CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2024
286.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
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  Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto ai colleghi Montaruli e D'Alessio, nominati componenti della Giunta per il Regolamento a seguito del parere da questa espresso a norma dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento nella riunione del 24 gennaio scorso sulla proposta di integrarne la composizione.
  Con la riunione odierna della Giunta si riprende l'esame della ipotesi di modifica del Regolamento che i relatori Fornaro e Iezzi hanno presentato nella riunione del 24 gennaio 2024. Sul testo depositato dai relatori sono stati presentati 82 emendamenti (allegato 1). Si tratta di emendamenti che si riferiscono sia al testo delle modifiche agli articoli del Regolamento proposte dai relatori ma anche al testo vigente di articoli del Regolamento non toccati dalla proposta dei relatori.
  Dà quindi la parola al collega Fornaro perché illustri le proposte dei relatori sulla prosecuzione dei lavori della Giunta.

  Federico FORNARO, relatore, intende innanzitutto richiamare lo spirito al quale si è cercato di informare lo svolgimento di questo procedimento volto alla modifica del Regolamento – e cioè uno spirito di massima condivisione – al quale i relatori si sono attenuti nella valutazione delle proposte emendative che sono state presentate dai componenti della Giunta.
  In questo spirito, dunque, i relatori intendono esporre oggi alla Giunta, per la fase introduttiva del dibattito su tali proposte, più che dei pareri formalizzati in senso stretto, delle valutazioni orientative. Queste sono state formulate tenendo conto dell'impostazione di fondo, ossia quella di mantenere questo percorso di riforma nell'ambito del perimetro definito dal testo base e delle sue finalità essenziali (semplificazione e razionalizzazione delle procedure e manutenzione del Regolamento), evitando innesti di materie ulteriori che – se non unanimemente condivise – potrebbero rendere più accidentato l'iter della riforma, compromettendo il clima di ampia condivisione che lo caratterizza.
  Sulla base di tale approccio i relatori prospettano alla Giunta una suddivisione Pag. 4in tre macro-filoni degli orientamenti che essi hanno maturato sulle proposte e sulle esigenze emendative che si possono ravvisare.
  Su un primo gruppo di emendamenti (43) accomunati dal fatto che formulano ipotesi di modifica al di fuori dell'ambito materiale trattato dal testo dei relatori – per comodità riassumibili con la locuzione emendamenti «extra-perimetro» – i relatori intenderebbero rivolgere un invito al ritiro, non sulla base di una valutazione di merito delle questioni che essi pongono, ma solo per coerenza con l'impostazione testé richiamata. Resta fermo, ovviamente, che tali questioni potranno essere valutate e apprezzate nel merito nell'ambito del successivo percorso riformatore che, come concordato, si aprirà non appena quello in corso sia giunto ad approvazione. Gli emendamenti che rientrano in tale Gruppo sono quindi: gli identici emendamenti Bordonali 1.1, D'Alessio 1.2, Ghirra 1.3 nonché D'Orso 1.4, relativi alle funzioni dei deputati, l'emendamento Schullian 1.01, sul codice di condotta e sul Comitato consultivo di condotta, gli emendamenti D'Orso 15.1 sul contributo ai Gruppi; D'Orso 16.1 sulla convocazione della Giunta per il Regolamento; D'Orso 16-bis.1 e 16-bis.2 e Del Barba 85.2 sul rafforzamento del Comitato per la legislazione; D'Orso 17.1 e 18.1 sulle Giunte elezioni e autorizzazioni; Colucci 19.1, Ghirra 19.2, Schullian 19.3 e D'Alessio 19.4 sulla rappresentanza dei Gruppi più piccoli nelle Commissioni; D'Orso 20.1 sulla decadenza dalle cariche nelle Commissioni; D'Orso 22.1 sul numero delle Commissioni permanenti; Del Barba 22.01 sulla rappresentanza dei Gruppi nelle Commissioni bicamerali; D'Orso 24.1 sulle quote opposizione; Del Barba 24.01 sul voto a data certa; Colucci 32.1 sul processo verbale; D'Orso 40.1 e 41.1 sulle richieste procedurali relative a argomenti in quota opposizione; D'Alessio 49.1 sul voto segreto; D'Orso 56.01 sulla valutazione in Commissione delle «candidature» nei processi elettivi della Camera; D'Orso 58.1 sul giurì d'onore; D'Orso 60.1 sulle sanzioni disciplinari; D'Orso 63.1, 63.2, 65.1 e 120.1 sulla pubblicità dei lavori; Schullian 68.01 e D'Orso 100.1 sulle proposte di legge di iniziativa popolare; D'Orso 73.1 sugli effetti dei pareri rinforzati; Ghirra 86.1 sulla facoltà di subemendare gli emendamenti fuori sacco; D'Alessio 116.1 sulla questione di fiducia; D'Alessio 122.1 sugli ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio; D'Orso 135-ter.1 sul question time in Commissione; D'Orso 138-bis.01 sulla disciplina delle informative urgenti; D'Orso 143.1, 143.2 e 144.1 su audizioni formali e indagini conoscitive.
