CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2024
272.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 11.35.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del fascicolo n. 3 degli emendamenti.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame, che – rispetto al precedente fascicolo n. 2, sul quale la Commissione Bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 13 marzo – contiene l'emendamento 25.500 della Commissione.
  In proposito, segnala che il citato emendamento è volto a prevedere che la proposta di istituzione della zona a traffico limitato sia adottata sentito il prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale.
  Tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni recate da detto emendamento,Pag. 43 propone pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.
C. 982 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento in esame disciplina la dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani e che il testo ora all'esame dell'Assemblea è stato elaborato dalla Commissione Cultura a conclusione dell'esame in sede referente nella seduta del 14 marzo 2024. Ricorda, altresì, che i testi iniziali e gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, all'articolo 1, comma 1, dichiara monumento nazionale quarantasei teatri presenti sul territorio nazionale e precisa che tale dichiarazione, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale. Ai commi 3 e 4, viene inoltre previsto, più in generale, che con decreto del Ministro della cultura possano essere dichiarati monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati, secondo la procedura demandata a un futuro regolamento ministeriale.
  Al riguardo, evidenzia che siffatte dichiarazioni di monumento nazionale sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica. Rammenta, a tale proposito, che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica di una delle proposte ora abbinate, la proposta C. 1584, recante «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza», la rappresentante del Governo ha confermato che dal provvedimento non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la Commissione Bilancio del Senato ha quindi reso su di essa parere non ostativo.
  In secondo luogo, rileva che il provvedimento esclude che dalla dichiarazione di monumento nazionale derivino la verifica e la dichiarazione di interesse culturale, con ciò escludendo che ai beni si applichino automaticamente le particolari misure di tutela previste dal codice dei beni culturali.
  Tutto ciò premesso, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel condividere gli elementi di valutazione richiamati dal relatore, conferma che le disposizioni recate dal provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 982 e abb.-A, recante dichiarazionePag. 44 di monumento nazionale di teatri italiani;

   preso atto che il Governo ha confermato che le disposizioni del provvedimento non determinano effetti sulla finanza pubblica,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Savino, ne deduce pertanto che la dichiarazione di monumento nazionale dei teatri italiani oggetto delle abbinate proposte di legge in esame non comporti in alcun modo il riconoscimento, anche solo eventuale, di benefici di carattere economico in favore degli stessi con oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene comunque utile acquisire sul punto un'ulteriore rassicurazione.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, conferma la neutralità finanziaria del provvedimento, ribadendo, tra l'altro, come la dichiarazione di monumento nazionale escluda l'automatica applicazione, ai beni interessati, delle particolari misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ritenere poco comprensibile la ratio del provvedimento in discussione, dal quale, come confermato dalla rappresentante del Governo e dal relatore, non deriverebbero ad ogni modo benefici di natura economica in favore dei soggetti interessati, lamenta tuttavia come non appaiano chiaramente desumibili i criteri in base ai quali è stata operata la selezione dei teatri italiani oggetto della dichiarazione di monumento nazionale.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, si limita ad osservare che la perimetrazione dei teatri italiani di cui le abbinate proposte di legge in esame prevedono la dichiarazione di monumento nazionale è stata compiuta dalla Commissione Cultura sulla base di valutazioni che esulano dalle competenze della Commissione Bilancio.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiama l'attenzione sul fatto che, stante il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, che, tra l'altro, demandano ad un apposito decreto del Ministro della cultura l'individuazione dei criteri e della procedura per il conferimento della qualifica di monumento nazionale a ulteriori teatri storici e altri beni culturali, l'intera disciplina sarebbe sottratta all'esame e al vaglio del Parlamento, attribuendo al citato Ministro l'autonoma potestà decisionale in ordine a quali teatri o beni culturali considerare meritevoli della suddetta declaratoria. Per quanto non si tratti di una questione direttamente rientrante nelle competenze della Commissione Bilancio, invita tuttavia ad un supplemento di riflessione circa le future, possibili conseguenze di una simile previsione normativa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sui profili finanziari dell'emendamento Orrico 2.1. Osserva, infatti, che tale proposta emendativa è volta, da un lato, a sostituire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 con un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, finalizzata ad assicurare attuazione al provvedimento in esame e, dall'altro, ad incrementare in misura pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. In entrambi i casi, l'emendamento provvede alla copertura finanziaria dei rispettivi oneri mediante corrispondentePag. 45 riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che l'attuazione del provvedimento in esame non determina oneri per la finanza pubblica e che, pertanto, non appare congrua la quantificazione degli oneri ascritti all'articolo 1 operata dalla proposta emendativa in commento.
