breve distanza di tempo dalla loro conclusione. Ciò si verificherebbe sia nell'ipotesi in cui i decreti legislativi entrassero in vigore dopo la conclusione dell'intesa e prima della approvazione legislativa di quest'ultima, sia nel caso in cui essi entrassero in vigore dopo l'approvazione stessa. A questo riguardo evidenzia come, mentre la prima ipotesi non sembra trovare un'apposita disciplina nel testo del provvedimento, la seconda invece potrebbe essere disciplinata dalla norma di cui all'articolo 3, comma 11, in precedenza descritta, in Pag. 21base alla quale, qualora successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa i livelli essenziali delle prestazioni, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza degli stessi nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
  Rileva che, nonostante l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, preveda la possibilità che dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni derivino nuovi o maggiori oneri, la delega che conduce alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni non richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, qualora dall'esercizio della delega derivino nuovi o maggiori oneri, i relativi decreti legislativi possano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ma si limita a prevedere, tra le disposizioni da considerare quali principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega medesima, quella di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 793, della legge n. 197 del 2022, ai sensi della quale la Cabina di regia determina i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
  Fa presente, inoltre, che pur comportando l'esercizio della delega una proroga delle attività previste dai commi da 791 a 797 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, fino a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – vale a dire, al momento, fino al 2026 – non viene tuttavia corrispondentemente prolungata fino a tale anno l'autorizzazione per le spese di funzionamento derivanti dalle medesime attività prevista dal comma 797 del citato articolo 1, da considerarsi quale principio e criterio direttivo ai fini dell'esercizio della delega, per un ammontare pari a 500.000 euro annui dal 2023 al 2025.
  Osserva che, con riferimento agli aspetti dianzi richiamati, anche al fine di consentire una compiuta verifica in sede parlamentare del rispetto degli equilibri di bilancio, dovrebbe essere valutata: la necessità di stabilire che, prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 795 del citato articolo 1, i relativi schemi di decreto siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, come previsto dal testo originario del presente provvedimento; l'opportunità di definire più puntualmente la disciplina degli effetti della eventuale modifica dei livelli essenziali delle prestazioni introdotta successivamente alla conclusione dell'intesa o successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima; l'opportunità di precisare, al comma 7 dell'articolo 3, che solo qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti, in sede di aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, i relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono adottati contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie; l'opportunità, in relazione all'esercizio della delega, di richiamare espressamente la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prolungando fino al 2026 l'autorizzazione di 500.000 euro per le spese di funzionamento derivanti dalle attività previste dai commi da 791 a 797 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
  In relazione all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme prevedono che la Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, proceda annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e provveda alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora da tale ricognizione emerga uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni, ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, su proposta della medesima Commissione, sono apportate le necessarie variazioni delle aliquote Pag. 22di compartecipazione definite nelle intese, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.
  Osserva, inoltre, come si preveda che la Corte dei conti riferisca annualmente alle Camere sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.
  Tutto ciò considerato, rileva che andrebbe chiarito se con la nozione di «oneri finanziari», prevista al comma 1 dell'articolo 8, si intenda fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta per l'esercizio delle funzioni trasferite e se, con la nozione di «fabbisogni di spesa» di cui al successivo comma 2, si intenda fare riferimento, invece, ai fabbisogni standard e ai relativi costi. In tal caso, sembrerebbe doversi tener conto, ai fini della variazione delle aliquote di compartecipazione, degli scostamenti tra costi e fabbisogni standard, da un lato, e gettito da compartecipazione, dall'altro, ma non anche delle variazioni degli oneri finanziari derivanti non già da variazioni dei predetti costi e fabbisogni standard, bensì da altre cause quali, ad esempio, la maggiore o minore efficienza nella prestazione dei servizi. In tale ipotesi, andrebbe altresì chiarito, a suo avviso, se la verifica della variazione dei fabbisogni standard e dei relativi costi debba essere effettuata sulla base dell'aggiornamento almeno triennale di questi ultimi, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
  Con riferimento all'articolo 9, rileva preliminarmente che l'articolo in esame reca, al comma 1 e al comma 2, clausole di invarianza finanziaria riferite all'applicazione del presente provvedimento e di ciascuna intesa, nonché al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni; al comma 3, disposizioni a garanzia delle singole Regioni che non siano parte delle intese approvate; al comma 4, norme che prevedono la possibilità, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, di un loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto anche delle regole conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.
  Per quanto riguarda le clausole di neutralità finanziaria riferite al provvedimento in esame e alle intese, che stabiliscono che dall'attuazione del provvedimento e dalle singole intese non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva che esse si limitano a ribadire, con altra formulazione, i contenuti di alcune disposizioni del provvedimento che richiamano le risorse disponibili, sia nel caso del trasferimento di funzioni in materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 1, sia nell'ipotesi del trasferimento di funzioni in materie non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 2. Analogamente, la clausola di neutralità finanziaria riferita al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, che prevede che il finanziamento di questi ultimi, sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard, sia attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ossia delle regole sulla copertura finanziaria, non fa che ribadire, con altra formulazione, la regola secondo cui, qualora dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni derivino nuovi o maggiori oneri, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo.
