CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 MARZO 2024

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 13 marzo 2024. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI – Interviene la sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

  La seduta comincia alle 15.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (C. 1752, Governo).
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, segnala preliminarmente l'assenza dell'analisi tecnico normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, documentazione che invece, anche tenuto conto della complessità e dell'ampiezza degli argomenti trattati, dovrebbe corredare il provvedimento in esame, e la cui assenza risulta essere particolarmente grave, giacché pregiudica la possibilità di valutare nel suo insieme il provvedimento e, in definitiva, compromette l'esercizio consapevole del voto in sede parlamentare.
  In secondo luogo, traendo spunto da alcune delle argomentazioni espresse dal prof. Giuliano Amato nel corso dalla recente audizione che il Comitato, in modo congiunto con l'omologo organo del Senato, ha ospitato, sottolinea come nel provvedimento in esame siano presenti plurime disposizioni che disciplinano questioni tradizionalmente riservate alla normativa secondaria e la cui elevazione a rango primario finisce, per un verso, per irrigidire eccessivamente l'ordinamento, a dispetto dell'esigenza diffusa, invece, di delegificazione,Pag. 4 e, per un altro, per eludere l'obbligo di sottoporre i regolamenti al previo parere del Consiglio di Stato.
  Formula quindi, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1752 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 45 articoli per un totale di 248 commi, appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di disporre le misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il “rafforzamento della capacità amministrativa” delle amministrazioni titolari degli interventi;

    il provvedimento appare quindi qualificabile come “provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria” in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari”; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del “rafforzamento della capacità amministrativa” delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania);

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 248 commi, 26 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 7 DPCM, 14 decreti ministeriali e 5 provvedimenti di altra natura; in 3 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    l'articolo 12, comma 3, prevede che continuano a trovare applicazione in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre, le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi, esplicitamente richiamati; la medesima disposizione prevede altresì che continuano a trovare applicazione anche tutte le “ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR”; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di meglio chiarire quali siano le ulteriori disposizioni cui la norma fa esplicito riferimento;

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    il medesimo articolo 12, al comma 6, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali previste dall'art. 13, d.l. 76/2020; il successivo comma 7 estende il campo di applicazione del citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, altresì alle conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal d.l. n. 77/2021, dal d.l. n. 13/2023 e, più in generale, dalle “singole disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC”; ciò premesso, anche in questo caso, la formulazione di tale comma 7 potrebbe essere approfondita al fine di meglio precisare quali siano le “singole disposizioni legislative” cui la disposizione fa esplicito riferimento; peraltro, l'assenza di uno specifico parametro di riferimento (ad es. interesse pubblico, semplificazione, maggiore speditezza della procedura, ecc.) rispetto al quale le disposizioni del richiamato articolo 13 dovrebbero risultare “più favorevoli”, ai fini di una maggiore certezza del diritto potrebbe valutarsi l'opportunità di approfondire la formulazione di tale disposizione anche sotto tale aspetto;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    una pluralità di disposizioni recano la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di commissari straordinari; in particolare, l'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un Commissario straordinario; l'articolo 6, al comma 1, prevede invece la nomina di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità' organizzata; infine, l'articolo 7, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della M5C2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura; ciò premesso, si fa presente, in primo luogo, che essendo Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si tratta di disposizioni operano una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; a tutti i Commissari straordinari citati, precisano le rispettive disposizioni, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, loro consentono di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 18 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1089 di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023, anch'esso relativo all'attuazione del PNRR);

    l'articolo 8, reca alcune disposizioni volte ad istituire alcuni ruoli con funzioni dirigenziali nell'ambito di alcuni ministeri; in particolare, i commi 8 e 9, istituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica; il comma 15, invece, incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Pag. 6salute di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro; tali disposizioni realizzano quindi una deroga implicita, che invece dovrebbe essere esplicitata, al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con DPR, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

    l'articolo 15 interviene sui criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 26, è disposta con regolamento in delegificazione; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012, ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;

    l'articolo 26 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. n. 313 del 2002); gli articoli 2, 39, 42 e 43 del medesimo d.P.R., pur avendo natura regolamentare, sono modificati dal decreto-legge in esame, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi; le disposizioni andrebbero quindi riformulate nel senso di autorizzare la modifica delle norme regolamentari sulle quali si interviene; in termini più generali, il provvedimento contiene disposizioni che intervengono su ambiti normativi ordinariamente affidati a fonti regolamentari o comunque non legislative; in proposito appare opportuna una riflessione sull'esigenza di evitare la “legificazione” di materie regolamentari che contrasta con l'auspicato processo di delegificazione e comporta un irrigidimento del contesto normativo nonché la sottrazione di tali materie all'ordinario iter di adozione dei regolamenti che prevede, tra l'altro, il parere del Consiglio di Stato;

