CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 84

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.
C. 695 Borrelli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole De Bertoldi, a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, illustra i contenuti della proposta di legge Pag. 85C.695, di iniziativa del deputato Borrelli, recante modifica all'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni, della quale la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna.
  Osserva che la proposta di legge, che consta di un unico articolo, è volta a modificare la disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, legando il costo delle tariffe dei premi assicurativi al verificarsi o meno di sinistri da parte dell'assicurato nel decennio precedente. In particolare, la proposta di legge modifica l'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introducendo un nuovo periodo. La norma introdotta stabilisce che le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale – quindi non solo una diminuzione del premio applicato – da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi dieci anni.
  Ricorda quindi che il sopra citato comma 1 prevede che per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.
  Ritiene innanzitutto opportuno evidenziare che il parametro territoriale è utilizzato in varia misura in tutti i principali paesi europei, ed inoltre che i premi medi RC Auto sono in costante diminuzione da almeno 10 anni. A questa diminuzione si è abbinata una riduzione del differenziale di premio medio pagato sia tra le varie province italiane sia nel confronto europeo (fonte IVASS).
  Sottolinea inoltre che questo genere di proposte presentano una insostenibilità tecnica, in quanto stabilire a favore degli assicurati, che non hanno causato sinistri negli ultimi 10 anni, un prezzo unico per tutto il territorio nazionale, parametrato a livello di tariffa media nazionale, farebbe saltare il principio della libertà tariffaria ed il meccanismo mutualistico meritocratico su cui si fondano i sistemi assicurativi.
  Considera quindi opportuno approfondire la compatibilità dell'intervento auspicato dal proponente con i valori previsti all'articolo 41 della Costituzione, che fissa il principio di libertà dell'iniziativa economica privata. Compatibilità che dovrà essere valutata anche con riferimento alla normativa dell'Unione europea in materia di libertà tariffaria e di tutela della concorrenza, e alla relativa giurisprudenza.
  Osserva che la proposta di legge può presentare significative criticità giuridiche, tecniche e fattuali. In particolare, ritiene che non si possano escludere: profili di illegittimità con riferimento ai principi della libera iniziativa imprenditoriale ed al principio della libertà tariffaria riconosciuto in tutta Europa; profili di discriminazione nei confronti degli assicurati che guidano in Pag. 86prevalenza al Nord e al Centro o comunque in zone a minore incidentalità, che già oggi – per il principio di mutualità – assumono una parte del rischio nel prezzo complessivo della RC Auto; aspetti controproducenti in quanto non si aggrediscono le cause della differenza territoriale nel prezzo delle RC Auto; rischi di insostenibilità economica della RC Auto per alcune fasce di cittadini ovvero rischi di instabilità delle imprese di assicurazione che potrebbero non essere in grado di pagare i risarcimenti.
  Ritiene in conclusione che l'applicazione della disposizione recata dalla proposta di legge finirebbe per tradursi, in concreto, in un innalzamento delle tariffe minime per tutti gli assicurati, ovvero in un aumento delle altre tariffe, sulle quali inevitabilmente le compagnie di assicurazione finirebbero per compensare le riduzioni imposte. Si rischia in tal modo di penalizzare tutti quelli automobilisti che, sebbene non rientrino nella categoria di coloro cui applicare la tariffa minima, hanno pur sempre avuto comportamenti virtuosi, avendo ad esempio registrato un solo sinistro nell'ultimo decennio.
  Ritiene che le criticità esposte meritino da parte della Commissione una adeguata riflessione, anche mediante lo svolgimento di alcune mirate audizioni.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS), nell'esprimere apprezzamento per l'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, non intende avviare sin d'ora un dibattito sui contenuti tecnici della proposta di legge, alla cui lettura rinvia. Si limita in questa sede a sottolineare la ratio della sua iniziativa legislativa, che trae origine da un sistema iniquo nel quale persone della stessa età, della stessa classe di merito, con il medesimo veicolo e che non hanno commesso sinistri nell'ultimo decennio pagano premi assicurativi diversi, solo in quanto residenti in aree differenti del Paese. Si tratta di una iniquità alla quale occorre assolutamente porre rimedio, innanzitutto garantendo forme di premialità per coloro che si comportano bene. Nello stesso tempo occorre colpire coloro che approfittano del sistema e compiono sinistri illecitamente, e i cui comportamenti fraudolenti e truffaldini non debbono più scaricarsi sui cittadini onesti.
  Auspica quindi che la Commissione possa lavorare per trovare una soluzione condivisa, al di là delle diverse posizioni, delle quali è certo consapevole e che non intende affrontare in uno spirito di pura contrapposizione.
  Riterrebbe pertanto particolarmente utile poter svolgere alcune audizioni, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e di comprendere se vi possano essere specifiche proposte, migliorative della proposta di legge in discussione, che possano anche dare risposta alle questioni sollevate dal relatore e alle giuste esigenze di molti cittadini onesti.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S) nel richiamare quanto testé esposto dal deputato Borrelli, ricorda che i cittadini sono tenuti per legge ad assicurare i propri veicoli e che non sia in alcun modo giustificabile una diversità di trattamento tra automobilisti virtuosi in base al comune di residenza.
  Condivide pertanto l'esigenza di svolgere sul provvedimento un adeguato approfondimento mediante lo svolgimento di audizioni, anche al fine di comprendere se effettivamente il numero di sinistri registrato nelle regioni meridionali sia effettivamente molto più alto di quelli avvenuti nelle regioni del Nord Italia. Ritiene sul punto importante che nella propria attività istruttoria la Commissione acquisisca dalle compagnie di assicurazione i dati effettivi dei premi pagati, e non quelli relativi ai sinistri presunti, voce che spesso trova spazio nei bilanci di tali compagnie. Rileva in conclusione l'esigenza di trovare una soluzione normativa che possa colpire coloro che speculano e che guadagnano grazie alle truffe assicurative e nel contempo tutelare i cittadini per bene che rispettano la legge.

