CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2024
278.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole (vedi allegato).

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO dichiara di condividere la proposta di parere.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come i contenuti relativi ai profili di giustizia contemplati dal provvedimento, sebbene a suo giudizio in alcuni punti – come quello relativo agli addetti all'ufficio del processo – potevano essere più incisivi, non destano particolari criticità.
  Tuttavia, dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere testé formulata in quanto il giudizio del suo gruppo sull'impianto complessivo del testo – che prevede una serie di definanziamentiPag. 28 rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'utilizzo del fondo complementare – è negativo.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere testé presentata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Atto n. 137.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 5 maggio 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, sottolinea, preliminarmente, che lo schema in esame contiene un complesso di norme che incidono sul codice civile, su quello di procedura civile e sulle relative norme di attuazione, nonché su alcune leggi speciali.
  Evidenzia che il provvedimento, in particolare, prevede norme di coordinamento e di attuazione della procedura civile con il processo telematico nonché altre puntuali modifiche volte a sanare alcune incongruenze contenute nella cosiddetta «riforma Cartabia del processo civile» relative al processo di esecuzione.
  Ciò premesso, ricorda che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha attuato la delega contenuta nella c.d. «riforma Cartabia del processo civile» (legge 206 del 2021). Con lo schema in esame il Governo dà attuazione alla potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, conferita dalla medesima legge per i due anni successivi al decreto legislativo con cui è stata esercitata la delega in via principale.
  In ragione della sua natura, nella presente relazione ci soffermerà sinteticamente sulle principali modifiche al decreto legislativo di riferimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione puntuale del contenuto complessivo.
  L'articolo 1, comma 1, abroga il titolo IX-bis del libro primo del c. c., in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale intervento infatti, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, è volto a sanare un difetto di coordinamento, giacché il decreto legislativo n. 149 del 2022 aveva inserito nel codice di procedura civile le medesime disposizioni ora oggetto di abrogazione articoli (473-bis.69 e 473-bis.70).
  Il comma 2 interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-bis) del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione delle sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la Pag. 29domanda di revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
  L'articolo 2 modifica l'art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.
  L'articolo 3 reca una vasta pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento.
  In via generale, numerose disposizioni espungono i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c, e, l e m; comma 2, lettere c, n. 1, l, p, q, r, s, z, bb, cc, dd, ee, mm, n. 2, nn, n. 2, oo; comma 4, lettere l, m, n e o; comma 5, lettere b, c, n. 2, e, f, g, h, n. 2, e i; comma 7, lettere d, h, n. 2, l, m, n, o, n. 2, p; comma 8, lettere e, g, n. 3, h, i, m, n, r, t, u, z.
  Ulteriori disposizioni sono relative all'ormai obsoleto obbligo del difensore di indicare il numero di fax negli atti (comma 1, lettera f).
  Altre adeguano al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza (comma 1, lettera i) e sulle comunicazioni di cancelleria, con l'eliminazione del «biglietto di cancelleria» e la previsione dell'uso della PEC (comma 1, lettera n).
  Ancora, si introduce in più punti la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale (comma 2, lettera c, n. 2; comma 5, lettera d; comma 7, lettera c; comma 8, lettere b, g, n. 1, o, p, q, z, n. 2).
  Infine, si operano modifiche di mero aggiornamento normativo conseguenti alla cd. «riforma Cartabia» di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 (comma 2, lettera g e lettera nn, n. 1), alla legge n. 31 del 2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la disciplina dell'azione di classe (comma 1, lettera b) e alle modifiche dell'articolo 171-bis introdotte dal comma 2, lettera h, dell'articolo in commento (comma 2, n, ll e mm, n. 1).
  L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
  Il comma 1 modifica l'articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.
  Il comma 2 apporta modifiche al Titolo II al fine di prevedere, alla lettera a) che l'elenco di mediatori familiari istituito presso ogni tribunale debba essere tenuto con modalità informatiche (nuovo comma all'articolo 12-bis) e alla lettera b) che i documenti richiesti a corredo delle domande di iscrizione al citato elenco possano essere sostituiti da autocertificazioni, sulla cui veridicità è chiamato a vigilare il Comitato di cui all'articolo 12-ter.
  La lettera c) abroga il comma 3 dell'articolo 13, che elenca sette categorie che debbono essere sempre contenute nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale. Una disposizione analoga a quella indicata nella lettera b) è inserita dalla lettera d) all'articolo 16, per quanto riguarda la domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici. La lettera e) corregge un difetto di coordinamento presente nel terzo comma dell'articolo 21, relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei Pag. 30soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici.
  La lettera f) modifica la disciplina della forma delle comunicazioni del cancelliere sostituendo integralmente l'articolo 45, anche in conseguenza della definitiva informatizzazione di tali adempimenti.
  Infine, la lettera g) si interviene sul sesto comma dell'articolo 46 in tema di forma degli atti giudiziari, specificando che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, n. 110.
  Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione.
  La lettera a) modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace. Si prevede il deposito telematico dell'atto introduttivo (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e si sopprime la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.
  La lettera b) integra l'articolo 58 per prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio e nemmeno abbia indicato un indirizzo PEC.
  La lettera c) modifica l'articolo 70, secondo comma, che disciplina l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, eliminando la previsione per la quale il decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione è scritto in calce al ricorso.
