CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2024
281.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1686 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, in qualità di relatore, fa presente che l'intesa costituisce il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse.
  L'attuazione dell'Accordo comporterà – come esplicitato nella relazione illustrativa – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani.Pag. 17
  Le Parti si impegnano infatti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura.
  Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, che si compone di sessantaquattro articoli, suddivisi in otto titoli richiamandone sinteticamente i contenuti.
  Il Titolo I (articoli da 1 a 6) – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto.
  Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere l'adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione a tutti i livelli. Nello stesso ambito rientra anche l'impegno comune a instaurare un dialogo sui gravi crimini di portata internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni e a istituire una cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che comprenda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria e giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti.
  Il Titolo II (articoli 7 e 8) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, mentre il Titolo III (articoli da 9 a 19) concerne la cooperazione in materia di scambi e investimenti.
  Il Titolo IV (articoli da 20 a 29) riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto e la parità di accesso alla giustizia per tutti.
  Le Parti convengono di cooperare per raggiungere un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata e la loro effettiva applicazione e si impegnano ad intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione. Le Parti, inoltre, si adoperano per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. Ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale, le Parti cooperano per promuovere la trasmissione sicura ed efficiente degli atti giudiziari pertinenti, l'assunzione delle prove e le audizioni in videoconferenza, laddove opportuno, nonché la protezione dei dati personali.
  Le Parti convengono di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi e la corruzione e gli abusi sessuali su minori, nonché nella prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le Parti, in fine, concordano i metodi di cooperazione nel settore della droga.
  Il Titolo V (articoli da 30 a 49) disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani.
  Il Titolo VI (articoli 50 e 51) definisce gli strumenti di cooperazione mentre il Titolo VII (articolo 52) delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles.
  Il Titolo VIII (articoli da 53 a 64) reca le disposizioni finali.
  Nel passare ad esaminare il disegno di legge di ratifica fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli che recano l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere Pag. 18favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, in qualità di relatore, fa presente che l'intesa in esame costituisce il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse.
  L'attuazione dell'Accordo comporterà – come esplicitato nella relazione illustrativa – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani.
  Le Parti si impegnano infatti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura.
  Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Malaysia.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, che si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci titoli, richiamandone sinteticamente i contenuti.
  Il Titolo I (articoli 1 e 2) – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto.
  Il Titolo II (articoli 3 e 4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.
  Il Titolo III (articoli da 5 a 9) concerne la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali. In particolare le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo (articolo 5) e crimini gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale (articolo 6).
  Il Titolo IV (articoli da 10 a 17) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. In particolare, l'articolo 17 prevede che Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche.
  Il Titolo V (articoli da 18 a 24) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. L'accordo precisa che le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti, compresa la magistratura e che la cooperazione giuridica fra le Parti può comprendere anche lo scambio di informazioni sugli ordinamenti giuridici e sulla legislazione. Inoltre, nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro o della Malaysia, su richiesta della controparte.
  Ulteriori disposizioni riguardano una politica equilibrata contro le droghe illecite, il contrasto alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria e alla Pag. 19corruzione nonché al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
  Il Titolo VI (articoli da 25 a 33) disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione dei settori bancario e assicurativo, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, il turismo e l'audiovisivo. Si segnala, in particolare, l'articolo 32 che contiene l'impegno delle Parti a cooperare in materia di cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformità della loro legislazione e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
  Il Titolo VII (articoli da 34 a 46) riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione.
  Il Titolo VIII (articoli da 47 a 49) definisce gli strumenti di cooperazione.
  Il Titolo IX (articolo 50) delinea il quadro istituzionale, mentre il Titolo X (articoli da 51 a 60) reca le disposizioni finali.
  Nel passare ad esaminare il testo del disegno di legge di ratifica osserva che lo stesso si compone di quattro articoli che recano le l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
C. 1718 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, rammenta che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Ricorda altresì che si è concluso il ciclo di audizioni e che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concluderne oggi l'esame preliminare e di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative mercoledì 10 aprile alle ore 15.

