CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2024
277.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, fa presente che la Commissione avvia l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Per i profili di interesse della Commissione, segnala in primo l'articolo 3, che estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea.
  Al riguardo, il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR. La novella dispone circa la possibilità, da parte della Guardia di finanza, di condividere dati nell'ambito dei suddetti protocolli, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla protezione dei dati personali.
  Il comma 9 modifica l'articolo 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori). La medesima pena della reclusione da uno a sei anni ivi prevista viene estesa a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.
  Il comma 10 modifica il Codice delle leggi antimafia (articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011) al fine di prevedere che si proceda all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva anche sulla base di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, per taluni delitti (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici; Pag. 17emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
  Il Capo VI – disposizioni urgenti in materia di giustizia – si compone degli articoli da 22 a 27.
  L'articolo 22, comma 1, lettera a), riguarda gli addetti all'ufficio per il processo. In primo luogo, con riguardo al reclutamento, si consente che il titolo di studio possa essere conseguito entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, sempreché sia stato superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea.
  Inoltre, si modifica la disciplina che riconosce, a vari fini, il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato nell'ambito della giustizia ordinaria e amministrativa. La previsione secondo cui la prestazione lavorativa debba stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione per almeno due anni consecutivi, viene modificata nel senso che non è più necessario che sia stata svolta necessariamente nella sede di prima assegnazione e viene previsto che il predetto servizio costituisca altresì titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. Tali disciplina opera anche a favore dei soggetti in servizio.
  La lettera b) prevede che per il reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, possa attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura.
  La lettera c) reca disposizioni per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato. Il transito nei ruoli del Ministero avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 2026 ed interesserà quei dipendenti che hanno prestato servizio per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza e che risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026. È previsto l'esperimento di una selezione comparativa del personale idoneo, sulla base dei requisiti sopra evidenziati, da effettuarsi a livello distrettuale e centrale; è comunque prevista la possibilità di scorrimento tra i diversi distretti.
  Con disposizione analoga, si autorizza il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari, e di dieci unità da inquadrare nell'area assistenti. Conseguentemente, a differenza di quanto previsto dal comma 1 per il Ministero della giustizia, si dispone un corrispondente incremento dei posti disponibili nella dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa.
  Il comma 2 proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  I commi 5, 6 e 7 recano disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'Albo istituito presso il tribunale. Il comma 5 prevede che nell'ambito del suddetto albo sia prevista la categoria di esperti in trascrizione e che le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare in concerto con i Ministri dell'economia e delle imprese e del made in Italy. Ai sensi del comma 6, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, si fa riferimento, ove compatibili, alle categorie e ai settori di specializzazione previsti per l'albo dei consulenti tecnici. Il comma 7 prevede l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei periti presso il tribunale per i procedimenti penali (come all'albo dei consulenti tecnici per il processo civile), nonché per la loro tenuta, al fine di consentire la piena operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale.
  L'articolo 23 prevede incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti.
  Il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia debba rilevare, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per Pag. 18ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procedere all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
  Ai sensi del comma 2, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero può individuare una quota delle risorse del PNRR, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.
  Il comma 3 prevede le modalità e i limiti di utilizzo delle suddette risorse e il comma 4 la destinazione di quelle eventualmente non attribuibili. La corresponsione degli incentivi al personale amministrativo interessato dovrà avvenire in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei procedimenti civili pendenti e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa (nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo). L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale sarà riassegnata al Ministero della giustizia.
  L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024.
  Il comma 1 prevede una procedura concorsuale semplificata per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022.
  Tale procedura, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale. Alcune categorie sono però esonerate dalla prova preliminare: giudici tributari, magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili; procuratori e avvocati dello Stato; candidati diversamente abili. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati, individuati tra i tre possibili mediante sorteggio. Alla prova orale sono ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. La commissione di concorso deve essere nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
  Infine, per consentire il celere reclutamento dei magistrati, il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'economia deve bandire il concorso.
  L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  Con la modifica dell'articolo 546 del codice di procedura civile (obblighi del terzo), si introducono soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata. In particolare, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento ai sensi dell'articolo 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell'importo precettato aumentato: di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00; 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200,00 euro; della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
  La previgente formulazione dell'articolo 546 del codice di procedura civile prevedeva che, qualunque fosse l'importo precettato, il terzo fosse sempre obbligato per tale importo, aumentato della metà. Come risulta dalla Relazione illustrativa, la modifica è volta ad evitare l'incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato sia di importo modesto e l'accantonamento effettuato sia assorbito dalle elevate spese di procedura.
  Con l'introduzione del nuovo articolo 551-bis del codice di procedura civile (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi), si prevede che il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo. Tale dichiarazione può essere notificata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti a tutte le parti e al terzo nei due anni precedenti al termine decennale di scadenza del pignoramento, al fine di conservarne l'efficacia.
