CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 142

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia.
Atto n. 128.
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonioPag. 143 culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto.
Atto n. 129.
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana.
Atto n. 130.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto, ai fini dei pareri al Governo, degli atti del Governo nn. 128. 129 e 130, recanti tre schemi di decreto ministeriale di rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Puglia, Veneto e Toscana. Cede quindi la parola alla relatrice on. Di maggio per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere su tre atti del Governo che recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a tre regioni: Puglia, Veneto e Toscana.
  Al riguardo ricorda che si tratta del fondo istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura. Le risorse del Fondo servono alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno.
  La dotazione del Fondo, sulla base dell'ultimo decreto ministeriale di programmazione approvato, riferito al triennio 2022-24, è pari a 50 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 240 milioni per il 2024.
  Il programma triennale 2021-2023 è stato adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021. Sul relativo schema di decreto (AG n. 324 della scorsa legislatura) la VII Commissione della Camera ha espresso, il 9 dicembre 2021, parere favorevole, con una condizione e una osservazione, e la 7a Commissione del Senato aveva espresso, il 30 novembre 2021, parere favorevole con osservazioni.
  Il programma triennale 2022-2024 è stato adottato con il decreto ministeriale n. 289 del 18 luglio 2022. Sul relativo schema del predetto decreto ministeriale (AG 394 della scorsa legislatura) è stato espresso parere favorevole con una osservazione, da parte della VII Commissione della Camera dei deputati, il 29 giugno 2022, e parere favorevole con osservazioni da parte della 7a Commissione del Senato, il 5 luglio 2022.
  Passa quindi ad illustrare, in sintesi, i contenuti degli atti in esame, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni altro approfondimento.
  Evidenzia che lo schema di decreto di cui all'atto n. 128 (Puglia) propone, relativamente all'annualità 2023 del programma triennale 2021-2023, le seguenti rimodulazioni:

   una riduzione, pari a 30.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento «Interventi per il recupero, la salvaguardia, la pre-catalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici non statali pugliesi e lucani», e la destinazione del medesimo importo a favore del nuovo interventoPag. 144 «Riordinamento, redazione dell'elenco di consistenza e condizionamento, dove necessario, dell'archivio di deposito della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia»;

   una riduzione, pari a 25.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento «Riproduzione digitale dei fondi pergamenacei pugliesi e lucani per preservarli e consentirne la fruizione virtuale sia presso gli archivi di conservazione, sia presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, sia sul sito istituzionale (www.sapuglia.it)», e la destinazione del medesimo importo a favore del nuovo intervento «Archivio digitale della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia – Riversamento della banca dati del sito www.sapuglia.it sulla piattaforma Archivio digitale dell'Istituto centrale per gli Archivi – ICAR del MiC»;

   una riduzione, pari a 20.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento «Restauro di beni archivistici e librari di particolare importanza riguardanti beni in uso o godimento pubblico delle regioni Puglia e Basilicata», e la destinazione del medesimo importo a favore del nuovo intervento «Restauro di materiale archivistico e librario di rarità e di pregio della Biblioteca Comunale di Oria (BR) e del Museo Nicolaiano di Bari (BA)».

  Rileva, inoltre, che lo schema di decreto di cui all'atto n. 129 (Veneto) propone una rimodulazione del programma triennale relativo alle annualità 2022-2024 per un importo complessivo pari a 816.500 euro. La proposta di rimodulazione incide su interventi tutti riconducibili al settore «Arti» e riguarda l'Arsenale di Venezia. In particolare, la rimodulazione consiste in una riduzione, pari al suddetto importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento «Tesa 31 – Intervento di restauro e recupero» presso l'Arsenale di Venezia, e nella destinazione del medesimo importo a favore del nuovo intervento «Tesa 91S e spazi attigui del complesso Novissimetta – Completamento del restauro conservativo» da effettuarsi anch'esso presso l'Arsenale di Venezia. La rimodulazione è da riferirsi a ciascuno degli anni del triennio di riferimento ed è così ripartita: 60.000 euro per l'anno 2022; 256.500 euro per il 2023; 500.000 euro per il 2024.
  Infine evidenzia che lo schema di decreto di cui all'atto n. 130 (Toscana) propone una rimodulazione del programma relativo alle annualità 2022-2024 per un importo complessivo pari a 52.816,52 euro, relativamente all'esercizio finanziario 2022. La proposta di rimodulazione consiste in una riduzione, pari al suddetto importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento «Messa in sicurezza reperti e allestimento» del Deposito Archeologico De Laugier (Portoferraio, LI) e nella destinazione del medesimo importo a favore del nuovo intervento di «Lavori di messa in sicurezza» del Teatro e delle Terme di Vallebuona (Volterra, PI). Pertanto, l'importo originariamente assegnato ai lavori di «Messa in sicurezza reperti e allestimento» del Deposito Archeologico De Laugier (Portoferraio, LI), pari a 200.000 euro, viene rideterminato in 147.183,48 euro per il 2022.