  Valentina D'ORSO (M5S) desidera richiamare alcuni spunti emersi nel corso delle audizioni svolte – peraltro alla presenza di un numero esiguo di colleghi – in quanto, a suo avviso, meritevoli di particolare attenzione.
  Sottolinea, in primo luogo, come i rappresentanti dell'Unione camere penali abbiano rilevato come il provvedimento non chiarisca cosa avvenga nella fase compresa tra l'interrogatorio preventivo e il momento in cui il giudice per le indagini preliminari prende la decisione.
  Ricorda inoltre che il dottor Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, ha sottolineato come il provvedimento non espliciti quale sia il giudice per l'indagine preliminare competente né nel caso in cui vi sia una contestazione nei confronti di diversi soggetti né quando si istaura un procedimento volto alla revisione della misura cautelare in carcere o alla sua revoca.
  Rammenta che i rappresentanti dell'avvocatura intervenuti in audizione hanno rilevato come l'interrogatorio preventivo, così come delineato dal provvedimento, appesantirà il ruolo della difesa in una fase ancora embrionale del procedimento penale.
  A suo avviso, quindi, la maggioranza sta sottovalutando le conseguenze del disegno di legge in esame che si riverbereranno su tutti gli operatori del diritto.
  Rileva, altresì, come i soggetti intervenuti in audizione abbiano evidenziato che la previsione di un giudice per le indagini Pag. 20preliminari in composizione collegiale si sovrapponga al tribunale del riesame, organo già attualmente preposto a riesaminare l'applicazione della misura cautelare e che garantisce già, e in maniera più efficace, la posizione dell'indagato. Evidenzia, infatti, come per il giudice per le indagini preliminari collegiale non siano previsti i termini stringenti che invece sono posti al tribunale del riesame.
  Con riferimento al reato di abuso d'ufficio, fa presente che nel corso delle audizioni è da più parti stato evidenziato come l'abolizione di tale reato determinerà una lacuna nell'ordinamento a favore dei «colletti bianchi» e rammenta come alcuni auditi abbiano suggerito, al fine di evitare un vuoto normativo, di ampliare altre fattispecie di reato. In particolare, è stata prospettata la possibilità di ampliare i reati legati all'affidamento degli appalti anche alle procedure concorsuali.
  Alcuni spunti di riflessione sono emersi anche in relazione al reato di traffico di influenze illecite e numerosi auditi hanno rilevato la necessità della contestuale introduzione di una disciplina sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione dell'attività delle lobby. Una disciplina più rigorosa di tali materie, infatti, inciderebbe anche sulla stessa necessità della previsione del reato di traffico di influenze illecite in quanto, nel momento in cui si delimita chiaramente ciò che è consentito e ciò che non lo è, di conseguenza si delinea anche cosa sia penalmente rilevante e cosa non lo sia.
  Sottolinea, da ultimo, alcuni refusi nel testo che necessariamente debbono essere modificati. Tra tutti, evidenzia come l'articolo 2 del provvedimento, nell'inserire il comma 6-ter dell'articolo 103 del codice di procedura penale, faccia riferimento a conversazioni o comunicazioni tra l'imputato e il proprio difensore rientranti tra quelle «vietate». In proposito, rammenta come non esistano comunicazioni vietate tra difensore ed imputato ma che soltanto le intercettazioni possono essere vietate.
  Alla luce di quanto evidenziato, auspica che la Commissione possa disporre di una adeguata fase emendativa, per introdurre nel provvedimento norme che possano agevolare l'attività della magistratura nell'accertamento e nella repressione di gravi reati e non, al contrario, indebolirne l'efficacia.
  Ritiene, infatti, che dovrebbe essere un obiettivo comune il rafforzamento della giustizia per restituire ai cittadini un sentimento di credibilità nello Stato e per non lasciarli senza tutele in balia degli abusi dei potenti.
  Ribadisce quindi che la posizione del suo gruppo nei confronti del provvedimento è di netta contrarietà, non per ragioni di pregiudizio ma in quanto ritiene che esso – scardinando meccanismi consolidati in nome di un falso garantismo – produrrà conseguenze nefaste per l'amministrazione della giustizia.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 aprile 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.