CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 152

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 12 marzo 2024.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta, il relatore, onorevole Volpi, ha svolto la relazione introduttiva. Chiedo dunque al medesimo relatore se intenda formulare una proposta di parere.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 1).

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame rechi un contenuto omnibus frammentato che non produce effetti positivi per il Paese, dal momento che, da un lato, si limita a prevedere un rafforzamento di certi staff ministeriali, dall'altro riduce risorse fondamentali, come quelle sulla sanità pubblica, peraltro ledendo l'autonomia degli enti territoriali. Evidenzia che sarebbe stato opportuno stralciare la parte sulla sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di consentire alla XI Commissione un approfondimento adeguato. Al riguardo, pur registrando alcuni positivi passi in avanti sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, fa notare che la patente a punti avrebbe potuto essere meglio implementata, contemplando un'applicazione generalizzata e non legata solo ai cantieri edili. Rileva inoltre che le misure sanzionatorie previste appaiono troppo indulgenti così come semplicistica la previsione di far seguire un breve corso di formazione per recuperare crediti. Fa presente che il suo gruppo intende discutere con forza le proposte di modifica presentate sul tema, sia nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, sia nell'ambito della discussione sul disegno di legge C. 1532-bis, anche al fine di prevedere un rafforzamento degli organici degli ispettori del lavoro, una maggiore implementazione delle banche dati, nonché una relazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Preannuncia infine il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che il PNRR rischi di diventare una grande occasione persa, nonostante il lavoro serio avviato nella scorsa legislatura. Fa notare infatti che non se ne prevede una attuazione adeguata, considerati i tagli di risorse in settori importanti, come nel campo del sostegno alla natalità. Stigmatizza il metodo seguito dal Governo che ha deciso di affrontare il tema della sicurezza del lavoro in un decreto-legge dal contenuto disomogeneo, con norme spot, piuttosto che intervenire nell'ambito di una visione organica di più ampio respiro. Fatto notare che ciò ha impedito alla stessa XI Commissione di esaminare tali misure in sede referente, fa notare che l'iniziativa assunta per modificare l'assegnazione del provvedimento, oltre che tardiva, è apparsa inutile. Preannuncia infine il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dalla deputata Barzotti, dopo aver rilevato di essersi attivato in tempo presso la Presidenza della Camera, alla luce delle richieste dei gruppi, evidenzia come non si sia potuto far altro che prendere atto di un'assegnazione avvenuta nel pieno rispetto della prassi parlamentare.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che vi siano Pag. 153ancora i margini affinché, in presenza di una iniziativa unitaria da parte dei gruppi, si possa richiedere alla Presidenza della Camera un coinvolgimento della XI Commissione in sede referente, considerato che la V Commissione non ha ancora iniziato l'esame delle proposte emendative.

  Marta SCHIFONE (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide quanto affermato dal deputato Scotto, ribadendo la disponibilità del suo gruppo e della maggioranza a sostenere una iniziativa volta a richiedere una nuova assegnazione del provvedimento, iniziativa sulla quale peraltro ricorda si è registrato il consenso di tutti i gruppi, tranne uno.

  Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che assumere iniziative in tal senso, peraltro in un modo che giudica disordinato, dopo che l'esame è stato ormai avviato presso la V Commissione, sia inutile. Fa notare che il Governo avrebbe dovuto prevedere un provvedimento ad hoc sulla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro piuttosto che intervenire in un provvedimento d'urgenza di tale portata, in tal modo scavalcando la competenza della XI Commissione.

  Francesco MARI (AVS) preannuncia infine il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, facendo notare che il Governo segue una strategia complessiva che penalizza il lavoro, nonché il Sud e settori fondamentali, come quello della sanità, peraltro assumendo scelte unilaterali senza alcun confronto con le parti sociali.

  Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) ritiene grave che non sia consentito alla XI Commissione di entrare nel merito di questioni che attengono alla sua competenza, atteso che il provvedimento, seppur in modo inadeguato, affronta tematiche delicate come la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il caporalato nell'agricoltura, il sostegno alle famiglie.

  Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si chiede se non sia il caso di assumere una iniziativa più seria, che preveda una richiesta di stralcio all'Assemblea delle disposizioni di competenza della XI Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alla deputata Barzotti, fa notare che le richieste di stralcio relative ad articoli di decreti-legge sono inammissibili, rilevando che qualora si intenda espungere singole disposizioni da un decreto-legge, occorre che siano presentati specifici emendamenti soppressivi.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che, alla luce del presente dibattito, non vi siano le condizioni per assumere una iniziativa unitaria, che peraltro si è tentato di portare avanti – ragionevolmente e non in modo disordinato, come da alcuni sostenuto – nei confronti della Presidenza della Camera, perseguendo la finalità di lanciare un previso segnale politico di particolare attenzione rispetto a certi temi.

  Walter RIZZETTO, presidente, ritiene che la presidenza, nel rispetto del proprio ruolo terzo ed imparziale, non possa far altro che prendere atto dell'orientamento dei gruppi emerso in tale sede.

  Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) ritiene necessario che i gruppi convergano unitariamente sulla questione centrale di ricollocare nelle sedi opportune di merito la trattazione di argomenti di propria competenza, non essendo sufficiente esprimere pareri o svolgere audizioni e informative.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno Pag. 154di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1686 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Dario GIAGONI (LEGA), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione III (Affari esteri) il parere di competenza.
  Rileva, in premessa, che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'IndoPacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'attuazione dell'Accordo comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.
  L'Accordo si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.
  L'Accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in otto titoli.
  Il titolo I (articoli da 1 a 6) riguarda la natura e l'ambito di applicazione. Il titolo II (articoli 7 e 8) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. Il titolo III (articoli da 9 a 19) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti. Il titolo IV (articoli da 20 a 29) riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. In particolare, con l'articolo 27 le parti convengono di cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi, la corruzione e gli abusi sessuali su minori.
  Il titolo V (articoli da 30 a 49) riguarda la cooperazione in altri settori. Per quanto concerne gli ambiti d competenza della XI Commissione si segnala, in particolare, l'articolo 33 laddove si stabilisce che le Parti convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga lo svolgimento di attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la resilienza della catena di approvvigionamento, al fine di migliorare la competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese. Con l'articolo 47 si dispone, inoltre, di intensificare la cooperazione e la promozione dell'assistenza tecnica nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
  Il titolo VI (articoli 50 e 51) riguarda gli strumenti di cooperazione, mentre il titolo VII (articolo 52) concerne il quadro istituzionale.
  Il titolo VIII (articoli da 53 a 64) reca disposizioni finali.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.Pag. 155
  L'articolo 3 recante disposizioni finanziarie.
  L'articolo 4 prevede che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Dario GIAGONI (LEGA), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione III (Affari esteri) il parere di competenza.
  Rileva, in premessa, che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'IndoPacifico e sulla base di valori universali condivisi. L'attuazione dell'Accordo comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.
  L'Accordo si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e princìpi comuni. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.
  L'Accordo si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli.
  Il titolo I (articoli 1 e 2) riguarda la natura e l'ambito di applicazione. Il titolo II (articoli 3 e 4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. Il titolo III (articoli da 5 a 9) riguarda la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali. Il titolo IV (articoli da 10 a 17) riguarda la Cooperazione in materia di commercio e investimenti. In particolare, si segnala l'articolo 11 (questioni sanitarie e fitosanitarie), con cui le parti: collaborano per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei loro territori; avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure dell'accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius; convengono di avviare una cooperazione tesa allo sviluppo di capacità adeguato alle esigenze di ciascuna Parte e attuato per aiutare la Parte in questione a conformarsi alle misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra. Il titolo V (articoli da 18 a 24) riguarda la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza. Il titolo VI (articoli da 25 a 33) riguarda la cooperazione in altri settori.
  Il titolo VII (articoli da 34 a 46) riguarda la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione si segnala, in particolare, che all'articolo 38 si conviene di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, sforzandosi di adottare misurePag. 156 atte a promuovere gli scambi culturali e promuovendo inoltre l'attuazione di programmi nel campo dell'istruzione superiore e per la mobilità e la formazione dei ricercatori, compreso il programma Erasmus+.
  L'articolo 42, poi, prevede che le Parti intensificano la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa quella riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
  Il titolo VIII (articoli da 47 a 49) riguarda gli strumenti di cooperazione, mentre il titolo IX (articolo 50) riguarda il quadro istituzionale e il titolo X (articoli da 51 a 60) reca le disposizioni finali.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.
  L'articolo 4 prevede che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2024.

  Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1532-bis Governo, recante disposizioni in materia di lavoro.
  Avverte che sono state presentate 357 proposte emendative (vedi allegato 4). Avverte altresì che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna.
  Fa presente al riguardo che, all'articolo aggiuntivo Soumahoro 9.05, il comma 1 deve intendersi formulato nel seguente testo: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 27, comma 1-septies, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione (regio decreto n. 327 del 1942)».
  Avverte inoltre che il testo dell'emendamento Rizzetto 12.2 deve intendersi integrato dal seguente comma: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
  Comunica che le proposte emendative Rizzetto 2.026, 8.010, 12.3, 23.034 nonché l'articolo aggiuntivo 20.09 della relatrice sono stati ritirati dai presentatori. ComunicoPag. 157 altresì che l'articolo aggiuntivo Mascaretti 12.05 è sottoscritto dall'onorevole Buonguerrieri; l'articolo aggiuntivo Dalla Chiesa 20.07 è sottoscritto dall'onorevole Amato.
  Ricorda che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e pertanto allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.
  Fa presente che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, da cui sono desumibili gli effetti ascritti a ciascuna delle disposizioni, in esso contenute.
  Avverte quindi che, tutto ciò considerato, sono da ritenere ammissibili, per i profili finanziari, tutte le proposte emendative presentate ad eccezione delle seguenti:

   Soumahoro 1.01, in quanto l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno non reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2024;

   Gatta 1.04, che, nell'escludere dal pagamento del contributo addizionale in caso di NASPI i datori di lavoro del settore marittimo che licenziano un arruolato il quale, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo, non reca alcuna quantificazione dell'onere né la corrispondente copertura finanziaria;

   Giuliano 1.08, che, istituendo un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2., Piani urbani integrati, non reca alcuna copertura finanziaria;

   gli identici Castiglione 2.01, Giaccone 2.010, Giovine 2.09, Mari 2.05 e Bicchielli 2.03, nonché Castiglione 2.07, che pongono a carico dell'INAIL l'obbligo di destinare risorse proprie per servizi ai disabili da lavoro, senza quantificare gli oneri e prevedere forme di copertura;

   Sarracino 3.08, che riduce l'aliquota contributiva relativa alla cassa integrazione ordinaria per il settore edile senza prevedere alcun tipo di copertura;

   Soumahoro 3.013, che estende ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari il trattamento sostitutivo del reddito anche ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere né la corrispondente copertura finanziaria;

   Carloni 3.016, che estende l'erogazione della NASPI ai lavoratori a tempo indeterminato, nel settore della pesca, che per malattia o per infortunio devono essere sbarcati o non possono riassumere il proprio posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere né la corrispondente copertura finanziaria;

   Carloni 3.017, che esclude per il personale imbarcato su navi adibite alla pesca marittima l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 213 del 2023, cui sono associati risparmi, senza prevedere alcuna copertura;

   Giaccone 3.020, che esclude dal pagamento del contributo addizionale in caso di NASPI, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, i datori di lavoro del settore marittimo che licenziano un arruolato il quale, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo, senza prevedere alcuna copertura;