  Al fine di individuare in maniera univoca il pignoramento cui è riferita, la dichiarazione di interesse deve contenere tutte Pag. 19le necessarie indicazioni (data del pignoramento; ufficio giudiziario procedente, numero di ruolo, attestazione della persistenza del credito; data di deposito dell'intervento. La dichiarazione deve inoltre essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione entro dieci giorni dall'ultima notifica. Il deposito nel termine di dieci giorni è stabilito a pena di inefficacia della dichiarazione di interesse. Nel caso di pignoramento presso più terzi, esso perde efficacia solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stata notificata e depositata la predetta dichiarazione. In mancanza della dichiarazione, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento, il terzo è liberato dai suoi obblighi. Il terzo ed il quarto comma del nuovo articolo 551-bis del codice di procedura civile disciplinano gli effetti sostanziali e processuali dell'inutile decorso del termine decennale: il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dall'ultima notifica ai terzi del pignoramento o della successiva dichiarazione e, nel caso di più terzi, dall'ultima delle notifiche ai medesimi. L'ultimo comma dispone che esso si applica anche in caso di esecuzione sospesa.
  Il nuovo articolo 551-bis si applica anche alle procedure esecutive pendenti.
  Con la modifica dell'articolo 553 del codice di procedura civile (Assegnazione e vendita di crediti) si prevede che in caso di crediti del terzo esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni, l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice sia accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento, in conformità al nuovo articolo 169- septies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal presente articolo.
  Viene inoltre previsto che l'obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della predetta dichiarazione. Se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, unitamente alla predetta dichiarazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo. La disposizione mira a regolare le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell'ordinanza di assegnazione. Gli interessi ricominciano a decorrere dalla notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
  Viene inoltre previsto che l'ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non viene notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale di cui all'articolo 551-bis. Infine, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale La disposizione persegue l'obiettivo di assicurare la conoscenza dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione ai terzi.
  In via transitoria i crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione non è notificata, unitamente alla dichiarazione di interesse, al terzo pignorato entro novanta giorni dalla medesima data, e che gli interessi stessi riprendono a maturare dalla notifica dell'ordinanza e della dichiarazione precitate.
  La modifica all'articolo 630 del codice di procedura civile (Inattività delle parti) dispone che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui viene dichiarata l'estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini di legge, è comunicata dalla cancelleria alle parti se pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici registri o che abbiano eletto domicilio digitale speciale. La misura è volta a far conoscere al terzo pignorato la notizia dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, al fine di evitare l'inutile mantenimento del vincolo pignoratizio sugli importi bloccati ed ingiustificatamente sottratti alla disponibilità del debitore esecutato o all'eventuale garanzia di altri crediti.
  Conclusivamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in commento, se alla data di entrata in vigore del decreto in Pag. 20commento sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde la sua efficacia se non viene notificata entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, con conseguente liberazione del terzo.
  L'articolo 26 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).
  Le modifiche – come sottolinea la relazione illustrativa – rientrano fra le misure in materia di digitalizzazione e si allineano, altresì, alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici.
  La lettera a) ai numeri 1 e 2 modifica la definizione di «casellario giudiziale» – inteso non più quale registro nazionale ma quale «base dati» di interesse nazionale contenente l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; Si definisce, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) «base di dati di interesse nazionale» l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici. Il numero 3) modifica la definizione di «ufficio centrale», che viene inteso quale ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. I numeri 4), 5) e 6) aggiungono le nuove definizioni di «Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)» e di DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia.
  La lettera b), conseguentemente, prevede che il certificato generale debba essere rilasciato dall'ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l'istante non sia stato ancora accreditato alla PDND.
  La lettera c) prevede che anche la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati avvenga «mediante accreditamento alla PDND». Nelle more dell'accreditamento la consultazione continuerà ad avvenire previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate.
  La lettera d) prevede che le regole tecniche di funzionamento del sistema, vengano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA e che il decreto Ministeriale con il quale vengono fissate le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei debba essere adottato anche sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.
  La lettera e) definisce le attribuzioni della DGSIA che, ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, riguardano i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario e assicurare l'accreditamento alla PDND della suddetta base dati.
  La lettera f) ribadisce che la DGSIA è competente all'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.
  L'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) in materia di giustizia riparativa.
  Il particolare, la lettera a) differisce al 31 dicembre 2023 il dies a quo del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, erogati a quella data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia Pag. 21ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici. Inoltre differisce alla medesima data il dies a quo per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione, sempre a cura delle Conferenze locali, dell'esperienza maturata dai soggetti in questione, nonché della coerenza delle prestazioni dagli stessi erogate con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93 del decreto legislativo. Infine differisce la data di consolidamento del curricolo degli operatori in servizio presso i soggetti suindicati, al fine, anche in tal caso, della verifica, a cura delle stesse Conferenze, della coerenza dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dai citati articoli 42, 64 e 93, per la finalità di redazione dell'elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63 del decreto legislativo.
  La lettera b) differisce alla medesima data anche il termine di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo n. 150, posto che la ricognizione e la verifica di congruità affidata alle Conferenze locali ha ad oggetto, per espressa previsione della norma transitoria di cui all'articolo 92, anche il contenuto precettivo dell'articolo 93 (circa il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l'iscrizione all'elenco, ai fini del primo popolamento dello stesso).
  Si evidenzia, infine, il contenuto dell'articolo 30 in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS.
  Il comma 1 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
  Il comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024) e il comma 3 (avente efficacia immediata) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto.
  Il comma 4 reca una norma finale di chiusura.
  Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell'INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai commi 5 e 6.
  In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all'interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l'inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.
  I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti. I commi 13 e 14 disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.
  I commi 15 e 16 recano le norme finanziarie.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.