CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026.
Atto n. 138.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Riferisce che lo schema di decreto ministeriale in esame reca l'aggiornamento triennale, per il triennio 2024-2026, della tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Segnala, preliminarmente che il termine per l'espressione del parere scadrà lunedì 1° aprile prossimo
  Ricorda quindi che la legge appena citata ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione. Essa prevede, per l'ammissione al contributo da parte delle istituzioni che ne facciano richiesta, la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti:

   essere istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti da quest'ultima, oppure essere in possesso della personalità giuridica; non avere fine di lucro;

   svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile; disporre di un rilevante patrimonio documentario (bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, audiovisivo), pubblicamente fruibile in forma continuativa;

   fornire servizi di rilevante e accertato valore culturale, collegati all'attività di ricerca ed al patrimonio documentario;

   sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati rilevanti per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;

   operare sulla base di una programmazione almeno triennale;

   documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti; disporre di sede idonea ed attrezzature adeguate.

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  Per il primo inserimento in tabella è prescritto che le istituzioni siano costituite e svolgano attività continuativa da almeno 5 anni. Al Ministero della cultura sono attribuite funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati.
  Le condizioni per l'ammissione ai contributi e gli adempimenti richiesti sono stati disciplinati nel dettaglio, da ultimo, dalla circolare del Ministero della cultura n. 5 del 2023. La circolare ha anche stabilito gli indicatori rilevanti per la determinazione del contributo che sono così individuati:

   rilevanza nazionale ed internazionale dell'attività svolta nell'ultimo triennio (o quinquennio, per la prima iscrizione in tabella);

   rilevanza nazionale ed internazionale dell'attività in programma nel triennio;

   attività e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra più istituti nell'ultimo triennio (o quinquennio, per la prima iscrizione in tabella);

   attività e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra più istituti in programma nel triennio;

   attività editoriale programmata;

   consistenza e qualità del patrimonio culturale posseduto;

   eventuale dichiarazione di notevole interesse storico, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

   promozione e fruizione del patrimonio nell'ultimo triennio (o quinquennio, per la prima iscrizione in tabella);

   promozione e fruizione del patrimonio in programma nel triennio;

   progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra istituzioni culturali.

  Le risorse da destinare alle istituzioni culturali inserite nella tabella triennale sono definite annualmente dalla legge di bilancio. Dal 2020, esse sono in particolare appostate sul capitolo 2571 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Occorre evidenziare che sul medesimo capitolo insistono anche i contributi da erogare ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 534 del 1996, e cioè i contributi che il Ministro può erogare agli enti culturali non inseriti nella tabella, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti.
  Evidenzia che per il triennio 2024-2026 le risorse assegnate alle sole istituzioni inserite in tabella ammontano ad un totale annuale di 25.541.000 di euro, in aumento di 41.000 euro rispetto alle risorse ripartite alle medesime istituzioni nell'anno finanziario 2023. Le risorse assegnate alle istituzioni fuori tabella (articolo 8) si sono invece contratte, rispetto al 2023, di 1.635.246 euro.
  Sottolinea, inoltre, che dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto emerge che, delle 365 domande pervenute, sono stati esclusi dal beneficio 132 istituti per mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione e 1 istituto per mancanza dei requisiti formali. Dei 232 istituti ammessi nella nuova tabella, 189 istituti erano già presenti nella tabella 2021-2023, mentre 43 istituti sono nuovi ammessi. Sono invece 21 gli istituti presenti nella tabella 2021-2023 non riconfermati allegata al presente schema: 11 di essi non hanno inoltrato domanda, 10 l'hanno inoltrata ma sono rimasti esclusi dalla tabella finale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame.

  Irene MANZI (PD-IDP), preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore. In particolare dichiara di condividere le osservazioni volte ad evidenziare che nonostante l'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al contributo non sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie. Ciò ha comportato, evidentemente, l'esclusione di istituzioni culturali che storicamente,Pag. 97 data la loro rilevanza, hanno beneficiato di tali contributi. Al riguardo giudica, altresì, opportuno che il Governo chiarisca con maggiore dettaglio quali siano i criteri adottati nell'ambito della prevista procedura di valutazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1)

  La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 15.25.

