CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2024
277.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».
C. 1790 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

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  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge S. 1014, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione del decreto-legge n. 10 del 2024, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa».
  Rileva, preliminarmente, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e non presenta un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Avverte, altresì, che gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, rileva preliminarmente che il comma 1 individua quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, recante opere complementari in ambito stradale connesse alle olimpiadi invernali, ANAS Spa, che subentra alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare con riguardo agli interventi di cui all'Allegato A, preso atto che la relazione tecnica evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente e che non sussistono posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione connesse a eventuali esposizioni di ANAS Spa rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i cinque interventi in esame.
  Rileva quindi che con i commi 1-bis e 1-ter, introdotti al Senato, si prevede altresì che RFI S.p.A. e Ferrovie Nord siano individuati quale soggetti attuatori degli interventi, rispettivamente, di cui all'Allegato A-bis, contestualmente inserito nel provvedimento in esame, nonché di quelli relativi alla «Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale», subentrando alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi.
  Con riferimento ai citati commi 1-bis e 1-ter, avverte che il Governo ha depositato presso la 5a Commissione Bilancio del Senato una nota che conferma che le disposizioni possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, considerato che RFI Spa e Ferrovie Nord sono soggetti ricompresi nell'ambito del perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione in merito al costo complessivo delle opere nonché all'entità delle risorse disponibili destinate a dette finalità – in analogia ai dati riportati dalla relazione tecnica e riferiti agli interventi retrocessi ad ANAS Spa –, al fine di suffragare l'ipotesi dell'esclusione di effetti per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, recante disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, relativamente alla governance della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa. In particolare, fermo restando il numero complessivo di cinque membri dell'organo di amministrazione, un membro è designato dalla regione Lombardia e uno congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, all'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali già oggetto di commissariamento di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 16 del 2020, introdotto dall'Allegato B del provvedimento in esame, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021. Si prevede, altresì, che l'intervento pubblico per il completamento delle opere tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.
  Ciò premesso, per quanto riguarda le modifiche apportate alla composizione dell'organoPag. 24 di amministrazione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, non ha osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle modifiche medesime. Inoltre, anche per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di Commissario straordinario all'amministratore delegato della medesima società, prende atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, che conferma che le opere sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziate a legislazione vigente, ad eccezione della Variante di Vercurago lotto San Gerolamo per la quale, risultando, allo stato, una copertura pari 159 milioni di euro a fronte di un fabbisogno complessivo di circa 253 milioni di euro, l'ambito di operatività del Commissario resta circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbe tuttavia chiarita la ragione di un'apparente discrasia tra l'allegato B del presente provvedimento, che fa riferimento ai lotti 1 e 2 dell'intervento «SS 42 Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria», e la relazione tecnica che, con riguardo all'allegato B in relazione al medesimo intervento, fa invece riferimento al solo lotto 1.
  Infine, anche con riferimento alla necessità che l'intervento pubblico per il completamento delle opere tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti del Governo in merito al fatto che i progetti non richiedono adeguamenti che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli stessi già considerano l'accessibilità delle opere da parte degli atleti e delle persone con disabilità, ai sensi della normativa vigente in materia.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS Spa subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS36 «Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate». La norma dispone, altresì, che il Commissario possa nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale ANAS Spa, e che allo stesso Commissario e agli eventuali sub-commissari non spettino compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati, fermo restando che gli eventuali rimborsi spese saranno posti a carico del quadro economico dell'intervento in questione, nel limite massimo di 50.000 euro annui. La norma stabilisce, inoltre, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS Spa può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con disposizioni inserite durante l'esame al Senato, si prevede inoltre che l'amministratore delegato pro tempore di RFI Spa subentri quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38. Anche in tal caso, la norma dispone che il Commissario possa nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI Spa e che al Commissario medesimo e agli eventuali sub-commissari nominati non spettino compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati, fermo restando che gli eventuali rimborsi delle spese saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. La norma stabilisce inoltre che per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato pro tempore di RFI Spa può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, preso atto che ai sub-commissari non spettano compensi Pag. 25comunque denominati, che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico nel limite massimo di 50.000 euro annui e che l'eventuale avvalimento da parte del Commissario dei soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire senza nuovi oneri, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure relative agli enti territoriali interessati dallo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
  In merito al comma 1, che consente agli enti territoriali di concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza, non formula osservazioni dato il carattere facoltativo della norma, cui gli enti interessati potranno dunque dare attuazione ove sussistano le relative disponibilità di risorse e nell'ambito degli equilibri di bilancio.
  Rileva invece che il comma 2 autorizza gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 a procedere alla revisione del contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione: la disposizione è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria. In base al comma 3, regioni, province autonome e comuni possono disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla disciplina vigente relative all'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio e alla previsione delle relative indennità. In proposito non formula osservazioni, considerato che anche dette disposizioni attribuiscono facoltà agli enti territoriali.
  Infine, in relazione alla possibilità, prevista dal comma 4, di destinare le disponibilità derivanti dalle economie conseguite nonché quelle inerenti alla mancata realizzazione degli interventi ad altre finalità definite con decreto interministeriale, non formula osservazioni trattandosi di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che la nuova destinazione di spesa sia compatibile con le previsioni incorporate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali la Società adegui la convenzione quadro con ANAS Spa alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS Spa gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, ossia in una percentuale non superiore al 9 per cento in relazione agli oneri di investimento, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS Spa, nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Evidenzia quindi che gli oneri sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.
  In proposito, osserva che il Governo, nella relazione tecnica e nella nota presentata durante l'esame al Senato in data 28 febbraio 2024, ha segnalato che la percentuale non superiore al 9 per cento riconosciuta ad ANAS Spa in relazione agli oneri di investimento, da intendersi onnicomprensiva, appare in ogni caso coerente con la quantificazione dei suddetti oneri che emerge dai relativi quadri economici e che Pag. 26il riconoscimento avviene comunque, come stabilito dalle disposizioni, nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.