  In proposito, osserva che la relazione tecnica riferita all'articolo in esame afferma che è astrattamente possibile che si generino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto della determinazionePag. 23 dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard, precisando in particolare che «si tratta di un processo che precede le singole iniziative di accesso ad assetti di autonomia differenziata e le trascende sul piano degli obiettivi, che sono più generali».
  Per quanto riguarda, invece, le disposizioni a garanzia delle singole Regioni che non siano parte delle intese approvate, osserva che esse prevedono che per tali Regioni siano garantiti l'invarianza finanziaria e il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto, e sesto comma, della Costituzione. Inoltre, si precisa che le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3.
  A questo riguardo, rileva che andrebbe chiarito con riferimento a quali specifiche risorse debba essere garantita l'invarianza finanziaria che la norma assicura alle altre Regioni all'esito della conclusione delle intese.
  Per quanto concerne, infine, le norme che prevedono la possibilità, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, di un loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica, nel sottolineare come la relazione tecnica consideri tali disposizioni di particolare rilievo per la garanzia degli equilibri della finanza pubblica, in coerenza con le vigenti regole di bilancio nazionali e sovranazionali, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente all'articolo 10, rileva che le norme in esame prevedono che lo Stato promuova l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili. In proposito, atteso il carattere procedurale e programmatico delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
  In relazione all'articolo 11, rileva preliminarmente che esso prevede che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge, facendo comunque salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
  Osserva, inoltre, come ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applichino anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ciò premesso, evidenzia come sia necessario che il Governo chiarisca quali siano le pertinenti disposizioni della presente legge applicabili ai fini dell'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento. In particolare, andrebbe chiarito se l'eventuale propedeuticità della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e del relativo finanziamento si riferisca in tal caso, trattandosi di negoziazioni già avviate, alla sola conclusione delle intese.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita formalmente agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), già trasmessa per via telematica alla Commissione medesima. Tanto premesso, con specifico riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento, si riserva di fornire in altra seduta i relativi elementi di risposta.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che il disegno di legge in esame presenti Pag. 24delle peculiarità, in quanto incide sull'intero impianto del finanziamento delle amministrazioni pubbliche, sia a livello centrale che a livello decentrato. Chiede, pertanto, alla Commissione una riflessione maggiormente approfondita sul provvedimento. Ricorda, inoltre, come, in sede di audizioni svolte congiuntamente alla Commissione Bilancio del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea, sia emerso un collegamento tra i temi oggetto dell'indagine conoscitiva e alcune problematiche connesse ai profili finanziari del provvedimento in esame. A nome del proprio gruppo, chiede quindi di valutare la programmazione di specifiche audizioni o, comunque, di svolgere un particolare approfondimento sui temi che riguardano la copertura finanziaria del provvedimento. Evidenzia, peraltro, come nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera siano indicati una serie di quesiti che necessitano di opportuni chiarimenti.
  Auspica che questa riflessione sia condotta prima che la Commissione esprima il parere di propria competenza, indipendentemente dalla posizione nel merito sui contenuti del provvedimento. Esprime, a questo riguardo, il timore che, qualora si dovesse procedere diversamente, la Commissione non possa disporre di elementi sufficienti per esaminare adeguatamente il disegno di legge.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, rassicura la collega sul fatto che, sicuramente, la riflessione sul provvedimento in esame non sarà frettolosa e che, proprio per tale ragione, al relativo esame saranno riservate ulteriori sedute della Commissione. Ritiene, tuttavia, che sia inopportuno organizzare un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame in sede consultiva, a maggior ragione per un provvedimento esaminato in seconda lettura. Suggerisce, al riguardo, di valutare la proposta della deputata Guerra nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà nella giornata di domani, alla luce delle decisioni che verranno assunte nella giornata odierna dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine al seguito della discussione del provvedimento in Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ringrazia la collega per la disponibilità mostrata e la condivisione del tema. Nel ribadire il carattere altamente tecnico dei quesiti che il proprio gruppo intende porre, auspica che un momento di riflessione con i soggetti esperti nella materia possa avere effettivamente luogo, anche in sede informale.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, propone ai gruppi di opposizione che intendano rivolgere quesiti sul provvedimento in esame di formularli tempestivamente, in modo che il Governo disponga del tempo necessario a elaborare le relative risposte.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce la richiesta del proprio gruppo di svolgere un ciclo di audizioni, che tenga conto anche degli elementi contenuti della documentazione predisposta dagli uffici della Camera sul provvedimento in esame. Ricorda, in proposito, che, nel corso dell'odierna audizione, svolta congiuntamente alla Commissione Bilancio del Senato, la Corte dei conti ha rilevato che l'attuazione in sede nazionale della riforma della governance economica europea si interseca con le tematiche concernenti la capacità di finanziamento di tutte le funzioni oggetto di possibile devoluzione nell'ambito dell'attuazione dell'autonomia differenziata, dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Ferma restando l'ipotesi di poter porre ulteriori domande puntuali rispetto ai rilievi già depositati, chiede, pertanto di assicurare un'adeguata interlocuzione con i rappresentanti del Governo, dal momento che tale interlocuzione appare necessaria nell'ambito dell'esame di un provvedimento niente affatto ordinario e dal rilevante impatto sugli equilibri di finanza pubblica.