  Ciò posto, con riferimento alla copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa, reputa necessario che il Governo chiarisca se il Fondo per le esigenze indifferibili rechi le occorrenti disponibilità a decorrere dal 2025, senza pregiudicare gli interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sull'emendamento Orrico 2.1, in ragione dell'incongruità della copertura finanziaria ivi prevista. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
C. 1532-ter-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge reca disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore e che il testo originario del provvedimento deriva dallo stralcio, effettuato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge C. 1532, comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023.
  Fa presente che il testo ora in esame dell'Assemblea, a seguito dell'esame da parte della Commissione Affari sociali, si compone di otto articoli, tre dei quali derivano dal predetto stralcio e sono corredati di relazione tecnica, che, sebbene riferita al testo iniziale delle disposizioni, risulta ancora utilizzabile.
  Per quanto concerne l'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che consente ai comuni di effettuare assunzioni di assistenti sociali a valere su specifiche risorse finanziarie, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ma in deroga a specifici vincoli di contenimento della spesa di personale. Fa quindi presente che, per effetto delle modifiche introdotte, tale possibilità è concessa anche alle forme associative dei comuni che però saranno tenute comunque ad esercitare tale facoltà nei limiti delle risorse già messe a disposizione a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alla deroga originariamente introdotta dal citato comma 801 non sono Pag. 46stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sia istituito un apposito Tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (SINBA). Rileva che le norme prevedono, altresì, che ai componenti del tavolo non spettino compensi o rimborsi. Tanto premesso, per quanto riguarda l'istituzione del predetto Tavolo, pur rilevando che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alle disposizioni, reputa opportuno che il Governo escluda l'insorgenza di oneri connessi con il funzionamento del tavolo, atteso che ad esso partecipano anche esperti e componenti estranei alla pubblica amministrazione e che la composizione del Tavolo è stata ulteriormente integrata con norme approvate nel corso dell'esame in Commissione. Per quanto concerne invece il rafforzamento del citato sistema informativo, non ha osservazioni da formulare, prendendosi atto di quanto riferito dalla relazione tecnica secondo cui l'attività di messa a regime del SINBA non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto lo stesso è un modulo informativo contenuto nella banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, già rientrante nelle ordinarie attività svolte dall'INPS e dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'implementazione del medesimo SIUSS e sarà posta in essere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2, comma 1, capoverso 10-ter, quarto periodo, prevede che ai partecipanti al tavolo di lavoro istituito ai sensi del medesimo capoverso non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non ha osservazioni circa la formulazione della disposizione in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono il riconoscimento di una Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, che non dà luogo agli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Osserva che le norme prevedono inoltre che, nell'ambito di tale Giornata, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possano promuovere iniziative nelle scuole e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali e che l'attuazione di tale disposizione debba essere disposta senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che alla festività non sono connessi effetti civili, le attività promosse dalle pubbliche amministrazioni hanno carattere facoltativo, la disposizione è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria ed è, comunque, di contenuto coerente con altre disposizioni istitutive di giornate commemorative o celebrative cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il comma 4 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione dell'articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativiPag. 47 adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni circa la formulazione della disposizione in esame.
