CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento figura all'ordine del giorno Pag. 62dell'Assemblea a partire da lunedì 18 marzo ed avverte che sono state presentate 99 proposte emendative (vedi allegato 1).
  Fa presente che, alla luce degli ordinari criteri di ammissibilità la presidenza non ritiene ammissibili le seguenti proposte emendative:

   14.01 Sergio Costa, in quanto concernente una specifica disciplina in materia di di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia;

   14.04 Di Lauro, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001, recante sanzioni penali in materia di importazione riferita al commercio di specie animali e vegetali protette;

   14.05 Di Lauro, in quanto volto ad abrogare l'articolo 842 del codice civile, in materia di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia;

   14.06 Di Lauro in quanto reca disposizioni volte ad inasprire le pene relative alle violazioni della legge n. 150 del 1992, di attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via d'estinzione.

  Come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferma il termine di un'ora per le eventuali richieste di reclamo.
  Pertanto esso verrà a scadenza alle ore 15.25 di oggi e l'esame delle proposte emendative sarà avviato a partire dalle ore 15.30. Resta fermo che, se non vi saranno le condizioni per procedere alle votazioni prima dell'avvio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, le relative votazioni potranno aver luogo ad una eventuale seduta da convocare al termine dei lavori odierni dell'Assemblea.

  Valentina D'ORSO (M5S) chiede che sia previsto un termine più ampio per la predisposizione delle eventuali richieste di riesame, tale da consentire agli uffici legislativi che supportano i gruppi parlamentari di svolgere un'istruttoria approfondita. Rileva inoltre come sul tema oggetto delle proposte emendative dichiarate inammissibili si era convenuto di avviare delle interlocuzioni informali al fine di individuare una soluzione condivisa.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) stigmatizza le modalità di lavoro prospettate dalla presidenza, sottolineando come, dopo che la Commissione ha atteso per lungo tempo che la maggioranza trovasse un punto di caduta comune sul provvedimento, le venga ora richiesto – in contrasto con la prassi utilizzata – di lavorare con una velocità che non consente di affrontare con la dovuta attenzione il testo in esame.
  Ritiene infatti che i tempi messi a disposizione dei gruppi per la presentazione dei ricorsi e l'intenzione di ridurre l'esame della proposta di legge in discussione ad una seduta notturna siano inaccettabili ed allucinanti, soprattutto considerato che si tratta di un provvedimento di natura parlamentare sul quale, tra l'altro, era stata manifestata la più ampia disponibilità da parte di tutti i gruppi all'esame.
  Non si riesce quindi a comprendere quali siano le ragioni di una procedura schizofrenica, che sembra esclusivamente derivante da una impuntatura di una parte della maggioranza.
  Si chiede se la materia oggetto del provvedimento, al contrario di altri provvedimenti il cui esame è attualmente in corso, venga considerata dall'attuale maggioranza come una priorità assoluta, che la tratta alla stregua di un'emergenza nazionale.
  Segnala quindi che informerà, il suo capogruppo di tale scorretta modalità operativa, che lede la dignità del lavoro dei commissari, affinché la rappresenti alla Presidenza della Camera.

  Devis DORI (AVS) sebbene le proposte emendative dichiarate inammissibili non siano d'iniziativa del suo gruppo, si associa alla richiesta di prorogare il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame. Sottolinea come, infatti, non vi sia alcuna esigenza di prevedere un termine così stringente, anche alla luce delle considerazioniPag. 63 della presidenza che inducono a ritenere che probabilmente l'esame degli emendamenti non potrà iniziare prima del termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.
  Rammenta inoltre come il provvedimento in esame tratti un tema trasversale sul quale vi era la volontà comune di individuare un testo condiviso. Invita quindi i colleghi, rivolgendosi in primo luogo alla relatrice, a rivalutare il calendario dei lavori per poter svolgere congiuntamente un ottimo lavoro.