Pag. 25

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ribadisce la necessità di attendere le decisioni dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine alla calendarizzazione del seguito della discussione del provvedimento in Assemblea, al fine di poter valutare, nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocata per la giornata di domani, le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in sede consultiva.
  Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
C. 304-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono tuttora in corso le necessarie verifiche tecniche sugli aspetti finanziari del provvedimento e, pertanto, non è in condizione di fornire in questa sede i chiarimenti richiesti al riguardo.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.
C. 1018-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione in data 23 aprile 2024, contiene l'ulteriore emendamento Pizzimenti 1.100. Avverte che l'Assemblea ha, altresì, trasmesso l'emendamento 1.200 della Commissione e i subemendamenti Ilaria Fontana 0.1.200.1, 0.1.200.2, 0.1.200.3, 0.1.200.4, 0.1.200.5, 0.1.200.6, 0.1.200.7 e 0.1.200.8 ad esso riferiti.
  Ritiene, al riguardo, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dai subemendamenti Ilaria Fontana 0.1.200.5 e 0.1.200.7, volti a prevedere che con il decreto interministeriale al quale è demandata la definizione degli standard di sicurezza e accessibilità cui devono ottemperare le sedi e i locali utilizzati dagli enti del Terzo settore per attività di culto siano, altresì, individuati i criteri e le condizioni per la predisposizione di piani di rigenerazione urbana, nonché per il riconoscimento di contributi e incentivi per interventi di autorecupero dei predetti immobili.
  Per quanto concerne gli emendamenti Pizzimenti 1.100 e 1.200 della Commissione, nonché i restanti subemendamenti riferiti a tale ultima proposta emendativa, propone di esprimere sugli stessi nulla osta, posto che essi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sui subemendamenti Ilaria Fontana 0.1.200.5 e 0.1.200.7, in quanto tali proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative e subemendative trasmesse.

