CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 aprile 2024
282.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 4 aprile 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.
C. 1745 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Esteri, del disegno di legge C. 1745 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 e ricorda che il provvedimento è già stato approvato dal Senato che, rispetto al testo proposto dal Governo, ha apportato alcune modifiche all'articolo 3, comma 2, al fine di aggiornare la copertura degli oneri. Evidenzia che l'intesa, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi e che l'accordo sostituisce una precedente intesa sulle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta con l'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia. L'obiettivo dell'accordo è quello di incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica.
  Fa presente che l'Accordo si compone di 16 articoli e di un allegato. Dopo aver definito i termini «coproduzione» e «coproduttore», l'accordo indica all'articolo 1 le due direzioni ministeriali competenti come autorità responsabili della sua applicazione. L'articolo 2 stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l'articolo 3 prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all'approvazione delle autorità competenti. L'articolo 4 rinvia quindi a un apposito allegato circa la definizione delle procedure per il riconoscimento della coproduzione; l'articolo 5 fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico; l'articolo 6 definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori e l'articolo 7 detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate. L'accordo disciplina poi all'articolo 8 le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni in particolare in termini di ingresso dello staff e delle attrezzature e, all'articolo 9, detta disposizioni per l'identificazione delle coproduzioni come «italo-serbe» o «serbo-italiane» mentre l'articolo 10 dispone in ordine alla distribuzione dei proventi e l'articolo 11 in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali. Ad una commissione mista viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (così dispone l'articolo 12). L'articolo 13 disciplina le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione; l'articolo 14 prevede la loro presentazione ai festival internazionali e l'articolo 15 la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative tra le Parti. L'articolo 16 interviene in materia di entrata in vigore dell'accordo. Infine, l'Allegato definisce, come menzionato, le norme proceduraliPag. 14 per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni.
  Passando al disegno di legge di ratifica, evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, valutando gli oneri economici in 2.850 euro annui ogni quattro anni, a decorrere dal 2025. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.
C. 1746 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, comunica che il Comitato pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Esteri, del disegno di legge C. 1746 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. Fa presente che il disegno di legge è stato approvato dal Senato, che rispetto al testo proposto dal Governo ha apportato un'integrazione alla clausola di invarianza finanziaria, recata dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge. Segnala inoltre che l'intesa bilaterale rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero. In particolare, l'intesa è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e delle coproduzioni tra l'Italia e il Giappone, che rappresenta uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto. Segnala a tale proposito che le coproduzioni realizzate a norma dell'accordo da società cinematografiche dei due Paesi possono essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici previsti dalle rispettive legislazioni.
  Passando al contenuto dell'Accordo, fa presente che esso è composto da 18 articoli e un allegato: dopo aver definito l'obiettivo dell'intesa (articolo 1), aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2) e aver rinviato all'allegato per l'individuazione delle autorità competenti per l'attuazione (articolo 3), stabilisce che, come anticipato, le coproduzioni approvate ai sensi dell'accordo sono assimilate alle opere nazionali e che ad esse sono conferiti i benefici previsti dalle legislazioni dei rispettivi Paesi (articolo 4). L'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica. Gli articoli 6 e 7 riguardano i luoghi e le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico; l'articolo 8 definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori; l'articolo 9 dispone in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali. Sono previste anche norme tecniche in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (articolo 10), di comproprietà delle copie delle coproduzioni realizzate e delle versioni linguistiche utilizzate (articolo 11) oltre che di autorizzazione per la pubblica proiezione (articolo 12). A una commissione mista, composta da funzionari ed esperti, viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo (articolo 13). Pag. 15Ulteriori articoli disciplinano inoltre lo status dell'allegato (che costituisce parte integrante dell'Accordo) e le modalità per apportarvi modifiche (articolo 14), le modalità di attuazione (articolo 15) e di interpretazione dell'accordo (articolo 16) nonché la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 17). L'articolo 18 interviene in materia di entrata in vigore e di validità dell'Accordo. L'allegato, già richiamato, individua le autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa e reca le norme procedurali per l'ammissione ai benefici e l'identificazione delle coproduzioni.
  Passando al disegno di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.
C. 960.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esprimere il prescritto parere alla III Commissione sulla proposta di legge C. 960, recante «Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero» ed evidenzia che la proposta, composta da un solo articolo suddiviso in quattro commi, è finalizzata a rafforzare gli uffici diplomatici e consolari all'estero in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste di emissione di passaporti all'estero che, stando alla relazione illustrativa, rimangono spesso inevase.
  Nello specifico, rileva che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge prevede che i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero siano attribuiti mensilmente al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità e destinati al rafforzamento dei servizi consolari. Il comma 2 specifica che la percentuale degli introiti in questione sia pari al 30 per cento. Il comma 2-bis prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1. Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite la disciplina del rilascio dei passaporti investe le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «stato civile e anagrafe» e «ordinamento civile», di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), i) e l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Pag. 16

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.
C. 1424, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il prescritto parere alla VII Commissione sulla proposta di legge C. 1424, approvata dal Senato, e sulle abbinate proposte di legge, recante «Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù».
  In sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che la proposta di legge, non modificata nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Cultura, è composta di 6 articoli. Rileva in particolare che l'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi della proposta. Ai sensi del comma 1, questa si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. Secondo il comma 2, l'attuazione delle finalità indicate si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo articolo 4. L'articolo 2 istituisce i Nuovi giochi della gioventù demandandone l'organizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP). Potranno partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. Spetterà a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e di disabilità, stabilire i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possano giocare insieme (così dispone il comma 5). Rileva poi che l'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi. Nello specifico, in base al comma 1, lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP (Comitato italiano paralimpico). La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici,Pag. 17 in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. Secondo il comma 4, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. L'articolo 4 regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai Giochi, dettando disposizioni sull'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, sulla base di protocolli volti ad individuare: a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica; b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro. L'articolo 5 reca le misure di prevenzione sanitaria demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, l'istituzione di un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità (così dispone il comma 1). L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie e finanziarie prevedendo che per l'anno scolastico 2024/2025 i Giochi prendano avvio in forma sperimentale e provvedendo alla quantificazione e copertura dei relativi oneri. Agli esiti della sperimentazione, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento appare riconducibile alle competenze concorrenti in materia di ordinamento sportivo e tutela della salute – di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione –, nonché a quella statale esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione).
  Ai fini del necessario coinvolgimento delle autonomie territoriali che la natura delle richiamate materie richiede, fa presente che la proposta prevede: all'articolo 2, comma 1, che i Giochi siano promossi e organizzati sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; all'articolo 3, comma 4, che la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Ciò premesso, ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere ulteriori Pag. 18forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento a due ulteriori disposizioni della proposta di legge che intervengono su materie di competenza concorrente. Richiama in particolare la formulazione dell'articolo 2, comma 5, della proposta, a norma del quale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e di disabilità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possano giocare insieme. In merito, ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di conferenza Unificata, alla luce del carattere concorrente della competenza implicata dalla materia «ordinamento sportivo». Evidenzia inoltre che anche all'articolo 5, comma 1 – che demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, l'istituzione di un tavolo di lavoro volto a promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità – potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Unificata, stante il carattere concorrente della competenza in materia di tutela della salute.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 4 aprile 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 4 aprile 2024.

Audizione informale di: Marco Esposito, giornalista; Francesco Astone, professore di diritto civile presso l'Università degli Studi di Foggia; Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano «Statale» (in videoconferenza) e Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tre, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.55.

Audizione informale di rappresentanti di Conftrasporto (in videoconferenza) e di ANCE, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.35.