CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 aprile 2024
285.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 aprile 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste Patrizio Giacomo La Pietra.

  La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 830 Comaroli e C. 1806, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BRUZZONE (LEGA), relatore, fa presente che le proposte di legge di cui la Commissione avvia l'esame in sede referente, le quali hanno identico contenuto, si compongono di un unico articolo ed intervengono per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico, modificando l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne. Ricorda che la proposta di legge del senatore Bergesio è stata approvata dal Senato il 27 marzo scorso.
  In particolare, osserva che le modifiche apportate al citato articolo 40 hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti alle «acque interne» – che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – con divieti diversificati a seconda che essi siano riferiti, da una parte, ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari, e dall'altra, ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci.Pag. 86
  Evidenzia che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 40, prevedendo che rientrino nella nozione di acque interne, oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre, anche le acque lagunari (comma 1) e prevedendo dei divieti, in funzione antibracconaggio ittico riferiti ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente indicati nel nuovo Allegato 1 e alle acque salse o salmastre o lagunari (comma 2).
  Segnala che il citato Allegato 1 è aggiunto alla legge n. 154 del 2016 dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame e individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi «minori».
  Osserva che, pertanto, a norma del nuovo comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, nei laghi di cui all'Allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari viene vietato:

   pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

   stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

   catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

   per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

   utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

   utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  Segnala che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In particolare, fa presente che, in base al nuovo comma 2-bis, nelle acque interne, quindi nei fiumi e nelle acque dolci ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

   l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

   utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

   detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

   stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

   catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

  Evidenzia che il nuovo comma 2-ter dell'articolo 40 dispone che la detenzione e l'utilizzo di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (ovvero le attività di cui al suddetto comma 2-bis, lettera b)) siano consentite esclusivamente nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, per ragioni di pubblico interesse, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché Pag. 87per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.
  Infine, segnala che il nuovo comma 2-quater dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'Allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale e di uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, previsto dal comma 2-bis, lettera a). Sottolinea che tali deroghe possono essere previste esclusivamente per la pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes) nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.
  Osserva che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
  In particolare, segnala che il nuovo comma 3 inserisce il riferimento al divieto di cui al comma 2-bis in relazione al testo vigente che vieta la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2.
  In tema di sanzioni, evidenzia che il nuovo comma 4 dell'articolo 40 inserisce il riferimento al divieto di cui al comma 2-bis, prevedendo che anche in tal caso, la violazione del divieto, al pari di quanto attualmente previsto per le violazioni di cui ai commi 2, lettere a), b) e c), e 3, è punita con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Segnala che si aggiunge, inoltre, che la violazione del divieto di cui al comma 2-bis, al pari di quanto già previsto per i commi prima richiamati, prevede la sospensione della licenza di pesca per tre anni mentre la sospensione dell'esercizio commerciale è fissata da quindici a trenta giorni diversamente dalle violazioni dei divieti comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3, per le quali si conferma il periodo da cinque a dieci giorni.
  Fa presente che il nuovo comma 5 dell'articolo 40 conferma quasi integralmente il testo vigente, in base al quale salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi. Sottolinea che l'unica differenza è che non si fa più riferimento alla licenza di pesca professionale.
  Osserva che il nuovo comma 6 dell'articolo 40 aggiunge nuovamente il riferimento ai divieti di cui al comma 2-bis rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente in riferimento alle violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, in relazione alla disposizione in base alla quale gli agenti accertatori procedono al sequestro – non previsto nel testo vigente – e alla confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi (tale specificazione non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Segnala che il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora, secondo quanto aggiunto nel provvedimento in esame, tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che attua la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza. Sottolinea che si conferma il testo vigente in base al quale delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale, mentre si modifica la normativa vigente che prevede il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato solo in caso di recidiva per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, laddove si specifica che tali violazioni debbano essere commessePag. 88 nei laghi di cui all'Allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari.
  Fa presente che il nuovo comma 7 dell'articolo 40 è analogo al testo vigente, salvo l'inserimento del riferimento alle violazioni previste dal comma 2-bis e il riferimento alla licenza di pesca invece che alla licenza di pesca professionale. Ricorda che il testo prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Sottolinea che tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  Inoltre, osserva che viene inserito un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.
  Segnala, infine, che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 10 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, prevedendo una clausola di salvaguardia per effetto della quale le disposizioni del citato articolo 40 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nel condividere la finalità del provvedimento, ossia contrastare fenomeni criminosi che provocano gravi danni alla biodiversità ittica, ritiene tuttavia poco efficaci i mezzi individuati per rispondere al fenomeno del bracconaggio ittico. Al riguardo reputa insufficiente prevedere solo sanzioni amministrative nei confronti di taluni reati. A suo avviso, infatti, considerata la gravità di talune condotte illecite collegate al fenomeno del bracconaggio ittico, sarebbe stato meglio prevedere una graduazione diversa delle pene e anche ulteriori forme di reato. Inoltre, evidenzia che il provvedimento in esame non stanzia ulteriori risorse umane ed economiche a favore dei soggetti incaricati di contrastare il fenomeno del bracconaggio ittico. Esprime, pertanto, rammarico per il fatto che il testo in esame non potrà segnare nel concreto un cambio di passo nel contrasto a tale fenomeno criminoso, così come i recenti provvedimenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di pesca sportiva, che, a suo avviso, non risultano efficaci nei confronti del bracconaggio, andando, invece, a colpire quei soggetti che da sempre, con la loro attività, hanno contrastato il prelievo illegale delle specie ittiche nelle acque marine.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la fase preliminare di esame del provvedimento.

  Francesco BRUZZONE (LEGA), relatore, propone, quindi, alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1806.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2024.

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  Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso, da ultimo, è stato accantonato l'emendamento Caramiello 1.355.
  Avverte, quindi, che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.356, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 la dendrocigna fulva, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

  Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Di Lauro, descrive ulteriori caratteristiche della dendrocigna fulva, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.356.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi delle deputate Di Lauro e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche della dendrocigna fulva, oggetto dell'emendamento 1.356 a sua prima firma.

  La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.356.

  Francesco BRUZZONE (LEGA), relatore, propone di accantonare l'emendamento Caramiello 1.357 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

  Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA concorda con la proposta del relatore.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, dispone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Caramiello 1.357.

  Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.358, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 la berta di Audubon, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

  Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Di Lauro, descrive ulteriori caratteristiche della berta di Audubon, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.358.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi delle deputate Di Lauro e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche della berta di Audubon, oggetto dell'emendamento 1.358 a sua prima firma. In proposito, fa presente che l'American Ornithological Society ha annunciato che cambierà tutti i nomi comuni degli uccelli dedicati alle persone per non onorare figure storiche razziste o schiaviste, come, appunto, l'ornitologo franco-statunitense John James Audubon.

  La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.358.

  Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.359, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 la pittima dell'Hudson, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

  Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Di Lauro, descrive ulteriori caratteristiche della pittima dell'Hudson, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.359.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi delle deputate Di Lauro e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche della pittima dell'Hudson, oggetto dell'emendamento 1.359 a sua prima firma. In proposito, fa presente che tale specie vive nelle zone umide e al riguardo richiama le procedure di messa in mora aperte dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese per la violazione del regolamento REACH e della direttiva «Uccelli».

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  La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.359.

  Francesco BRUZZONE (LEGA), relatore, propone di accantonare l'emendamento Caramiello 1.360 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

  Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA concorda con la proposta del relatore.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, dispone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Caramiello 1.360.
  Avverte che, in base alle intese intercorse tra i gruppi, si è deciso di sospendere i lavori alle 13.30. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.