  Ciro MASCHIO, presidente, nel replicare alla collega Serracchiani, fa presente in primo luogo come non tema alcuna censura da parte della Presidenza della Camera circa la modalità con la quale conduce i lavori della Commissione. Precisa quindi che – come sempre – cercherà di contemperare le varie esigenze con buon senso e sottolinea che l'andamento dei lavori da lui prospettato si attiene a quanto più volte preannunciato in sede di Ufficio di presidenza e mai contestato.
  A dimostrazione di tale spirito di comprensione delle esigenze espresse dai diversi gruppi, accoglie quindi la richiesta di posticipare il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame alle ore 19 della giornata odierna, da cui discende che non sarà possibile iniziare ad esaminare le proposte emendative già nella seduta prevista per le ore 15.30, come pure era stato convenuto nello scorso Ufficio di presidenza.
  Sottolinea, inoltre, che la attuale programmazione dei lavori della Commissione tiene conto della scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per l'avvio dell'esame in Assemblea.
  Ritiene pertanto che al termine dei lavori dell'Assemblea odierni la Commissione possa iniziare ad esaminare le proposte emendative sulle quali la relatrice e il Governo saranno nelle condizioni di esprimere il parere. Qualora nel corso dell'esame dovessero rilevarsi delle criticità di natura tecnica o politica, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà concordare sull'eventualità di richiedere alla Presidenza della Camera un breve rinvio dell'esame in Assemblea.
  Fa presente infine che, essendo nelle prossime settimane la Commissione impegnata nell'esame di alcuni delicati provvedimenti, esaminare tanto più celermente la proposta in discussione consentirebbe di poter dedicare a tali provvedimenti un tempo maggiore.

  Michela DI BIASE (PD-IDP) condivide le osservazioni della collega Serracchiani e richiama la presidenza al suo ruolo di garanzia per tutti i gruppi, evitando di assumere posizioni partigiane volte ad affermare la volontà della sola sua parte politica.
  Rilevando come circa la metà degli emendamenti al testo in esame – sul quale vi era la disponibilità di tutti i gruppi a lavorare congiuntamente – siano stati presentati da colleghi della maggioranza e prendendo atto della fretta con la quale è stato programmato il prosieguo dei lavori, osserva invece che si potrebbe ritenere che la Commissione su questo provvedimento sia ostaggio di alcune dinamiche interne alla maggioranza.

  Valentina D'ORSO (M5S) accoglie positivamente la disponibilità della presidenza a rinviare il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi alle ore 19 e suggerisce di dedicare la seduta già prevista per le ore 15.30 alla espressione dei pareri da parte della relatrice e del Governo.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene necessario ribadire come, a suo avviso e ad avviso del gruppo che rappresenta, la gestione dei lavori da parte della presidenza, anche in questo caso sia stata improntata alla grande condivisione delle decisioni assunte in Ufficio di presidenza dove ogni gruppo ha potuto esprimere le proprie posizioni.
  Ritiene quindi ingenerose le affermazioni fatte dalle colleghe nei confronti del presidente che ha sempre gestito con equilibrio i lavori della Commissione.
  Al contrario, sottolinea come sia apprezzabile lo sforzo fatto per esaminare un Pag. 64provvedimento di natura parlamentare nonostante i numerosi provvedimenti del Governo all'esame della Commissione.
  Dichiara inoltre che per Fratelli d'Italia nulla osta ad un eventuale rinvio alle ore 19 del termine per la presentazione dei ricorsi, qualora, in assenza dei pareri sulle proposte emendative la Commissione non possa avviare l'esame delle stesse alle ore 15.30. Sottolinea tuttavia come nella passata legislatura fosse prassi costante prevedere un termine molto limitato per presentare i ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità, spesso di soli trenta minuti.

  Devis DORI (AVS) ritiene condivisibile la proposta della collega D'Orso di utilizzare la seduta delle 15.30 per acquisire i pareri sulle proposte emendative.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO afferma di non essere nelle condizioni di imopegnarsi in questo senso.

