CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2024
274.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  L'articolo 1 del decreto-legge detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con Pag. 76le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. A seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione della decisione dell'8 dicembre 2023 da parte del Consiglio ECOFIN, la dotazione finanziaria complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro. L'incremento di circa 2,9 miliardi di euro è dovuto ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all'Italia per l'iniziativa RepowerEU (che diventa parte integrante del PNRR) e all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del prodotto interno lordo (140 milioni circa).
  Oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano.
  L'articolo 2 provvede a disciplinare il monitoraggio – al 31 dicembre 2023 – degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori, oltre a disciplinare le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea.
  L'articolo 3 attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR.
  Il provvedimento in esame prevede l'incremento della composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio (articolo 4), nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (articolo 8); sono inoltre adottate misure riguardanti il CNEL, tra cui l'aumento della dotazione organica, con l'inserimento del Presidente del CNEL tra i membri della cabina di regia PNRR (articolo 10).
  L'intervento normativo introduce ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l'utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un'anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30 per cento del costo dei singoli interventi da effettuare; stabilisce che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta, anche con compensazioni finanziarie, la realizzazione degli interventi; provvede inoltre affinché, per gli interventi non più finanziati dal PNRR e PNC, restino confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali, purché gli interventi stessi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi (articolo 11).
  Il Capo II del provvedimento detta disposizioni urgenti in materia di istruzione e di merito per garantire il raggiungimento di obiettivi PNRR relativi ai target sull'istruzione tecnico-pratica, sulla formazione continua degli insegnanti, sugli istituti tecnici professionali, nonché sulla riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell'istruzione.
  L'articolo 17 dispone l'adozione di misure in materia di università e ricerca, in particolare al fine di accelerare e snellire le procedure per la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari e in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nonché in materia di istruzione post universitaria.
  Ai fini della ricostruzione della carriera e dell'inquadramento dei ricercatori, dei dirigenti di ricerca e dei professori (assunti mediante chiamata e procedura selettiva), l'articolo 18 prevede il riconoscimento del Pag. 77periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza con un trattamento economico non inferiore a quello attribuito presso la stessa.
  In materia di digitalizzazione, sono disposte modifiche al Codice dell'amministrazione digitale; in particolare, è istituito il «Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)», quale soluzione di portafoglio digitale pubblico (cd. IT-Wallet pubblico) (articolo 20);
  Il VI Capo, inoltre, prevede disposizioni in materia di giustizia, tra cui interventi per il reclutamento e la stabilizzazione di personale nell'amministrazione della giustizia (articolo 22) e incentivi al personale (articolo 23), disposizioni in ambito di reclutamento dei magistrati tributari (articolo 24), disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi (articolo 25), disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale (articolo 26) e norme in materia di giustizia riparativa (articolo 27).
  Nel disegno di legge è inoltre previsto che nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma con RFI – parte investimenti – per il 2022-2026, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, siano rimodulate le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella M3-C1 del PNRR e sia effettuata una ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione PNRR per le misure di competenza del MIT, da finalizzare all'aggiornamento per il 2024 del contratto di programma con RFI – parte investimenti (articolo 28);
  All'interno del decreto sono previsti interventi in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29); per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo (articolo 30); per il potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  È introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (cosiddetta patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili (articolo 29).
  Inoltre, il decreto-legge in esame adotta disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali (IX Capo), anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana (articolo 35) e per la prevenzione dei rischi idrogeologici (articolo 36); inoltre, prevede l'istituzione del «Piano transizione 5.0» che concede agevolazioni fiscali, nella forma del credito d'imposta, alle imprese che investono in tecnologie innovative (articolo 38).
  Ulteriori misure sono predisposte per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva (articolo 39); per la riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 40); in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico (articolo 41).
  Il IV Capo è dedicato ad interventi in materia di salute, in particolare al rafforzamento del ruolo e delle competenze di Agenas nell'attuazione del progetto PNRR riguardante il Fascicolo Sanitario Elettronico (articolo 42) ed al possibile riutilizzo della piattaforma creata per la verifica del Green Pass, validata a livello europeo, anche per altre e future certificazioni sanitarie (articolo 43).