    il comma 19 dell'articolo 29 reca alcune novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; la novella di cui alla lettera a) sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l'introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024 (e in ogni caso non prima dell'adozione del decreto ministeriale di cui ai capoversi 1, alinea, e 9), dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili; la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di precisare se resti vigente la suddetta disciplina regolamentare nonché di operare un coordinamento con la lettera g) dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che concerne la procedura di adozione della disciplina regolamentare prevista dalla versione previgente dell'articolo 27;

    l'articolo 34, al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano, intervenendo sull'articolo 21 del decreto-legge 152/2021, rimodula le risorse assegnate alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2”, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; conseguentemente, l'Allegato 1 al decreto-legge n. 152 del 2021, che contiene il riparto delle predette risorse in base ai criteri di cui all'articoloPag. 7 21, comma 2, del decreto-legge 152 del 2021, viene sostituito con l'Allegato 3 al provvedimento in esame; l'ammontare complessivo delle risorse oggetto di riparto nell'arco temporale considerato – per effetto delle riduzioni e integrazioni disposte – sembra rimanere inalterato (2.703 milioni di euro), venendo invece modificata la ripartizione di tale ammontare tra i diversi esercizi; ciò premesso, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita in modo da inserire le integrazioni alle risorse previste al comma 2 del presente articolo, come novella all'articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021, inserendo in esso un nuovo comma 1-bis, in modo da far risultare la corrispondenza tra le risorse previste dal medesimo articolo 21 e quelle indicate nell'Allegato 1 del medesimo decreto;

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 26, nel senso di autorizzare il Governo a modificare le norme regolamentari sulle quali si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria di tali norme;

  il Comitato osserva inoltre:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 12, commi 3 e 7;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 8, commi 8, 9 e 15, dell'articolo 15, dell'articolo 29, comma 19, e dell'articolo 34.

  il Comitato raccomanda infine:

   provveda il Governo ad avviare una riflessione sull'esigenza di evitare la “legificazione” di materie regolamentari che contrasta con l'auspicato processo di delegificazione e comporta un irrigidimento del contesto normativo nonché la sottrazione di tali materie all'ordinario iter di adozione dei regolamenti che prevede, tra l'altro, il parere del Consiglio di Stato».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (C. 304, Conte).
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e opinione dissenziente).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse Pag. 8del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato la proposta di legge n. 304 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 13, di due disposizioni contenenti deleghe legislative;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    l'articolo 3 reca, al comma 1, la definizione di “conflitto di interessi” ai fini della proposta di legge; in particolare, si afferma che sussiste conflitto di interessi quando il titolare di una delle cariche di governo indicate all'articolo 2 è titolare di un “interesse privato idoneo ad interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è proposto”; in proposito, la disposizione in esame potrebbe essere ulteriormente approfondita al fine di specificare maggiormente i contorni della fattispecie dell'“interesse privato”, ad esempio precisando se esso possa essere o meno anche di natura non economica;

    il comma 1 dell'articolo 7 dispone che i titolari delle cariche di governo nazionali, regionali e locali e i componenti delle autorità amministrative indipendenti che versino in una situazione di conflitto di interessi hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto, incluse le attività preparatorie e consequenziali e ogni attività comunque “coessenziale alle funzioni di governo”; la disposizione citata potrebbe essere ulteriormente approfondita al fine di specificarne meglio il perimetro di operatività;

    il medesimo articolo 7 prevede, inoltre, al comma 3 che, ove sia violato l'obbligo di astensione derivante da una situazione di conflitto di interesse, gli atti compiuti siano nulli; in proposito, si fa presente che nella formulazione impiegata potrebbero ritenersi in linea teorica ricompresi anche atti aventi valore di legge, ivi inclusi anche i decreti-legge o i decreti legislativi, o disegni di legge del Governo, la cui presentazione è autorizzata dal Presidente della Repubblica; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita al fine di meglio chiarire tale aspetto;

