CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2024
286.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.

  La seduta comincia alle 8.30.

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo.
C. 1744 Chiesa.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola Maria CHIESA (FDI), relatrice, riferisce che la proposta di legge C. 1744, composta da tre articoli, è volta al riconoscimento del relitto del regio sommergibile Scirè come sacrario militare subacqueo e, a tal fine, reca una modifica all'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare, integrando l'elenco dei sacrari nominati tramite l'inserimento del Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile Scirè della Baia di Haifa. Evidenzia, infine, che dall'iniziativa legislativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ricorda, quindi, che la disciplina dei sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari e sacrari di guerra) è regolata nel Capo III della Sezione VI del Codice dell'ordinamento militare (articoli da 265 a 275) e che, in particolare, l'articolo 275 prevede che siano equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra: il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso); il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti); il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia); il SacrarioPag. 84 nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo); e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova). Tale elenco era in origine indicato dal comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 48 del 2005, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il cui contenuto è stato trasposto nel citato articolo 275. Ricorda, inoltre, che la sistemazione, la manutenzione e la custodia dei cimiteri di guerra è di competenza del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra (articolo 267), che esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa e alle cui dipendenze opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra (articolo 266). Passando alla vicenda storica del regio sommergibile Scirè, varato nei cantieri del Muggiano nell'aprile 1938, sottolinea che la sua fama è legata alle eroiche imprese compiute nel Mediterraneo tra il 1940 e il 1942 e al fatto che, poco dopo l'inizio del secondo conflitto mondiale, al battello vennero istallati tre cilindri pressoresistenti utilizzati per il trasporto in immersione dei famosi siluri a lenta corsa (SLC), noti anche col termine di «maiali». Tra le imprese che resero celebre il battello ricorda gli attacchi alla roccaforte inglese di Gibilterra, ma soprattutto quello alla base navale britannica di Alessandria d'Egitto, nel corso del quale lo Scirè, navigando in bassi fondali e tra campi minati, riuscì a portare tre SLC all'imboccatura del porto, fino ad allora ritenuto inviolabile dagli inglesi. Infine, nel luglio 1942, mentre si apprestava a trasportare dei sommozzatori a poche centinaia di metri dal porto di Haifa (Israele), lo Scirè venne intercettato da quattro cacciatorpediniere inglesi che, attraverso un fitto bombardamento di profondità, lo obbligarono a riemergere, per poi affondarlo con i cannoni di bordo e con quelli delle batterie costiere. Nell'affondamento perirono sessanta marinai italiani: oltre al comandante, altri sei ufficiali, quindici sottufficiali, diciannove sottocapi, otto marinai dell'equipaggio e due ufficiali, quattro sottufficiali, due sottocapi e tre marinai incursori.
  Aggiunge che, per la portata delle operazioni svolte e il valore dimostrato dal suo equipaggio, allo Scirè è stata attribuita la Medaglia d'oro al valor militare, onorificenza concessa a sole tre unità della Marina italiana.
  Ricorda, ancora, che, dopo la fine della guerra, la posizione del relitto dello Scirè, adagiato su un fondale di circa trentatré metri a poche miglia dall'ingresso del porto di Haifa, venne scoperta dalla Marina israeliana e che, a partire dagli anni '70, il relitto fu fatto oggetto di continue immersioni e penetrazioni al suo interno da parte di subacquei civili, subendo l'asportazione di varie parti dello scafo e di materiale in esso contenuto. Per tali ragioni nel 1984 – con il consenso dello Stato di Israele che ha sempre riconosciuto all'Italia l'immunità sovrana sul relitto dello Scirè – la Marina italiana inviò nave Anteo con gli uomini del Comando Raggruppamento subacquei e incursori al fine di intervenire per sigillare le vie d'accesso all'interno del relitto e recuperare i poveri resti mortali dell'eroico equipaggio, estraendo dal sommergibile le spoglie di quarantadue marinai che oggi, insieme ad altri due corpi trovati all'indomani dell'affondamento e restituiti all'Italia dalle autorità israeliane, riposano nel Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari. All'interno del relitto, in zona resa inaccessibile dalle deformazioni dello scafo collassato al momento dell'affondamento, sono rimaste dunque le spoglie mortali di sedici marinai italiani, ed è per questo motivo che la proposta di legge eleva il relitto dello Scirè al rango di sacrario.
  Auspica, infine, che la proposta di legge, oltre al doveroso riconoscimento del valore e del sacrificio dei marinai periti nell'affondamento dello Scirè, possa contribuire a sensibilizzare le coscienze per proteggere e preservare, alla stregua di un importante monumento storico, quanto rimane del famoso battello, a beneficio delle generazioni future e nel rispetto che i caduti della Marina militare italiana meritano e rivolge un invito ai gruppi della Commissione affinché il meritorio scopo della proposta di Pag. 85legge sia da tutti sostenuto, anche attraverso una sua rapida approvazione mediante il trasferimento alla sede legislativa.

  Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, preannuncia un orientamento favorevole del Governo sulla proposta di legge parlamentare e aggiunge che, anche se dallo Stato di Israele è stata riconosciuta la sovranità sul relitto dello Scirè allo Stato battente bandiera, poiché esso si trova nelle acque territoriali di uno Stato estero sarà necessario che l'Italia stipuli uno specifico Accordo con Israele.