  L'articolo 46 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge.
  Passa ad illustrare i contenuti della proposta di parere, ricordando, conclusivamente, come il provvedimento non evidenzi aspetti di criticità sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea come il decreto-legge presenti una serie di criticità anche nella prospettiva della compatibilità comunitaria, e rischi di condizionare il pieno utilizzo delle risorse poste a disposione del Paese con il PNRR.

  Raffaele BRUNO (M5S) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo Gruppo (vedi allegato 1).

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1686 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che l'Intesa, sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022, s'inquadra nella più ampia Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico, sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani.
  L'obiettivo è sviluppare un dialogo globale e intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, nonché stabilire la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.
  L'Accordo in esame – fin qui ratificato da otto Stati membri dell'UE – si compone di sessantaquattro articoli, suddivisi in otto titoli.
  Più nel dettaglio, rilevo che il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'Intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché del principio dello Stato di diritto.
  Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
  Inoltre, le Parti convengono di cooperare nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo. Nello stesso ambito rientra anche l'impegno comune a rispettare gli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni.
  Il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Il Titolo III concerne la cooperazione in materia di scambi e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario: in particolare, le Parti si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo IV riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne rappresentano un motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile, della pace e della sicurezza. Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti.
  In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia.Pag. 79
  Le Parti convengono di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, la corruzione e gli abusi sessuali su minori.
  Il Titolo V disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la scienza e la tecnologia, i cambiamenti climatici – definiti «una minaccia esistenziale per l'umanità» –, l'energia, i trasporti, il turismo, l'istruzione e la cultura, la protezione dell'ambiente, l'agricoltura e la sanità.
  Il Titolo VI definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la cooperazione verso i Paesi terzi, attraverso un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo e azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti con la Thailandia.
  Il Titolo VII delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles. Il Comitato è incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.
  Il Titolo VIII reca le disposizioni finali. In particolare, la clausola evolutiva, consente alle Parti di estendere l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli. Inoltre, fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né l'Accordo in esame né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione. Per quanto riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche.
  Ricorda che l'Intesa ha origine nella capacità dell'UE di stipulare con Paesi terzi accordi internazionali. A tale fine esistono in ambito UE procedure ben definite per l'apertura e la conduzione di negoziati nonché per la conclusione di tali accordi. Anche nel caso in cui si riscontrassero profili di incompatibilità tra norme dell'Accordo e norme di diritto dell'UE, il contrasto sarebbe risolto all'interno dell'ordinamento dell'UE attraverso i rimedi previsti dai Trattati, in particolare attraverso l'intervento della Corte di giustizia dell'UE.
  Poiché l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, dal momento che si ratifica di un accordo concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati, propone l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che tale Intesa – analogamente all'Accordo con la Thailandia appena illustrato – è stata sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022. Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e Pag. 80si inquadra anch'esso nella Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico.
  L'obiettivo è instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse. L'Accordo comprende, inoltre, un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.
  L'Accordo in esame – fin qui ratificato da dieci Stati membri dell'UE – si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci titoli, con una struttura per molti versi analoga a quella dell'Accordo di partenariato UE-Thailandia appena illustrato.
  Il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'Intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché del principio dello Stato di diritto.
  Il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Il Titolo III concerne la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali: le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini. Le Parti convengono, inoltre, di rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione.
  Il Titolo IV riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti, prevedendo l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio e la promozione della collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie, ostacoli tecnici agli scambi, dogane, concorrenza e diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo V reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. In particolare, nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro o della Malaysia, su richiesta della controparte e senza ulteriori formalità oltre a quelle elencate dall'Accordo. Ulteriori disposizioni riguardano la lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.
  Osserva che il Titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione dei settori bancario e assicurativo, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la cyber-sicurezza, il turismo e l'audiovisivo.
  Il Titolo VII riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori. È presente l'impegno ad intensificare la cooperazione nel settore dell'energia, al fine di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti. Le Parti convengono inoltre di cooperare per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale.