   Giaccone 3.028, Caparvi 3.029, che estendono l'ambito di esclusione dai redditi Pag. 158di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51, comma 2, del TUIR, determinando minori entrate tributarie prive di copertura finanziaria;

   gli identici Gatta 5.5 e Vaccari 5.8, che, sopprimendo la potestà dell'INPS di imporre i contributi da liquidare in caso di accertata incoerenza, nelle imprese agricole, fra il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e le giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, comportano minori entrate contributive non quantificate né coperte;

   Rizzetto 8.09, che reca oneri non quantificati né coperti relativi al riconoscimento dell'esenzione dall'IVA e del beneficio della detraibilità fiscale per specifiche prestazioni per attività formative;

   Gribaudo 9.06, che estende il campo di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 933, della legge n. 231 del 2012, in materia di sospensione della decorrenza di termini per adempimenti a carico del libero professionista, cui sono ascritti oneri, senza prevedere alcuna copertura;

   Malagola 9.012, che esclude, per gli anni 2024 e 2025, il vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'applicazione del regime agevolato ivi previsto ai fini delle imposte sul reddito; la proposta appare quindi suscettibile di determinare minori entrate aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente prive di compensazione finanziaria;

   Malagola 9.013, che estende l'ambito di esclusione dai redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51, comma 2, del TUIR, determinando minori entrate tributarie prive di copertura finanziaria;

   Carloni 15.01, che prevede agevolazioni ai fini dell'IRPEF e dei contributi previdenziali, determinando minori entrate prive di copertura;

   Mattia 15.03, che sopprime la scadenza del termine per il versamento della contribuzione inerente alle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato senza quantificare gli oneri e prevedere le relative coperture;

   Giaccone 16.04, che estende al 2024 l'esonero contributivo di 24 mesi per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, prevedendo una copertura limitata al solo esercizio 2024;

   Mari 21.2, che, recando interpretazioni autentiche di disposizioni che attribuiscono prestazioni previdenziali, è suscettibile di determinare con effetto retroattivo maggiori oneri pensionistici non quantificati e non coperti;

   Scotto 23.04, che determina un onere pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mentre la copertura è disposta in soli 30 milioni complessivi ed è, dunque, inidonea;

   Mari 23.010, volto ad ampliare l'ambito applicativo di «opzione donna» senza recare alcuna disposizione di copertura;

   Ambrosi 23.018, che prevede agevolazioni volte a favorire l'impiego di lavoratori disabili da parte di imprese a vocazione sociale, prevedendo una copertura degli oneri per i soli anni che vanno dal 2024 al 2029 e non in via permanente. La copertura appare dunque inidonea;

   Giaccone 23.023, che reca uno stanziamento di 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, senza prevedere una copertura finanziaria valida ai sensi della vigente disciplina contabile;

   D'Orso 2.016, Carotenuto 2.022, Sportiello 7.06, Tucci 8.06, Barzotti 9.022, Aiello 9.029, Tucci 9.031, Castiglione 23.026 e 23.027, in quanto recano oneri finanziari senza prevedere una copertura idonea.

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  Avverte inoltre che sono altresì da ritenere inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Loperfido 9.02, che sostituisce la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, prevista in caso di inottemperanza delle norme poste per evitare la diffusione del Covid-19, con la sanzione pecuniaria del pagamento di 200 euro;

   Malagola 9.016, limitatamente al comma 2, che attribuisce ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la regolamentazione dei requisiti didattici, normativi e fiscali delle attività di alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche, anche fuori dall'orario ordinamentale;

   Gusmeroli 15.02, che dispone che le norme relative alla ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applichino anche ai venditori a domicilio che interagiscono con il consumatore finale tramite strumenti digitali;

   Braga 16.01, che interviene in materia di criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione di appalti pubblici, prevedendo, tra l'altro, che per determinati affidamenti e salvo determinate eccezioni, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

  Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 19 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2024.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella seduta del 31 gennaio scorso la Commissione ha proceduto ad adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1254 Alfonso Colucci, deliberando altresì di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.
  Fa presente che la relazione tecnica (vedi allegato 5), predisposta dall'INPS e accompagnata dalla Nota della Ragioneria generale dello Stato, è stata trasmessa dal Governo in data 13 marzo scorso e, nella medesima data, è stata inviata ai componenti della Commissione.
  Fa notare che la relazione tecnica è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella Nota si legge infatti che il provvedimento, che consta del solo articolo 1, attraverso la riduzione dei termini per il pagamento del TFS/TFR da 12 a 3 mesi prevista al comma 1, e la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento prevista al comma 2, determina, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolar modo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, privi di copertura. Si evidenzia inoltre che il testo non provvede ad alcuna quantificazione degli oneri, che nella relazione tecnica, per esempio, con riferimento all'anno 2024, vengono stimati in 3.828,5 milioni di euro. La Nota fa presente inoltre che la decorrenza retroattiva, prevista dal secondo periodo del comma 2, potrebbe prestarsi a contenziosi e quindi determinare ulteriori oneri.
  La Nota della Ragioneria generale dello Stato pertanto ribadisce il parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.
  Evidenzia dunque la necessità di svolgere un ulteriore lavoro di approfondimento al fine di prevedere modifiche che contemplino un'adeguata copertura finanziaria.

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  Alfonso COLUCCI (M5S), dopo aver apprezzato la disponibilità della presidenza ad avviare un dialogo serio sul punto, ritiene necessario che tutti i gruppi si confrontino seriamente al fine di giungere all'individuazione di soluzioni efficaci a tutela dei lavoratori coinvolti. Ritiene infatti che il problema esista e coinvolga il riconoscimento di un diritto sancito dalla stessa Corte costituzionale, che ha rimesso al legislatore il compito di individuare soluzioni adeguate, attraverso il monito espresso di ridefinire le norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione, mediante scelte discrezionali di rimodulazione, evitando peraltro di giungere ad una declaratoria di incostituzionalità che avrebbe determinato un serio problema per le casse dello Stato. Fatto notare che non si può affermare esattamente che il provvedimento in esame rechi nuovi oneri, trattandosi di risorse già previste nel bilancio di competenza, richiama la necessità di elaborare un testo efficace, nel rispetto dei vincoli del bilancio, che contemperi i diversi valori costituzionali in gioco.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricollegandosi alle osservazioni svolte dal deputato Alfonso Colucci, fa notare che le regole del bilancio statale fanno riferimento anche ai flussi di cassa, sui quali il provvedimento in esame incide, con effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, secondo quanto indicato nella relazione tecnica trasmessa.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Alfonso Colucci, auspica un lavoro comune dei gruppi in vista dell'elaborazione di un intervento efficace.

  Valentina BARZOTTI (M5S), condividendo quanto affermato dai deputati Scotto e Alfonso Colucci, ritiene necessario trovare soluzioni adeguate procedendo lungo il percorso di esame di una proposta di legge che ritiene sia volta a ridare dignità al lavoro, evitando discriminazioni tra settore pubblico e privato. Ritiene che le esigenze di bilancio non possano prevalere sull'esigenza di riconoscere un diritto certificato dalla medesima Corte costituzionale nonché sull'esigenza di valorizzare il lavoro prestato per anni dai lavoratori coinvolti. Si appella dunque in modo accorato al senso di responsabilità dei gruppi al fine di giungere all'elaborazione di un testo condiviso ed efficace.

  Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alla deputata Barzotti, evidenzia come per giungere ad una conclusione positiva dell'iter, a cui tutti i gruppi ambiscono, occorre approfondire e risolvere le problematiche di natura finanziaria recate dal provvedimento in esame.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Walter RIZZETTO, presidente, sulla base di quanto convenuto all'unanimità in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 13 marzo scorso, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine di conclusione dell'indagine medesima al 30 giugno 2024.

  La Commissione approva la proroga del termine di conclusione dell'indagine nei termini indicati dal presidente.

  La seduta termina alle 15.10.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 20 marzo 2024.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

  Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.
  C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano, C. 786 Morgante, C. 1645 Gribaudo, C. 1683 Tenerini e C. 1747 Carfagna.