CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 97

RISOLUZIONI

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 13.50.

7-00192 Boldrini: Sulle iniziative per contrastare la violazione dei diritti umani in Iran.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00047).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio scorso.

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  Giulio TREMONTI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Ricorda, quindi, che nella seduta del 21 febbraio il Governo aveva preannunciato in via informale alcune riformulazioni al testo della risoluzione.
  Più nel dettaglio, osserva che il Governo propone di riformulare il primo punto delle premesse nei seguenti termini: «nell'autunno 2022, l'Iran è stato scosso da manifestazioni di protesta senza precedenti su tutto il territorio nazionale, scoppiate a seguito della morte in custodia di Mahsa/Jina Amini, avvenuta il 16 settembre per mano della cosiddetta “polizia morale” iraniana»; propone di riformulare il secondo punto delle premesse nei seguenti termini: «in risposta ai movimenti di protesta, le autorità hanno inasprito le già pervasive misure di repressione, fino ridurre al minimo lo spazio di dissenso pacifico, intensificando il monitoraggio e la censura dei media non affiliati al regime e bloccando o filtrando le principali piattaforme di social media, rimaste, fino a quel momento intatte, tra cui Instagram, WhatsApp, Facebook e Telegram»; al terzo punto delle premesse, l'Esecutivo propone di sostituire le parole «i movimenti» con le seguenti: «le manifestazioni interne», nonché di sopprimere le parole «sia locali sia nazionali» e «militari». Il Governo suggerisce, altresì, di riformulare il quarto punto delle premesse nei seguenti termini: «le autorità hanno messo al bando tutti i partiti politici contrari, anche parzialmente, al sistema di governo della Repubblica Islamica e ai suoi precetti di base, le organizzazioni della società civile non affiliate al regime, i sindacati indipendenti e negato l'ingresso nel Paese a quasi tutti gli esperti delle Nazioni Unite e agli osservatori internazionali, ad eccezione della Relatrice Speciale sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani, Alena Douhan, e della Vice Alta Commissaria per i diritti umani, Neda Al-Nashf, che si sono recate di recente in Iran»; al quinto punto delle premesse, propone di sostituire l'inciso «minori di appena 12 anni» con il seguente: «persino alcuni minori di un'età compresa tra i 12 e i 17 anni». Nel sesto punto delle premesse, al primo periodo, suggerisce di sostituire la parola «assoluta» con la seguente: «predominante»; propone, altresì, di sostituire il primo periodo del settimo punto delle premesse con il seguente: «le proteste dell'autunno 2022 e settembre 2023 hanno comportato un incremento di arresti, torture e condanne». All'ottavo punto delle premesse, nel terzo periodo, propone di aggiungere dopo le parole «12 anni» le seguenti «e tre mesi».
  Con riferimento alla parte dispositiva, il Governo propone di riformulare il terzo impegno nei seguenti termini: «a sostenere l'estensione e il pieno esercizio del mandato della Missione di accertamento dei fatti sull'Iran (UN Fact-Finding Mission) da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite, tramite il sollecito al Governo della Repubblica Islamica ad autorizzare l'ingresso della Missione nel Paese, al fine di garantire che un meccanismo internazionale indipendente continui a raccogliere, consolidare, conservare e analizzare le prove dei crimini di diritto internazionale commessi in Iran, in vista della cooperazione in qualsiasi procedimento giudiziario»; al quarto punto, propone di aggiungere, dopo le parole «sollecitare l'Iran a», le seguenti : «firmare e a». Suggerisce, quindi, di riformulare l'intero sesto impegno nei seguenti termini: «a condannare nelle opportune sedi multilaterali la repressione intensificata e mirata delle donne e delle ragazze da parte della Repubblica Islamica dell'Iran, sia online che offline; a sollecitare fortemente la Repubblica Islamica dell'Iran ad eliminare, nella legge e nella pratica, ogni forma di discriminazione sistematica e di molestie verbali e fisiche contro donne e ragazze, nella vita pubblica e privata»; infine, il Governo propone la seguente riformulazione del settimo impegno: «a far avanzare, parallelamente ad ogni relazione diplomatica e commerciale con il Governo di Teheran, la richiesta del al pieno ed effettivo rispetto dei diritti umani, civili e politici della popolazione iraniana e del fattivo impegno ad attuare gli adempimenti sopra esposti».Pag. 99
  Chiede quindi alla collega Boldrini se intende intervenire sulle proposte di riformulazione appena illustrate.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) si dichiara disponibile ad accogliere gran parte delle proposte di riformulazione avanzate dal Governo; tuttavia, con riferimento alle premesse, al primo punto chiede di mantenere la formulazione «dall'autunno 2022», in modo da evidenziare la continuità delle manifestazioni di protesta nei riguardi del regime; riguardo al terzo punto delle premesse, chiede di utilizzare la formula sintetica «le manifestazioni di protesta», eliminando il riferimento alla dimensione locale e nazionale; passando al settimo punto delle premesse, chiede di ripristinare la formulazione originaria.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI ritiene condivisibili le proposte della deputata Boldrini.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), riguardo alla parte dispositiva della risoluzione, esprime riserve sulla riformulazione del sesto impegno, che, di fatto, cancella ogni riferimento alla proposta del Premio Nobel Narges Mohammadi, avanzata in sede ONU, di inserire l'apartheid di genere nella lista dei crimini contro l'umanità: sollecita il Governo e la maggioranza a valutare con attenzione l'opportunità di tale soppressione, dal momento che regimi autoritari come l'Iran, l'Afghanistan e l'Arabia Saudita fanno ampio ricorso alle forme più dure di discriminazione nei riguardi delle donne, senza ricevere un'adeguata sanzione dalla comunità internazionale.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di approfondire l'effettiva portata della proposta avanzata da Narges Mohammadi in sede di Nazioni Unite.

