CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2024
277.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 138

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 26 marzo 2024.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
Emendamenti C. 1532-ter-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Lancellotta, per lo svolgimento della relazione.

  Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Fa presente che il provvedimento in esame si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre Allegati. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni che investono gli ambiti di competenza della XII Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ogni ulteriore approfondimento.
  In primo luogo, segnala che il Capo X, composto dagli articoli da 42 a 44, reca disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della salute.Pag. 139
  In particolare, l'articolo 42 reca alcune novelle all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, riguardanti il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e le funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Si prevede che l'Agenas estenda l'esercizio delle proprie competenze, attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, anche con riferimento alle finalità che l'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico deve perseguire riguardo allo studio e alla ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e relativamente alla programmazione sanitaria, alla verifica della qualità delle cure e alla valutazione dell'assistenza sanitaria. Sono aggiunti, inoltre, compiti dell'Agenas relativi alla gestione dell'Intelligenza Artificiale e della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici, nell'ambito della gestione della piattaforma nazionale di telemedicina. Si attribuiscono altresì all'Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili, anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessaria per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina», tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub-intervento M6C1 1.2.2.4 «COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale».
  L'articolo 43 prevede una specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale digital green certificate o «certificazione verde» (Piattaforma nazionale – DGC), allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS. Si autorizza, infatti, la Piattaforma nazionale ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute. Le predette certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie. Per assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale al fine del collegamento di questa piattaforma con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonché al fine di assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria della stessa, il comma 3 autorizza la spesa di 3,85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,85 milioni annui a decorrere dal 2025.
  L'articolo 44 reca alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con riferimento alla disciplina del trattamento, anche mediante interconnessione, dei dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati al fine di escludere elementi identificativi diretti, da parte del Ministero della salute e degli enti vigilati dal Ministero. Per quanto concerne l'interconnessione dei sistemi informativi, si rinvia a uno o più decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a circa 28,3 milioni di euro, si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione «Salute», Componente «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale», e in particolare al sub-investimento relativo al «Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS – progettazione e la costruzione dello strumento». La relazione illustrativa osserva che, mediante la norma in oggetto, saranno messi a disposizione del Servizio sanitario nazionale avanzati strumenti di monitoraggio e di simulazione del fabbisogno di risorse che consentiranno di delineare scenari di medio-lungo termine, in ragione dei quali orientare in maniera più efficace le politiche di settore e assicurare risposte più appropriate al bisogno di salute espresso su tutto il territorio nazionale.Pag. 140
  Precisa, quindi, che alcune disposizioni che riguardano le competenze della XII Commissione sono presenti anche in altre parti del provvedimento. In tal senso, il comma 13 dell'articolo 1 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNRR, Missione 6 Salute, il cui finanziamento, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria.
  La disposizione prevede inoltre un'integrazione di carattere procedimentale della vigente normativa in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute. Viene, infatti, aggiunta una disposizione che prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità per le regioni, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali nell'ambito della Missione 6 Salute – vale a dire 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità» di cui alla Componente 1, e del sopra richiamato investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», di cui alla Componente 2 –, qualora non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di impegnare, ove disponibili, le risorse finanziarie previste per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la copertura dei costi emergenti.
  Un'altra norma di interesse è quella dell'articolo 29, commi da 15 a 18, che riconosce – a decorrere da una data che verrà comunicata dall'INPS e fino al 31 dicembre 2025 – entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.