  Fabrizio SALA (FI-PPE) giudica anch'egli utile svolgere un ciclo di audizioni, non solo per comprendere come colpire i truffatori e premiare i virtuosi, ma anche per riaffermare e chiarire la ratio del principio Pag. 87assicurativo di suddivisione del rischio, che occorre necessariamente tenere presente nel corso della discussione: chi non fa un incidente per dieci anni contribuisce ad abbassare il costo delle polizze e occorre quindi comprendere, sotto il profilo tecnico, cosa implichi diminuire i premi per tali soggetti e che ripercussioni tariffarie un simile intervento possa determinare. Rammenta infatti che le tariffe assicurative sono composte, in estrema sintesi, di due elementi: il premio puro e l'utile delle compagnie di assicurazioni. Il premio puro è basato sul principio della suddivisione del rischio, ovvero la messa in comune da parte di un gruppo di soggetti di una somma che serve per far fronte agli imprevisti che possono capitare a ciascuno di loro. A ciò si aggiunge, nel settore RC Auto, la suddivisione territoriale, la cui eventuale iniquità dovrà essere valutata, anche in considerazione del fatto che lo spirito di tale suddivisione è al contrario proprio quello di raggiungere maggiore equità, facendo pagare premi più bassi a coloro che risiedono e circolano in zone nella quale vi sono meno sinistri.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi, anche con riferimento all'esigenza di svolgere alcune audizioni e di approfondire la questione delle differenze territoriali nei premi assicurativi e delle loro motivazioni. Nell'esame del provvedimento, già oggetto in passato di iniziative legislative, appare utile evitare – come evidenziato dal relatore – che le compagnie di assicurazione aggirino la norma elevando i premi a livello nazionale.

  Saverio CONGEDO (FDI) giudica rilevante il tema affrontato dalla proposta di legge di iniziativa del deputato Borrelli, che merita di essere approfondito anche mediante lo svolgimento di audizioni, nella consapevolezza di esaminare una questione dibattuta da tempo, di non facile soluzione. Occorrerà tenere presente, nell'esame da parte della Commissione, quanto richiamato dall'onorevole Borrelli in ordine ad una possibile disparità di trattamento, a parità di condizioni, tra le diverse aree del territorio, ricordando nello stesso tempo come il sistema assicurativo operi sotto il controllo governativo, e sia pertanto certamente fondato su criteri di oggettività.