  Ciro MASCHIO, presidente, replicando alla collega Di Biase, sottolinea di essere orgoglioso di appartenere al gruppo di Fratelli di Italia e, parimenti, di avere la certezza di presiedere, sin dal primo giorno del suo incarico, la Commissione in maniera imparziale.
  Ciò premesso, alla luce del dibattito intercorso, fissa il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità alle ore 19 della giornata odierna e si riserva di convocare nuovamente la Commissione al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle ore 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
C. 1532-ter.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice, fa presente che il provvedimento risulta dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute (articoli 10, 11 e 13) dal disegno di legge C. 1532, recante Disposizioni in materia di lavoro. Il testo in esame si compone di tre articoli, oltre a cinque articoli aggiuntivi inseriti nel corso dell'esame in sede referente. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione completa del testo in esame, se ne descrivono sinteticamente i contenuti per i profili di interesse della Commissione.
  L'articolo 11, comma 1, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, al quale sono attribuite funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali.
  Il Tavolo sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA).
  Rileva inoltre che il Tavolo di lavoro sarà costituito, tra gli altri, anche da un Pag. 65rappresentante del Ministero della giustizia e da un rappresentante del Consiglio nazionale forense. Inoltre, si prevede che venga presentata annualmente una relazione sulle attività svolte dal tavolo alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
  Il comma 2 del medesimo articolo 11 interviene sull'articolo 39 della legge n. 149 del 2001 che attualmente prevede che, con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata, trasmettano al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge n. 184 del 1983, n. 184, riguardanti i limiti previsti per l'età anagrafica degli adottanti e le relative possibilità di deroga.
  In particolare, la lettera a) inserisce tra i soggetti che devono trasmettere la relazione anche il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia.
  Inoltre, la lettera b) del medesimo comma 2 inserisce il comma 1-bis al citato articolo 39, al fine di precisare che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto, tra l'altro, dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal citato Tavolo di lavoro.
  L'articolo 13 detta alcune modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore.
  In particolare, per quanto riguarda i profili d'interesse della Commissione, la lettera 0b) interviene sul comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 117 per prevedere che per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, vale anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica. La disposizione prevede inoltre che i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle citate fondazioni dagli uffici del Registro delle imprese.
  Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 24, prevista dalla lettera a) della disposizione in esame, si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l'espressione del voto per corrispondenza.
  La lettera a-bis) interviene sul comma 2 dell'articolo 30 del codice del Terzo settore per modificare i limiti superati i quali per due esercizi consecutivi è obbligatoria, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
  Analogamente, la lettera a-ter), intervenendo sull'articolo 31 del Codice, modifica i limiti superati i quali per due esercizi consecutivi è obbligatoria, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.
  Viene poi inserito (lettera b) un comma 2-bis all'articolo 41 del citato Codice, diretto a prevedere che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
  La lettera d) modifica il comma 3 dell'articolo 48 del Codice del Terzo settore, Pag. 66per stabilire che i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 (scritture contabili e bilancio) e 14 (bilancio sociale) del medesimo Codice e quelli delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale presso il registro delle imprese entro sessanta gironi dall'approvazione.
  In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie previste dal comma 4 del citato articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, il provvedimento in discussione prevede che l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro (lettera e).
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato, inoltre, introdotto l'articolo 13-quater che modifica il decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposte di successione e dell'imposta di registro.
  Infine, nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 13-quinquies che modifica l'articolo 705 c.c., prevedendo che, quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi relativi all'apposizione dei sigilli e all'inventario dei beni dell'eredità, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale o da un notaio, fermo restando il divieto di accettare l'eredità con beneficio d'inventario e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.
  Si prevede inoltre che tale dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati. Infine, si prevede che i criteri e le modalità per la prestazione della citata garanzia saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.
  Ciò premesso, formula proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Valentina D'ORSO (M5S) rileva che i tempi a disposizione delle forze politiche in Commissione per esaminare il provvedimento non consentono in alcun modo un adeguato approfondimento dei contenuti del testo in discussione. Auspica l'esame del testo e la votazione del relativo parere possano invece sempre avere luogo in due differenti sedute.
  Per tale ragione, non avendo potuto in un così breve tempo esaminare compiutamente gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia, non può fare altro che rimettersi alla posizione che il suo gruppo ha assunto sul disegno di legge in sede referente.
  Dichiara quindi il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
C. 1718 Governo.
(Esame e rinvio).