  Con riferimento all'articolo 4, lettere da a) a l) e lettera n), in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame apportano alcune modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 concernenti, fra l'altro, le modalità di intervento e di voto nell'assemblea degli enti del Terzo settore, i requisiti necessari per l'iscrizione delle reti associative di enti nella pertinente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini per il deposito di rendiconti e bilanci. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera m), in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a favorire l'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore. Fa presente che tale inclusione determina, secondo la relazione tecnica, minori entrate fiscali per 0,3 milioni di euro per il 2025 e 0,2 milioni di euro a decorrere dal 2026 a titolo di IRES e IRAP partendo dall'attuale gettito riferito alle associazioni in questione dell'ordine di poche decine di migliaia di euro. Tale inclusione determina, altresì, minori entrate IRPEF e IRES di 6,4 milioni per il 2025 e di 3,7 milioni a decorrere dal 2026 a titolo di detrazioni e deduzioni spettanti per le erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore: le stime della relazione tecnica quantificano l'onere ipotizzando che il monte complessivo delle erogazioni liberali deducibili e detraibili aumenti dell'1 per cento. Tanto premesso, pur rilevando che la quantificazione proposta risulta coerente con i dati e le ipotesi proposte dalla relazione tecnica, osserva che la relazione tecnica medesima non fornisce gli elementi che sono posti alla base delle ipotesi formulate. Rileva che elemento di particolare criticità è rivestito, più specificamente, dalla stima della perdita di gettito derivante dalle imposte pagate dalle associazioni che, in relazione al nuovo regime fiscale cui saranno assoggettate, potrebbero ampliare, anche sensibilmente, il novero delle loro attività svolte in favore degli associati potendo in tal modo determinare una riduzione del gettito riveniente da servizi attualmente prestati da terzi in regime fiscale ordinario. Su tali aspetti andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo restando quanto sopra rilevato con riferimento agli aspetti di quantificazione, fa presente che il comma 1, lettera m), capoverso 15-bis, dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo capoverso, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa. In proposito non formula osservazioni, considerato che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le imprese sociali destinino una quota pari al tre per cento degli utili netti annuali a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, mentre la legislazione vigente prevede la destinazione a dette finalità di una quota «non superiore al tre per cento». Tenuto conto che tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante e che invece l'ente ricevente li deve destinare alla spesa, fondi con destinazione, rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti fiscali negativi, minori utili tassabili, non sterilizzati dall'incremento della tassazione riscossa in capo alla società ricevente. In proposito, andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo.Pag. 48
  Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame abrogano l'articolo 10 della legge n. 106 del 2016, che ha istituito e disciplinato la Fondazione Italia sociale. In proposito non ha rilievi da formulare, posto che la Fondazione Italia sociale non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche.
  Con riferimento, infine, all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni stabiliscono che non sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta insieme agli eredi quei beneficiari che la legislazione vigente non assoggetta al pagamento dell'imposta di successione e donazione. Tenuto conto che la responsabilità in solido dei coeredi è prevista per meglio garantire il pieno soddisfacimento di crediti vantati dall'erario, fa presente che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa gli eventuali effetti finanziari della disposizione.
  Per quanto riguarda le proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, si riserva di formulare le proprie richieste di chiarimento all'esito dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio ha avviato, in data 23 novembre 2023, l'esame del testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla XIII Commissione, deliberando la richiesta al Governo di predisporre una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Fa presente che la trasmissione della predetta relazione tecnica è stata successivamente sollecitata nelle sedute della Commissione del 24 e del 31 gennaio, nonché da ultimo nella seduta del 13 marzo scorso.
  Rammenta, altresì, che la Commissione Agricoltura, nella medesima giornata del 13 marzo, ha quindi deliberato di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, senza introdurre ulteriori modifiche al testo.