  Andrea DE MARIA (PD-IDP) preannuncia, in premessa, che il gruppo del Partito democratico sosterrà la richiesta di trasferimento alla sede legislativa. Sottolinea, quindi, che anche se l'Italia ha combattuto la Seconda Guerra mondiale dalla parte «sbagliata», le scelte operate dal regime di allora non possono mettere in discussione l'eroico sacrificio dei marinai che operarono sullo Scirè, il cui ricordo è giusto onorare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.

  La seduta comincia alle 8.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1686 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anastasio CARRÀ (LEGA), relatore, osserva che il disegno di legge C. 1686, composto da 4 articoli, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
  Rileva, quindi, che questo è il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico.
  In particolare, l'Accordo – composto di 64 articoli, suddivisi in 8 titoli – si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni in una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse. L'intesa, infatti, impegna le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, rafforzando la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani; la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; la lotta al terrorismo; la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; il commercio; la migrazione; l'ambiente; l'energia; i cambiamenti climatici; i trasporti; la scienza e la tecnologia; l'occupazione e gli affari sociali; l'istruzione; l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.
  Entrando più nello specifico, nel titolo I (articoli da 1 a 6) sono individuati le basi e gli obiettivi della cooperazione tra cui, in particolare, rileva l'articolo 3 nell'ambito del quale si riconosce che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Pertanto, le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionaliPag. 86 sul disarmo. Al riguardo segnala che tale disposizione costituisce un elemento fondamentale dell'Accordo.
  Vanno poi menzionati l'articolo 4, che prevede il rispetto degli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, l'articolo 5 nel quale si ricorda che la Thailandia e gli Stati membri sono firmatari dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e che lo Statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono «gravi crimini di portata internazionale», nonché l'articolo 6 che descrive le azioni e gli impegni comuni che saranno intrapresi dalle Parti per prevenire e combattere il terrorismo.
  Il titolo II, articoli 7 e 8, riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, mentre il titolo III (articoli da 9 a 19) attiene alla cooperazione in materia di scambi e investimenti.
  Il titolo IV, articoli da 20 a 29, fa riferimento alla cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia e il titolo V, articoli da 30 a 49, alla cooperazione in altri settori.
  Gli strumenti della cooperazione sono regolati dal titolo VI, articoli 50 e 51, mentre il titolo VII, articolo 52, disciplina il quadro istituzionale prevedendo l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi.
  Il titolo VIII, articoli da 53 a 64, contiene invece le disposizioni finali, tra cui la clausola evolutiva, descritta dall'articolo 53, che prevede che le Parti possono estendere di concerto l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le Parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.
  Conclude ricordando che le disposizioni del disegno di legge di ratifica contengono le consuete clausole relative all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Tutto ciò considerato presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO fa presente che l'Italia è uno dei Paesi più attivi nell'intensificare il dialogo con i Paesi dell'Indopacifico, in particolare attraverso la naval diplomacy. Aggiunge, infine, che il Regno di Thailandia riveste particolare importanza per il nostro Paese in termini di relazioni commerciali.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), relatrice, evidenzia che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, è il primo concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti, nonché approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e princìpi comuni.
  Osserva, poi, che l'intesa rafforza anche la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani; la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; la lotta al terrorismo; la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; il commercio; la migrazione; l'ambiente; l'energia; i cambiamenti climatici e comprendePag. 87 anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.
  Entrando nel dettaglio, segnala che l'Accordo si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli.
  Il titolo I (articoli 1 e 2) individua le basi e gli obiettivi della cooperazione, definendo quale elemento essenziale dell'Accordo il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
  Il titolo II (articoli 3 e 4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, mentre il titolo III (articoli da 5 a 9) regola la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali. In particolare, le Parti all'articolo 5 convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo; all'articolo 7 riconoscono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali e convengono di cooperare e di contribuire alla stabilità e alla sicurezza internazionali garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite. Tali disposizioni costituiscono altresì un elemento essenziale dell'Accordo.
  Il titolo IV, articoli da 10 a 17, concerne la cooperazione in materia di commercio e investimenti e prevede un impegno a concludere tra le Parti un Accordo di libero scambio che costituisce un accordo specifico secondo la definizione del successivo articolo 52.
  Il titolo V, articoli da 18 a 21, riguarda la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, mentre il titolo VI, articoli da 25 a 33, disciplina la cooperazione in altri settori, con particolare riguardo alla promozione e alla tutela dei diritti umani (articolo 25), alla promozione degli scambi di informazioni sulle rispettive tendenze economiche e alla condivisione delle esperienze relative alle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale (articolo 27), nonché alla cooperazione in materia di cibersicurezza (articolo 32).
  Il titolo VII, articoli da 34 a 46, si riferisce, invece, alla cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione.
  Gli strumenti della cooperazione sono regolati nel titolo VIII, articoli da 47 a 49, mentre il titolo IX (articolo 50) definisce il quadro istituzionale istituendo un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'APC.
  Infine, nel titolo X (articoli da 51 a 60) sono contenute le disposizioni finali.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che questo reca le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina relativa all'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Conclude presentando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO aggiunge che, poiché nella Malaysia viene prodotto il 13 per cento della capacità complessiva globale dei semiconduttori, l'Accordo con tale Paese è di fondamentale importanza per la Difesa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.55.