CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 127

RISOLUZIONI

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco MAZZI.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00050).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 27 febbraio 2024.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che è stato predisposto un testo unificato delle risoluzioni (vedi allegato).

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), in qualità di cofirmatario della risoluzione Mattia 7-00129, sottolinea con favore il lavoro svolto con gli uffici del Governo e con gli altri deputati firmatari delle risoluzioni sul Piano territoriale paesistico del Lazio, che ha portato alla condivisione di un testo unificato che dà risposte ad una questione Pag. 128di rilievo. Ritiene che la presenza di anomalie nel Piano, infatti, comporta la necessità di convocare il tavolo tra Ministero della cultura e regione Lazio prima dei cinque anni previsti dal Piano stesso, per procedere al suo aggiornamento. Il testo unificato, nelle premesse, sottolinea l'importanza della pianificazione dei beni paesistici, richiama le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, fa riferimento alle questioni poste nell'attuazione del Piano relative alla cartografia e al rapporto con le amministrazioni comunali. Illustra, quindi, analiticamente gli impegni contenuti nel dispositivo, che rappresentano le istanze poste anche dagli altri deputati firmatari delle risoluzioni in esame. Raccomanda quindi l'approvazione del testo unificato delle risoluzioni.

  Ilaria FONTANA (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo e i deputati Mattia e Ciocchetti per aver accolto le istanze rappresentate dal proprio gruppo e dagli altri deputati dei gruppi di opposizione. Fa presente che l'articolo 143, comma 2 del codice dei beni culturali già prevede che la regione e il Ministero possano stipulare accordi per la definizione delle modalità congiunte di elaborazione dei Piani. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul testo unificato delle risoluzioni.

  Augusto CURTI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Partito democratico sul testo unificato illustrato dal collega Ciocchetti. Ringrazia il rappresentante del Governo per il lavoro di sintesi svolto, che prende spunto dalla necessità di procedere ad un aggiornamento del piano regionale paesistico del Lazio, da attuare con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali interessati.

  Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni in esame.

  La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni 7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani (vedi allegato).