  In tale quadro, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, rinnova dunque la richiesta al Governo di fornire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 23 novembre 2023, unitamente ad una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), che subordina la positiva verifica della citata relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato al recepimento di una puntuale riformulazione dell'articolo 3, concernente le campagne informative istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore. Più in particolare, precisa che tale riformulazione è volta, da un lato, a qualificare i correlati oneri nei limiti di un tetto massimo di spesa, anziché di una previsione di spesa, e, dall'altro, ad aggiornare al 2024 l'annualità di riferimentoPag. 49 degli oneri medesimi, alla cui copertura finanziaria si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 851-A, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e delle valutazioni formulate da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della predetta relazione, da cui si evince che:

    in considerazione della complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 2, in materia di disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, e, pertanto, agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della medesima delega legislativa si provvederà nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale, qualora dal decreto dovessero derivare oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso sarà emanato solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

    gli oneri derivanti dallo svolgimento delle campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore previste dall'articolo 3 sono quantificati in 500.000 euro per l'anno 2024;

    rilevata la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri indicata dall'articolo 3 e di prevedere che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove aggiungere le seguenti: nell'anno 2024;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  “2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Pag. 50

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), con riferimento alla formulazione della disposizione di copertura finanziaria proposta in sede di verifica della relazione tecnica, osserva che sarebbe preferibile prevedere che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore, di cui all'articolo 3, siano quantificati in termini di tetto massimo di spesa, anziché in modo puntuale.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, a conforto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Dell'Olio, osserva che la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nella proposta di parere dianzi formulata sul testo del provvedimento è appunto volta, tra l'altro, a introdurre una specifica autorizzazione di spesa riferita agli oneri associati allo svolgimento delle campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore, di cui all'articolo 3.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) segnala che, se l'obiettivo dichiarato del provvedimento è quello di assicurare che si tenga debitamente conto dei costi di produzione sostenuti dagli agricoltori, ciò non potrà che tradursi in un incremento del prezzo di vendita dei medesimi prodotti agroalimentari nei canali della grande distribuzione, con conseguente aumento della base imponibile IVA e correlati effetti positivi in termini di maggiori entrate per la finanza pubblica. Alla luce di ciò, chiede pertanto alla sottosegretaria Savino per quale ragione tali effetti non siano stati stimati già nel quadro del provvedimento, posto che in assenza di una simile valutazione il provvedimento medesimo rischierebbe di tradursi in un mero manifesto propagandistico.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) richiama l'attenzione, in particolare, sulle modalità di copertura finanziaria della delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità recata dall'articolo 2 del testo in esame, che rinvia al consueto meccanismo di salvaguardia delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, a mente del quale, qualora dal decreto attuativo dovessero derivare oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso sarà emanato solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In proposito, osserva come – a differenza di altri provvedimenti che pure hanno fatto ricorso a tale specifico strumento di copertura, quale ad esempio la legge delega per l'istituzione dell'assegno unico universale – nel caso presente la delega in esame sembrerebbe invece recare esclusivamente principi e criteri direttivi immediatamente onerosi. In proposito, richiama, a mero titolo di esempio, i principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, concernenti, rispettivamente, l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per talune imprese operanti nel settore agroalimentare e la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi od operazioni di fusione.
  Nell'evidenziare dunque il rischio che in tale quadro la delega in esame possa difficilmente essere esercitata, formula un'esplicita richiesta affinché la Commissione Bilancio possa essere finalmente posta nelle condizioni, nelle forme che la presidenza riterrà maggiormente opportune – ad esempio, tramite l'audizione dei soggetti aventi diretta competenza in materia, tra cui la stessa Ragioneria generale dello Stato – di acclarare e valutare i criteri che, sul piano tecnico, presiedono ad una corretta applicazione del citato meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, non ritenendo al riguardo soddisfacente il mero richiamo alla complessità della materia, criterio che, a suo avviso, si presta, di volta in volta, a un'estrema varietà di declinazioni.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce che, in considerazione della complessità della materia trattata, che vede tra l'altro il coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni centrali dello Stato, non è al momento possibile procedere alla determinazionePag. 51 degli effetti finanziari derivanti dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 2. Parimenti, fa presente che non è possibile allo stato quantificare eventuali effetti in termini di maggior gettito derivanti dalla considerazione, nei prezzi, dei costi di produzione sostenuti dagli agricoltori.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel constatare che la rappresentante del Governo ha sostanzialmente eluso la sua domanda, si associa alle valutazioni svolte dalla collega Guerra, evidenziando come i principi e criteri direttivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, volti ad introdurre agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti diretti alla costituzione di filiere di qualità, siano chiaramente forieri di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento alla questione sottoposta dall'onorevole Marattin, relativa ai possibili effetti ascrivibili al provvedimento in esame in termini di maggior gettito IVA, conferma che il Governo non è al momento in grado di compiere una quantificazione, anche solo di massima, di tali eventuali effetti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alla proposta emendativa Cerreto 3.1000 ritiene necessario acquisire una conferma del Governo circa il fatto che l'avvalimento, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, non determini oneri ulteriori rispetto a quelli già quantificati dall'articolo 3 del provvedimento in esame.
