CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
C. 536-891-910-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Dà, quindi, la parola ai relatori per la II Commissione, deputati Dondi e Dori, e ai relatori per la XII Commissione, deputati Matone e Ciani, per l'illustrazione del provvedimento.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice per la II Commissione, anche a nome degli altri relatori, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abb.-B, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», già approvato dalla Camera in prima lettura il 6 settembre 2023 e modificato dal Senato lo scorso 22 febbraio.
  Osserva che il Senato, pur apportando alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera, ha confermato l'impianto complessivo del provvedimento, che si compone di 6 articoli.
  Nel rinviare per il contenuto complessivo del provvedimento, nel testo modificato dal Senato, alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la presente relazione si sofferma ad illustrare le disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato, sulle quali deve concentrarsi l'attuale esame parlamentare.
  L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Al Senato è stato in primo luogo modificato il numero 5) della lettera Pag. 12b) del comma 1, esclusivamente al fine di aggiornare l'annualità di riferimento degli oneri relativi alle campagne informative introdotte dal numero 4) della medesima lettera.
  Alla lettera d), con la quale si introduce l'articolo 4-bis alla legge numero 71 del 2017, dedicata al servizio di sostegno psicologico agli studenti, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato soppresso il riferimento al servizio di coordinamento pedagogico, previsto, nel testo approvato dalla Camera, quale ulteriore servizio aggiuntivo per il sostegno psicologico.
  Alla lettera e) è stata quindi introdotta una modifica che interviene sull'articolo 5 della richiamata legge n. 71 del 2017, relativa alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, il Senato è intervenuto rispetto ai compiti del dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige. In primo luogo, è stato specificato che la disposizione riguarda la fattispecie in cui il dirigente scolastico è venuto a conoscenza degli atti nell'esercizio delle sue funzioni, ed è stata è altresì soppressa la locuzione «a qualsiasi titolo», relativa al coinvolgimento degli studenti. Nella medesima lettera è stata anche inserita una riformulazione di carattere tecnico della novella riferita al comma 2 del predetto articolo 5.
  L'articolo 2 modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, cosiddetta «legge minorile»).
  In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del citato regio decreto, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile (lettera a)).
  Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale per i minorenni sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni (nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile).
  Al Senato – introducendo nel nuovo comma 1 del citato articolo 25 il riferimento alla pluralità degli esercenti, in luogo di quello ad un solo esercente – si è previsto che il pubblico ministero dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Tale riferimento alla pluralità degli esercenti è stato altresì introdotto ai nuovi commi 3 e 5 del medesimo articolo 25.
  Il Senato, inoltre, ha modificato il nuovo comma 4 del citato articolo 25, con il quale si prevede che, a conclusione del progetto di intervento educativo, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra quattro diverse soluzioni. In questo contesto si è specificato che deve essere comunicato tempestivamente il deposito della suddetta relazione ai soggetti diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni; in corrispondenza con tale previsione, il Senato ha altresì soppresso la previsione che il decreto suddetto sia adottato sentiti il minorenne e i genitori (o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale).
  Le quattro soluzioni alternative sono le seguenti: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento – temporaneo, come specificato dal Senato – del minore ai servizi sociali; collocamento – temporaneo, come specificato dal Senato – del minore in una comunità, da utilizzare solo come extrema ratio, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.
  Con riguardo al nuovo comma 5 del medesimo articolo 25, al Senato sono stati introdotti due nuovi periodi. Il primo periodo specifica che il Tribunale provvede alla nomina di un curatore speciale del minore nei casi e con le modalità definiti dall'articolo 473-bis.8 del codice di proceduraPag. 13 civile. Il secondo periodo prevede che si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8.
  Le norme richiamate consentono al giudice di attribuire al curatore speciale specifici poteri di rappresentanza sostanziale e prevedono che il curatore speciale del minore proceda all'ascolto del medesimo, e disciplinano le modalità di revoca del curatore medesimo.

  Devis DORI (AVS), relatore per la II Commissione, evidenzia che l'unica modifica rilevante introdotta dal Senato attiene alla soppressione della previsione di un servizio di coordinamento pedagogico per le istituzioni scolastiche. Sottolinea che tale previsione era stata introdotta nel testo a seguito di una approfondita riflessione nel corso dell'esame in sede referente da parte della Camera.
  Ritiene che l'intervento del Senato abbia determinato un arretramento del testo, tuttavia, considerato che anche presso l'altro ramo del Parlamento si è registrata l'unanimità sul provvedimento, a suo avviso le Commissioni sono comunque nelle condizioni di procedere rapidamente per addivenire all'approvazione finale della legge.