  Il Titolo VIII definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati; nel contempo, le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere le frodi e ogni altra attività illecita che leda i rispettivi interessi finanziari.
  Il Titolo IX delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, in Malaysia o a Bruxelles –, incaricato di garantire il Pag. 81buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.
  Il Titolo X reca le disposizioni finali: in particolare, si prevede che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale. Per quanto riguarda l'entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie.
  Poiché l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, dal momento che si ratifica di un accordo concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati, propone l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2024) 23 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore on. Pietrella, impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala che la proposta di regolamento al nostro esame è volta a ridefinire la disciplina vigente in materia di investimenti esteri nell'Unione europea, che è contenuta nel regolamento (UE) 2019/452, che verrebbe abrogato e sostituito.
  Si tratta di una tematica molto importante, davvero strategica e centrale per gli interessi dell'Unione europea nel suo complesso, ma anche dei singoli Stati membri. Si parla, infatti, di come individuare e controllare gli investimenti che stabiliscono o mantengono un legame economico durevole tra un investitore estero e il destinatario dell'UE. Ciò comprende, tra l'altro, l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza o di una piena partecipazione, nonché qualsiasi acquisizione di azioni che conferiscono all'investitore estero il diritto di controllare o influenzare le operazioni del destinatario dell'UE o la creazione di strutture nell'UE (investimenti «greenfield»).
  Preliminarmente, ritiene utile riportare qualche informazione sulle motivazioni che hanno spinto la Commissione a rivedere una normativa che è stata adottata soltanto pochi anni fa, in quanto il regolamento vigente è entrato in applicazione nell'ottobre 2020. Ricorda che esso ha istituito, per la prima volta, un quadro normativo comune dell'UE per il controllo degli investimenti esteri diretti (IDE) da parte degli Stati membri nonché un meccanismo di cooperazione tra questi ultimi e la Commissione al fine di valutare e, potenzialmente, limitare gli IDE che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico nell'UE o nei suoi Stati membri.
  L'adozione del regolamento si era resa necessaria in considerazione del notevole incremento di casi in cui gli investitori stranieri, in particolare i cosiddetti fondi sovrani (che si differenziano da altri investitori per il fatto di essere riconducibili, pur non identificandosi, ad uno Stato), acquisiscono il controllo di imprese europee che dispongono di tecnologie fondamentali e in ragione del fatto che gli investitori dell'UE spesso non godono degli stessi diritti di investire nel Paese da cui proviene l'investimento. Il regolamento ha cercato Pag. 82pertanto di rispondere alle crescenti preoccupazioni riguardo ad alcuni investitori esteri che cercano di acquisire il controllo di imprese dell'UE che forniscono tecnologie, infrastrutture o fattori produttivi critici, dispongono di informazioni sensibili e svolgono attività essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico a livello dell'UE.
  La Commissione ha valutato il regolamento vigente, pubblicando anche una relazione in merito. La valutazione ha messo in evidenza importanti lacune che non permettono di affrontare adeguatamente i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico associati a determinati investimenti esteri nell'UE, rischi che, recentemente, a giudizio della Commissione, sono ulteriormente cresciuti a causa della pandemia di COVID-19, della guerra in Ucraina e delle notevoli tensioni geopolitiche presenti sullo scenario globale. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Corte dei conti europea che, in una relazione recentemente pubblicata, sostiene che i rischi associati agli investimenti esteri sono diventati più seri negli ultimi anni, specie per le questioni connesse all'autonomia e alle attività strategiche (ad es. impianti nucleari o porti), ai settori sensibili (quali quelli che riguardano fattori produttivi critici in materia di difesa come i semiconduttori o i microchip a duplice uso) o al trasferimento di tecnologie sensibili verso un paese terzo i cui intenti strategici non sono in linea con gli interessi dell'UE.
  La Commissione osserva che questa situazione ha contribuito all'aumento significativo del numero di Stati membri che hanno adottato un meccanismo nazionale di controllo e all'ampliamento da parte di alcuni Stati membri del numero di settori soggetti al controllo. Tuttavia, il fatto che gli Stati membri si stiano muovendo autonomamente comporta il rischio di acuire le differenze tra le legislazioni nazionali e tra i meccanismi nazionali di controllo degli investimenti esteri. Permangono infatti differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, ma anche nelle procedure di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno in quanto creano condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro.