  La lettera d) abroga l'articolo 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta), il quale consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del c.d. «rito societario» contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, ormai da tempo abrogato.
  La lettera e) sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla nota di iscrizione a ruolo della causa, in conseguenza della soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile. Il nuovo articolo 71 elenca i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici, prevedendo espressamente che tale elenco potrà essere integrato dalla normativa, anche regolamentare, sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.
  Anche le restanti lettere f) g) h), i) l) m) n) e o) apportano analoghe modifiche al medesimo titolo III al fine di dare completa attuazione alla digitalizzazione del processo di cognizione.
  Il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV, relativo al processo di esecuzione.
  La lettera a) elimina nell'articolo 156 – in tema di esecuzione sui beni già sottoposti a sequestro conservativo – il riferimento al deposito «nella cancelleria» della sentenza di condanna esecutiva di cui all'articolo 686 c.p.c., non essendo più previsto il deposito dell'atto in formato cartaceo.
  La lettera b) riscrive l'articolo 159-bis, in materia di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, eliminando, tra le altre, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, come già fatto per il processo ordinario.
  Le lettere c) e d) intervengono, rispettivamente, sugli articoli 159-ter, primo comma, e 164-ter eliminando i riferimenti, contenuti in tali disposizioni, alla nota di iscrizione a ruolo e, coerentemente, la lettera d) ne modifica la rubrica.
  La lettera e) interviene sull'articolo 174 il quale prevede che gli offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto hanno l'obbligo di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che esegue la vendita, al fine di prevedere l'obbligo di indicare, in alternativa alla residenza, l'indirizzo PEC.
  La lettera f) apporta una serie di modifiche all'articolo 179-ter, che disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale.Pag. 31
  Con la lettera g), infine, si interviene sull'articolo 181, che concerne i procedimenti di divisione del bene indiviso interni alla procedura esecutiva, al fine di rendere la fase contenziosa della divisione compatibile con le disposizioni del rito semplificato.
  Il comma 5 contiene modifiche al titolo V-ter in tema di «giustizia digitale».
  La lettera a) interviene, con modifiche correttive, sull'articolo 196-quater, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.
  La lettera b) interviene sull'articolo 196-quinquies, che disciplina l'atto del processo redatto in formato elettronico, prevedendo, tra le modifiche più rilevanti, che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, debba essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico.
  Con la lettera c) si introduce, sempre al fine di adeguare la normativa vigente al processo di digitalizzazione della giustizia civile, un nuovo articolo 196-septies.1 contenente la disciplina del domicilio digitale.
  La lettera d) interviene sull'articolo 196-nonies anche in questo caso, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.
  Con la lettera e) si inserisce nell'articolo 196-duodecies, che disciplina l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma.
  L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento normativo all'articolo 387-bis c.p., in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Più nel dettaglio il non più attuale riferimento all'articolo 342-ter, primo comma, c.c è sostituito con quello al primo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile.
  L'articolo 6 reca una serie di modifiche a leggi speciali.
  Più nel dettaglio il comma 1, alla lettera a) abroga l'obbligo per l'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita, nonché limita alla lettera b), in materia di scioglimento del matrimonio, la facoltà del pubblico ministero di impugnare le sentenze limitatamente alla tutela degli interessi patrimoniali di minori e incapaci.
  Il comma 2 apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento familiare del minore.
  La lettera a) chiarisce l'individuazione del giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza.
  La lettera b) apporta correzioni all'articolo 5-bis della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022.
  Il comma 3 modifica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato.
  Il comma 4 interviene sulla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari». Si tratta di modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale.
  Il comma 5 reca una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).
  In particolare la disposizione, tra l'altro, introduce alla lettera a) un nuovo articolo 8-bis relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero. La disposizione in esame, alla lettera b) reca una norma di coordinamento delle disposizioni in tema di esenzione dal contributo unificato previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica.
  La lettera c) apporta modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica di coordinamento delle norme in materia di contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori.
  La lettera f) introduce un nuovo titolo V-bis nella parte IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dedicata ai «Processi particolari», al fine di dettare una disciplina specifica per i Pag. 32procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati.
  Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005) in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-bis e 318 c.p.c. introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.
  Il comma 7 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie di cui agli articoli 473-bis e ss. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022.
  Il comma 8 interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale». Si tratta di modifiche di coordinamento con le disposizioni che lo schema di decreto in esame inserisce nel codice di procedura civile e nelle relative disposizioni di attuazione con riguardo alle comunicazioni di cancelleria (lettera a) e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite posta elettronica certificata (lettera b).
  Il comma 9 reca infine alcune modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, aggiungendo una ulteriore specificazione alla disposizione che ha inserito nell'articolo 2652 c.c. il numero 9-bis), precisando che questo è inserito dopo il «secondo periodo» del numero 9) (lettera a). Inoltre, vengono apportate limitate modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo, con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell'atto (lettera b). È corretto un mero errore materiale contenuto nell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 149, il quale, nel modificare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare) ha erroneamente fatto riferimento al secondo periodo anziché al terzo (lettera c).
  L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, prevedendo in linea generale, che le disposizioni dello schema di decreto in esame trovino applicazione con riguardo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
  L'articolo 8 infine reca la clausola d'invarianza finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.