  Bruno TABACCI (PD-IDP) riterrebbe opportuno preliminarmente, al fine di avviare un ragionamento serio, verificare quanto fatto in passato in ambito parlamentare sul tema della RC Auto, cui a sua memoria sono stati dedicati approfondimenti conoscitivi nelle scorse legislature. Rileva quindi come sia evidente che il verificarsi delle truffe incida in misura rilevante sulla determinazione delle tariffe, truffe che hanno come è noto una base territoriale non certamente uniforme. A tale squilibrio si può porre rimedio solo partendo da dati oggettivi e veritieri, sui quali impostare il lavoro che la Commissione si accinge a svolgere.

  Marco OSNATO, presidente, si riserva di verificare quanto segnalato dall'onorevole Tabacci in ordine alle attività conoscitive svolte sul tema nelle passate legislature. Ricorda che nella XVIII legislatura la Commissione Finanze affrontò l'esame di una proposta di legge in materia di determinazione delle tariffe RC Auto, di iniziativa del deputato Caso, appartenente al gruppo del M5S, cui tuttavia non fu dato seguito. Si svolsero in quella sede numerose audizioni, i cui contenuti possono senz'altro essere messi a disposizione dei colleghi.
  Prendendo quindi atto delle richieste avanzate dai colleghi, ritiene che nella seduta dell'ufficio di presidenza della Commissione, oggi stesso convocato, potrà essere fissato per le ore 12 di giovedì 28 marzo il termine per la presentazione da parte dei gruppi delle richieste dei soggetti da invitare in audizione.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ricorda che il versamento dei premi in discussione genera un'imposta e ha quindi una ricaduta territoriale importantissima; anche in questo caso si assiste a sperequazioni tra enti locali delle diverse aree del Paese. La discussione che la Commissione si accinge ad avviare dovrebbe pertanto a Pag. 88suo avviso essere svolta anche in contraddittorio con le rappresentanze degli enti territoriali, al fine di comprendere quanto l'eventuale misura possa influire sul gettito delle province.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) osserva come i dati già disponibili abbiano messo in evidenza due aspetti, ovvero che vi è una oggettiva sperequazione tra tariffe e che tale sperequazione deriva da fattori territoriali. Anche per tale motivo ha inteso, rispetto alle proposte di legge precedentemente presentate, indicare un termine più lungo di assenza di sinistri, pari a 10 anni, per riconoscere un trattamento premiale agli assicurati. Si tratta di una valutazione rispetto alla quale è senz'altro disponibile, con il relatore e gli altri colleghi, a trovare un punto di caduta differente, ove necessario, anche eventualmente limitando l'applicazione di una tariffa minima a coloro che non hanno mai avuto alcun sinistro, purché si affronti un problema che ha valenza non solo territoriale ma etica e sociale, e che deve trovare risposta in un sistema premiale che riconosca ai cittadini più virtuosi, che rispettano le regole, un trattamento di favore, rispetto ad un obbligo di legge qual è quello del pagamento della RC Auto.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni

  La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1686 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole Sala, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Fabrizio SALA (FI-PPE), relatore, ricorda che l'Accordo – che si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica – impegna le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune definendo, a tal fine, la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.
  Il provvedimento è composto da 64 articoli, suddivisi in otto titoli.
  Il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – individua le basi e gli obiettivi della cooperazione, riconoscendo quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto. Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, le Parti convengono di cooperare nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo.
  Il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).Pag. 89
  Il Titolo III concerne la cooperazione in materia di scambi e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario. Le Parti ribadiscono inoltre i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di antidumping (articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dell'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione del predetto articolo). Il Titolo IV riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Il Titolo V disciplina la cooperazione in altri settori.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 33, che impegna le Parti ad attuare i princìpi di buon governo in materia fiscale, comprese le norme internazionali sulla trasparenza, lo scambio di informazioni, l'equità fiscale e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le Parti si impegnano inoltre a elaborare misure efficaci per l'attuazione di tali princìpi, nonché ad agevolare la riscossione del gettito al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.
  Il Titolo VI definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia.
  Il Titolo VII delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles. Il Titolo VIII reca le disposizioni finali.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie, prevedendo che dagli eventuali oneri derivanti dall'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole Sala, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Fabrizio SALA (FI-PPE), relatore, ricorda che l'Accordo – sinora ratificato da dieci Stati membri dell'UE – si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e princìpi comuni.
  Il provvedimento è composto da 60 articoli, suddivisi in dieci titoli.
  Il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché del principio dello Stato di diritto.
  Il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Il Titolo III concerne la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali,Pag. 90 in particolare, le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini.
  Il Titolo IV reca disposizioni in materia di cooperazione in materia di commercio e investimenti. In tale ambito, si prevede che le Parti potranno decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando, tra l'altro, i settori di cui agli articoli da 11 a 17 (questioni sanitarie e fitosanitarie; ostacoli tecnici agli scambi; dogane; investimenti; concorrenza; servizi; diritti di proprietà intellettuale).
  Il Titolo V reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto.
  Il Titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzio che l'articolo 28 impegna le Parti ad attuare i princìpi di buona governance in materia fiscale e ad intensificare la cooperazione e lo sviluppo di capacità in tale settore.
  Il Titolo VII riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori.
  Il Titolo VIII definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati; nel contempo, le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere le frodi e ogni altra attività illecita che leda i rispettivi interessi finanziari.
  Il Titolo IX delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto, che si riunisce almeno ogni due anni, in Malaysia o a Bruxelles.
  Il Titolo X reca le disposizioni finali in materia di interpretazione ed efficacia dell'Accordo.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie, prevedendo che dagli eventuali oneri derivanti dall'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.25.