  Federico MOLLICONE, presidente, con riferimento agli schemi di decreto in esame propone fin d'ora di svolgere le audizioni dei soprintendenti delle regioni Puglia, Veneto e Toscana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Atto n. 131.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esamePag. 145 dell'atto del Governo n. 131, recante lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e che il termine per l'espressione del parere scadrà giovedì 28 marzo prossimo.
  Cede quindi la parola al relatore, on. Cangiano, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, apporta modifiche al regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
  Ricorda preliminarmente che le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) sono le seguenti: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
  Il regolamento che si intende modificare è stato emanato in attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare dell'articolo 2, comma 7, lettera h), di tale legge, che attribuisce al Governo il compito di disciplinare, con uno o più regolamenti di delegificazione, i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi nelle istituzioni AFAM.
  Evidenzia che lo schema di decreto in esame, in particolare, è volto ad aggiornare il citato regolamento, tramite la tecnica legislativa della novella, sulla base delle numerose modifiche normative intercorse dal 2005 ad oggi, oltreché per rispondere alla fisiologica evoluzione delle esigenze formative degli studenti. Esso è composto da 2 articoli, dei quali il secondo è volto ad assicurare l'invarianza finanziaria.
  L'articolo 1 è quello dedicato ad apportare le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ed è composto da 13 commi, ciascuno dei quali incide su un diverso articolo di tale regolamento.
  Venendo ai contenuti dello schema di decreto in esame, segnala che molte delle modifiche proposte sono di mero coordinamento esterno (cioè con le evoluzioni normative intercorse nel passato ventennio) o interno (cioè con le modifiche apportate ad altre partizioni del medesimo regolamento). Per le modifiche di tale portata, rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Rileva, altresì, che vi sono, talune modifiche che, invece, assumono un carattere veramente innovativo rispetto al quadro vigente, del quale ambiscono a delineare una vera e propria riforma. Tali modifiche possono essere individuate nelle seguenti:

   è devoluta alle singole istituzioni AFAM, e non più a un regolamento ministeriale, la competenza in ordine alla definizione del numero e della denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché del loro funzionamento (articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento vigente);

   l'aggregazione in scuole dei corsi vertenti su materie omogenee, diviene una mera facoltà lasciata alle singole istituzioni (articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento vigente);

   si prevede che i dipartimenti e le scuole si dotino di organi collegiali di coordinamento, all'interno dei quali è nominato almeno un rappresentante degli studenti, e di coordinatori di dipartimento e di scuola elettivi (articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento vigente);

   viene introdotta, nel quadro normativo interno alle singole istituzioni, una distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi, e viene stabilito che questi ultimi non necessitino dell'approvazionePag. 146 ministeriale (articolo 1, comma 8, dello schema di decreto in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento vigente);

   viene aggiornata la normativa vigente in materia di requisiti e di procedure per l'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli di studio aventi valore legale nei confronti delle istituzioni AFAM non statali, al fine di introdurre forme di controllo più stringenti ed orientate a garantire che tali autorizzazioni siano concesse nell'ottica di stimolare lo sviluppo dell'offerta formativa a livello territoriale (articolo 1, comma 10, dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 11 del regolamento vigente);

   la competenza sulla produzione artistica svolta nell'ambito dell'istituzione passa dai dipartimenti al Consiglio accademico, in modo da assicurarne una gestione centralizzata e trasversale (articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento vigente);

   viene chiarita, rispetto al testo vigente del regolamento, la distinzione tra corso di perfezionamento e corso di master (articolo 1, comma 2 dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 3 del regolamento vigente);

   viene introdotta nel regolamento la fattispecie del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, attualmente coincidente con i corsi accademici di restauro abilitanti, per il cui conseguimento è richiesta l'acquisizione di almeno 300 crediti formativi (articolo 1, comma 2 dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 3 del regolamento vigente, e articolo 1, comma 7, dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 8 del regolamento vigente);