Pag. 67

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pittalis, fa presente che il provvedimento in esame si compone di 9 articoli.
  L'articolo 1, alle lettere a), b), c) e d) reca l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 c.p., nonché le ulteriori modifiche volte a espungere nelle altre disposizioni del codice penale il riferimento a tale reato, segnatamente nell'articolo 322-bis nonché nell'articolo 323-bis, primo comma, c.p., relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.
  Trattandosi di una abrogazione, la giurisprudenza sarà chiamata a valutare, in relazione ai procedimenti penali in corso, se si sia dinanzi ad una vera e propria abolitio crimis, con contestuale archiviazione o assoluzione dell'imputato, ovvero a un fenomeno di continuità normativa, riconducibile all'articolo 2, comma 4, c.p., con conseguente applicazione della norma penale più favorevole all'imputato.
  Nel medesimo articolo 323-bis, nonché nell'articolo 323-ter viene quindi inserito il riferimento all'articolo 346-bis (traffico di influenze illecite).
  La lettera e) sostituisce integralmente il testo del citato articolo 346-bis (traffico di influenze illecite).
  Ai sensi del primo comma del nuovo testo le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite). Al Senato, il concetto di «sfruttamento», già presente nel testo vigente, è stato sostituito da quello di «utilizzazione».
  In questo modo, vengono meno le due modifiche, introdotte dalla legge n. 3 del 2019, (cosiddetta «spazzacorrotti»), che erano state apportate al testo previgente al fine assorbire il reato di millantato credito all'interno della fattispecie di traffico illecito d'influenze. Tali condotte di cosiddetta «millanteria» o «vanteria» – come specificato nella relazione illustrativa – rimarranno punibili ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie generale del reato di truffa.
  Ancora, la disposizione in commento stabilisce che l'utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente allo scopo di porre in essere le condotte, che integrano la fattispecie delittuosa. Si chiarisce quindi la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa.
  Si specifica quindi che l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere di natura economica.
  Ai fini della descrizione della condotta tipica si prevede che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica debba essere finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o alla realizzazione di un'altra mediazione illecita.
  La novella in esame innalza il trattamento sanzionatorio del minimo edittale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. La relazione illustrativa specifica che ciò consegue alla riduzione dell'ambito applicativo della fattispecie di reato, limitato a condotte particolarmente gravi.
  Il secondo comma dell'articolo 346-bis c.p., come novellato, reca una nuova esplicita definizione di «altra mediazione illecita», richiamata dal primo comma. Si intende tale la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. In sintesi, nel caso in cui il denaro o l'utilità economica non sia finalizzata alla remunerazione si può configurare comunque la fattispecie delittuosa se l'accordo è volto al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, costituente reato, idoneo a produrre un vantaggio indebito al committente.
  Tale precisazione sembrerebbe coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto, in relazione alla cosiddetta «mediazione onerosa», che Pag. 68essa «è illecita in ragione della proiezione “esterna” del rapporto dei contraenti, dell'obiettivo finale dell'influenza compravenduta, nel senso che la mediazione è illecita se è volta alla commissione di un illecito penale – di un reato – idoneo a produrre vantaggi al committente» (Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13 gennaio 2022, n. 1182).
  Il terzo comma riproduce la disposizione esistente secondo cui la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, inserendo la precisazione che deve trattarsi di «utilità economica».
  Al nuovo quarto comma dell'articolo 346-bis c.p. si estende l'aggravante (prevista al terzo comma nella versione attualmente vigente), che ricorre nel caso in cui il soggetto agente riveste anche una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
  Non è invece riprodotto l'attuale quinto comma che prevede una specifica circostanza attenuante per i fatti di particolare tenuità, in quanto – come già anticipato – si rinvia all'articolo 323-bis c.p. che già la prevede, unitamente alla circostanza attenuante per alcuni delitti contro la Pubblica amministrazione ivi elencati, per cui la pena è diminuita da un terzo a due terzi per chi efficacemente si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
  Tramite il richiamo operato nell'articolo 323-ter si estende al reato di traffico d'influenze illecite la causa speciale di non punibilità, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria.
  L'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale.
  La lettera a), introdotta al Senato, modifica l'articolo 103 c.p.p., (garanzie di libertà del difensore), aggiungendo i commi 6-bis e 6-ter.
  Il nuovo comma 6-bis estende il divieto di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
  Il nuovo comma 6-ter introduce l'obbligo per l'autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.
  La lettera b) modifica il comma 2-bis dell'articolo 114 c.p.p. (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini), il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 c.p.p. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.
  La lettera c) – modificando il comma 1 dell'articolo 116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati) – stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.
  La lettera d) modifica l'articolo 268 c.p.p. (Esecuzione delle operazioni).
  Preliminarmente, si ricorda che il decreto-legge n. 105 del 2023, nel testo licenziato dalle Camere è intervenuto in materia, specificando al comma 2 che la trascrizione nel verbale è limitata «soltanto» al contenuto delle intercettazioni, rilevante per le indagini, anche a favore dell'indagato e che il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non può essere trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne può essere riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria. In questi casi nelle annotazioni della PG deve Pag. 69essere apposta la dicitura «La conversazione omessa non è utile alle indagini».
  Con riguardo al comma 2-bis, invece, è stato introdotto l'obbligo per il PM di dare indicazione e di vigilare sull'attività dell'ufficiale di polizia giudiziaria affinché i verbali vengano redatti in conformità alle prescrizioni del comma 2 e che in essi non vengano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone, nonché quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.