  Segnala, invece, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO assicura che dall'attuazione dell'emendamento Cerreto 3.1000 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che al predetto avvalimento si potrà dare corso nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 3.
  Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, propone, pertanto, di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 52

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2024.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno svolto le proprie relazioni illustrative e che la scorsa settimana la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare le criticità presenti nel provvedimento emerse nel corso delle audizioni svolte, sottolinea che lo stesso Ministro Fitto ha dovuto ammettere la riduzione di oltre un miliardo di euro delle risorse destinate alla realizzazione del progetto «Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile», considerando che gli interventi inizialmente finanziati nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR sono ora finanziati a valere sui fondi per l'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Al riguardo, oltre a rilevare la complessiva riduzione delle risorse destinate all'edilizia sanitaria, evidenzia che l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 rischia di incidere su somme già impegnate o interventi già programmati da parte delle Regioni. Nel sottolineare le problematicità connesse all'utilizzo delle risorse stanziate dalla legge n. 67 del 1988, richiama, su un piano più generale, l'allarme delle regioni per la riduzione di risorse necessarie all'edilizia sanitaria, che comportano la diminuzione di 500 mila unità tra case e ospedali di comunità.
  Con riguardo all'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, di circa 5 miliardi di euro afferenti alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sottolinea che il vincolo di destinazione alle regioni del Sud previsto nell'ambito del PNRR prevede che alle regioni del Mezzogiorno sia attribuito il 40 per cento delle risorse territorializzabili, a fronte dell'80 per cento previsto nell'ambito delle politiche di coesione. Rileva, peraltro, che il meccanismo di restituzione di tali risorse alla loro finalità originaria è soltanto eventuale e che tale provvedimento preoccupa ancor più a causa della mancata pubblicazione della relazione adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, volta a monitorare il rispetto della destinazione di una quota del 40 per cento delle risorse al Sud.
  Con riferimento a tali questioni, sottolinea che la propria preoccupazione è acuita dal fatto che esse non potranno essere affrontate in modo risolutivo in sede emendativa, in quanto attengono all'impianto stesso del provvedimento in esame e una loro modifica richiederebbe un radicale mutamento di indirizzo da parte del Governo e della maggioranza.
  In riferimento alle disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e il contrasto al lavoro irregolare, evidenzia che le misure contenute nel decreto sono state adottate senza un idoneo confronto con le parti sociali e che nel corso delle audizioni ne è stata sottolineata l'inadeguatezza. In particolare, esprime la preoccupazione che la cosiddetta patente a punti nel settore edile possa tradursi in un aggravio di oneri per le imprese con effetti controproducenti, evidenziando altresì che le disposizioni in materia di sanzioni per le violazioni degli obblighi contributivi contenute nell'articolo 30 rischiano di tradursi in un sostanziale condono.
  Sul tema, connotato da un particolare rilievo e urgenza, anche in seguito alla tragedia verificatasi nel cantiere Esselunga di Firenze, ricorda che il Governo ha avuto un incontro con i sindacati nella giornata di ieri ed auspica, pertanto, che si possano creare le condizioni per un momento di confronto tra il Governo e la Commissione al fine di ripensare in modo compiuto le disposizioni del provvedimento in materia.