7-00201 Del Barba: Modalità applicative dell'Accordo tra Repubblica italiana e Confederazione elvetica relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita l'onorevole Del Barba a illustrare l'atto di indirizzo.

  Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) illustra l'atto di indirizzo di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sulla cronologia degli accordi intervenuti nel tempo tra l'Italia e la Confederazione elvetica, nonché degli atti interpretativi emanati dalle Autorità italiane e svizzere.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel sottoscrivere la risoluzione in esame, sottolinea la Pag. 91necessità di trovare urgentemente una soluzione ai problemi esposti nell'atto di indirizzo. Rileva che la platea interessata dall'incertezza normativa è di circa 100.000 persone; tali soggetti, oltre a non conoscere il trattamento fiscale loro applicabile, a seguito dell'approvazione dell'Accordo si trovano a subire le conseguenze dell'introdotta tassa sanitaria: inoltre, come già illustrato dal collega Del Barba, coloro che abitano i Comuni della provincia di Sondrio hanno visto i propri territori scomparsi dagli elenchi cantonali.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che l'Esecutivo si riserva di fornire quanto prima una risposta, auspicando si possa raggiungere sul tema una unità di intenti. Rammenta che le problematiche sollevate con la risoluzione in esame investono, altresì, aspetti afferenti al diritto internazionale, che debbono essere considerati unitamente a quelli riguardanti la legislazione interna.

  Bruno TABACCI (PD-IDP) chiede al Governo di fornire una quantificazione economica del fenomeno, in modo da comprendere i vantaggi e i costi delle diverse soluzioni che possono essere prospettate per risolvere i problemi sollevati dagli onorevoli proponenti.

  Fabrizio SALA (FI-PPE) evidenzia anzitutto la necessità di fornire certezze ai contribuenti frontalieri. Rileva dall'altro lato che le questioni sollevate non riguardano soltanto le persone, ma investono altresì i Comuni ai quali – secondo l'Accordo – spettano forme di ristoro economico, a fronte del mancato gettito derivante dallo speciale trattamento fiscale dei frontalieri. Si tratta di somme che, in condizioni di incertezza, tardano a essere corrisposte agli enti locali; di conseguenza, la problematica investe non soltanto i lavoratori frontalieri, bensì l'intera cittadinanza.

  Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), preso atto dell'impegno del Governo nel fornire una risposta quanto prima, si attende che essa sia elaborato nell'arco di pochi giorni; ciò soprattutto alla luce della chiarezza normativa e terminologica dell'Accordo, che – a suo avviso – lascia pochi dubbi interpretativi. Ricollegandosi a quanto richiesto dall'onorevole Tabacci, evidenzia che per i lavoratori la diversa interpretazione dell'Accordo implica l'applicazione di aliquote fiscali molto diverse tra loro: una inferiore al 20 per cento e l'altra pari a circa il 45 per cento, ipotizzando un reddito di 100.000 euro annui. Si tratta di una differenza dirimente per le scelte di vita del lavoratore, così come per i datori di lavoro.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione dell'atto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.