7-00185 Amorese: iniziative per garantire la tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale.
(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00051).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 gennaio 2024.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la risoluzione è stata illustrata nella seduta del 16 gennaio scorso e che il 16 marzo si è concluso il ciclo di audizioni informali deliberato in Ufficio di presidenza.
  Invita quindi la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sul testo della risoluzione in esame.

  La sottosegretaria Lucia BORGONZONI esprime vivo apprezzamento per il tema affrontato dalla risoluzione in esame. Ricorda che sul tema dell'audiovisivo il Governo ha previsto ulteriori interventi nell'ambito del provvedimento in tema di tax credit volti a garantire una maggiore chiarezza sui contenuti e sui prodotti elaborati anche mediante l'intelligenza artificiale a tutela dei diritti degli autori, il cui consenso deve essere specificamente previsto e disciplinato.
  Con riferimento al testo della risoluzione in esame esprime parere favorevole a condizione che sia riformulata nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2)

  Alessandro AMORESE (FDI), dichiara di accogliere le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo della risoluzione a sua prima firma.

  Antonio CASO (M5S) nel preannunciare l'astensione dal voto del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla risoluzione in esame dichiara di condividere la finalità di prevedere strumenti di tutela del diritto d'autore alla luce dei recenti sviluppi della tecnologia relativa all'intelligenza artificiale. Esprime peraltro alcune perplessità su alcuni degli impegni contenuti nella risoluzione in esame che, a suo giudizio, potrebbero rivelarsi non applicabili e che al contrario potrebbero ostacolare la diffusione degli strumenti dell'intelligenza artificiale. Al riguardo ritiene doveroso garantire il giusto equilibrio fra l'utilizzo delle nuove tecnologie e la tutela del diritto d'autore anche alla luce del recente regolamento europeo adottato in materia. Più in generale si chiede se sia opportuno prevedere l'acquisizione di un consenso preventivo, ammesso che ciò sia sempre possibile, anche al fine di non adottare regole che potrebbero porre l'Italia in una posizione più arretrata rispetto ad altri Paesi.
  Ribadisce quindi l'opportunità di approfondire i contenuti del secondo impegno della risoluzione in esame che sembrerebbe voler prevedere l'esplicito consenso informato degli autori di file di testo, audio e video o di immagini utilizzati dai modelli di intelligenza artificiale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione come riformulata che assume il numero 8-00051.

  La seduta termina alle 15.30.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
C. 836 Molinari.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 17 gennaio scorso si è concluso l'esame delle proposte emendative.
  Avverte, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali e Finanze, il parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea, e il nulla osta della Commissione Ambiente e della Commissione per le questioni regionali.
  Avverte che il Relatore ha presentato alcune proposte emendative volte al coordinamento formale del testo e a recepire le condizioni e le osservazioni delle Commissioni in sede consultiva che sono in distribuzione.
  In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.9, 3.11, 3.12, 3.13, 4.8, 6.5 e 8.3 del Relatore.

  La sottosegretaria Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.9, 3.11, 3.12, 3.13, 4.8, 6.5 e 8.3 del relatore (vedi allegato 3).