  Nella medesima nota il Governo ha, altresì, precisato, da un lato, che nessun trasferimento di risorse è stato effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2024 in favore della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 in relazione alle opere stradali e che a detta società non sono dovuti gli oneri di investimento per i cinque interventi retrocessi ad ANAS Spa e, dall'altro, che le disposizioni inerenti all'adeguamento, da parte della medesima società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 Spa, dello statuto sono a carattere ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce del complesso di tali chiarimenti, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Rileva, altresì, che il comma 3 dell'articolo 4 autorizza in favore di ANAS Spa la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, a copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Al riguardo, non formula osservazioni, prendendo atto che è stato confermato – con nota del Governo depositata presso la 5a Commissione del Senato – che la disponibilità delle risorse non è direttamente correlata agli aspetti relativi al finanziamento delle opere olimpiche, andandosi ad aggiungere a quelle già destinate alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.
  Si prevede inoltre, al successivo comma 3-bis, che per la realizzazione delle opere del piano degli interventi per le quali la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 intende avvalersi di ANAS Spa per la fase di affidamento ed esecuzione, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avvenga mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme già destinate agli oneri di investimento e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il Governo ha chiarito che la corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha carattere ordinamentale, trattandosi esclusivamente di una procedura di semplificazione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che, ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 4, le somme previste alla voce «oneri di investimento» per gli interventi di cui all'Allegato A-bis e per l'intervento inerente alla Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale, affidato a Ferrovie Nord, in relazione alle attività già svolte dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, nonché per quelle di monitoraggio, siano determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non formula osservazioni considerato che la norma opera, per espressa previsione, nel limite delle disponibilità.
  Riguardo all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di cui al comma 3-quinquies, ritiene che andrebbe acquisita conferma che gli adempimenti relativi a detto aggiornamento siano sostenibili dalla suddetta Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che, come disposto dal comma 3-sexies, la suddetta Autorità viene a tal fine autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinatoPag. 27 a tempo indeterminato e in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e 12 unità da inquadrare nell'area dei funzionari. Al riguardo, pur rilevando la sostanziale congruità degli stanziamenti previsti, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la quantificazione degli oneri connessi alle assunzioni in esame. Inoltre, rileva che gli oneri appaiono configurati come limite massimo di spesa: circa l'effettiva prudenzialità di individuare il personale da assumere in cifra fissa anziché entro un limite massimo, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione ivi prevista in favore di ANAS Spa, nell'importo di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha previsto la corresponsione ad ANAS Spa di un contributo nella misura massima di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 a titolo di compensazione dei minori canoni riscossi nell'anno 2020 dalla predetta società a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Al riguardo, rappresenta che la predetta autorizzazione di spesa è stata ridotta dall'articolo 25, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 4 del 2022, in misura pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, nonché dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 213 del 2023, in misura pari a 7,27 milioni di euro per l'anno 2024.
  In proposito, segnala che – come già indicato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge ed ulteriormente precisato dal Governo durante l'iter presso il Senato – le risorse di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura negli anni dal 2032 al 2034, iscritte sul capitolo 1651 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano integralmente disponibili. Sul punto, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Inoltre, fa presente che il comma 3-sexies dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 917.202 euro per l'anno 2024 e a 1.222.936 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, premesso che il citato capitolo – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2024, ritiene che andrebbe fornita analoga rassicurazione dal Governo anche con riferimento alla copertura prevista a regime per le annualità successive, nonché una conferma che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo stesso.
  Infine, rileva che il comma 4 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente provvedimento – ad eccezione delle disposizioni onerose di cui ai commi 3 e 3-sexies del medesimo articolo 4, provviste di autonoma copertura – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sotto il profilo della formulazione della norma, non ha osservazioni.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).
  Alla luce della predetta documentazione, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal presidente, in sostituzione della relatrice, precisa, in particolare, che dal Pag. 28subentro della società RFI e della società Ferrovie Nord alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 come soggetto attuatore, rispettivamente, degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi ivi richiamati saranno attuati a valere sulle risorse già stanziate a legislazione vigente per la realizzazione delle medesime opere, che ne assicurano l'integrale finanziamento.
  Fa presente, nello specifico, che gli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono integralmente finanziati a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente e riportate nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia delle finanze, dell'8 settembre 2023, essendo tali interventi inclusi nell'Allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che riporta le opere di impiantistica e infrastrutturali aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto.
  Segnala, inoltre, che la relazione tecnica aggiornata, con riferimento all'Allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), quantifica i dati relativi ai costi del lotto 1 e del lotto 2 dell'intervento relativo alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, pari, rispettivamente, a 42.848.500 euro e a 143.441.900 euro.
  Con riferimento invece all'articolo 3-bis, comma 4, evidenzia che all'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle economie prodottesi nella realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche e di quelle derivanti dall'eventuale mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 si provvederà nel rispetto del profilo temporale di spesa previsto a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Assicura, inoltre, che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali potrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili ai compiti istituzionali della medesima Autorità che si sostanziano in una specificazione della disciplina in materia di pianificazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Osserva, inoltre, che gli oneri derivanti dalle assunzioni presso la citata Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, previste dall'articolo 4, comma 3-sexies, sulla base della quantificazione riportata nella relazione tecnica aggiornata, rientrano entro il limite di spesa di euro 917.202 per l'anno 2024 e di euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, indicato dalla medesima disposizione.
  Conferma, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 4, comma 3-sexies, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla medesima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo stesso.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1790, di conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2024, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni urgenti sulla governance;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    dal subentro della società RFI e della società Ferrovie Nord alla società Pag. 29Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come soggetto attuatore, rispettivamente, degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi ivi richiamati saranno attuati a valere sulle risorse già stanziate a legislazione vigente per la realizzazione delle medesime opere, che ne assicurano l'integrale finanziamento;