    il comma 9 del medesimo articolo 15 fa conseguire all'accertamento della violazione del divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri, l'ineleggibilità e l'incompatibilità per cinque anni (decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC) rispetto alle cariche indicate nel comma 1; in proposito, si ricorda che ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinate dall'ordinamento come categorie distinte; in particolare, le cause di ineleggibilità impediscono l'elezione ma possono essere validamente rimosse e pertanto il diritto di elettorato passivo del soggetto interessato non è perso ma non può essere validamente esercitato fino a quando non siano rimosse; le cause di incompatibilità sono invece dirette ad impedire che chi ricopre determinati uffici possa contemporaneamente ricoprire un ulteriore incarico; in tal senso, in caso di cariche elettive, non è impedita la partecipazione alle elezioni ma l'interessato, se eletto, deve optare tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile; il richiamo contemporaneo all'ineleggibilità e all'incompatibilità sembrerebbe suggerire l'applicazione di entrambe le sanzioni in conseguenza della medesima violazione del divieto di percezione di erogazioni di cui alla presente disposizione; tenuto conto però che l'ineleggibilità e l'incompatibilità costituiscono istituti distinti, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere ulteriormente approfondita al fine di chiarire tale aspetto;

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   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 13, comma 1, reca la delega legislativa al Governo per disciplinare i conflitti di interessi negli organi di governo degli enti locali e nelle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alla finalità di conformare le disposizioni del testo unico enti locali (decreto legislativo 267/2000) e della legge 56/2014, che ha riformato le province e istituito le città metropolitane, alla nuova disciplina del conflitto d'interessi (comma 1); ciò premesso, la formulazione di tale delega potrebbe essere approfondita al fine di richiamare altresì il decreto legislativo 39/2013 che reca tra le altre, disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale;

    la delega di cui al comma 1 dell'articolo 13, oltre a quanto già sopra ricordato, prevede anche la definizione dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'ANAC, ai sensi del progetto di legge, nei confronti degli organi di governo locali; il comma 2 prevede invece una delega in materia di riordino coordinamento e adattamento delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole a quanto stabilito dal progetto di legge, rimettendo inoltre alla delega la definizione dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'ANAC previsti dalla presente proposta di legge nei confronti dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia peraltro, con specifico riferimento alla delega concernente le autorità indipendenti, potrebbe essere utile procedere ad un'individuazione puntuale delle specifiche autorità interessate dalla disposizione di delega; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 1985 ha rilevato che “la norma di delega non deve contenere [...] enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato”; inoltre la Corte nella sentenza n. 61 del 2020 ha ricordato che in caso di deleghe di “riordino” è concesso al “legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante”;

    il primo periodo del comma 3 dell'articolo 13 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi precedenti, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione; il precedente comma 2 prevede inoltre che i decreti legislativi siano adottati “previo parere del Consiglio di Stato”; in proposito si rileva che il combinato disposto dei commi 1 e 2 non appare disposto a soddisfare in termini inequivoci “l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo”, come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

    l'articolo 15 del provvedimento in esame introduce un divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri a carico di alcuni titolari di cariche di governo statali, regionali e dei parlamentari; ai sensi del comma 6, rispetto alle dichiarazioni rese dai soggetti destinatari del divieto, l'ANAC effettua le proprie verifiche avvalendosi dei poteri previsti in favore degli uffici competenti all'accertamento delle imposte sui redditi dall'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, in quanto compatibili; la norma tuttavia non specifica quali dei poteri riconosciuti dalla legge all'amministrazione finanziaria, per l'esercizio dei suoi poteri di accertamento, sia attribuito anche all'ANAC; tenuto conto che l'articolo 32 citato prevede una pluralità di poteri, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di Pag. 10meglio chiarire quali dei poteri si intenda attribuire all'ANAC nell'esercizio dei poteri di verifica di cui alla presente disposizione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, dell'articolo 7, commi 1 e 3 e dell'articolo 15, comma 9;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 13 e l'articolo 15, comma 6.»