  Giulio TREMONTI, presidente, esprime riserve sull'opportunità di usare il termine apartheid, che si riferisce ad una forma di segregazione civile e politica storicamente codificata.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), a titolo di compromesso, propone di riformulare il sesto impegno nei seguenti termini: «a condannare nelle opportune sedi multilaterali la sistematica discriminazione e violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze da parte della Repubblica islamica dell'Iran; a sollecitare fortemente la Repubblica islamica dell'Iran ad eliminare nella legge e nella pratica ogni forma di violenza, inclusa quella sessuale, contro donne e ragazze, nella vita pubblica e privata».

  Il sottosegretario Giorgio SILLI concorda.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), con riferimento al settimo ed ultimo impegno della parte dispositiva, suggerisce di adottare la seguente formulazione di compromesso: «ad affermare in ogni relazione diplomatica e commerciale con il Governo di Teheran l'esigenza del pieno rispetto dei diritti umani e politici della popolazione iraniana e del fattivo impegno ad attuare gli adempimenti sopra esposti».

  Il sottosegretario Giorgio SILLI ritiene accettabile la proposta della deputata Boldrini.

  La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero n. 8-00047 (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.15.

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5-01611 Casu: Sulla libertà di circolazione all'estero dei cittadini bielorussi.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), rilevando che condivide, anche per esperienza diretta, la preoccupazione per la difficilissima condizione di molti cittadini bielorussi residenti nel nostro Paese.

  Andrea CASU (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che si limita ad illustrare gli elementi essenziali della problematica, peraltro ulteriormente deterioratasi da quando, il 14 novembre scorso, è stata depositata l'interrogazione in titolo. A suo avviso, sarebbe invece necessario adottare provvedimenti urgenti, consentendo all'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia – organizzazione presente in ventiquattro Paesi e che si pone come obiettivo quello di curare gli interessi dei cittadini bielorussi residenti in Italia che si riconoscono nei valori della democrazia – un passaporto della Nuova Bielorussia, utilizzabile come documento di viaggio dei bielorussi all'estero, sul modello di quanto fatto dagli Stati baltici durante l'occupazione sovietica. Si tratta, infatti, di fornire una protezione immediata a tutti bielorussi che, in caso contrario, dovrebbero tornare in patria per rinnovare il proprio passaporto, rischiando di essere arrestati dal regime di Lukashenko.