    in particolare, gli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono integralmente finanziati a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente e riportate nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia delle finanze, dell'8 settembre 2023, essendo tali interventi inclusi nell'Allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che riporta le opere di impiantistica e infrastrutturali aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto;

    la relazione tecnica aggiornata, con riferimento all'Allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), quantifica i dati relativi ai costi del lotto 1 e del lotto 2 dell'intervento relativo alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, pari, rispettivamente, a 42.848.500 euro e a 143.441.900 euro;

    con riferimento all'articolo 3-bis, comma 4, all'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle economie prodottesi nella realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche e di quelle derivanti dall'eventuale mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 si provvederà nel rispetto del profilo temporale di spesa previsto a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali potrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili ai compiti istituzionali della medesima Autorità che si sostanziano in una specificazione della disciplina in materia di pianificazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

    gli oneri derivanti dalle assunzioni presso la citata Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, previste dall'articolo 4, comma 3-sexies, sulla base della quantificazione riportata nella relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, rientrano entro il limite di spesa di euro 917.202 per l'anno 2024 e di euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, indicato dalla medesima disposizione;

    il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 4, comma 3-sexies, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla medesima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo stesso,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui Pag. 30quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Ilaria Fontana 1.3, che reca un'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, relativa alle opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio-Males, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità;

   gli identici Ilaria Fontana 3.5, Bonelli 3.6 e Simiani 3.2 nonché gli identici Ilaria Fontana 3.9 e Bonelli 3.10, che sono volti a sopprimere, rispettivamente al comma 1 e al comma 2-bis dell'articolo 3, la disposizione secondo la quale gli eventuali rimborsi di spese dovuti ai commissari straordinari e ai sub-commissari, nominati ai sensi del medesimo articolo 3, sono posti a carico del quadro economico degli interventi nel limite massimo di 50.000 euro annui, senza tuttavia prevedere una diversa copertura finanziaria degli oneri derivanti da tali rimborsi;

   Ilaria Fontana 3-bis.02, che, nell'istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia per l'anno 2024 non reca le occorrenti disponibilità.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Simiani 1.10, che è volta ad affidare ad ANAS Spa, in qualità di soggetto attuatore, taluni interventi stradali elencati nell'allegato B al presente decreto, per i quali il testo originario del provvedimento in esame ha invece previsto la nomina quale commissario straordinario dell'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026. La proposta emendativa prevede conseguentemente il subentro nell'esercizio delle predette funzioni commissariali da parte dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS Spa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Ilaria Fontana 1.5, che è volta a prevedere che le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali interessati provvedano, di concerto con ANAS Spa, alla predisposizione di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardante le zone interessate dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. La proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché in ordine alla congruità della relativa copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

   Bonelli 1.02, che prevede l'istituzione di un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere all'istituzione e al funzionamento del citato Tavolo di confronto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che la proposta emendativa, non prevede espressamente la mancata corresponsione ai componenti del medesimo Tavolo di compensi,Pag. 31 gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che del tavolo di confronto fanno parte anche esperti;

   Ilaria Fontana 2.10, che reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2054 destinata agli interventi di gestione e manutenzione delle opere relative all'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice rink Oval» di Baselga di Piné, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla congruità della relativa copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

   Ilaria Fontana 3-bis.01, che, nel prevedere che i comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 predispongano il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale e lo pubblichino sul sito internet, dispone che i comuni provvedono agli oneri che ne derivano con le risorse umane, economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che all'attuazione della proposta emendativa in esame possa provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta medesima;