  Con riferimento all'emendamento Schullian 1.01, anticipa che il tema da esso trattato è incluso nel secondo dei filoni cui si è riferito sopra. Si tratta in questo caso di ipotesi emendative elaborate dai relatori – ma non formalmente depositate – sulla base di esigenze di natura prevalentemente tecnica, che investono tuttavia articoli del Regolamento formalmente non compresi nel testo base ma che sono riconducibili ad una delle finalità della riforma (cioè quella di manutenzione normativa e di adeguamento del Regolamento al diritto vivente). Non si tratta, dunque, di un allargamento del perimetro e nemmeno di interventi di tipo sostanziale, ma di una limitata operazione di pulizia delle norme scritte, registrando il diritto vivente consolidato (pronunce e pareri della Giunta, compreso il Codice di condotta dei deputati cui poc'anzi si è riferito; interpretazioni e prassi del tutto consolidate; abrogazione di norme univocamente superate o del tutto desuete). Anche per tali ipotesi emendative i relatori intendono comunque attenersi ad uno spirito di massima condivisione e dunque, preannunciandone il loro specifico contenuto ai componenti della Giunta, pongono a loro disposizione il testo con una breve illustrazione, con la clausola che essi saranno formalmente presentati solo ove vi sia un consenso generalizzato; invita dunque i colleghi a far pervenire le loro valutazioni nei prossimi giorni.
  Passa quindi al terzo gruppo di emendamenti presi in esame e che sono quelli riferiti alle disposizioni contenute nel testo dei relatori. Anche per tali emendamenti i relatori non intendono formulare oggi dei pareri conclusivi, ma illustrare alla Giunta Pag. 5il loro orientamento, sulla base del quale si ipotizza un invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario) per quegli emendamenti che mirano a sopprimere tout court le modifiche proposte nel testo base ovvero a modificarle in modo radicale in senso incompatibile con la finalità dello stesso; su altre questioni poste da alcuni emendamenti l'orientamento è favorevole, con o senza proposte di riformulazione, mentre vi sono due nuovi emendamenti dei relatori a perfezionamento del testo da essi presentato.
  Venendo quindi nello specifico a tali emendamenti, esprime una valutazione favorevole innanzitutto sull'emendamento 24.2 Ghirra, il quale interviene solo con una diversa formulazione del testo senza modificarne il sostanziale contenuto, in quanto esplicita che nel contingentamento dei tempi il tempo riservato a ciascun Gruppo nella discussione sulle linee generali è pari almeno a 30 minuti (previsione già contenuta nel testo dei relatori); il successivo emendamento 24.3 Del Barba sarebbe precluso ove approvato l'emendamento 24.2.