  Valentina D'ORSO (M5S) sebbene concordi con i relatori in merito al sostanziale mantenimento dell'impianto del provvedimento da parte del Senato, sottolinea con rammarico come tuttavia l'altro ramo del Parlamento abbia apportato due modifiche al testo fortemente peggiorative.
  Si riferisce, in primo luogo, alla soppressione, al comma 4 dell'articolo 25 del regio decreto n. 1404 del 1934, come sostituito dall'articolo 2 del provvedimento, dell'obbligo di sentire il minorenne e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale da parte del tribunale per i minorenni prima di procedere con decreto motivato. Osserva infatti che il testo ora all'esame delle Commissioni, pur prevedendo opportunamente il tempestivo avviso del deposito della relazione che illustra il percorso e gli esiti di intervento a tali soggetti, non li coinvolga nel procedimento.
  Non condivide, inoltre, la precisa scelta della maggioranza nei confronti del servizio di coordinamento pedagogico. Rammenta come tale previsione, che era stata introdotta dalle Commissioni con un emendamento condiviso anche dalla maggioranza e a firma dell'onorevole Varchi, riproduceva integralmente la formulazione già presente nella proposta di legge che, nella precedente legislatura, aveva recepito anche il vaglio positivo dell'Economia per il servizio psicologico.
  La soppressione di tale disposizione dimostra, a suo avviso, la volontà del Governo e della maggioranza di sostenere la presenza di psicologi all'interno delle istituzioni scolastiche ma non anche quella dei pedagoghi. Ritiene che tale scelta sia un controsenso, anche alla luce della dichiarata intenzione delle forze di maggioranza di istituire un apposito albo professionale.
  Su tale aspetto ritiene necessario che vi sia un passaggio chiarificatore nel dibattito in Commissione e in Assemblea che comunque non pregiudicherà un rapido iter dell'esame del provvedimento, di cui il suo gruppo condivide l'impianto generale.

  Paolo CIANI (PD-IDP), relatore per la XII Commissione, osserva preliminarmente che il provvedimento in discussione rappresenta finalmente l'esito di un confronto e di una valutazione svoltisi presso entrambi i rami del Parlamento, evento divenuto ormai inusuale.
  Rileva, tuttavia, che le modifiche apportate al Senato hanno purtroppo peggiorato un testo sul quale, con fatica e sapienza, alla Camera era stato svolto un lavoro di mediazione, partendo da proposte di legge di contenuto diverso tra loro. Nel manifestare comunque soddisfazione per la possibilità di approvare in tempi rapidi un provvedimento significativo, esprime il proprio rammarico per il fatto che al Senato sia stata soppressa la norma relativa ai servizi di coordinamento pedagogico, ricordando che tali strutture sono presenti sul territorio e svolgono un lavoro efficace. Ritiene che un arretramento in tale ambito non sia comprensibile, posto che l'inserimento della predetta disposizione ha rappresentatoPag. 14 l'esito di un dialogo complesso e proficuo.
  In conclusione, ribadisce il proprio dispiacere per il fatto che l'intervento dell'altro ramo del Parlamento non abbia comportato un intervento migliorativo, bensì un impoverimento del testo.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni svolte dal collega Ciani, ricordando come in prima lettura sia stato svolto un importante lavoro di mediazione, grazie anche all'apporto del presidente Maschio e della collega Varchi, per individuare una soluzione equilibrata e concretizzare un'istanza necessaria dal punto di vista educativo.
  Si dichiara stupita anche dalle modifiche apportate all'articolo 2 del provvedimento, in cui si elimina la previsione che, per l'emanazione del decreto del tribunale per i minorenni relativo alla conclusione del progetto di intervento educativo, non sia più previsto che siano sentiti i minorenni e i loro genitori. Ricorda in proposito che nei giorni scorsi, nell'ambito dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari sociali del disegno di legge sul Terzo settore, si è svolto un dibattito in merito a un emendamento governativo istitutivo della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, nel corso del quale diversi esponenti dei gruppi di minoranza hanno sottolineato l'aspetto riduttivo insito in tale proposta. Trova quindi molto criticabile e contraddittorio che nel presente provvedimento vengano soppresse proprio norme relative all'ascolto dei minori, confermando in qualche modo come l'atteggiamento alla base dell'istituzione della giornata fosse più celebrativo che sostanziale.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.