  Mauro BERRUTO (PD-IDP), preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di legge in esame che ha avuto un iter travagliato e che a seguito degli emendamenti del Governo approvati risulta a suo giudizio depotenziata in alcune parti rilevanti che erano invece contenute nel testo originario.
  Al riguardo richiama l'attenzione della Commissione sui contenuti del parere espresso dalla Commissione Finanze che, con riferimento all'articolo 6 del testo originario in materia di gestione di strutture sportive da parte di società a partecipazione popolare di enti di partecipazione popolare sportiva, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di approfondire il tema delle modalità di assegnazione della gestione di impianti sportivi ai richiamati società ed enti.
  Più in generale, pur esprimendo apprezzamento per i contenuti della proposta di legge in esame, ritiene che il modello scelto sia ancora molto lontano da quello tedesco ma che certamente con tale intervento normativo si apre una strada che giudica condivisibile. Preannuncia quindi che il suo gruppo si riserva di ritornare sul tema assai rilevante delle modalità di assegnazione della gestione degli impianti sportivi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Sasso, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.40.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla V Commissione Bilancio, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024 recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
  Il provvedimento, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 1° maggio 2024, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre Allegati.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della VII Commissione segnala le seguenti disposizioni, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari finalizzate al conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Il comma 1 dispone la nomina di un Commissario straordinario, che opera presso il Ministero dell'università e della ricerca, per la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono attributi poteri sostitutivi in caso di perdurante inerzia dei soggetti attuatori, per l'esecuzione dei relativi progetti, anche avvalendosi di società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, comprese quelle quotate o in house, di altre amministrazioni specificamente indicate. Tale Commissario straordinario dovrà assicurare, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.
  In base al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina in misura non superiore a 100 mila euro, importo comprensivo della parte fissa e di quella variabile, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il comma 3, in fine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2.
  Venendo alle disposizioni del Capo II, composto dagli articoli da 13 a 18, segnala che esso reca misure urgenti in materia di istruzione e merito.
  Nel dettaglio, l'articolo 13, composto da un unico comma, modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore Pag. 100per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. In particolare, la lettera a) prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, già previsto a legislazione vigente, debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La lettera b) elimina l'attuale vincolo normativo in base al quale i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy e non anche per interventi su quelle già esistenti. La lettera c) introduce due disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy, mentre la seconda prevede che, in via straordinaria, per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possano essere utilizzate, altresì, per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.
  L'articolo 14 reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR, in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.
  In particolare, il comma 1, lettera a), introduce il requisito del possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai fini della partecipazione ai concorsi per i posti di insegnante tecnico-pratico banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera b) prevede che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano definiti con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera c) dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, le attività formative svolte durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 «Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico» e 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
  Il comma 2 abroga le disposizioni del decreto-legge n. 126 del 2019 che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.
  Il comma 3 specifica che alla formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.
  Il comma 4 rende annuale la durata, precedentemente biennale, del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.
  Per attuare la riforma 1.4 della Missione 4, Componente 1, il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, sono indicati in forma descrittiva, all'interno di una specifica sezione, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente Pag. 101per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, nonché la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
  Per garantire il raggiungimento del target finale della Missione 4, Componente 1, il comma 7 prevede un'anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.
  L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, secondo quanto disposto dal comma 8, individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole.
  Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono utilizzabili, altresì, per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici.
  Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.
  Il comma 11, lettera a), e il comma 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata, in base al comma 11, lettera b), una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.
  L'articolo 14 reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR, in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.
  In particolare, segnala, anzitutto che il comma 1, lettera a), introduce il requisito del possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai fini della partecipazione ai concorsi per i posti di insegnante tecnico-pratico banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera b) prevede che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano definiti con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera c) dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, le attività formative svolte durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 «Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico» e 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
  Il comma 2 abroga le disposizioni del decreto-legge n. 126 del 2019 che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo Pag. 102grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.
  Il comma 3 specifica che alla formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.
  Il comma 4 rende annuale la durata, precedentemente biennale, del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.
  Per attuare la riforma 1.4 della Missione 4, Componente 1, il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento.
  Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, sono indicati in forma descrittiva, all'interno di una specifica sezione, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, nonché la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
  Per garantire il raggiungimento del target finale della Missione 4, Componente 1, il comma 7 prevede un'anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.
  L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, secondo quanto disposto dal comma 8, individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole.
  Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono utilizzabili, altresì, per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici.
  Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.
  Il comma 11, lettera a), e il comma 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata, in base al comma 11, lettera b), una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.
  L'articolo 15, costituito da un solo comma, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersiPag. 103 nella riforma degli istituti tecnici, mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022. In primo luogo, la lettera a) sostituisce la «revisione» dei profili dei curricula vigenti con il loro «aggiornamento» e modifica i criteri di aggiornamento relativi agli istituti tecnici per rafforzare le competenze generali, alle quali sono aggiunte quelle giuridiche ed economiche, nonché quelle tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy. La lettera b) modifica il comma 3 del menzionato articolo 26, che consente agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica di acquisire certificazioni attestanti le competenze in uscita corrispondenti ai diversi livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017.
  L'articolo 16 è volto a ricondurre la Scuola di alta formazione dell'istruzione nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era stato finora solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto e il regime della dotazione organica ad essa assegnata. La disposizione demanda al Governo il compito di apportare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 settembre 2022, n. 255, che ha definito l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della Scuola.
  Il Capo IV, composto dal solo articolo 19, prevede misure urgenti in materia di sport. L'articolo 19 reca, infatti, misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2, del PNRR. In questo contesto, il comma 1 dispone che per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport possa autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Il comma 2 autorizza il medesimo Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, al fine di destinarle all'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati agli sport invernali e alla realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.
C. 1745 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rosaria TASSINARI (FI-PPE), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge in esame di iniziativa governativa, approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 967) e trasmesso alla Camera il 28 febbraio 2024, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. Rispetto al testo proposto dal Governo, al Senato sono state apportate Pag. 104alcune modifiche all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, al fine di aggiornare la copertura degli oneri.
  Evidenzia che l'intesa, rientrante nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi. L'Accordo sostituisce una precedente intesa, risalente al 1968, sottoscritta con la Repubblica Federale di Jugoslavia.
  L'obiettivo è incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica: infatti, le coproduzioni realizzate ai sensi dell'intesa possono essere considerate come opere nazionali dai rispettivi Paesi, usufruendo dei relativi benefici previsti dall'ordinamento interno.
  L'Accordo – composto da sedici articoli e un allegato – dopo aver definito i termini «coproduzione» e di «coproduttore», indica le due Direzioni ministeriali competenti come Autorità responsabili della sua applicazione (articolo 1).
  L'articolo 2 stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l'articolo 3 prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti. L'intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure per il riconoscimento della coproduzione (articolo 4), fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articolo 5), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 6) e detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 7).
  L'accordo disciplina poi le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni (articolo 8) e per l'identificazione delle coproduzioni (articolo 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi (articolo 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 11). Ad una commissione mista viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 12). gli articoli 13 e 14 disciplinano, rispettivamente, le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione e la loro presentazione ai festival internazionali, mentre l'articolo 15 dispone sulla risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative. Infine, l'Allegato, definisce, come menzionato, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni.
  Passando al disegno di legge di ratifica, riferisce che esso consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 reca gli oneri finanziari, valutati in 2.850 euro ogni quattro anni, a decorrere dal 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.
C. 1746 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 105

  Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari Esteri, sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, approvato dal Senato.
  Evidenzia che l'intesa è finalizzata al rafforzamento della cooperazione culturale e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana, in un mercato – quello giapponese – che è tra i più importanti a livello mondiale. Le coproduzioni realizzate a norma dell'accordo da società cinematografiche dei due Paesi possono infatti essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefìci delle rispettive legislazioni.
  L'Accordo è composto da diciotto articoli e un allegato. Dopo aver definito l'obiettivo dell'intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articoli 1 e 2) e rinviato all'allegato per l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione (articolo 3), stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 4). L'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica, mentre le disposizioni successive (articoli da 6 a 9) fissano le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico, definiscono le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori e dispongono in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali.
  Ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (articolo 10), di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 11) e di autorizzazione per la pubblica proiezione (articolo 12).
  Viene affidato ad una commissione mista, composta da funzionari ed esperti, il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 13). Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano inoltre le modalità di revisione (articolo 14), le modalità di attuazione (articolo 15) e la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 17).
  L'articolo 18 stabilisce le modalità da ottemperare ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo (che avviene trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore), ne regola la validità (cinque anni, con rinnovo automatico per ulteriori periodi di cinque anni, a meno di notifica), dispone gli effetti in caso di denuncia dell'Accordo da una delle due Parti e disciplina le modalità per apportare modifiche al testo dell'Accordo.
  Il citato Allegato individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese, le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa. Il medesimo Allegato reca le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni. Infine, nella Sezione C dispone che le coproduzioni realizzate vengano chiaramente identificate quali «coproduzioni italo-giapponesi» o «giapponesi-italiane».
  Passando al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, ricorda che nel corso dell'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento in base al quale ai componenti della citata commissione mista, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.Pag. 106
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1686 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
  L'Intesa, sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022, si inquadra nella più ampia Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico, sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'obiettivo è sviluppare un dialogo globale e intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, nonché stabilire la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia. L'Accordo in esame – fin qui ratificato da otto Stati membri dell'Unione europea – si compone di sessantaquattro articoli, suddivisi in otto titoli.
  Il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché del principio dello Stato di diritto. Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, le Parti convengono di cooperare nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo. Nello stesso ambito rientra anche l'impegno comune a rispettare gli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni.
  Il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Il Titolo III concerne la cooperazione in materia di scambi e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario: in particolare, le Parti si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo IV riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne rappresentano un motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile, della pace e della sicurezza. Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, Pag. 107soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia. Le Parti convengono di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, la corruzione e gli abusi sessuali su minori.
  Il Titolo V disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la scienza e la tecnologia, i cambiamenti climatici – definiti «una minaccia esistenziale per l'umanità» –, l'energia, i trasporti, il turismo, l'istruzione e la cultura, la protezione dell'ambiente, l'agricoltura e la sanità.
  Il Titolo VI definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la cooperazione verso i Paesi terzi, attraverso un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo e azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti con la Thailandia.
  Il Titolo VII delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles. Il Comitato è incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.
  Il Titolo VIII reca le disposizioni finali. In particolare, la clausola evolutiva, consente alle Parti di estendere l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli. Inoltre, fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né l'Accordo in esame né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione. Per quanto riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche.
  Passando al disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli; in particolare, l'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della citata clausola evolutiva o dalla risoluzione di eventuali controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 7).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanna MIELE (LEGA), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
  L'Intesa è stata sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico Pag. 108(ASEAN) del dicembre 2022. Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e si inquadra nell'ambito della Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico. L'obiettivo è instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse. L'Accordo comprende, inoltre, un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio. L'Accordo in esame – fin qui ratificato da dieci Stati membri dell'UE – si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci titoli.
  Il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché del principio dello Stato di diritto.
  Il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Il Titolo III concerne la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali: le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini. Le Parti convengono, inoltre, di rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione.
  Il Titolo IV riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti, prevedendo l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio e la promozione della collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie, ostacoli tecnici agli scambi, dogane, concorrenza e diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo V reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. In particolare, nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro o della Malaysia, su richiesta della controparte e senza ulteriori formalità oltre a quelle elencate dall'Accordo. Ulteriori disposizioni riguardano la lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.
  Il Titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione dei settori bancario e assicurativo, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la cyber-sicurezza, il turismo e l'audiovisivo.
  Il Titolo VII riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori. È presente l'impegno ad intensificare la cooperazione nel settore dell'energia, al fine di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti. Le Parti convengono inoltre di cooperare per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale.
  Il Titolo VIII definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati; nel contempo, le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere le frodi e ogni altra attività illecita che leda i rispettivi interessi finanziari.
  Il Titolo IX delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, in Malaysia Pag. 109o a Bruxelles –, incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.
  Il Titolo X reca le disposizioni finali: in particolare, si prevede che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale. Per quanto riguarda l'entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie.
  Passando al disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli; in particolare, l'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti da accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nell'ambito di applicazione della presente Intesa, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 8).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 15.50.