   Roggiani 3-bis.03, che è volta ad autorizzare le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni a riconoscere, ai soggetti privati che realizzano infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici, contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi e ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone la spesa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che non indica una quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di contribuiti ivi previsti né individua le modalità con le quali si provvede alla relativa copertura finanziaria;

   Ilaria Fontana 4.01, che, nell'incrementare il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 197 del 2022, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura finanziaria, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024;

   Ilaria Fontana 4.02, che prevede che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Ispettorato nazionale del lavoro effettui un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiade invernali Milano-Cortina 2020-2026, attraverso controlli in loco e verifiche amministrative a campione, i cui dati sono pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul proprio portale telematico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire che il Governo assicuri che possa provvedersi all'attuazione della proposta emendativa nel rispetto delle clausole di invarianza finanziaria contenute nella proposta medesima;

   Ilaria Fontana 4.03, che, nell'incrementare il Fondo per lo sviluppo delle reti Pag. 32ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge n. 160 del 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura finanziaria, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in relazione alle proposte emendative puntualmente richiamate dal presidente, esprime parere contrario, per carenza di copertura finanziaria, sull'emendamento Ilaria Fontana 1.3, nonché parere contrario sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.5, Bonelli 3.6 e Simiani 3.5 e sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.9 e Bonelli 3.10, in quanto suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di corrispondente copertura.
  Esprime, altresì, parere contrario, per carenza di copertura finanziaria, sull'emendamento Ilaria Fontana 3-bis.02, nonché parere contrario sull'emendamento Simiani 1.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 1.5, posto che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.
  Esprime, parimenti, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 2.10, giacché, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.
  Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 3-bis.01 e Roggiani 3-bis.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.01, dal momento che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.03, dal momento che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa dalla sottosegretaria Albano sull'articolo aggiuntivo Roggiani 3-bis.03, dal momento che quest'ultimo non pone obblighi in capo agli enti territoriali ivi richiamati, ma si limita a riconoscere loro una mera facoltà, con la conseguenza che gli enti medesimi potranno eventualmente attivarsi nel senso indicato dalla citata proposta emendativa solo in presenza delle occorrenti risorse finanziarie nei rispettivi bilanci.

Pag. 33

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ritiene opportuno acquisire maggiori chiarimenti circa l'asserita onerosità dell'emendamento Simiani 1.10, che si limita ad affidare ad ANAS Spa, anziché all'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, la titolarità, in qualità di soggetto attuatore, degli interventi elencati nell'allegato B al decreto-legge in esame.

  Marco GRIMALDI (AVS) invita la rappresentante del Governo a compiere una verifica supplementare sull'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, non ravvisando alcun profilo oneroso connesso all'istituzione di un Tavolo di confronto permanente sul tema della sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
  Segnala, al riguardo, l'assoluta necessità di prevedere l'istituzione di un simile organismo a fronte dei sempre più frequenti, imprevedibili ed allarmanti cambiamenti climatici oramai in atto da alcuni anni, che investono direttamente anche l'ecosistema alpino nell'ambito del quale saranno ospitati nel 2026 i prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, dopo un ulteriore approfondimento sui profili finanziari delle proposte emendative richiamate dai deputati in precedenza intervenuti, conferma il parere contrario sull'emendamento Simiani 1.10, in quanto non può escludersi che il previsto trasferimento di attribuzioni aggiuntive ad ANAS Spa determini comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.
  Rettifica, invece, il parere contrario dapprima formulato sugli articoli aggiuntivi Bonelli 1.02 e Roggiani 3-bis.03. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, osserva che all'istituzione e al funzionamento del Tavolo di confronto permanente sul tema della sostenibilità ambientale potrà effettivamente provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi ritenere, sia pure implicitamente, che ai suoi componenti non spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con riferimento, invece, all'articolo aggiuntivo Roggiani 3-bis.03, prende atto che l'autorizzazione ivi disposta in favore degli enti territoriali interessati si configura quale mera facoltà e, pertanto, i medesimi enti dovranno darvi comunque corso nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Alla luce di tali considerazioni, esprime quindi una valutazione non ostativa sugli articoli aggiuntivi Bonelli 1.02 e Roggiani 3-bis.03.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3, 1.5, 1.10, 2.10, 3.2, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3-bis.01, 3-bis.02, 4.01, 4.02 e 4.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Pag. 34