  Alfonso COLUCCI, ritiene di non poter aderire all'impianto motivazionale che emerge dalle premesse della proposta di parere testé formulata.
  In primo luogo, con riferimento alle considerazioni svolte in premessa sulla definizione di interesse privato, rileva come, a suo giudizio, si tratti di una nozione scevra da profili di incompletezza e che pertanto non abbisogna di alcun approfondimento; la normativa, infatti, adotta in tal caso un concetto funzionale di inidoneità alla carica, secondo una prospettiva di tipo teleologico, e non meramente contenutistico, sicché il contorno di tale nozione deve ritenersi tracciato in modo sufficientemente chiaro e preciso.
  In secondo luogo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, tiene a ribadire che si tratta di una norma comportamentale avente valore precettivo che, perciò, più che indicare una fattispecie rispetto alla cui violazione sono previste sanzioni, risulta volta, in una prospettiva tipicamente comportamentale, ad indirizzare la condotta di chi esercita pubbliche funzioni creando, in tal modo, un vero e proprio codice di condotta che si applicherebbe ai soggetti ivi contemplati.
  Dissente, altresì, con le premesse della proposta di parere nella parte in cui esse criticano il contestuale richiamo ad entrambe le categorie dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, poiché tale contemporaneo richiamo ad entrambi gli istituti trova ragionevole giustificazione nella circostanza che tali categorie hanno un differente perimetro di operatività che deve essere vagliato, a seconda del caso, dall'interprete chiamato ad applicarle, come dimostra il fatto che in caso di accesso ad una determinata carica pubblica per nomina può logicamente trovare applicazione solamente la disciplina dell'incompatibilità, e non anche quella dell'ineleggibilità, applicabile invece alle cariche elettive.
  Ritiene, ancora, con riferimento alla delega prevista all'articolo 13, comma 1, inutile procedere ad una puntuale individuazione delle singole autorità interessate dalla disposizione di delega, come richiesto nelle premesse della proposta di parere, atteso che, a suo giudizio, il perimetro di applicazione della delega risulta tracciato con sufficiente precisione. Considerazioni di analogo tenore formula con riferimento al richiamo contenuto nell'articolo 15 del provvedimento in esame, ritenuta nelle premesse della proposta di parere da approfondire al fine di specificare quali dei poteri riconosciuti dalla legge all'amministrazione finanziaria, per l'esercizio dei poteri di accertamento, sia attribuito anche all'ANAC; a suo parere, infatti, il puntuale riferimento all'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 non necessita di ulteriori integrazioni, atteso che esso disciplina, in modo specifico e puntale, i poteri esercitabili degli uffici competenti all'accertamento delle imposte sui redditi.
  Ritiene invece di condividere il rilievo svolto nelle premesse della proposta di parere relativo al mancato richiamo del decreto legislativo 39/2013 recante, fra l'altro, disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale.Pag. 11
  Chiede, infine, alla relatrice alcuni chiarimenti con specifico riguardo all'osservazione che invita la Commissione a riformulare i commi 2 e 3 dell'articolo 13 del provvedimento in esame, nella parte in cui essa fa riferimento «all'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo». Ritiene, infatti, tale osservazione affetta da profili di contraddittorietà estrinseca, atteso che il Consiglio di Stato costituisce un organo non riconducibile al Governo, sicché, diversamente da quanto ritenuto nell'osservazione, il parere di quest'ultimo integrerebbe un elemento esterno rispetto alla fase procedimentale interna all'Esecutivo.
  Alla luce di quanto argomentato, chiede alla relatrice se ella ritiene di recepire, eventualmente modificando la proposta di parere testé avanzata, i rilievi svolti.

  Ingrid BISA non ritiene di recepire le criticità sollevate dal collega Colucci, rilevando come, a ben vedere, egli abbia di fatto svolto un'interpretazione autentica del provvedimento in esame, che però non attiene alle competenze del Comitato per la legislazione.
  Con specifico riferimento all'osservazione che invita la Commissione a riformulare commi 2 e 3 dell'articolo 13 del provvedimento in esame, chiarisce che il problema segnalato dal Comitato non concerne, tanto, la qualificazione, come atto interno o esterno alla fase procedimentale dell'Esecutivo del parere del Consiglio di Stato, quanto, invece, la necessità che le Camere possano esprimere parere sullo schema di decreto definitivo del Governo, ossia sul testo che tiene conto di tutti i pareri, ivi compreso quello del Consiglio di Stato, che il Governo è chiamato ad acquisire, prospettandosi altrimenti il rischio che le Camere esprimano parere su un testo successivamente «superato» dalle integrazioni apportate dal Governo a seguito del recepimento delle osservazioni rese nel parere del Consiglio di Stato.

  Alfonso COLUCCI, ringraziata la relatrice per i chiarimenti resi in ordine a quest'ultimo profilo, ritiene però che siano piuttosto le premesse del parere a fornire interpretazioni del testo per lui non accoglibili. Pur condividendo quindi la parte dispositiva del parere, ribadisce pertanto la sua contrarietà alle premesse, fatta eccezione per quella relativa al mancato richiamo del decreto legislativo 39/2013. Avanza quindi la richiesta, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del Regolamento, che nel parere sia dato conto della propria opinione dissenziente in ordine alle considerazioni svolte con riferimento a tutti i capoversi relativi alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione e secondo, terzo e quarto capoverso relativi all'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente.

  Il Comitato approva la proposta di parere che dà conto dell'opinione dissenziente formulata dal deputato Colucci.

  La seduta termina alle 15.35.