5-02019 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione di militanti neofascisti a un evento presso l'Ambasciata della Federazione russa.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, che fornisce un quadro esaustivo dello stato dei rapporti con la Federazione russa. Stigmatizza, quindi, la reazione scomposta dell'Ambasciata russa in Italia alla presentazione dell'interrogazione in titolo, che dimostra l'assoluta estraneità delle autorità russe alle prerogative parlamentari di un Paese libero. Ricorda, inoltre, che i rapporti con le autorità diplomatico-consolari della Federazione russa si sono fortemente ridimensionati negli ultimi anni: solo alcuni artisti italiani ed esponenti dei movimenti di estrema destra hanno continuato di intrattenere relazioni con la controparte russa, esponendo il nostro Paese al serio rischio di attività spionistiche e, più in generale, di interferenze nei processi democratici nazionali. Pertanto, auspica che maggioranza e opposizione collaborino, insieme all'Esecutivo, per contrastare tali ingerenze ed informare correttamente i cittadini sulle attività di disinformazione messe in atto dalle autorità russe.

5-02101 Calovini: Su iniziative relative alla crisi politica in Senegal.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giangiacomo CALOVINI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che trova particolarmente esaustiva. In particolare, esprime soddisfazione per i significativi miglioramenti della situazione interna del Senegal, Paese strategico per l'Italia sia per la tradizionale stabilità sia per la presenza di una consistente comunità di senegalesi in Italia. Auspica, infine, che il superamento della crisi istituzionale consenta il pieno dispiegamento delle attività di cooperazione del nostro Paese e delle altre iniziative adottate in ambito UE, anche in vista dell'avvio del «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

  Giulio TREMONTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1686 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea ORSINI (FI-PPE), relatore, evidenzia che tale Intesa, sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022, si inquadra nella più ampia Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico, sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'obiettivo è sviluppare un dialogo globale e intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, nonché stabilire la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.
  Segnala che l'Accordo in esame – fin qui ratificato da otto Stati membri dell'UE – si compone di sessantaquattro articoli, suddivisi in otto titoli.
  Più nel dettaglio, osserva che il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché del principio dello Stato di diritto. Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, le Parti convengono di cooperare nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo. Nello stesso ambito rientra anche l'impegno comune a rispettare gli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni.
  Rileva che il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Fa presente che il Titolo III concerne la cooperazione in materia di scambi e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario: in particolare, le Parti si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.
  Sottolinea che il Titolo IV riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne rappresentano un motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile, della pace e della sicurezza. Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia. Le Parti convengonoPag. 102 di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, la corruzione e gli abusi sessuali su minori.
  Evidenzia che il Titolo V disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la scienza e la tecnologia, i cambiamenti climatici – definiti «una minaccia esistenziale per l'umanità» –, l'energia, i trasporti, il turismo, l'istruzione e la cultura, la protezione dell'ambiente, l'agricoltura e la sanità.
  Osserva che il Titolo VI definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la cooperazione verso i Paesi terzi, attraverso un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo e azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti con la Thailandia.
  Rileva che il Titolo VII delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles. Il Comitato è incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.
  Sottolinea che il Titolo VIII reca le disposizioni finali. In particolare, la clausola evolutiva, consente alle Parti di estendere l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli. Inoltre, fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né l'Accordo in esame né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione. Per quanto riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche.
  Passando al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli; in particolare, l'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della citata clausola evolutiva o dalla risoluzione di eventuali controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