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che il testo approvato dalla Commissione assumerà il numero 8-00050.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento – che consta di 46 articoli e 3 allegati – alla documentazione predisposta dagli uffici, richiama di seguito in sintesi le disposizioni di interesse per la Commissione Ambiente.
  L'articolo 1 reca disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. In particolare, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tali interventi sono disposti al fine di garantire un'efficiente utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, a seguito del negoziato con la Commissione europea conclusosi con l'approvazione della decisione dell'8 dicembre 2023 da parte del Consiglio ECOFIN, che ha incrementato la dotazione Pag. 129finanziaria complessiva del Piano da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro, in ragione dei 2,8 miliardi di euro in più di contributi a fondo perduto assegnati all'Italia ai fini del finanziamento del Capitolo REPowerEU.
  In tale contesto, l'articolo in esame dispone, al comma 1, primo periodo, l'incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di bilancio 2021, per un ammontare pari a 9,42 miliardi di euro. Il comma 1, secondo periodo, provvede invece a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR, a seguito della citata decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Per la realizzazione di tali investimenti viene autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029. Le risorse autorizzate vengono destinate, dal successivo comma 5, a sei specifici interventi, tra cui segnala, in relazione ai profili di interesse per la Commissione, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 (lettera c). Al riguardo, rammenta che l'obiettivo finale di tale misura (originariamente finanziata dal PNRR per 2 miliardi di euro), con scadenza al 30 giugno 2026, prevede l'introduzione dell'idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori hard-to-abate e che almeno 400 milioni di euro sono destinati a progetti industriali che consentano di sostituire sino al 90% dell'uso di metano e combustibili fossili con idrogeno. Faccio presente che la Quarta Relazione sull'attuazione del PNRR ha evidenziato le principali modifiche che hanno riguardato l'intervento, tra cui la riduzione dell'importo finanziario da 2 a 1 miliardo (senza impatto sul tagging climatico totale previsto dal Piano nazionale).
  Segnala inoltre l'intervento «Piani urbani integrati – progetti generali», cui vengono destinati 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027. Tale intervento prevede una progettazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di rigenerare, rivitalizzare e valorizzare grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi a disposizione della cittadinanza e alla riqualificazione dell'accessibilità dei servizi stessi e della dotazione infrastrutturale, trasformando così i territori più vulnerabili in smart cities e realtà sostenibili. In proposito, la Quarta Relazione sull'attuazione del PNRR afferma che la revisione della misura nasce dall'esigenza di mantenere nel Piano solo i progetti compatibili con le relative tempistiche e le condizionalità. Di qui la riduzione del numero dei progetti del 50% e la riduzione della dotazione finanziaria da 2,5 miliardi di euro a circa 900 milioni di euro.
  I commi da 2 a 4 dell'articolo 1 disciplinano inoltre il procedimento per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In particolare, il comma 3 demanda a uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalle informative congiunte di cui al comma 2, l'individuazione di eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. È in ogni caso escluso il definanziamento per gli interventi del PNC relativi, tra l'altro, alle aree del terremoto del 2009 e 2016 (articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021), nonché all'Ecobonus e al Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto-legge n. 59 del 2021).
  Segnala inoltre che il comma 6 dispone il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal PNC, tra cui: interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 (lettera b), n. 1); messa in sicurezza e implementazione sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) (lettera c), n. 5); implementazione di un sistema di monitoraggio Pag. 130dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria (lettera c), n. 6); sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici (lettera c), n. 7); elettrificazione delle banchine (Cold ironing) (lettera c), n. 11); Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (lettera d), n. 1). La rimodulazione delle autorizzazioni di spesa del PNC sopra indicate viene disposta in quanto – come riportato nella Relazione tecnica – la gran parte dei finanziamenti degli interventi del Piano disposti dal comma 6 in esame trovano, di fatto, compensazione nelle riduzioni operate per i medesimi programmi dal successivo comma 8, lettera a), disposte a copertura degli oneri recati dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 1. L'unica eccezione in aumento riguarda l'autorizzazione di spesa relativa al programma «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali» (articolo 1, comma 2, lettera c), n. 7 del decreto-legge n. 59 del 2021). Al riguardo, la relazione tecnica precisa che una quota pari a 50 milioni annui dal 2024 al 2026 e a 90 milioni per gli anni 2027 e 2028 è destinata a finanziare il completamento della «Nuova Diga foranea di Genova».
  Il comma 10 reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrarne la dotazione di complessivi 730 milioni di euro. In particolare, si dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021 che destinava risorse, tra l'altro, ai settori del risanamento urbano dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti, alla costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas, nonché al miglioramento della qualità dell'aria.
  L'articolo 7 prevede disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR, relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Al riguardo, rammenta che l'investimento 2.2 è dedicato alle periferie delle Città Metropolitane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata, disciplinata dall'articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili.
  L'articolo 8, al comma 1 introduce delle modifiche all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'articolo 45 del Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale. Il comma 3 reca modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. Il comma 4 reca disposizioni in materia di supporto tecnico ai commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, volte a prevedere la facoltà per gli stessi di avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e a disciplinarne i compensi. Il comma 5 abroga il comma 520 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di sopprimere – con conseguente rinvio alla disciplina generale stabilita per i commissari straordinari in materia di trasferimento delle risorse – la previsione secondo cui sono demandati ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione degli interventiPag. 131 da finanziare e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sottoprogetto «Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano» del progetto denominato «Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera». Il comma 7 mira a riorganizzare il riparto delle risorse previste per il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 36 del 2022, destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), prevedendo un incremento della relativa dotazione finanziaria per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro per l'annualità del 2024. Il comma 21 incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, mentre il comma 22 dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dal comma 21. Il comma 23 introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente.
  L'articolo 12 reca misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi, precisando al comma 1 che, in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. Il comma 14 integra la disciplina relativa alla proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA, modificando il comma 5 dell'articolo 25 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152 del 2006). L'intervento è volto a prevedere che, nel caso in cui l'istanza di proroga del provvedimento di VIA sia presentata almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di efficacia stabilito nel provvedimento medesimo, esso continui ad essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla proroga. Si prevede, inoltre, che l'autorità competente proceda alla verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza entro 15 giorni dalla presentazione della stessa e che, qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità chieda che la documentazione integrativa venga presentata entro il termine perentorio di 30 giorni. Se la documentazione integrativa non viene presentata o risulti incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione. Il comma 15 dispone che possano essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, quando strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Rammenta che il citato articolo 7-ter consente di operare in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici, fermo restando il rispetto – tra l'altro – dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui agli articoli 12 e 48 del codice dei contratti pubblici, i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