  Il numero 1) della disposizione in commento, in ragione della mutata formulazione dell'articolo 268 c.p.p. ad opera del citato decreto legge n. 105 del 2023, – avvenuta mentre era in corso di esame al Senato il disegno di legge in esame – precisa ulteriormente al comma 2-bis che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti.
  Il numero 2) interviene sul comma 6 del medesimo articolo 268 c.p.p. prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. Si amplia quindi da un lato l'obbligo di vigilanza del PM sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (cosiddetti brogliacci), sia il dovere di «stralcio» del giudice.
  La lettera e) interviene sull'articolo 291 c.p.p. (Procedimento applicativo).
  Il numero 1), al fine di meglio tutelare la privacy degli indagati, modifica il comma 1-ter, introducendo per il PM il divieto di indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione.
  Il numero 2) inserisce sei nuovi commi (da 1-quater a 1-nonies), finalizzati a introdurre l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare.
  Sviluppando una soluzione normativa attualmente prevista solo in alcuni casi di applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (comma 2 dell'articolo 289 c.p.p.) si introduce il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato «a sorpresa».
  L'interrogatorio preventivo è escluso – sempre dal nuovo comma 1-quater – se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio.
  È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera a) e quelli di cui all'articolo 362, comma 1-ter) ovvero «a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
  All'interrogatorio preventivo deve provvedere il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato in caso di misura della custodia cautelare in carcere, disposizione che però trova applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente legge (ai sensi dell'articolo 9).
  Si disciplina quindi la modalità di invito per rendere l'interrogatorio (da notificare almeno cinque giorni prima) e il relativo contenuto cui si collega la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati (comma 1-octies).
  Il nuovo comma 1-novies prevede che l'interrogatorio preventivo debba essere documentato integralmente (riproduzione audiovisiva o, se questa non è disponibile, fonografica), a pena di inutilizzabilità.
  Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite – ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 c.p.p. come modificato dalla lettera i) – fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
  La lettera f) interviene sull'articolo 292 c.p.p (Ordinanza del giudice).
  Il numero 1), attraverso modifiche al comma 2-ter, prevede l'obbligo del giudice Pag. 70di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo.
  Il numero 2) ribadisce quanto già esplicitato con riguardo al divieto per il PM di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione (in sede di novella all'articolo 291) ponendo analogo divieto per il giudice con riguardo al contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.
  Il numero 3) prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni concernenti il contenuto minimo dell'invito.
  La lettera g) modifica l'articolo 294 c.p.p. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).
  L'interrogatorio di garanzia – che in base alla legislazione vigente è previsto dopo l'applicazione della misura cautelare – non viene più richiesto se è stato svolto quello preventivo.
  Inoltre, sempre in tema di interrogatorio di garanzia, viene inserito il riferimento anche alla necessaria composizione collegiale del g.i.p. nei casi di misura di custodia cautelare in carcere (ai sensi del nuovo articolo 328, comma 1-quinquies c.p.p.). L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.
  La lettera h) modifica l'articolo 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure), prevedendo che sia rimessa al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'eventuale aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.
  La lettera i) modifica l'articolo 309 c.p.p. (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva), al fine di prevedere che le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo siano inserite fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
  Analogamente, a quanto disposto dalla lettera h), la lettera l) modifica l'articolo 313 c.p.p. (Procedimento), attribuendo al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'eventuale aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.
  Parallelamente, la lettera m) modifica l'articolo 328 c.p.p. (Giudice per le indagini preliminari), prevedendo che sia rimessa al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere sull'applicazione di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.
  La lettera n) novella l'articolo 369 c.p.p. (Informazione di garanzia) specificando al numero 1), che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa e aggiungendo che deve contenere la descrizione sommaria del fatto.
  Il numero 2) introduce due commi aggiuntivi. Il primo stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, c.p.p., il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal PM possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
  Il secondo comma inserito stabilisce che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, c.p.p., vietando in tal modo la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesimaPag. 71 fino a che non siano concluse le indagini preliminari.
  La lettera o) modifica l'articolo 581 c.p.p. (Forma dell'impugnazione), eliminando, tra gli elementi che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e specificando che la necessità di ricevere specifico mandato ad impugnare si applichi alla sola ipotesi di impugnazione presentata dal difensore di ufficio dell'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza.
  La lettera p), novellando l'articolo 593 c.p.p. (Casi di appello) stabilisce che il PM non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si tratta di un catalogo di reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica. Il richiamato articolo 550, comma 1, fa riferimento ai casi di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Il comma 2 del medesimo articolo elenca una serie di reati.
  Si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 26 del 2007) ha censurato la legge n. 46 del 2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (cosiddetta «legge Pecorella») che escludeva che il PM potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando fossero sopravvenute o scoperte nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado. Nella citata sentenza la Corte ha affermato che la rimozione del potere di appello del pubblico ministero si presenta generalizzata («perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi») e «unilaterale» («perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo»). Successivamente, nella sentenza n. 34 del 2020, la medesima Corte ha evidenziato che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'articolo 112 della Costituzione (...)».
