CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 aprile 2024
295.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

  La seduta comincia alle 10.55.

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
C. 1749 Francesco Silvestri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole Maullu, a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, rammenta che la proposta in esame è costituita da un unico articolo ed è diretta a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa.
  Ricorda che l'articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023 ha istituito un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (c.d. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta grava, con aliquota del 40 per cento, sull'ammontare del margine Pag. 81degli interessi – ricompresi nella voce 30 del conto economico degli istituti bancari, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia – relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10 per cento, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In sostanza, la base imponibile è configurata tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Il limite massimo dell'imposta è pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale. Il decreto-legge disciplina anche le modalità di versamento dando alle imprese bancarie la possibilità, in luogo del versamento dell'imposta, di destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta calcolata ex lege, ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati.
  Passando all'illustrazione della proposta, l'articolo 1, comma 1 individua la finalità del provvedimento, disponendo che, in considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione di tale imposta straordinaria sia prorogata al 2024. Il successivo comma 2 dell'articolo 1 reca le disposizioni puntuali di modifica del regime applicativo della richiamata imposta, a tal fine novellando il decreto-legge n. 104 del 2023.
  In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 26, allo scopo di estendere all'anno 2024 l'applicazione dell'imposta.
  La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 26, stabilendo le modalità di determinazione dell'imposta per l'anno 2024. In particolare si dispone che, per l'anno di riferimento, l'imposta sia determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi – ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia – relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento (la disciplina vigente per l'anno 2023 fissa il livello di eccedenza al 10 per cento) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  La lettera c) apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 26, prevedendo che nel 2024 non si applichi il tetto massimo al prelievo previsto per l'anno 2023 (pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023).
  La lettera d) inserisce il nuovo comma 4-bis all'articolo 26 per stabilire i termini di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2024.Si prevede in particolare che l'imposta straordinaria debba essere pagata mediante un versamento in acconto e un versamento a saldo.
  L'entità dell'acconto, da versare entro il 30 settembre 2024, è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2023 o al diverso valore destinato alla riserva (di cui al comma 5-bis dell'articolo 26) con riferimento al medesimo esercizio. Il versamento a saldo, invece, è dovuto entro il 30 giugno 2025. Per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
  Le modifiche di cui alla lettera e) riguardano il regime opzionale di versamento dell'imposta straordinaria, ovvero la possibilità di sostituire l'imposta con la destinazione a riserva di un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta medesima. Tale regime viene mantenuto con riferimento all'anno 2023, prevedendo tuttavia che – mediante la sostituzione del quinto periodo del comma 5-bis dell'articolo 26 – i soggetti che si avvalgono della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a Pag. 82riserva, devono versare, entro il 30 giugno 2025, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile.
  Quanto all'imposta dovuta per l'anno 2024, in base al disposto della lettera f) questa dovrà essere integralmente versata, escludendosi l'applicazione del regime opzionale di destinazione a riserva (comma 5-ter).
  Le modifiche di cui alla lettera g) apportano infine novelle al comma 7 dell'articolo 26, intervenendo sulla destinazione del gettito derivante dall'imposta. In particolare, questo viene indirizzato al finanziamento di misure di sostegno in favore di: mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro; titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico che hanno stipulato, o si sono accollati un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subìto una variazione in aumento della rata mensile rispetto al 31 luglio 2022.
  Il predetto contributo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo; esso in ogni caso è attribuito per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.

  Emiliano FENU (M5S) chiede che possa svolgersi, già a partire dalle prossime settimane, un breve ciclo di audizioni sulla proposta in esame.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) si associa alla richiesta del collega Fenu, ritenendo necessario approfondire alcuni specifici aspetti della proposta in esame mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni. In particolare, chiede che sia svolta ulteriore attività istruttoria per comprendere l'impatto finanziario della misura introdotta dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del provvedimento, che introduce un'imposta sostitutiva del 10 per cento sul valore della riserva non distribuibile, anche allo scopo di valutarne i possibili benefici sui conti pubblici.

  Marco OSNATO, presidente, preso atto delle richieste avanzate dai colleghi, preannuncia la convocazione di una riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione nel corso della giornata odierna, allo scopo di definire le modalità di svolgimento dell'attività conoscitiva e individuare i soggetti da audire.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo.
C. 1321 Zucconi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Invita il relatore, On. Congedo, a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, rammenta che la proposta costituita da un unico articolo, avente ad oggetto l'abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo. Ricorda che l'articolo 49 del codice della navigazione dispone che, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizionePag. 83 con la restituzione del bene demaniale nel suo stato originario. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio, a spese dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del medesimo Codice. Si tratta di una norma suppletiva che, come detto, opera solo nei casi in cui l'atto di concessione nulla disponga in ordine alle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale.
  Segnala che su tale disposizione e sulla sua compatibilità con l'ordinamento europeo è di recente intervenuto il Consiglio di Stato, che con ordinanza del settembre 2022, ha formulato alla Corte di giustizia europea un quesito concernente la compatibilità dell'articolo 49 del codice della navigazione con i principi di cui agli articoli 49 (divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento) e 56 (divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ciò al fine di verificare che l'effetto di immediato incameramento delle opere non amovibili da parte dello Stato, previsto dalla normativa nazionale, non determini una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionata allo scopo.
  Ricorda altresì che la Corte di giustizia non si è ancora, al momento, pronunciata sulla questione. Sono state tuttavia presentate l'8 febbraio 2024 le conclusioni generali dell'avvocato generale Tamara Capeta, dalle quali emerge il principio secondo il quale la norma nazionale in questione non rappresenterebbe una restrizione al diritto di stabilimento (vietata dall'articolo 49 del TFUE), purché la durata della concessione sia sufficiente per l'ammortamento dell'investimento da parte del concessionario e purché tale restrizione sia proporzionata ai legittimi obiettivi di salvaguardia della proprietà pubblica e della finanza pubblica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) chiede al relatore se, a suo parere, la proposta in esame non si inserisca nel più ampio contesto delle questioni attualmente dibattute in sede europea con riferimento alle concessioni demaniali. In particolare, si chiede se l'adozione della proposta in esame non rientri nell'ambito oggettivo attualmente valutato da parte degli organi dell'Unione e se la sua eventuale approvazione non rischi di generare conflitti con la normativa europea.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) evidenzia che tale questione è stata analizzata; rammenta contestualmente che la proposta in esame si ispira alle norme in materia di concorrenza emanate dal precedente Esecutivo Draghi. Ritiene tuttavia che le disposizioni in esame si muovano in un ambito diverso da quello rilevato dal collega Stefanazzi.

  Marco OSNATO, presidente, preso atto che nessun altro intende intervenire, rammenta che alle ore 14.30 si svolgerà l'audizione del procuratore della Repubblica di Trento Sandro Raimondi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. Si tratta dell'ultima audizione dell'indagine, che riveste specifico interesse e alla quale auspica vi possa essere un'ampia partecipazione dei colleghi.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraversoPag. 84 la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica di Trento.
(Svolgimento e conclusione).

  Marco OSNATO, presidente, introduce l'audizione.
  Sandro RAIMONDI, Procuratore della Repubblica di Trento, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Marco OSNATO, presidente, e Saverio CONGEDO (FDI), cui replica Sandro RAIMONDI, Procuratore della Repubblica di Trento.

  Marco OSNATO, presidente, ringrazia per la partecipazione il Procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 aprile 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.