  Riguardo alla disposizione in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare, nella quale si prevede l'obbligo di corrispondere al personale impiegato nell'appalto e nell'eventuale subappalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamentePag. 53 connesso con l'attività oggetto dell'appalto, ricorda che nel corso della audizioni pressoché tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti delle associazioni datoriali, si sono espressi in termini molto critici segnalando tra l'altro i problemi interpretativi della formula utilizzata dal decreto. Anche alla luce delle considerazioni che sembra stiano maturando dell'esame del disegno di legge collegato in materia di lavoro, attualmente in corso presso la Commissione Lavoro della Camera, auspica pertanto che il Governo e la maggioranza compiano un atto di resipiscenza.
  Si sofferma, infine, sulle disposizioni dell'articolo 38, relative al nuovo investimento Transizione 5.0, sul quale preannunzia la presentazione di proposte emendative volte a superare le questioni problematiche poste dalle relative disposizioni, rilevate tra gli altri anche dai rappresentanti di Confindustria.
  Nel rammentare il proprio impegno affinché fosse previsto il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno al fine di rilanciare lo sviluppo delle imprese, sottolinea che il provvedimento in esame ne prevede l'incompatibilità con il contributo istituito dal piano Transizione 5.0. Ritiene che in tal modo venga svilito il carattere selettivo del credito d'imposta istituito dal decreto-legge n. 124 del 2023, determinandosi una situazione di svantaggio per i territori del Meridione, che evidentemente necessitano di maggiori investimenti.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), rivolgendosi alla sottosegretaria Albano, riguardo alla cessione di PagoPA S.p.A. alle Poste Italiane S.p.A. e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., prevista all'articolo 20, comma 3, del provvedimento in esame, invita a considerare con particolare attenzione i rilievi contenuti nei contributi scritti trasmessi alla Commissione Bilancio dall'Associazione bancaria italiana e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nell'affermare che l'operazione di cessione è carente sotto il profilo della trasparenza, ricorda che, come si legge nel contributo della ricordata Autorità, l'articolo 10, comma 2, del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica prevede, come regola generale, che l'alienazione delle partecipazioni sociali sia effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e che soltanto in casi eccezionali, motivando in modo adeguato la convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
  Sotto l'aspetto del principio della neutralità, fa notare che l'ingresso di Poste Italiane S.p.A. nella società PagoPA con la gestione dei diversi servizi prestati dalla piattaforma, da un lato, riporta ad una situazione di monopolio che è stata superata proprio grazie alla creazione della stessa PagoPA, e, dall'altro, pone una questione di violazione della neutralità della piattaforma pubblica di interconnessione, che è stata concepita come mero tramite tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento, in concorrenza tra loro.
  Infine, in considerazione del processo di privatizzazione di Poste Italiane S.p.A. previsto dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri approvato dal Consiglio dei ministri e oggetto di esame parlamentare, in seguito al quale il 62 per cento della società sarà privatizzato, evidenzia anche il rischio della violazione della riservatezza dei dati gestiti da PagoPA, che saranno nella disponibilità di un soggetto privato, come rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Preannunzia, quindi, la presentazione di proposte emendative volte a garantire i principi di trasparenza e neutralità nella suddetta operazione di cessione.
  Continuando ad illustrare altri punti critici del provvedimento in esame, richiamando le considerazioni svolte dal Presidente dell'ANAC, reputa inopportuno che i progetti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, per un importo di circa 7,4 miliardi di euro, possano continuare ad usufruire delle deroghe di carattere procedurale previste per l'attuazione del Piano, evidenziando che, specialmente per gli investimentiPag. 54 non ancora avviati, si dovrebbe applicare la disciplina di carattere generale contenuta nel codice degli appalti.