Sugli esiti della missione svolta in Kerala (India) in occasione della Conferenza annuale del Soft power club (16 e 17 febbraio 2024).

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che il 16 e il 17 febbraio scorso una delegazione della Commissione, composta da egli stesso e dal collega Berruto, ha preso parte alla conferenza annuale del Soft Power Club – il think tank fondato e presieduto da Francesco Rutelli – che si è svolta in India, nello Stato del Kerala.
  Avverte di aver predisposto una dettagliata relazione che è in distribuzione e che ritiene possa contenere utili elementi e spunti per l'attività della Commissione (vedi allegato n. 9).

  Mauro BERRUTO (PD-IDP) nel condividere i contenuti della relazione presentata sulla missione, osserva come nell'ambito del cosiddetto soft Power anche lo sport possa rappresentare uno strumento di diplomazia al fine di rafforzare le occasioni di confronto e di scambio culturale. Al riguardo ritiene che anche i prossimi Giochi olimpici di Parigi possano rappresentare una preziosa occasione di scambio. Con particolare riferimento al preannunciato svolgimento di giochi olimpici in Russia, in un contesto geopolitico assai difficile, ritiene che anche in quell'occasione lo sport potrà giocare un ruolo decisivo proprio come strumento diplomatico.

  Federico MOLLICONE, presidente, sottolinea come la missione recentemente svolta in India abbia rappresentato una preziosa occasione di confronto bilaterale anche a seguito del G20 sui temi dello sviluppo e della sostenibilità ambientale e che missioni di questo tipo possano davvero valorizzare il ruolo della diplomazia parlamentare e culturale.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.50.