CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2024
267.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 103

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge in esame, che reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Passando al contenuto del provvedimento, segnala che risultano di competenza della Commissione Agricoltura le disposizioni contenute agli articoli 1, 7, 8 e 29.
  Osserva che l'articolo 1 riguarda la revisione generale degli investimenti del PNRR. In proposito segnala, infatti, che, a seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è stata incrementata di circa 2,9 miliardi di euro, raggiungendo i 194,42 miliardi di euro. Sottolinea che le modifiche hanno riguardato l'iniziativa RepowerEU, che diventa parte integrante del PNRR, e la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal Piano. Evidenzia che l'articolo 1 del provvedimento in esame, quindi, si propone di approntare le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo PNRR e dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per garantire continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente assunti dalle amministrazioni titolari.
  Evidenzia che l'articolo 7 reca disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. In particolare segnala che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR, relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei Pag. 104lavoratori in agricoltura, il comma 1 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario, che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è legittimato ad adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi ricompresi nella misura, assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Sottolinea che al conferimento dell'incarico al Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, in relazione al trattamento economico di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche. Osserva, inoltre, che il Commissario straordinario, ove necessario per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Fa presente che il comma 2 stabilisce che il Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026, si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e alla quale è assegnato un contingente massimo di personale pari a 12 unità, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo in commento. Evidenzia che è, inoltre, previsto che per lo svolgimento delle proprie funzioni il Commissario straordinario possa avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento.
  Infine, segnala che il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7.
  Osserva che l'articolo 8 reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori. In particolare, fa presente che, per quanto riguarda la competenza della XIII Commissione, il comma 8, ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge n. 197 del 2022 e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024 e in aggiunta all'attuale dotazione organica, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
  Segnala che il comma 9 dell'articolo 8 dispone che, per lo svolgimento dei citati compiti, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, Pag. 105anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, utilizzando a tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  Evidenzia che per le finalità di cui al comma 8, il comma 10 del medesimo articolo 8 autorizza la spesa di 141.233 euro per il 2024 e di 282.466 euro annui a decorrere dal 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.
  Infine, fa presente che il comma 11 dell'articolo 8 incrementa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.
  Segnala che l'articolo 29 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. In particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, sottolinea che il comma 6, sostituendo il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, interviene a modificare la fattispecie sanzionatoria riferita alle violazioni in materia di impiego di lavoratori occasionali in agricoltura.
  Precisa che, in primo luogo, si dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 197 del 2022, non viene più applicata qualora la violazione derivi dall'inadempimento dell'obbligo di comunicazione relativo all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, come invece previsto nel testo previgente. Osserva che, come specificato dalla Relazione illustrativa, per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxisanzione di cui al comma 3 oppure, in mancanza di detti presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista in generale dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per la semplice omessa comunicazione dell'obbligo sancito dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. Sottolinea che resta ferma l'applicazione della suddetta sanzione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che, per espressa previsione normativa, possono erogare le prestazioni occasionali in agricoltura, commisurata, in relazione alle modifiche introdotte, a ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione e non più alla giornata in cui risulta accertata la violazione, a meno che questa, come previsto anche nel testo previgente, non sia conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.
  Evidenzia che le ulteriori modifiche apportate dal comma 6 in esame al comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 consentono di circoscrivere le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato occasionale agricolo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che si ha in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni annui per singolo lavoratore.
  Segnala in particolare che, in base a tali modifiche, la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro occasionale agricolo non comporta più, come detto, l'applicazione della suddetta sanzione, ma fa sì che il rapporto si consideri come subordinato a tempo determinato, ai sensi del comma 346 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022. Sottolinea che tale comma specifica, infatti, che nella comunicazione al Centro per l'impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

  Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) rileva che presso la Commissione di merito sono ancora in corso di svolgimento le audizioni sul provvedimento e che, pertanto, sarebbe opportuno rinviare l'espressione del parere Pag. 106alla conclusione presso la V Commissione della relativa fase istruttoria.

  Mirco CARLONI, presidente, replicando all'onorevole Caramiello, rileva che la Commissione ben può esprimersi sul testo originario del provvedimento, salvo, poi, valutare l'opportunità di esprimere un ulteriore parere sul testo, qualora modificato.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, formula, quindi, una proposta di parere favorevole, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (vedi allegato 1).

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, segnala che nel corso delle audizioni già svolte presso la Commissione Bilancio le associazioni di categoria hanno sollevato talune criticità sulle norme relative al lavoro occasionale agricolo contenute nel provvedimento in esame. Inoltre, stigmatizza il ricorso all'istituzione di una nuova struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. A suo avviso, infatti, sarebbe più proficuo affrontare la questione con le strutture previste a legislazione vigente. In proposito, auspica che possano funzionare al meglio gli organismi istituiti dalla legge sul caporalato e, in particolare, la cabina di regia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.50.