CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 marzo 2024
271.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Lunedì 18 marzo 2024. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 17.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
(C. 1780 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina GRIPPO, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1780 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 16 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 13 articoli, per un totale di 47 commi; il provvedimento appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di adottare disposizioni urgenti concernenti le consultazioni elettorali, con particolare anche se non esclusivo riferimento per quelle previste nel 2024; al riguardo, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, fra le quali rientra la materia elettorale; la giurisprudenza della Corte costituzionale è Pag. 4orientata ad interpretare tale divieto come divieto di intervenire con decreto-legge sul “nucleo essenziale” della legge elettorale, come ad esempio i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi, consentendo invece l'intervento con decreto-legge sulla “legislazione di contorno” come quella riguardante la disciplina della campagna elettorale (si veda in particolare la sentenza n. 161 del 1995); ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la coerenza con la ratio unitaria sopra indicata dell'articolo 4-quinquies (disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento);

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 47 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 1 DPR e di 1 decreto ministeriale; in 1 caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    l'articolo 4-ter prevede che la disposizione che stabilisce l'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della regione per il rispettivo consiglio si applichi a coloro che svolgono, al momento della candidatura, “funzioni e attività amministrative”; la disposizione potrebbe essere approfondita al fine di individuare con maggiore puntualità le attività e le funzioni che comportano l'ineleggibilità;

    l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 febbraio 2024;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4-ter.».

  Bruno TABACCI, presidente, giudica assai grave il disposto dell'articolo 4-ter del provvedimento in esame. In primo luogo, tale intervento, a suo avviso, non rientrerebbe affatto nell'ambito della «legislazione di contorno» della materia elettorale – unico ambito all'interno del quale la Corte costituzionale ha consentito in siffatta materia il ricorso allo strumento del decreto-legge – trattandosi, al contrario, di una norma di rilevanza sostanziale che si pone al di là dei limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale. Prevedendo l'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente della regione per il rispettivo consiglio, infatti, si finisce per incidere, precludendolo in radice, proprio sul meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, ambito sottratto alla decretazione d'urgenza.
  L'irragionevolezza di tale norma, inoltre, emergerebbe anche dal punto di vista del suo perimetro di operatività, atteso il generico e non meglio precisato riferimento alle «funzioni e attività amministrative» svolte dal dipendente, che impedisce di attribuire un contenuto certo e definito al significativo limite di elettorato passivo che la norma contempla.
  Ritiene poi che la formulazione della disposizione faccia sorgere il sospetto che si sia voluti intervenire per un caso singolo. Un sospetto per fugare il quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole all'articolo aggiuntivo in esame a condizione che esso fosse riformulato al fine di specificare che la condizione di ineleggibilità al consiglio regionale trovasse applicazione solo «pro futuro», quasi a sottolineare il carattere particolarmente maldestro dell'intervento.

  Alfonso COLUCCI, condividendo tutti i rilievi critici sollevati dal presidente Tabacci, individua un ulteriore profilo di possibile irragionevolezza della norma in esame nel fatto che la stessa, essendo formulata in termini eccessivamente generici e imprecisi, rischia di porsi in contrasto anche con Pag. 5il principio di tassatività e determinatezza, che invece il legislatore dovrebbe osservare nel delineare le cause ostative all'esercizio del diritto di elettorato passivo.
  Anche il trattamento differenziato rispetto al regime di ineleggibilità previsto per i dipendenti comunali, che non possono essere eletti, in nessun caso, in consiglio comunale, a prescindere dal tipo di attività svolta, rischia di generare trattamenti irragionevolmente differenziati incompatibili con la Costituzione ed in particolare con l'articolo 51 della Costituzione «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».
  Tiene a stigmatizzare, peraltro, la ristrettezza dei tempi concessi per l'esame parlamentare, atteso che si tratta di un decreto trasmesso il 14 marzo e il cui esame in Assemblea è previsto già a partire dalla settimana successiva; tempi così brevi, infatti, non possono che vanificare l'esame in sede parlamentare.
  Per queste ragioni ritiene, infine, che, tale norma, a suo avviso, non potrà che generare un abnorme contenzioso giurisdizionale.

  Valentina GRIPPO, relatrice, si associa alle considerazioni critiche svolte dai colleghi, auspicando che la Commissione di merito possa, anche se in tempi ristrettissimi, porre rimedio all'indeterminatezza della formulazione dell'articolo 4-ter, atteso che si tratta di una norma che incide, pesantemente, sul diritto di elettorato passivo, diritto di importanza capitale in qualsiasi ordinamento democratico.
  Tiene inoltre a ribadire l'importanza che le norme conservino il loro carattere di generalità e astrattezza, dovendo essere assolutamente censurata l'adozione di norme dal contenuto specifico e concreto volte incidere su questioni puntuali.

  Ingrid BISA ritiene invece che l'articolo 4-ter, inserito in sede referente al Senato, rispetti pienamente il perimetro di operatività riconosciuto dalla Corte costituzionale ai decreti-legge che intervengano in materia elettorale, trattandosi di una disposizione che non incide sul meccanismo di conversione in seggi dei voti bensì di una norma, di contorno, che si limita a sancire una causa di ineleggibilità.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 17.20.