  Giulio TREMONTI, presidente, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore, in premessa, segnala che tale Intesa – analogamente all'Accordo con la Thailandia appena illustrato – è stata sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022. Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e si inquadra anch'esso nella Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico. L'obiettivo è instaurarePag. 103 un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse. L'Accordo comprende, inoltre, un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio
  Evidenzia che l'Accordo in esame – fin qui ratificato da dieci Stati membri dell'UE – si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci titoli, con una struttura per molti versi analoga a quella dell'Accordo di partenariato UE-Thailandia appena illustrato.
  Più nel dettaglio, osserva che il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché del principio dello Stato di diritto.
  Rileva che il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Fa presente che il Titolo III concerne la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali: le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini. Le Parti convengono, inoltre, di rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione.
  Sottolinea che il Titolo IV riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti, prevedendo l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio e la promozione della collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie, ostacoli tecnici agli scambi, dogane, concorrenza e diritti di proprietà intellettuale.
  Evidenzia che il Titolo V reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. In particolare, nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro o della Malaysia, su richiesta della controparte e senza ulteriori formalità oltre a quelle elencate dall'Accordo. Ulteriori disposizioni riguardano la lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.
  Osserva che il Titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione dei settori bancario e assicurativo, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la cyber-sicurezza, il turismo e l'audiovisivo.
  Rileva che il Titolo VII riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori. È presente l'impegno ad intensificare la cooperazione nel settore dell'energia, al fine di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti. Le Parti convengono inoltre di cooperare per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale.
  Fa presente che il Titolo VIII definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati; nel contempo, le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere le frodi e ogni altra attività illecita che leda i rispettivi interessi finanziari.
  Sottolinea che il Titolo IX delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni Pag. 104due anni, in Malaysia o a Bruxelles –, incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.
  Evidenzia che il Titolo X reca le disposizioni finali: in particolare, si prevede che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale. Per quanto riguarda l'entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie.
  Passando al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli; in particolare, l'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti da accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nell'ambito di applicazione della presente Intesa, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

  Giulio TREMONTI, presidente, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.
C. 1745 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco MURA (FDI), relatore, evidenzia che l'intesa, rientrante nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi. L'Accordo sostituisce una precedente intesa, risalente al 1968, sottoscritta con la Repubblica Federale di Jugoslavia.
  Sottolinea che l'obiettivo è incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica: infatti, le coproduzioni realizzate ai sensi dell'intesa possono essere considerate come opere nazionali dai rispettivi Paesi, usufruendo dei relativi benefici previsti dall'ordinamento interno.
  Segnala, altresì, che l'Accordo – composto da sedici articoli e un allegato – dopo aver definito i termini «coproduzione» e di «coproduttore», indica le due Direzioni ministeriali competenti come Autorità responsabili della sua applicazione (articolo 1). L'articolo 2 stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l'articolo3 prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti. Rileva che l'intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure per il riconoscimento della coproduzione (articolo 4), fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articolo 5), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori Pag. 105(articolo 6) e detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 7). L'accordo disciplina poi le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni (articolo 8) e per l'identificazione delle coproduzioni (articolo 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi (articolo 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 11). Ad una commissione mista viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 12). Osserva, quindi, che gli articoli 13 e 14 disciplinano, rispettivamente, le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione e la loro presentazione ai festival internazionali, mentre l'articolo 15 dispone sulla risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative. Infine, l'Allegato, definisce, come menzionato, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni.
  Passando al disegno di legge di ratifica, sottolinea che esso consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 reca gli oneri finanziari, valutati in 2.850 euro ogni quattro anni, a decorrere dal 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

  Giulio TREMONTI, presidente, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.
C. 1746 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio TREMONTI, presidente, comunica che il Gruppo Lega ha disposto la sostituzione ad rem del deputato Angelucci con il deputato Zoffili.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), relatore, in via preliminare, sottolinea che l'intesa è finalizzata al rafforzamento della cooperazione culturale e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana, in un mercato – quello giapponese – che è tra i più importanti a livello mondiale. Le coproduzioni realizzate a norma dell'accordo da società cinematografiche dei due Paesi possono infatti essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici delle rispettive legislazioni.
  Evidenzia che l'Accordo è composto da diciotto articoli e un allegato. Dopo aver definito l'obiettivo dell'intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articoli 1 e 2) e rinviato all'allegato per l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione (articolo 3), stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 4). Osserva che l'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica, mentre le disposizioni successive (articoli da 6 a 9) fissano le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico, definiscono le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori e dispongono in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali.Pag. 106
  Rileva che ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (articolo 10), di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 11) e di autorizzazione per la pubblica proiezione (articolo 12).
  Evidenzia che ad una commissione mista, composta da funzionari ed esperti, viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 13). Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano inoltre le modalità di revisione (articolo 14), le modalità di attuazione (articolo 15) e la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 17).
  Segnala che il citato Allegato individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese, le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa. Il medesimo Allegato reca le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni.
  Passando al disegno di legge di ratifica, sottolinea che esso consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, ricorda che nel corso dell'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento in base al quale ai componenti della citata commissione mista, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Giulio TREMONTI, presidente, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15