CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2024
274.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 21 marzo 2024.Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1790 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 9 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 6 articoli, per un totale di 21 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di adottare misure per assicurare lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paraolimpici invernali “Milano Cortina 2026”;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di 5 provvedimenti di altra natura;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    plurime disposizioni del decreto-legge appaiono di natura “provvedimentale”; in particolare, l'articolo 1, al comma 1, individua ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, specificando che tale soggetto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla Società che era stata individuataPag. 4 come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; il comma 1-bis del medesimo articolo, a sua volta, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, R.F.I. S.p.a. è incaricata dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A-bis, subentrando in tutti i rapporti giuridici, tanto quelli attivi quanto quelli passivi, nonché procedimentali in sede amministrativa, alla Società precedentemente incaricata; ancora, il comma 1-ter del medesimo articolo prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento “Sede T2 MXP – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale” relativo all'aeroporto di Malpensa e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., introducendo, al contempo, una clausola di salvaguardia degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato, in materia di “leggi-provvedimento”, che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”; la formulazione delle disposizioni citate potrebbe quindi essere approfondita alla luce del principio richiamato dalla Corte;

    l'articolo 3, al comma 1, stabilisce che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate; il medesimo articolo, al comma 2-bis, prevede invece che l'amministratore delegato pro tempore di R.F.I. S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla S.S. 38; entrambi i soggetti operano con i poteri previsti all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, secondo cui per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), fatto salvo il rispetto dei principi comuni previsti nell'ambito delle modalità di affidamento delle opere pubbliche (di cui ai previgenti articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda da ultimo l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 13 marzo 2024 sul disegno di legge C. 1752 di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, relativo all'attuazione del PNRR);

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

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  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-ter e l'articolo 3, commi 1 e 2-bis.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 268 del 13 marzo 2024, a pagina 7, seconda colonna, alla trentacinquesima riga, dopo la parola: «osservazioni» aggiungere le parole: «e opinione dissenziente».