   viene fissata in 36 crediti formativi la quantità media di impegno annuale richiesta a uno studente a tempo parziale (articolo 1, comma 5 dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 6 del regolamento vigente);

   la soglia minima per la frequenza obbligatoria ai corsi è abbassata dall'80 al 50 per cento, ma è concessa alle singole istituzioni la possibilità di prevedere percentuali maggiori (articolo 1, comma 8, dello schema di decreto in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento vigente);

   vengono istituiti i diplomi accademici ed i dottorati di ricerca ad honorem (articolo 1, comma 9, dello schema di decreto in esame, che introduce nel regolamento vigente il nuovo articolo 10-bis).

  Nel complesso, rileva che l'obiettivo che lo schema di decreto in esame si pone è quello di valorizzare maggiormente, rispetto al contesto attuale, l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni AFAM, in conformità ai principi costituzionali recepiti nella legge 508 e al processo di avvicinamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario da essa delineato.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 147

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla II Commissione Giustizia, sul testo della proposta di legge C. 30 Brambilla recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali», adottata come testo base dalla Commissione di merito per il seguito dell'esame, nella seduta di martedì 12 marzo.
  Evidenzia, preliminarmente, che la finalità della proposta in esame è quella di rafforzare la tutela degli animali, anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
  La citata proposta interviene in primo luogo sul codice penale. Per i reati commessi in danno di animali sono quindi inasprite le pene, esteso l'ambito di applicabilità, introdotte nuove condotte e nuove aggravanti, estesa la punibilità di alcuni delitti anche quando commessi per colpa, novellata la disciplina della confisca degli animali. Ulteriori interventi concernono l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali, nonché la disciplina delle attività di polizia giudiziaria. Infine si istituiscono di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato e si configurano percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.
  Passando quindi alla descrizione dei contenuti rientranti negli ambiti di competenza della VII Commissione Cultura segnala le seguenti disposizioni.
  L'articolo 2 interviene sull'articolo 544-quater del codice penale – che punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali – al fine di inasprire la pena pecuniaria (elevata a un minimo di 15.000 e ad un massimo di 30.000 euro, mentre resta invariata quella detentiva) ed estende la fattispecie di reato alla mera partecipazione: in tali caso la pena è diminuita della metà (reclusione da due mesi a un anno e multa da 7.500 a 15.000 euro).
  L'articolo 8 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. In particolare il comma 2 dell'articolo in commento dispone che a coloro che commettono abitualmente i reati di cui agli articoli 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) si applichino le misure di prevenzione personali e prevenzione patrimoniali. Tali misure si applicano limitatamente ai casi di abitualità presunta dalla legge di cui all'articolo 102 del codice penale e di abitualità ritenuta dal giudice (articolo 103 del codice penale).
  L'articolo 13 rende doveroso e non più facoltativo l'impegno dello Stato e delle regioni nel promuovere e realizzare, con frequenza annuale, percorsi formativi per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. A tale fine si novella l'articolo 5, comma 1, della legge n. 189 del 2004, che reca «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Pag. 148Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

  La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.
C. 671 Mulè.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2024.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Rammenta che nella seduta del 7 febbraio scorso il Ministro Abodi ha chiesto, in accordo con il relatore, di poter disporre di un periodo di tempo per approfondire l'istruttoria sul testo all'esame della Commissione. Avverte, quindi, che il relatore, on. Mulè, ha depositato un nuovo testo della proposta di legge che è in distribuzione.

  Il Ministro Andrea ABODI evidenzia come il nuovo testo depositato nella seduta odierna sia il frutto di un prezioso confronto con tutti gli organismi coinvolti a cominciare dal Coni, testo che nella formulazione finale rispetta sia i principi di democraticità e di rappresentanza che le esigenze di invarianza finanziaria dell'intervento normativo.

  Federico MOLLICONE, presidente, pone quindi in votazione l'adozione del nuovo testo della proposta di legge C. 671 d'iniziativa del deputato Mulè come testo base per il seguito dell'esame.

  La Commissione delibera di adottare come testo base il nuovo testo elaborato dal relatore della proposta di legge (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della missione svolta in Kerala (India) in occasione della Conferenza annuale del soft power club (16 e 17 febbraio 2024).