  Inoltre, la Commissione ricorda che l'Unione europea rappresenta una delle principali destinazioni mondiali di IDE ma una quota significativa di essi è ancora destinata agli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo, il che comporta vulnerabilità in quanto gli IED potenzialmente critici non vengono in tal modo individuati.
  Gli Stati Uniti sono ancora il principale investitore estero nell'UE, seguiti dal Regno Unito, ma molto importante è anche il ruolo giocato, soprattutto per gli investimenti greenfield, dai centri finanziari offshore, come Bermuda, Isole Cayman, Isole Normanne (Regno Unito), Isole Vergini britanniche e Maurizio. Altri paesi da cui provengono molti investimenti sono tra gli altri la Cina, la Svizzera, il Giappone, l'India. La Germania, con una quota del 17,2 per cento di tutte le acquisizioni, si è confermata come prima destinazione degli investimenti esteri diretti nel 2022. La Spagna, nonostante un calo del 17,5 per cento del numero di acquisizioni nel 2022 rispetto al 2021, ha mantenuto il secondo posto con una quota del 13,5 per cento. Seguono l'Italia, la Francia e i Paesi Bassi.
  Sottolinea, prima di illustrare i principali contenuti della proposta all'esame della Commissione, che l'Esecutivo europeo non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, ritenendo sufficiente pubblicare la citata relazione di valutazione del regolamento vigente.
  Sarebbe tuttavia opportuno, nel corso dell'esame della proposta, valutare più approfonditamente questa scelta della Commissione, anche acquisendo il giudizio del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.
  La Commissione informa di avere in ogni caso consultato nella fase di elaborazionePag. 83 della proposta gli Stati membri e i portatori di interesse.
  Ciò premesso, passa successivamente all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dall'Ufficio RUE per ulteriori approfondimenti.
  Obiettivo generale dell'intervento normativo in esame è pertanto quello di rafforzare sicurezza e ordine pubblico dell'UE nel contesto degli investimenti esteri.
  Per conseguirlo, la Commissione propone, in primo luogo, di estendere l'ambito di applicazione del regolamento, che comprenderebbe sia gli «investimenti esteri diretti» (come nel regolamento vigente), che gli «investimenti nell'UE con controllo estero», vale a dire effettuati da un soggetto dell'UE controllato da un investitore di paesi terzi, in capo al quale permane il potere decisionale in merito all'investimento. Questa tipologia di investimenti, presenta, a giudizio della Commissione, potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di quelli diretti effettuati a partire da paesi terzi.
  In secondo luogo, propone di imporre a tutti gli Stati membri di istituire un meccanismo di controllo degli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico (ai sensi del regolamento vigente gli Stati membri «possono» adottarlo). Il meccanismo dovrà essere notificato alla Commissione, che sarà tenuta a pubblicare un elenco dei meccanismi di controllo nazionali. Ricorda che attualmente 22 Stati membri dell'UE dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti esteri.
  La Commissione europea individua anche un ambito di applicazione settoriale minimo in cui tutti gli Stati membri dovranno controllare gli investimenti esteri. Si tratta degli investimenti in imprese dell'UE che partecipano a progetti o programmi di interesse dell'UE, indicati nell'allegato I (come le reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Fondo europeo per la difesa, il regolamento sulla politica spaziale e il programma di ricerca e innovazione Orizzonte Europa) e gli investimenti in società dell'UE attive in settori critici per la sicurezza o gli interessi dell'ordine pubblico dell'UE, indicati nell'allegato II (come semiconduttori, intelligenza artificiale, robotica, medicinali critici e prodotti a duplice uso). Gli Stati membri dovranno garantire che i loro meccanismi di controllo impongano un obbligo di autorizzazione per tali investimenti. La Commissione potrà modificare gli allegati tramite atti delegati.