  Gli emendamenti 39.1 Ghirra e 39.2 Ghirra pongono entrambi un'esigenza di ampliamento del limite di durata degli interventi nelle discussioni, ridotto, nel testo dei relatori, dagli attuali 30 a 10 minuti; al riguardo si potrebbero prospettare due ipotesi, che sottopone alla riflessione comune, per accogliere in parte tale esigenza, e cioè o un'elevazione del limite a 15 minuti ovvero introdurre una specifica disposizione che preveda che nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato il limite di tempo per tale intervento è aumentato a 20 minuti.
  Per i successivi emendamenti 39.3 Del Barba, 39.4 Ghirra, 39.5 Ghirra e 39.7 Ghirra l'orientamento sarebbe sempre quello di formulare un invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario).
  Sull'emendamento 39.6 Ghirra l'ipotesi di parere è favorevole, con una mera riformulazione tecnica che conseguirebbe l'effetto previsto dall'emendamento, e cioè di estendere alla discussione generale dei progetti di legge costituzionale ed in materia elettorale il limite di durata di 30 minuti previsto per la discussione sulle mozioni di fiducia e di sfiducia (nel testo dei relatori per tali categorie di progetti di legge il limite di durata è di 20 minuti); la riformulazione dell'emendamento sarebbe dunque nel senso di prevedere la sostituzione al comma 5, primo periodo, nel testo dei relatori, delle parole: ed è raddoppiato con la parola: e.
  Anche sugli emendamenti 47.1 Ghirra, 83.1 Del Barba, 85.1 D'Orso e sugli emendamenti Ghirra 85.3, 85.4, 85.5, 85.8, 85.9, 85.10 e 85.11 l'ipotesi è quella di invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario).
  L'emendamento 85.6 Schullian risolve una questione che era rimasta aperta nel testo dei relatori e cioè il trattamento da riservare al Gruppo Misto nella prospettata disciplina di riforma della discussione degli articoli, limitata all'intervento di un oratore per Gruppo per 10 minuti; l'emendamento del collega Schullian risolve il tema proponendo di consentire l'intervento di un deputato per ciascuna componente del Gruppo Misto, riservando ad esso un tempo non inferiore a 15 minuti quando vi siano almeno due componenti politiche. Per dar seguito a tale esigenza i relatori prospettano anche qui due possibilità (da valutare insieme) e cioè seguire la logica dell'emendamento Schullian prevedendo tuttavia il termine di 15 minuti quale limite massimo e non limite minimo; in alternativa a tale ipotesi, che si rivelerebbe forse troppo rigida qualora le componenti politiche formate in seno al Gruppo Misto fossero numerose, vi sarebbe quella di riprendere, in coerenza con la logica regolamentare che ispira la disciplina degli interventi dei deputati del Gruppo Misto, la formulazione normativa impiegata in altri articoli vigenti e cioè rimettere alla Presidenza della Camera di stabilire le modalità e i limiti di tempo degli interventi; ciò al fine di assicurare la necessaria flessibilità in relazione alla concreta articolazione politica che il Gruppo Misto potrebbe assumere, e che – come dimostra l'esperienza – potrebbe essere alquanto variabile.Pag. 6
  Concludendo l'esame degli emendamenti all'articolo 85, prospetta un'ipotesi di parere favorevole, infine, sull'emendamento 85.7 Ghirra, ipotizzando una riformulazione secondo la quale il termine è di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale; in tal modo si prevede quindi il limite di durata di 30 minuti (e non 20 minuti come nel testo dei relatori, ma nemmeno 40 come indicato nella redazione originaria dell'emendamento) nella discussione degli articoli dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale.
  Passando quindi all'esame degli emendamenti al testo riformato dell'articolo 88 relativo alla disciplina degli ordini del giorno, rilevato che sugli emendamenti 88.1 D'Alessio, 88.2 Del Barba, 88.6 Ghirra e 88.7 D'Orso l'ipotesi formulata dai relatori è ancora di invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario), fa presente che sull'emendamento 88.3 Ghirra vi sarebbe un'ipotesi di parere favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo le parole: d'intesa con la parola: sentiti, al fine di rendere meno formale e vincolante la consultazione dei Presidenti dei Gruppi nella fissazione del termine per la presentazione degli ordini del giorno da parte del Presidente della Camera.