  L'articolo 17, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 1, lettera c), apporta una serie di modificazioni alla legge n. 338 del 2000. In particolare, ai sensi dell'articolo 1-quater – introdotto dalla disposizione in esame – al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici. La medesima Pag. 132disposizione stabilisce che gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono realizzabili ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, mediante la SCIA e la segnalazione alla soprintendenza. In caso di accertata carenza di tali requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, la soprintendenza adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il predetto termine di trenta giorni, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990 per l'annullamento d'ufficio. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, può essere inibita la prosecuzione dei lavori e ordinata l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni. Il comma 4 del nuovo articolo 1-quater stabilisce inoltre che sugli edifici interessati dagli interventi connessi al cambio di destinazione d'uso permanga un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento o, comunque, per una durata non inferiore a dodici anni.
  L'articolo 19 consente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta. Autorizza inoltre il Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati agli sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine.
  L'articolo 32, comma 1, reca disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, intervenendo, in primo luogo, sulla disciplina riguardante gli investimenti assegnati ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per gli altri interventi infrastrutturali di cui ai commi 134-148 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). In particolare, la lettera a) modifica il comma 136 al fine di chiarire che nel caso di opere finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura PNRR di riferimento. La lettera b) riscrive il comma 139-ter, prevedendo che i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021,2022,2023,2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026; la lettera c) dispone l'abrogazione del comma 139-quater, in ragione dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal PNRR (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni). La lettera d) modifica il comma 140 al fine di fornire indicazioni agli enti potenziali beneficiari per il triennio 2026-2028 circa le tempistiche e le modalità di manifestazione di interesse al contributo al Ministero dell'interno. La lettera e) introduce una modifica al comma 140, fissando il termine per le richieste, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, al 15 novembre 2028. La lettera f) reca modifiche al comma 143 al fine di specificare che i termini temporali che i comuni beneficiari di contributi devono rispettare fanno riferimento al momento delle aggiudicazioni dei lavori (e non degli affidamenti, come previsto dal testo previgente). La medesima disposizione specifica inoltre che, con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di aggiudicazione dei lavori coincide con quello indicato per l'affidamento dei lavori pubblicato Pag. 133nel bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. Infine, si stabilisce che le eventuali economie di progetto non restano alla conclusione dell'opera nella disponibilità dell'ente, ma vanno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La lettera g) modifica il comma 144, in materia di quote di erogazione dei contributi assegnati ai comuni, e prevede che, entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, le somme già corrisposte sono recuperate con apposito decreto del Ministro dell'interno. La lettera h) novella il comma 145, in materia di recupero dei contributi assegnati nel caso di mancato rispetto dei termini per l'aggiudicazione dei lavori e delle condizioni previste per l'erogazione dei contributi. La lettera i) riscrive il comma 146, concernente il monitoraggio delle opere pubbliche, prevedendo che il monitoraggio e la rendicontazione per i comuni beneficiari dei suddetti contributi sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato. La lettera l) modifica il comma 147 per assegnare al solo Ministero dell'interno il controllo a campione delle opere pubbliche oggetto di contributo. Infine, la lettera m) reca la normativa in materia di attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, disponendo che agli oneri derivanti per lo svolgimento di tali attività, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, concernente l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
  L'articolo 33 reca modifiche alla disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni («piccole opere»). Tra le modifiche principali si segnalano quelle volte: ad eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano (lettere a) e d)); a modificare la disciplina del monitoraggio (lettere c), f) ed h)); a fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori e per la conclusione degli stessi, nonché a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta (lettera e)); a modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario (lettera f)); a disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti nonché a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche (lettera g)).
  L'articolo 34 reca disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati, modificando, tra l'altro, l'articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021, concernente i Piani Integrati, a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della relativa linea progettuale (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2.) prevista dalla decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ed indicando quindi il nuovo budget complessivo per il periodo 2022-2026, pari a 900 milioni di euro.
  L'articolo 35 è volto ad adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell'8 dicembre 2023 con riguardo agli interventi di rigenerazione urbana. Nello specifico, al comma 1, lettera a), è stata prevista la modifica del comma 42-bis dell'articolo 1 della legge n. 1 del 2019, a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo budget per il periodo 2021-2024, pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un Pag. 134ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro.
  L'articolo 36 introduce disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. In particolare, il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica (del disposto dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, e dell'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023), al fine di chiarire che alle procedure di affidamento, relative ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR indette successivamente al 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 558/2018, fatto salvo il rispetto del principio del Do No Significant Harm («Danno significativo agli obiettivi ambientali») di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 15-ter del decreto-legge n. 189 del 2016 (che disciplina gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016). Il nuovo comma 2-ter reca norme applicabili agli interventi in questione che sono ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del Codice dell'ambiente e, quindi, assoggettati a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA (cosiddetto screening di VIA) di competenza statale, prevedendo, in primo luogo, che il soggetto attuatore possa, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o di screening di VIA. Lo stesso comma dispone che, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, il MASE comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. In secondo luogo, si precisa che la verifica del progetto dell'intervento comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del Codice dell'ambiente e che il soggetto preposto alla verifica del soggetto sia individuato anche come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza.
  L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0», dando attuazione all'Investimento 15 della Missione 7 «REPowerEU» introdotta nel PNRR con la decisione di esecuzione dell'8 dicembre scorso. A tale investimento è destinato un ammontare di risorse pari a 6,3 miliardi di euro. L'articolo, che si compone di ventuno commi, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo in esame reca un'articolata disciplina della misura, con riferimento, in particolare, ai requisiti per ottenere le agevolazioni e ai soggetti esclusi, all'elenco degli investimenti agevolabili, al calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione e alle condizioni di accesso all'agevolazione, tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti. La norma disciplina, altresì, le modalità di utilizzo del credito di imposta e la sua cumulabilità con altri incentivi, il regime dei controlli, nonché l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.
  L'articolo 39 dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.
  L'articolo 41, al fine di agevolare le verifiche sugli interventi di cui all'investimento 2.1 della Missione 2, Componente 3, Pag. 135stabilisce la pubblicazione sul sito del MASE dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La norma, inoltre, precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.
  In conclusione, nel ribadire l'importanza del provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione.