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.
C. 982 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo e non comprese nel fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione in data 19 marzo 2024, non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Propone pertanto di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
C. 1532-ter-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2024 e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione attendeva le risposte del Governo alle richieste di chiarimento formulate sui profili finanziari del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, assicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere al funzionamento del tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, istituito dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente, inoltre, che le stime della perdita di gettito IRPEF e IRES derivante dall'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera m), sono state effettuate, in un'ottica prudenziale, considerando l'intero ammontare delle imposte attualmente versate dalle medesime associazioni, pari a poche decine di migliaia di euro, mentre gli eventuali effetti derivanti dall'ampliamento delle attività svolte dai suddetti enti in favore degli associati, essendo legati a comportamenti degli operatori economici, hanno carattere indiretto e, pertanto, non sono stati considerati ai fini della quantificazione.
  Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 5, le quali prevedono che le imprese sociali destinino una quota degli utili netti annuali pari al 3 per cento, e non più, come previsto dalla normativa vigente, in misura non superiore al 3 per cento, a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, si limitano a definire in maniera fissa e non più discrezionale la percentuale degli utili da destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e, pertanto, non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la destinazione in misura inferiore al 3 per cento rappresentava un'eventualità che non era stata considerata nella quantificazione degli effetti finanziari della norma vigente.
  Fa presente che la disposizione di cui all'articolo 7, volta a esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi della normativa vigente si applica alla sola ipotesi di carattere residuale di successione testamentaria a titolo Pag. 35universale, mentre non trova applicazione nella diversa circostanza in cui i medesimi soggetti siano nominati legatari, in quanto a legislazione vigente i legatari sono obbligati al pagamento della sola imposta relativa ai rispettivi legati.
  Garantisce che dalle previsioni del medesimo articolo 7 non derivano effetti in termine di minore gettito, in quanto le previsioni a legislazione vigente già non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1532-ter-A, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore,

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere al funzionamento del tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, istituito dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le stime della perdita di gettito IRPEF e IRES derivante dall'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera m), sono state effettuate, in un'ottica prudenziale, considerando l'intero ammontare delle imposte attualmente versate dalle medesime associazioni, pari a poche decine di migliaia di euro, mentre gli eventuali effetti derivanti dall'ampliamento delle attività svolte dai suddetti enti in favore degli associati, essendo legati a comportamenti degli operatori economici, hanno carattere indiretto e, pertanto, non sono stati considerati ai fini della quantificazione;

    le disposizioni di cui all'articolo 5, le quali prevedono che le imprese sociali destinino una quota degli utili netti annuali pari al 3 per cento, e non più, come previsto dalla normativa vigente, in misura non superiore al 3 per cento, a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, si limitano a definire in maniera fissa e non più discrezionale la percentuale degli utili da destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e, pertanto, non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la destinazione in misura inferiore al 3 per cento rappresentava un'eventualità che non era stata considerata nella quantificazione degli effetti finanziari della norma vigente;

    la disposizione di cui all'articolo 7, volta a esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi della normativa vigente si applica alla sola ipotesi di carattere residuale di successione testamentaria a titolo universale, mentre non trova applicazione nella diversa circostanza in cui i medesimi soggetti siano nominati legatari, in quanto a legislazione vigente i legatari sono obbligati al pagamento della sola imposta relativa ai rispettivi legati;

    dalle previsioni del medesimo articolo 7 non derivano effetti in termine di minore gettito, in quanto le previsioni a legislazione vigente già non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali,

Pag. 36

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
  In primo luogo, segnala che l'emendamento Sportiello 1.2, volto ad incrementare le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni in materia di assunzioni di assistenti sociali, non prevede tuttavia la quantificazione degli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Marianna Ricciardi 1.3, che, nel prevedere un incremento rispettivamente di 20.000 e 10.000 euro dei contributi riconosciuti, a determinate condizioni, ai comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, incrementa di conseguenza il fondo di solidarietà comunale di 80 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria indicate dalla proposta emendativa, con particolare riferimento all'utilizzo, negli anni successivi al 2024, del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Alfonso Colucci 2.22, volta a prevedere che, presso ogni Prefettura, sia istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», cui partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socioeconomica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole e per programmare strategie di intervento anche attraverso progetti di rigenerazione urbana. Sottolinea che la proposta è corredata di una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni ivi previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa effettivamente provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza recata dalla proposta stessa;

   Sportiello 2.24, volta a prevedere che il Ministero dell'istruzione e del merito, nei territori in cui sia certificata una mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione, intervenga con propri ispettori e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, istituisca dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani in età scolare che non fruiscono dei servizi dell'istruzione e per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dall'istituzione dei presidi di supporto socio-educativo;

   Sportiello 2.26, volta a prevedere che, ai nuclei familiari destinatari di forme di sostegno al reddito o nei quali vi siano Pag. 37componenti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, sia affiancata un'équipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle équipe di sostegno socio-educativo ivi previste;

   Auriemma 2.01, che, nell'istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisite all'erario. Rileva che la proposta emendativa prevede inoltre che l'istituendo fondo possa essere alimentato anche con le risorse provenienti dal fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e in ordine al fatto che l'utilizzo delle medesime non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse, posto che tali risorse sono allo stato destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive;

   Gadda 2.02, volto ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di sostenere i comuni nelle spese per i minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica per gli esercizi successivi al 2024 e assicuri che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

   Porta 4.1009, volta a precisare che gli enti di carattere privato diversi dalle società che rientrano nella definizione di enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, possano aver sede legale in Italia o all'estero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa con particolare riferimento all'eventuale estensione di regimi agevolativi previsti per gli enti del Terzo settore;