  Si sofferma quindi sull'esigenza posta dagli emendamenti 88.4 D'Orso e 88.5 Ghirra che si riferiscono entrambi al limite di lunghezza di 500 parole previsto dal testo per gli ordini del giorno, proponendo nel primo caso la soppressione di tale previsione e nel secondo l'elevazione del limite a mille parole. Si tratta di un'esigenza di fondo sulla quale si prospettano due soluzioni alternative, ipotizzate entrambe sul presupposto comunque di introdurre una disciplina regolamentare di contenimento della lunghezza di tali atti e che rimette anche in questo caso alla valutazione comune. Da un lato, rimanendo nella logica del testo di stabilire esplicitamente un tetto massimo di parole, vi è l'ipotesi di innalzamento del limite da 500 a 1000 prevista dall'emendamento 88.5 Ghirra; dall'altro lato, sulla scorta di quanto proposto con riferimento alle mozioni dal successivo emendamento 110.3 Del Barba, introdurre una clausola che fissi l'obiettivo del contenimento della lunghezza degli atti, attraverso l'enunciazione di principi di concisione, essenzialità e chiarezza cui ci si dovrebbe attenere nella formulazione degli atti. Dalla scelta su tale questione deriverà anche l'esigenza di formalizzare o meno nel Regolamento i limiti di parole che la Giunta per il Regolamento, con il parere del 3 agosto 2016, ha già definito per gli atti di sindacato ispettivo e che, per coerenza, dovrebbero anch'essi trovare ingresso nel Regolamento se si mantenesse la scelta di prevedere per gli ordini del giorno il limite espresso di parole e non introdurre la clausola generale.
  Per quanto riguarda gli emendamenti 88.8 Bordonali e 88.10 Ghirra che intervengono in senso opposto e cioè, rispettivamente, per ridurre a 6 e per elevare a 10 minuti il limite di durata complessivo degli interventi in dichiarazione di voto sugli ordini del giorno (fissato dal testo in 8 minuti), l'intendimento dei relatori è quello di confermare il testo, invitando dunque al ritiro tali emendamenti (con conseguente ipotesi di parere contrario ove non accolto).
  Infine con riferimento agli ordini del giorno, anche sulla scia di semplificazione della disciplina attuale tracciata dalla recente interpretazione che la Presidenza della Camera ha comunicato e cioè quella di non ritenere possibile richiedere la votazione degli ordini del giorno accolti dal Governo come raccomandazione accettata del presentatore, i relatori intendono proporre due emendamenti al testo (vedi allegato 2) che da un lato escludono la possibilità di votare gli ordini del giorno che abbiano ricevuto parere favorevole anche subordinato ad una riformulazione accolta dal relatore e dall'altro esplicitano la possibilità per il Governo, oltre che di esprimere parere favorevole o contrario, di rimettersi in ogni caso all'Assemblea.
  Venendo quindi agli ultimi emendamenti riferiti al testo, sugli emendamenti 110.1 D'Orso e 110.2 Ghirra viene proposto un invito al ritiro, con la medesima subordinata di parere contrario ove non accolto, Pag. 7mentre sull'emendamento 110.3 Del Barba e sugli emendamenti identici 110.4 D'Alessio e 110.5 Ghirra, che ripongono per le mozioni la stessa alternativa già rappresentata sul tema della lunghezza degli ordini del giorno, rinvia coerentemente a quanto detto per questi. Infine sull'emendamento 114.2 Del Barba l'ipotesi di parere è favorevole e sull'emendamento 118.1 Ghirra, in parallelo all'emendamento 88.3 della stessa deputata, si ipotizza il parere favorevole subordinata alla stessa riformulazione proposta per l'emendamento 88.3. Sugli emendamenti 114.1 e 118.2 D'Orso, infine, l'ipotesi è di invito al ritiro con la medesima subordinata di parere contrario ove non accolto.