Pag. 26

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sui subemendamenti Ilaria Fontana 0.1.200.5 e 0.1.200.7, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative e subemendative trasmesse.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
Atto n. 149.
(Rilievi alle Commissioni II e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi.
  Evidenzia che l'atto è adottato in attuazione della delega legislative di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, concernente l'introduzione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero, in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Segnala, inoltre, che nell'esercizio di tale delega, da effettuarsi nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 15 del 2024, il Governo è tenuto ad osservare i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.
  Nell'evidenziare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla medesima relazione tecnica, nonché gli elementi informativi contenuti nella relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, rileva che andrebbero forniti ulteriori dati e informazioni volti a confermare l'adeguatezza delle risorse finanziarie e strumentali in possesso delle Amministrazioni preposte alla regolazione del commercio di tali sostanze e al contrasto delle relative violazioni, cioè Polizia giudiziaria, Agenzia delle dogane e Ministero della salute.
  In merito all'articolo 2, in relazione agli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente su cui troverebbero copertura finanziaria gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni oggetto del decreto in esame, rileva che oltre all'indicazione delle risorse in generale attribuitePag. 27 alla competente Direzione generale del Ministero della salute andrebbero più puntualmente esposte le ricadute sulle attività derivanti dalle modifiche in esame e le risorse specificamente dedicate alla materia in oggetto. Analoghe informazioni su eventuali attività aggiuntive che potrebbero determinarsi per effetto delle disposizioni in esame ritiene che andrebbero estese all'Agenzia delle dogane, alla Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza e agli organi e uffici di polizia giudiziaria.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in merito alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le amministrazioni preposte alla regolazione del commercio delle sostanze considerate precursori di droghe e al contrasto delle violazioni della relativa disciplina potranno provvedere agli adempimenti previsti dal decreto avvalendosi delle risorse già destinate a legislazione vigente alle medesime finalità, in considerazione del fatto che tali adempimenti non registreranno un apprezzabile incremento anche perché il regolamento (UE) n. 1259/2013, nella parte in cui ha introdotto un'ulteriore categoria di precursori di droghe, reca disposizioni direttamente applicabili nel nostro ordinamento, che hanno già determinato l'obbligo di autorizzazione, da parte dei singoli Stati membri, all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e un ampliamento delle attività di controllo.
  Chiarisce, in particolare, che le funzioni di controllo sui precursori di droghe già rientrano tra le attribuzioni di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, pertanto, il loro espletamento non richiederà lo svolgimento di attività aggiuntive da parte delle strutture territoriali della medesima Agenzia.
  Ricorda altresì che le attività di controllo ispettivo-amministrative e quelle di carattere investigativo-repressivo sulla movimentazione dei precursori di droghe già rientrano nell'ambito delle ordinarie funzioni di controllo svolte dalle Forze di polizia, e, pertanto, ai relativi oneri si provvederà a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Precisa infine che i provvedimenti di sospensione e revoca delle licenze e delle registrazioni in possesso degli operatori, nei casi di esportazione dei precursori di droghe verso Paesi non appartenenti all'Unione europea senza autorizzazione, sono disciplinati dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e, pertanto, sono adottati all'esito di un procedimento che, rientrando già tra le funzioni istituzionali del Ministero della salute, sarà svolto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (Atto n. 149);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le amministrazioni preposte alla regolazione del commercio delle sostanze considerate precursori di droghe e al contrasto delle violazioni della relativa disciplina potranno provvedere agli adempimenti previsti dal decreto avvalendosi delle risorse già destinate a legislazione vigente alle medesime finalità, in considerazione del fatto che tali adempimenti non registreranno un apprezzabile incremento anche perché il regolamento (UE) n. 1259/2013, nella parte in cui ha introdotto un'ulteriore categoria Pag. 28di precursori di droghe, reca disposizioni direttamente applicabili nel nostro ordinamento, che hanno già determinato l'obbligo di autorizzazione, da parte dei singoli Stati membri, all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e un ampliamento delle attività di controllo;

    in particolare, le funzioni di controllo sui precursori di droghe già rientrano tra le attribuzioni di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, pertanto, il loro espletamento non richiederà lo svolgimento di attività aggiuntive da parte delle strutture territoriali della medesima Agenzia;

    le attività di controllo ispettivo-amministrative e quelle di carattere investigativo-repressivo sulla movimentazione dei precursori di droghe già rientrano nell'ambito delle ordinarie funzioni di controllo svolte dalle Forze di polizia, e, pertanto, ai relativi oneri si provvederà a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

    i provvedimenti di sospensione e revoca delle licenze e delle registrazioni in possesso degli operatori, nei casi di esportazione dei precursori di droghe verso Paesi non appartenenti all'Unione europea senza autorizzazione, sono disciplinati dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e, pertanto, sono adottati all'esito di un procedimento che, rientrando già tra le funzioni istituzionali del Ministero della salute, sarà svolto con le risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

    lo schema di decreto in oggetto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.