CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2024
272.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 7/2024: disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
C. 1780 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione (Cultura) è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione (Affari costituzionali), sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, come modificato dal Senato.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della VII Commissione segnala in particolare le disposizioni contenute all'articolo 1-ter che introduce, in via sperimentale, una disciplina dell'esercizio del voto da parte degli studenti «fuori sede», con riferimento alle elezioni europee del 2024.
  In particolare evidenzia che l'articolo – introdotto nel corso dell'esame in sede referente – è rivolto agli elettori che per motivi di studio si trovino ad avere un temporaneo domicilio per un periodo di almeno tre mesi in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. I tre mesi sono il lasso temporale nel quale si colloca la data di svolgimento della consultazione elettorale.
  La previsione differenzia il caso in cui il temporaneo domicilio si situi in comune diverso da quello di iscrizione elettorale ed in una regione diversa, ma entro la medesima circoscrizione elettorale, dal caso in Pag. 75cui il temporaneo domicilio si situi in circoscrizione elettorale altra.
  Qualora si tratti della medesima circoscrizione elettorale, il voto è esercitabile nel comune di temporaneo domicilio (comma 2).
  Se invece la circoscrizione elettorale è diversa, il voto è esercitabile nel comune capoluogo della regione in cui si trova il comune di temporaneo domicilio (comma 3). Il voto è esercitato in tal caso presso sezioni elettorali speciali, si intende per liste e candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore.
  Ricorda, in proposito, che l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è disciplinata dalla legge n. 18 del 1979, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale l'elezione a suffragio universale e diretto del Parlamento europeo.
  L'articolo 2 della legge n. 18 del 1979 istituisce le circoscrizioni elettorali (stabilite in composizione, numero e relativi capoluoghi dalla tabella A allegata alla legge). I seggi sono assegnati alle singole circoscrizioni (sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La novella riguarda dunque, con riferimento alle elezioni europee del 2024, il voto di chi si trovi «fuori sede» per motivi di studio.
  Rileva, al riguardo, che l'esercizio del voto «fuori sede» è a domanda. Essa può essere presentata – prevede il comma 4 – secondo una triplice modalità: personalmente, tramite persona delegata o «mediante l'utilizzo di strumenti telematici». Essa deve essere indirizzata al comune nelle cui liste elettorali si sia iscritti, almeno trentacinque giorni prima della data di svolgimento della consultazione elettorale (ed è revocabile, con le stesse modalità, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data).
  La domanda deve contenere allegata la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa (oltre alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, ed all'indirizzo completo di temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica; così il comma 5).
  La presentazione della domanda di esercizio «fuori sede» del voto innesca alcuni adempimenti da parte delle amministrazioni comunali.
  Il comune di residenza che riceve la domanda verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, e ne dà notizia al comune «ricevente» l'elettore: ossia (come detto sopra), il comune di temporaneo domicilio, se questo ricada nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza; il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, se questo ricada in circoscrizione elettorale diverse da quella del comune di residenza. Inoltre – prosegue il comma 6 – l'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede, che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.
  Il comune «ricevente» l'elettore – dunque quello di temporaneo domicilio oppure il capoluogo della regione, a seconda che la circoscrizione elettorale sia la medesima o diversa – rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare (comma 7). Tale attestazione deve essere prodotta dall'elettore al momento del voto «fuori sede», oltre al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale (comma 12).
  Sottolinea, inoltre, che specifiche disposizioni concernono le sezioni elettorali speciali, istituite in ogni capoluogo di regione. In esse vota lo studente «fuori sede» (che ne abbia fatto domanda) nel caso di un cui il comune di temporaneo domicilio sia ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella del comune di residenza nelle cui liste elettorali egli sia iscritto.Pag. 76
  Le sezioni elettorali speciali sono istituite in ogni capoluogo di regione nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori (o frazione di essi) ammessi al voto. Sono aggregati nella stessa sezione (ove possibile) gli elettori della medesima circoscrizione elettorale (comma 8).
  I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale di sezione predisposta dal comune capoluogo di regione. Tale lista riceve il visto della competente Commissione elettorale circondariale (comma 9).
  Fatto salvo un generale rinvio al Testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati (d.P.R. n. 361 del 1957), in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento delle sezioni elettorali speciali, il comma 10 specifica che il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente Corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria degli scrutatori «ulteriori».
  Peraltro «ove necessario» il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli studenti elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
  Quanto al segretario, è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede. Presso ogni sezione elettorale speciale è poi collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione (comma 11).
  Per quanto concerne la concreta modalità di esercizio del voto, il comma 13 dispone che l'elettore fuori sede riceva dal presidente della sezione elettorale speciale la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore sia iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente, il quale la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
  Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale (comma 14). Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge n. 18 del 1979 (comma 15).
  La sezione elettorale speciale – aggiunge il comma 16 – ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'Ufficio elettorale provinciale, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
  L'Ufficio elettorale provinciale completa, ove necessario e in via surrogatoria, le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale non abbia potuto ultimare per cause di forza maggiore. E riesamina le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Indi procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza (comma 17).
  Ancora, l'Ufficio elettorale provinciale (comma 18) ultimate le operazioni di sua competenza e la relativa verbalizzazione, forma un estratto del proprio verbale, con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente oggetto di trasmissione per via telematica al competente Ufficio elettorale circoscrizionale.
  Il comma 19 stabilisce che se le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, esse sono immesse dal presidente della Pag. 77sezione (previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero) nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.
  Il comma 20 aggiunge, per quanto non specificamente disciplinato dalle disposizioni sopra sunteggiate, un generale rinvio alla disciplina del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati nonché alla legge n. 18 del 1979 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  Ai sensi del comma 21, gli studenti elettori che esercitino il voto «fuori sede» (non già nel comune di temporaneo domicilio bensì) nel comune capoluogo di regione, hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio, dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
  Il comma 22 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione delle sezioni elettorali speciali presso ogni capoluogo di regione che sono pari a 614.149 euro, per l'anno 2024.La correlativa copertura è a valere del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Formula, in fine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.30.