   Schullian 4.1012, che, nel modificare alcune disposizioni del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, è volta, tra l'altro, ad inserire tra le attività non commerciali effettuate dalle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 84, le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà e le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, nonché a prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applichi l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che estende alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco le Pag. 38disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa con particolare riferimento ai suoi possibili effetti sul gettito fiscale;

   Malavasi 4.01000, volta a prevedere che gli enti destinatari del contributo del 5 per mille possano conoscere il nominativo del contribuente, qualora quest'ultimo ne abbia concesso l'autorizzazione dandone nota in apposito spazio nella pagina del 5 per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dall'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno 2024. La proposta emendativa prevede, altresì, che la medesima Agenzia comunichi all'ente destinatario i nomi dei contribuenti che hanno concesso la predetta autorizzazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa la possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Identici Gadda 8.01000 e Girelli 8.01001, sono volte a prevedere che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022 siano destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese volta al sostegno dei medesimi enti, nonché, per la parte restante e a decorrere dal 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dai medesimi enti del Terzo settore. In proposito, si rammenta che la citata disposizione ha istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato – previo trasferimento delle risorse su apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato – al riconoscimento di un contributo straordinario in favore di enti del Terzo settore in considerazione dell'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto di energia e gas naturale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito sia all'effettiva sussistenza di risorse residue afferenti al citato Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, sia in ordine alla possibilità di destinarle a finalità diverse da quelle originarie senza pregiudicare la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime. Reputa, in ogni caso, necessario acquisire un'indicazione anche in ordine ai possibili effetti, anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dell'utilizzo di risorse stanziate per l'anno 2022 a decorrere dall'anno 2024.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Di Lauro 1.4, poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Formula, altresì, un parere contrario sugli identici Gadda 4.1003 e Malavasi 4.1006, identici Gadda 4.1004 e Girelli 4.1007, Gadda 4.1005 e Furfaro 4.1008 e Schullian 4.1011, che prevedono alcune modifiche all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di ampliare la possibilità di ricorso alla contabilità semplificata nonché alle altre forme di semplificazione del rendiconto. In particolare, da un lato, modificando il comma 2 del citato articolo 13, determinano un innalzamento del limite per la redazione da parte degli enti del Terzo settore, che non svolgono attività di impresa, privi di personalità giuridica del bilancio in versione semplificata ovvero del Pag. 39rendiconto per cassa, con conseguente ampliamento della platea di soggetti che passerebbero a tale modalità di gestione contabile, dall'altro, aggiungendo il comma 2-bis, consentono agli enti con proventi non superiori a 60 mila euro di usufruire dell'aggregazione dei dati di entrate e uscite per cassa ai fini di una maggiore semplificazione, con disposizione ampliativa rispetto a quella prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per gli enti non commerciali. Ciò posto, evidenzia che le suddette proposte emendative incidono direttamente sulla stessa possibilità di verifica, in sede di accertamento e controllo, della natura non commerciale o meno delle attività di interesse generale svolte dai predetti enti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 79 del medesimo codice. Ne deduce, conseguentemente, il concreto rischio di compromettere l'attività di controllo esercitabile dall'amministrazione finanziaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, finalizzata, nei casi in questione, ad accertare poste rilevanti ai fini dell'accertamento della natura eventualmente commerciale dell'attività svolta dai predetti soggetti, con possibili ricadute in termini di minori entrate in relazione alla corretta applicazione delle norme di cui agli articoli 79 e 80 del codice del Terzo settore, al tempo cifrate nella relativa relazione tecnica.
  Da ultimo, esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 8.1000, poiché volto a sopprimere la previsione riguardante la prestazione di una idonea garanzia per i debiti ereditari e il rinvio ad un apposito decreto di attuazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia per l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio della garanzia medesima, che costituisce garanzia imprescindibile al fine di escludere effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere quali siano i motivi del parere contrario espresso dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Alfonso Colucci 2.22, rileva che la costituzione presso le Prefetture di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, al quale sarebbero chiamati a partecipare soggetti rappresentativi delle istituzioni e della società civile del territorio di competenza, difficilmente potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto tale Osservatorio assumerebbe un ruolo di mero promotore di iniziative nella predetta materia. Aggiunge, peraltro, che la proposta emendativa è accompagnata da una clausola di invarianza finanziaria, secondo un uso frequente per disposizioni di contenuto analogo. Ricorda, infine, che, come indicato anche nelle premesse del parere testé approvato dalla Commissione sul testo del provvedimento, eventuali effetti di carattere indiretto non sono considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.
  In riferimento all'emendamento Di Lauro 1.4, sul quale la relatrice e il Governo hanno espresso parimenti parere contrario, sottolinea che la proposta emendativa è volta a prevedere che i comuni possano utilizzare le risorse previste dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 178 del 2020 per l'assunzione di assistenti sociali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. In proposito, nel ritenere che, con la proposta emendativa, si intende introdurre una facoltà per i comuni nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalla legge, ritiene non fondato il parere contrario espresso sui profili finanziari della proposta emendativa.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, dopo un ulteriore approfondimento istruttorio, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Di Lauro 1.4 e Alfonso Colucci 2.22.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), fa presente che il parere contrario espresso sull'emendamento Alfonso Colucci 2.22 rappresenta un precedente di cui d'ora innanzi si dovrà tener conto ogniqualvolta disposizioni di provvedimenti all'esame della Commissione disporranno l'istituzione di organi Pag. 40collegiali corredata di una clausola di invarianza specifica volta a escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, in replica al deputato Dell'Olio, sottolinea che, secondo la prassi utilizzata, la clausola di invarianza che accompagna la costituzione di nuovi organi collegiali deve essere formulata in modo da escludere, per i membri che li compongono, la percezione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Quindi, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.4, 2.22, 2.24, 2.26, 2.01, 2.02, 4.1003, 4.1004, 4.1005, 4.1006, 4.1007, 4.1008, 4.1009, 4.1011, 4.1012, 4.01000, 8.1000, 8.01000 e 8.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