  Si tratta di un passaggio, quest'ultimo, che va sicuramente approfondito e valutato adeguatamente nel corso dell'esame della proposta.
  La Commissione propone poi di garantire regole di armonizzazione minima su struttura e funzionamento dei meccanismi nazionali e di rafforzare il meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, che consente di scambiare informazioni e suggerire misure se un investimento estero può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o attraverso un progetto o programma di interesse dell'UE. Gli Stati potranno presentare osservazioni, la Commissione anche emettere pareri. Sono previste tra l'altro norme che stabiliscono gli obblighi di notifica degli investimenti esteri e le relative procedure, nonché i requisiti informativi minimi o ancora misure per la determinazione del probabile impatto di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, nonché per consentire in alcuni casi alla Commissione e agli altri Stati membri di aprire una procedura d'ufficio in assenza della notifica da parte dello Stato membro interessato dall'investimento estero.
  La Commissione pertanto propone di estendere l'ambito di applicazione del regolamento vigente, imporre agli Stati membri di adottare un meccanismo di controllo, armonizzare alcuni elementi dei meccanismi nazionali e rafforzare la cooperazione. In sostanza, propone di rinforzare il regolamento vigente, ritenendolo troppo debole e non sufficientemente adeguato per affrontare alcune problematiche legate agli investimenti esteri. Ebbene, al riguardo ritiene opportuno ricordare che, nel corso della XVII legislatura, la Commissione attività produttive della Camera esaminò, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Pag. 84proposta di regolamento per il controllo degli IDE (che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2019/452), approvando il 13 dicembre 2017, un documento finale. Quest'ultimo, nel valutare favorevolmente la proposta, e in particolare la scelta di affrontare un «fenomeno in rapidissima crescita e in grado di alterare in misura decisiva gli assetti e gli equilibri economici e finanziari internazionali», recava tuttavia una serie di osservazioni. Una di queste chiedeva proprio – legge testualmente – di «valutare se in una materia nella quale la competenza dell'UE così ampia non sia più opportuno un intervento maggiormente incisivo di quello prospettato, che potrebbe, invece, risultare troppo cauto».
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva, anzitutto, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 207 e 114 del TFUE. Gli investimenti esteri diretti sono infatti compresi nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune a norma dell'articolo 207, par. 1, TFUE. A norma dell'articolo 3, par. 1, lettera e), TFUE, l'UE ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune.
  La Commissione ritiene inoltre necessario utilizzare l'articolo 114 per affrontare le differenze tra i meccanismi nazionali che possono ostacolare le libertà fondamentali e avere un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE dal momento che i meccanismi di controllo degli Stati membri differiscono in termini di portata, contenuto ed effetto, il che comporta un quadro normativo frammentato delle norme nazionali e un aumento dei rischi, soprattutto per quanto riguarda il controllo degli investimenti esteri all'interno dell'UE. Ciò compromette il mercato interno introducendo condizioni di disparità e costi inutili per i soggetti che intendono svolgere un'attività economica in settori pertinenti per la sicurezza o l'ordine pubblico. Inoltre, la Commissione rileva che il controllo degli investimenti esteri nell'UE è questione transnazionale con implicazioni transfrontaliere che deve essere affrontata a livello dell'Unione. Un investimento estero in uno Stato membro può infatti avere un impatto che va oltre i suoi confini, ripercuotendosi su un altro Stato membro o a livello dell'UE.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano a conseguire l'obiettivo individuato, consentendo nel contempo agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali nei loro meccanismi di controllo e di prendere la decisione finale su eventuali investimenti esteri. Impongono inoltre alle imprese di cooperare con le autorità nazionali di controllo, ma i costi amministrativi per le imprese saranno ragionevoli e proporzionati grazie al modulo standardizzato per le notifiche al meccanismo di cooperazione.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 30 aprile 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, la Banca d'Italia e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

  La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Sulla riunione plenaria della Conferenza degli organi specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'UE (COSAC), svoltasi a Madrid dal 26 al 28 novembre 2023.

  Sulla riunione dei Presidenti della Conferenza degli organi specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'UE (COSAC), svoltasi a Namur dal 14 al 15 gennaio 2024.