  Associandosi alle considerazioni della collega Guerra, rileva che, all'articolo 29, il riferimento ai contratti maggiormente applicati nel settore e alla zona connessa con l'oggetto dell'appalto non sia chiaro, evidenziando che tale disposizione dovrebbe essere valutata anche alla luce del dibattito sulla materia della rappresentatività sindacale.
  Riguardo alla nomina, prevista dall'articolo 6, di un commissario straordinario per gli interventi non più finanziati dal PNRR relativi alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, pur comprendendo le difficoltà registrate nell'ambito di tali interventi, illustrate dal Ministro Fitto, fa notare che la costituzione di una struttura commissariale accentrata potrebbe rivelarsi inefficiente per la realizzazione di interventi che sono diffusi in tutto il territorio nazionale.
  Infine, per quanto attiene ai progetti agevolabili attraverso il piano Transizione 5.0, esprime una critica rispetto al fatto che, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, possa costituire oggetto dell'agevolazione anche l'acquisto di software relativi alla gestione di impresa, acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme connessi alla riduzione dei consumi energetici.

  Marco GRIMALDI (AVS), condividendo molte delle osservazioni precedentemente esposte dal collega Dell'Olio e dalla collega Guerra, con il suo intervento intende segnalare ulteriori elementi problematici, richiamando anche i contributi acquisiti nell'ambito delle audizioni svolte dalla Commissione.
  Con riferimento alle norme riguardanti gli alloggi universitari, ricorda che, nel corso della loro audizione, le associazioni di studenti universitari hanno a ragione evidenziato che il provvedimento è stato approvato dopo che erano già entrati in vigore i provvedimenti di attuazione della linea di intervento prevista nel PNRR, che di fatto ne avevano anticipato i contenuti. Sottolinea, inoltre, che la nomina di un commissario in questa materia, prevista dall'articolo 5, contrasta con la necessità di interventi puntuali che tengano conto delle strategie delle università, delle aziende regionali per il diritto allo studio e degli enti territoriali. Allo stesso modo, ritiene inadeguata la nomina di un commissario per la realizzazione degli interventi del PNRR relativi al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
  Nel riconoscere che le disposizioni riguardanti gli appalti e il lavoro irregolare intervengono in seguito alla grave tragedia avvenuta nel cantiere edile di Firenze, ricorda che il frequente ricorso ai subappalti è stato determinato dall'intenzione di diminuire il costo del lavoro. Sostiene che ciò è confermato dai dati che registrano, negli ultimi anni, un aumento della produttività in Italia, a fronte di una riduzione del valore reale delle retribuzioni, rispetto ad altri Paesi europei nei quali le retribuzioni sono cresciute anche del 200 per cento, come in Germania. Nell'osservare che anche il numero dei morti sul lavoro registrato in Italia non trova riscontro nelle analoghe esperienze europee, evidenzia che le criticità del mondo del lavoro nel nostro Paese sono fortemente connesse alla ridotta dimensione delle imprese e all'eccessivo ricorso al lavoro straordinario.
  Ritiene che, piuttosto che prevedere l'obbligo di corrispondere al personale impiegato negli appalti e nei subappalti i trattamenti economici previsti dai contratti maggiormente applicati nel settore e nella zona, sarebbe stato necessario contrastare efficacemente i cosiddetti contratti «pirata», che invece rischiano di beneficiare della formulazione della disposizione. Reputa, inoltre, inefficace la previsione della cosiddetta patente a punti nel settore edile, perché non aiuta a sopprimere il ricorso alla catena dei subappalti e, oltretutto, rischia di consentire alle imprese sanzionate a seguito di incidenti gravissimi di riprendere rapidamente le attività nei propri cantieri.
  In proposito, ritiene che sarebbe necessario ritornare alla legislazione in vigore negli anni Sessanta, prima dell'adozione dello Statuto dei lavoratori, che disponeva Pag. 55un uguale trattamento economico per i lavoratori dell'appaltante e dell'appaltatore, poiché il ricorso all'appalto di manodopera era giustificato dalla specializzazione dell'impresa appaltatrice che garantiva una qualità più alta del lavoro.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di mercoledì 20 marzo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.