C. 304-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la delega al Governo a riformare la disciplina in materia di conflitti di interesse.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che le norme in esame delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ai fini dell'esercizio della delega, la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 prevede un principio e criterio direttivo volto all'attribuzione di poteri di vigilanza e accertamento dei conflitti di interesse e di eventuale sanzione delle relative violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, con riferimento alle violazioni imputabili al presidente e ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'Autorità nazionale anticorruzione. Rammenta che entrambe le autorità sono incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione in base all'elenco definito dall'ISTAT. Al riguardo, osserva che tale principio e criterio direttivo di delega, con specifico riferimento alle situazioni di conflitto d'interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo statale – Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordinari di Governo – appare confermativo del vigente quadro di poteri e competenze attribuite in tale materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 215 del 2004, di cui viene disposta l'abrogazione dal comma 4 dell'articolo 1. Il citato principio e criterio direttivo, rispetto all'assetto vigente, estende però l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di vigilanza e controllo sui conflitti d'interesse anche alle situazioni di conflitto in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome nonché i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e Pag. 41regolazione. Sul punto, pur considerato che in base all'assetto vigente, le spese di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono poste a carico del suo bilancio, e trovano copertura in via principale a valere sulla contribuzione a tal fine imposta alle società di capitale di maggiori dimensioni e che pertanto gli eventuali oneri derivanti dal presumibile incremento delle attività di vigilanza e controllo determinato dall'attuazione del citato principio e criterio direttivo potrebbero essere riassorbiti all'interno di un corrispondente aumento di tale contribuzione nei limiti previsti dalla legislazione vigente, rileva comunque l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'entità degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo principio e criterio direttivo, anche in termini di eventuali fabbisogni aggiuntivi di personale, al fine di definire la misura dell'eventuale rimodulazione del suddetto contributo, ovvero dell'eventuale trasferimento a carico del bilancio dello Stato a favore della medesima Autorità, necessario per provvedere alla copertura degli oneri stessi. Analogamente, ritiene che dovrebbe essere fornito un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dalle funzioni in materia di conflitto d'interessi attribuite dalla norma all'ANAC e alla possibilità che la medesima Autorità possa farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che nell'assetto vigente l'ANAC non risulta essere titolare di specifiche competenze – poteri di intervento e sanzionatori – in materia di conflitto d'interesse. Infine, ritiene necessario coordinare – anche attraverso l'introduzione di specifici principi e criteri direttivi di delega – i contenuti del presente provvedimento con gli effetti derivanti dall'abrogazione della legge n. 215 del 2004, posto che tale abrogazione implica la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge medesima, finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella misura di 15 unità per ciascuna Autorità, nonché ad altre misure complementari di rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima. Infatti, per quanto riguarda l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, poiché nonostante la citata abrogazione i compiti ad essa attribuiti dalla legge n. 215 del 2004 dovranno continuare ad essere svolti dalla stessa Autorità anche in misura sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, rileva che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che le risorse risparmiate per effetto della medesima abrogazione possano essere utilizzate per essere nuovamente trasferite alla stessa Autorità, ferma restando la possibilità di disporne un incremento per far fronte alle eventuali ulteriori assunzioni che si rendessero necessarie per provvedere agli ulteriori compiti, individuando altresì la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda invece l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, venendo meno – per effetto della menzionata abrogazione – l'autorizzazione di spesa che consentiva alla predetta Autorità di provvedere alle assunzioni di personale necessarie allo svolgimento dei compiti a suo tempo ad essa assegnati e ora non più previsti, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un progressivo riassorbimento, grazie ai futuri pensionamenti, delle unità di personale assunte, assicurando comunque nel frattempo alla medesima Autorità il trasferimento delle risorse necessarie a sostenerne i conseguenti oneri, attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione della relativa autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 215 del 2004, ovvero di mantenere comunque invariato nel tempo il numero delle unità di personale quale risultante dalla medesima legge n. 215 del 2004, provvedendo ai corrispondenti oneri mediante l'utilizzo delle medesime risorse. In merito a tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di Pag. 42intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento in discussione, quale risultante dalle modificazioni ad esso apportate durante l'esame presso la Commissione Cultura competente nel merito, nella seduta del 31 gennaio 2024, esprimendo in quella sede parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, inoltre, che la Commissione Cultura, nella successiva seduta del 20 marzo, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la predetta condizione e apportando al testo ulteriori modificazioni che non presentano tuttavia profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Tanto considerato, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  In primo luogo segnala che alcune proposte emendative recano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. A tal riguardo segnala l'emendamento Berruto 4.1000, volto a prevedere che le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficino di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore, che appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.
  Allo stesso modo fa presente che l'articolo aggiuntivo Zaratti 7.01 volto a prevedere, da un lato, la detrazione dall'imposta lorda del 30 per cento della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso e, dall'altro, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle società sportive professionistiche o dilettantistiche che deliberino un aumento di capitale, pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle predette persone fisiche, senza prevedere un'apposita copertura finanziaria, che appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.
  Con riferimento agli effetti finanziari derivanti da ulteriori proposte emendative, ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala in primo luogo l'emendamento Berruto 3.1000, volto a prevedere che gli enti di partecipazione popolare sportiva, di cui all'articolo 3, comma 1, siano conformi al Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento all'eventuale estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo settore agli enti di partecipazione popolare sportiva.
  Evidenzia poi che l'emendamento Caso 3.9 è volto a prevedere che le società o Pag. 43associazioni possano essere qualificate come enti di partecipazione popolare sportiva se, in base allo statuto o all'atto costitutivo, siano obbligate ad attivare convenzioni con università e centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei club e per immettere giovani e qualificate professionalità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla modalità di finanziamento delle convenzioni previste dalla medesima proposta.
  Richiama quindi l'articolo aggiuntivo Berruto 5.01001, volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, prevedendo tra gli altri, quali principi e criteri direttivi, la determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, la previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente e la detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, anche considerando che la medesima proposta non reca disposizioni relative alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega da essa conferita.
  Sottolinea infine che l'articolo aggiuntivo Molinari 5.01002 è volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni a favore delle società sportive assoggettate a partecipazione popolare, prevedendo, quali principi e criteri direttivi, l'introduzione di agevolazioni per la gestione delle strutture sportive, al fine di ridurre i costi di ristrutturazione e di realizzazione di nuovi impianti sportivi, e la previsione di contributi in favore dell'ente concedente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, anche considerando che la medesima proposta non reca disposizioni relative alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega da essa conferita.
  Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal presidente nonché sull'articolo aggiuntivo Berruto 5.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel criticare il parere contrario espresso dal presidente e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Caso 3.9, sottolinea che, al contrario la proposta emendativa potrebbe comportare un aumento di entrate perché restringe l'ambito di definizione degli enti di partecipazione popolare sportiva, titolari di agevolazioni, a quelli che sono obbligati, in base allo statuto o all'atto costitutivo, ad attivare convenzioni con università e centri di ricerca e specializzazione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.9, 3.1000, 4.1000, 5.01000, 5.01001, 5.01002 e 7.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative.