  L'articolo 3, introdotto al Senato, modifica l'articolo 89-bis disp. att. c.p.p., (archivio delle intercettazioni).
  La disposizione in commento precisa che la gestione dell'archivio digitale deve assicurare la segretezza – oltre che della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, di quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali – anche dei dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti.
  L'articolo 4 reca modifiche all'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941), al fine – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – di consentire di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale.
  L'articolo in commento quindi modifica, in primo luogo, l'articolo 7-bis prevedendo che le citate tabelle comprendano tutti i magistrati «assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale» e che – nell'applicazione del criterio di incompatibilità funzionale dei magistrati in relazione all'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale – si deve fare particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.
  L'articolo 5 reca l'aumento del ruolo organico della magistratura, a decorrere dal 1° luglio 2025, di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento consegue – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari.
  Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991).Pag. 72
  Si evidenzia che, nel corso dell'esame in sede referente, la citata tabella, allegata al disegno di legge, è stata coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 182 del 2023, che, modificando la lettera m) della tabella ha ridotto da 200 a 194 il limite massimo di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (cosiddetti fuori ruolo), con conseguente incremento del numero di magistrati previsti dalla lettera L). Tale riduzione è conseguente allo scorporo da tale numero dei magistrati distaccati presso Eurojust, i quali, mentre prima erano collocati fuori ruolo, secondo quanto previsto adesso dal citato decreto legislativo, permangono in ruolo con funzioni requirenti.
  A tal proposito, ricorda che nello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati (A.G. 107), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2023 e già esaminato dalle competenti commissioni parlamentari prevede l'integrale sostituzione della Tabella B, con la riduzione del numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (fuori ruolo), di cui alla lettera m), a 180 e non a 194 come nel testo in esame.
  L'articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d'assise, al fine di chiarire che esso opera esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio.
  Tale intervento è finalizzato – come precisato nella relazione illustrativa – ad evitare che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate da Corti d'assise, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del relativo processo, un giudice popolare abbia superato i 65 anni.
  L'articolo 7 modifica il codice dell'ordinamento militare che all'articolo 1051, comma 2, prevede che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.
  La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.
  L'articolo 8 reca la quantificazione degli oneri connessi all'aumento di organico della magistratura. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 9 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2, limitatamente al comma 1-quinquies dell'articolo 291, g), numero 2, h), l) e m), e dell'articolo 4 (si rinvia alle schede di lettura relative agli articoli 2 e 4 del disegno di legge). Tali disposizioni si applicheranno decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) desidera condividere con i colleghi sin da ora alcune valutazioni sul provvedimento in discussione.
  Rileva che il provvedimento è volto ad introdurre numerose modifiche che, tra l'altro, attraverso l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, limitano le capacità di contrasto alla corruzione e alla mafia.
  Sottolinea come numerosi magistrati abbiano più volte evidenziato l'importanza di tale figura di reato, rilevando come essa sia utile proprio a contrastare il sistema della corruzione e i comportamenti che portano all'infiltrazione delle mafie negli enti e negli appalti pubblici e rammenta che recentemente, nel corso di alcune audizioni presso la Commissione parlamentare Antimafia, anche numerosi procuratori della repubblica distrettuali si siano espressi in merito all'importanza di mantenere tale figura di reato.
  Ritiene pertanto particolarmente grave abrogare il delitto di abuso di ufficio e rammenta come anche l'Unione europea abbia invitato gli Stati membri ad adottare Pag. 73questa fattispecie che invece ora il Governo intende abrogare.
  Ricorda che l'Italia era considerata uno degli Stati più avanzati nel contrasto alle mafie ma osserva che il Governo, nel tentativo di salvare i «colletti bianchi» mette il nostro Stato addirittura in contrasto con le indicazioni delle autorità sovranazionali, al punto da considerare superfluo uno strumento che – magari affinato sotto il profilo della nozione di «vantaggio personale» – è considerato estremamente utile
  Osserva inoltre, relativamente al traffico delle influenze illecite, che con i limiti introdotti dal provvedimento, si pongono dei paletti che allontanano dalla fattispecie già prevista dalla Convenzione dell'Unione europea contro la corruzione.
  Esprime altresì perplessità in merito all'obbligo degli interrogatori preventivi rispetto all'adozione delle misure cautelari. Ritiene che sarebbe stato più corretto che il Governo si fosse assunto la responsabilità di dichiarare la volontà di eliminare le misure cautelari senza prevedere l'introduzione di disposizioni che invece rischiano solo di determinare l'inquinamento delle prove, costringendo l'autorità inquirente a rendere noti elementi dell'inchiesta all'imputato che potrebbero pregiudicarne l'efficacia.
  Per quanto attiene inoltre alla decisione collegiale prevista dal provvedimento ricorda come sia evidente la carenza di magistrati nei tribunali e ritiene che tale previsione finirà con il determinare un ulteriore aggravio delle procedure.
  Rileva infine che sebbene il divieto di pubblicazione anche parziale delle intercettazioni sia fondamentale, la norma introdotta in merito dal provvedimento determinerà l'impossibilità di rendere noti elementi che invece potrebbero essere decisivi, rimettendo la selezione delle conversazioni alla sola polizia giudiziaria e non al magistrato.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 20.30.