  Patty L'ABBATE (M5S) si sofferma sull'articolo 38 del provvedimento che tratta l'ampio tema della transizione ecologica delle imprese. Osserva, infatti, che laddove si prevede un credito d'imposta per le innovazioni di processo e di prodotto delle imprese, si impatta, secondo le metodiche dell'economia circolare, sul consumo energetico delle imprese, riducendolo. Auspica che possano essere accolti nel corso dell'esame in sede referente gli emendamenti di supporto alle imprese che saranno presentati dal proprio gruppo, affinché le aziende nazionali possano fare un salto di qualità sia per poter abbattere i consumi energetici che per poter essere competitive con i partner internazionali.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) rileva che il provvedimento è complesso, tocca varie questioni e mette in seria difficoltà le misure del PNRR. A suo avviso il governo Draghi aveva operato scelte corrette sia nell'ambito della governance, che nel rapporto tra i fondi del PNRR e le economie legate alla programmazione. Adesso invece si sceglie – a suo avviso sbagliando – di sottrarre le risorse agli enti locali, appostandole nuovamente nel Fondo complementare e quindi spostando di fatto in avanti l'attuazione degli interventi e creando incertezza negli investitori e difficoltà all'interno delle amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni. Condivide le considerazioni della collega L'Abbate con riguardo all'articolo 38. Osserva che le risorse a disposizione vengono utilizzate con strumenti inadeguati e non del tutto definiti e cita, ad esempio, la questione della mancata definizione delle aree idonee, dalla quale consegue che gli investimenti in determinati territori agricoli per promuovere le energie rinnovabili – pale eoliche e impianti fotovoltaici – avvengano sulla base di requisiti superati. Fa presente di aver ricevuto, al pari di molti colleghi, numerose sollecitazioni da singoli cittadini, da comitati e dai rappresentanti degli enti locali volte a contrastare l'installazione sul proprio territorio di pale eoliche o impianti fotovoltaici. Auspica quindi che venga fatta un'attenta riflessione sul rapporto tra investitori e regioni anche alla luce delle previsioni relative all'autonomia differenziata, dal momento che si è scelta la via dell'accentramento. In ultimo, osserva che a suo giudizio le risorse, la governance, la programmazione e gli strumenti legati agli investimenti del PNRR sono carenti e auspica pertanto che possano essere migliorati nel corso dell'esame del decreto.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 marzo 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete professioni tecniche (RPT) e Consiglio nazionale geologi (CNG) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini,Pag. 136 C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.35.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, Fabio Fatuzzo, sullo stato di attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue concernenti gli agglomerati oggetto delle procedure di infrazione.