  Conclusivamente, nel ribadire che i relatori non hanno voluto cristallizzare in una formale espressione dei pareri questi orientamenti che ha esposto ai colleghi, ribadisce l'auspicio che in particolare siano accolti gli inviti al ritiro formulati con riferimento ai cosiddetti emendamenti extra-perimetro, per evitare che questi siano colpiti poi da una pronuncia di parere contrario e che la loro reiezione in questa sede si proietti negativamente quando le stesse questioni venissero poi esaminate nel successivo percorso di riforma che la Giunta avvierà.

  Antonio D'ALESSIO, nel dichiarare di associarsi ai lavori fin qui svolti dalla Giunta sui temi di riforma del Regolamento con grande fervore, con riferimento a quanto testé dichiarato dal relatore Fornaro esprime l'auspicio che gli emendamenti sui quali si è prospettato l'invito al ritiro trovino poi un'effettiva sede di esame nell'ulteriore percorso di riforma che si prospetta. Quanto poi alle proposte avanzate nel merito rileva come, sulla base anche di quanto ha potuto constatare dal confronto con i colleghi, la posizione che gli attori del dibattito sono portati ad assumere sia condizionata, anche in modo inconscio, dal ruolo attualmente rivestito da ciascuno di essi, quale esponente della maggioranza o delle opposizioni, con la conseguente tendenza a rafforzare o tutelare le prerogative dell'una o delle altre. Di qui l'opportunità, a suo giudizio, di far decorrere l'entrata in vigore delle modifiche che saranno approvate dalla prossima legislatura, così da scongiurare i condizionamenti contingenti derivanti dalle posizioni politiche attualmente rivestite e mantenere il dibattito sul piano tecnico.

  Maria Anna MADIA, dopo aver ringraziato il relatore Fornaro per l'analisi dettagliata compiuta e manifestato condivisione per la linea proposta in vista del seguito dei lavori, richiama l'attenzione dei colleghi sulla proposta di riforma del Regolamento elaborata nell'ambito della Commissione XIV (DOC. II, n. 8), di cui è componente, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi. La proposta, in particolare, è volta a conferire una maggiore centralità al ruolo della Commissione XIV, la quale, a suo avviso, è oggi dotata di competenze più nominali che reali rispetto alle politiche dell'Unione europea, a causa, fra l'altro, dell'assenza di una competenza piena in sede referente sui provvedimenti o della previsione di una sessione europea con tempi certi, come nel caso del ciclo di bilancio, che spesso conduce a esaminare atti e documenti, con una certa sfasatura temporale rispetto alle tempistiche programmate. In tale prospettiva, il testo della proposta di modifica del Regolamento poc'anzi richiamata, predisposto anche con il supporto degli uffici, reca modifiche di particolare significato. Esprime quindi l'auspicio che la Giunta possa esaminare tale proposta, ancorché non sia ancora ipotizzato in quale momento dell'articolato percorso di riforma del Regolamento ciò possa avvenire, augurandosi che la riforma sia approvata comunque nel corso della legislatura.

  Francesca GHIRRA, nell'unirsi ai ringraziamenti al relatore Fornaro per la dettagliata illustrazione, tiene innanzitutto a precisare che gli emendamenti da lei presentati extra-perimetro sono stati in numero limitatissimo. In particolare il primo di questi, la proposta emendativa 1.3, è stata da lei presentata sul presupposto che vi fosse una generale condivisione in seno alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, nell'ambito della quale il testo dell'emendamentoPag. 8 è stato elaborato. Un secondo emendamento extra-perimetro, l'emendamento 19.2, pone il tema della rappresentanza dei Gruppi con minore consistenza numerica in seno alle Commissioni, tema che le appare da valutare in correlazione con le proposte emendative dei relatori volte a ridurre i tempi degli interventi in Aula. Questi ultimi, se approvati senza un meccanismo di compensazione, determinerebbero infatti, a suo giudizio, una ulteriore penalizzazione per i Gruppi più piccoli, argomento sul quale è necessaria una riflessione.