  La seduta termina alle 14.15.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 19.35.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa preliminarmente presente che gli emendamenti Dell'Olio 29.120, Steger 12.47 e Frassini 43.1 sono stati ritirati e che l'onorevole Ghio sottoscrive gli emendamenti Braga 1.79 e Ubaldo Pagano 1.100, 1.101, 1.103, 1.104 e 1.105.
  Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri sono state comunicate le valutazioni della presidenza in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso le quali sono state formulate 103 richieste di riesame.
  Al riguardo, comunica che la presidenza, alla luce delle argomentazioni contenute nei ricorsi presentati, nonché a seguito di un supplemento di istruttoria, ha ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative:

   Mulè 8.75, Iezzi 8.81, Manzi 8.020, limitatamente al comma 2, Cannizzaro 18.6 e D'Attis 44.022, limitatamente alla lettera b), in quanto recano disposizioni connesse all'obiettivo del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR;

   Squeri 12.55, che reca misure di semplificazione amministrativa connesse alla realizzazione di interventi previsti nell'ambito del PNRR;

   Bellomo 32.01, Molinari 33.011 e 33.012, che recano disposizioni volte a disciplinare i poteri di Commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali, analogamente a quanto previsto da disposizioni contenute nell'articolo 8 del provvedimento;

   D'Attis 40.39 e gli identici Roggiani 40.38 e Steger 40.40, che recano disposizioni relative alla gestione della liquidità degli enti locali, connesse alla realizzazione degli obiettivi in materia di riduzione dei tempi di pagamento, oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 40 del provvedimento, conseguentemente dovendosi ritenere altresì ammissibili gli emendamenti Roggiani 40.34, D'Attis 40.35, Steger 40.36 e Grimaldi 40.37, che recano disposizioni di analogo contenuto;

   Ciancitto 42.5, gli identici Patriarca 42.6, Loizzo 42.7 e Malavasi 42.8, nonché Malagola 44.028, che recano disposizioni che concorrono all'attuazione di interventi previsti dal PNRR.

  Avverte, infine, che per le restanti proposte emendative in ordine alle quali sono state presentate richieste di riesame la presidenza conferma il giudizio di inammissibilità.

  La seduta termina alle 19.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 26 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 19.50.