Modifiche al codice penale, a codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Ciro MASCHIO, presidente, si scusa con i commissari per il ritardo con il quale inizia la Commissione, precisando che nel frattempo sono intercorse alcune interlocuzioni tra i gruppi di maggioranza e di opposizione sul provvedimento.
  Ciò premesso, ricorda che nella seduta delle ore 14 ha dato conto delle proposte emendative ritenute inammissibili dalla presidenza. Alla luce dei ricorsi pervenuti, la presidenza ritiene di riammettere la proposta emendativa 14.01 Sergio Costa, limitatamente al comma 1 lettere a) e b), recanti modifiche agli articoli 1 e 2 della legge n. 150 del 1992, oggetto di intervento anche del comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge C. 30 adottata come testo base. Si conferma invece l'inammissibilità con riguardo alle lettere c) e d) del comma 1 della proposta emendativa, concernente il divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia.
  Analogamente, la presidenza ritiene di riammettere la proposta emendativa 14.06 Di Lauro, limitatamente al comma 1 lettere a) e b) recanti modifiche agli articoli 1 e 2 Pag. 74della legge n. 150 del 1992, oggetto di intervento anche del comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge C. 30 adottata come testo base. Si conferma invece l'inammissibilità con riguardo alle lettere c) – concernenti gli oggetti di uso personale o domestico – e d) del comma 1 della proposta emendativa peraltro riferito ad una disposizione ormai abrogata.
  Avverte quindi che prima dell'inizio della seduta sono state ritirate le proposte emendative Bruzzone 1.04 e 11.4.
  Come concordato informalmente tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà alle votazioni a partire dalle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 7 nonché delle ulteriori sulle quali sia nel frattempo maturato un orientamento. Resta inteso che sarà necessario valutare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, che si svolgerà al temine della seduta, una nuova programmazione dei lavori ed evidentemente la richiesta al Presidente della Camera di rinviare l'avvio dell'esame in Aula.

  La seduta termina alle 20.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.35 alle 20.40.