  Federico FORNARO, relatore, nel segnalare alla collega Ghirra che il primo degli emendamenti cui si è riferita non ha ricevuto la condivisione generalizzata prospettatasi, con riguardo all'intervento del deputato D'Alessio, ricorda come, all'atto d'immaginare una suddivisione in due fasi del percorso di riforma successivo alle prime modifiche del Regolamento approvate all'inizio della legislatura, il Presidente abbia giustamente rimarcato la volontà e l'auspicio di arrivare a riforme strutturali condivise, nell'ottica di mandare a regime già nella corrente legislatura una buona parte degli interventi riformatori e con riserva in concreto di verificare per quali di essi si rendesse opportuno un differimento dell'entrata in vigore alla prossima. Quanto poi al secondo tema posto dalla collega Ghirra, ribadisce ancora una volta che l'invito al ritiro non presuppone un giudizio negativo sul merito delle questioni alla base degli emendamenti. La questione della rappresentatività dei Gruppi con minore consistenza numerica passa per due possibili strade: quella prefigurata dall'emendamento presentato dalla deputata D'Orso (22.1), su cui è stato formulato l'invito al ritiro, consistente nella riduzione del numero delle Commissioni a 10, in analogia a quanto previsto al Senato, che raggiunge in via per così dire «sottrattiva» il risultato; oppure quella, anch'essa già adottata al Senato, di consentire a ciascun deputato dei Gruppi minori di far parte di più di una Commissione, fino a un massimo di tre. Tale ultima soluzione, peraltro, presenta anche il possibile rischio, sul quale è necessario un supplemento di riflessione, di fungere da stimolo per creare nuovi Gruppi. Rimarca comunque, in conclusione, come i relatori siano ben avvertiti della problematica della rappresentanza dei Gruppi di minore consistenza in Commissione, che è segnalata di frequente e da più parti.

  Igor IEZZI, relatore, scusandosi per essere intervenuto a seduta iniziata a causa di un sopravvenuto impegno imprevisto, sottolinea, anzitutto, come la relazione svolta dal collega Fornaro sia da lui pienamente condivisa. Evidenzia, poi, anche in risposta ad una sollecitazione postagli dal collega Alessandro Colucci che si è dovuto allontanare per seguire il concomitante question time in Aula, come, per quanto riguarda gli emendamenti extra-perimetro sui quali i relatori ipotizzano un invito al ritiro, nulla osta a modificare tale orientamento ove su di essi vi sia una generale convergenza. L'orientamento seguito, infatti, è quello di lavorare all'interno del perimetro dei temi già individuati, senza pregiudizio per una sua estensione alle parti su cui da qui alla prossima seduta si dovesse registrare il consenso sostanzialmente unanime dei colleghi.

  Federico FORNARO, relatore, fa presente di aver precisato ad inizio seduta che l'invito al ritiro deve intendersi non come un giudizio negativo sul merito delle proposte, ma come un'indicazione volta a preservare il perimetro delle modifiche in discussione nell'ambito di questo percorso di riforma.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, nel ringraziare per il lavoro svolto i relatori, evidenzia come questi abbiano messo a disposizione dei colleghi nuove ipotesi di emendamenti riferiti al Regolamento e non compresi nel testo base, al fine di verificare il consenso di tutti, in piena coerenza con lo spirito che caratterizza il percorso di questa riforma, Sarà cura dei relatori acquisire tale consenso anche nei giorni prossimi e poi farne conoscere alla Presidenza l'esito. Pag. 9Sono stati poi presentati due ulteriori emendamenti al testo base, che saranno dunque posti in votazione nella prossima riunione unitamente agli emendamenti già presentati e in relazione ai quali i relatori hanno già fornito nella seduta odierna la griglia delle loro valutazioni.

  La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 238 del 24 gennaio 2024 apportare le seguenti modifiche:

   a pagina 20, nel testo a fronte, con riferimento all'art. 110, nella prima e nella seconda colonna, seconda riga, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «sette».