CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2024
267.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 86

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 19/2024: ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1752, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  In via generale, quanto al contenuto del provvedimento, composto da 46 articoli e 3 allegati, rileva preliminarmente che: gli articoli da 1 a 10, compresi nel Titoli I (Governance per il PNRR e il PNC), recano misure per l'attuazione del PNRR (Capo I); gli articoli 11 e 12, nell'ambito del Titolo II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC) recano misure di semplificazione amministrativa (Capo I); gli articoli da 13 a 16 recano disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito (Capo II); gli articoli 17 e 18 recano disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (Capo III); l'articolo 19 reca disposizioni urgenti in materia di sport (Capo IV); gli articoli 20 e 21 recano disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione (Capo V); gli articoli da 22 a 27 recano disposizioni urgenti in materia di giustizia (Capo VI); l'articolo 28 reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti (Capo VII); gli articoli da 29 a 31 recano disposizioni urgenti in materia di lavoro (Capo VIII); gli articoli da 32 a 41 recano disposizioni urgenti in materia di investimenti (Capo IX); gli articoli da 42 a 44 recano disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute (Capo X); infine, nel Titolo III (Disposizioni finali e di coordinamento), gli articoli 45 e 46 recano le disposizioni finali (Capo I).
  Con riguardo alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 4 provvede a modificare,Pag. 87 incrementandola, la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. L'obiettivo di tale intervento è il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, nonché di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano.
  In particolare, al comma 1, si modifica l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, prevedendo, tra l'altro: l'istituzione di una nuova direzione generale all'interno della Struttura, di conseguenza portando da quattro a cinque il numero complessivo delle direzioni generali di cui essa si compone; l'incremento dell'organico del personale di livello dirigenziale non generale e non dirigenziale, prevedendo dodici unità dirigenziali di livello non generale e sessantacinque unità di personale non dirigenziale – in luogo delle attuali nove unità dirigenziali di livello non generale e cinquanta unità di personale non dirigenziale –, con conseguente variazione dei relativi costi retributivi, rivisti in aumento.
  L'articolo 5 introduce disposizioni finalizzate ad assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della missione 4, componente 1, del PNRR, relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, prevedendo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è nominato un Commissario straordinario, che si avvale di una struttura di supporto, con l'assegnazione alla stessa di un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, scelti previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni demandate alla Struttura commissariale. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento.
  Analoghe disposizioni in relazione alla nomina di un Commissario straordinario e alla struttura di supporto sono previste all'articolo 6, in vista della rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché all'articolo 7.
  In particolare, l'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il Commissario ha il compito di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti, coordinando le varie amministrazioni coinvolte e operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli. Viene prevista la creazione di una struttura di supporto al Commissario, composta da massimo di 12 unità di personale, il cui trattamento economico è definito dalle norme in esame.
  L'articolo 8 reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 integra la formulazione di specifiche norme transitorie che consentono, in alcune pubbliche amministrazioni, contratti di lavoro a tempo determinato anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi (fermi restando i limiti temporali massimi previsti dalle medesime norme); le novelle di cui al comma 2 esplicitano che tale possibilità si pone in deroga al limite di durata di trentasei mesi previsto Pag. 88per i rapporti di lavoro a termine con le pubbliche amministrazioni.
  Il comma 6 dell'articolo 8 interviene sul comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, stabilendo che il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali ivi previsto, in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili indicati nel medesimo comma 1-quinquies alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni.
  I commi 21 e 22 dell'articolo 8 incrementano di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.
  L'articolo 10 inserisce una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché il suo contributo nella piena implementazione del PNRR (commi 1 e 2).
  Sono altresì previsti – al fine di concorrere al potenziamento dell'archivio nazionale dei contratti collettivi – un incremento della dotazione organica del CNEL e l'autorizzazione in suo favore, nel triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, a procedere a determinate assunzioni a tempo indeterminato (comma 3).
  Si dispone inoltre che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (comma 4).
  L'articolo 14 introduce misure urgenti per l'attuazione delle riforme relative alla riorganizzazione del sistema scolastico, del sistema di orientamento, del sistema di reclutamento dei docenti, nonché degli investimenti «Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico» e «Nuove competenze e nuovi linguaggi» della missione 4 «Istruzione e ricerca» – componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università» del PNRR, incrementando, tra l'altro, di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi il numero delle unità da porre in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2026, termine di conclusione dell'anno scolastico 2025/2026.
  L'articolo 15 interviene sul processo di riforma degli istituti tecnici (missione 4, componente 1, riforma 1.1-5,10) previsto dal PNRR, che ha l'obiettivo di conformare i curricula degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, di orientare l'istruzione tecnica verso l'innovazione introdotta dal piano Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.
  L'articolo 16 intende conferire maggiore organicità all'azione e al funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, introdotto dall'articolo 44, comma 1, lettera i), del decreto-legge n. 36 del 2022. La riforma 2.2 della missione 4 «Istruzione e ricerca» – componente 1, infatti, ha previsto l'istituzione della Scuola di alta formazione, al fine di garantire un sistema di formazione continua di qualità, conforme ai parametri europei, erogando una formazione pedagogica e didattica che, insieme con una conoscenza approfondita della materia, consenta di affrontare efficacemente la sfida della trasmissione di competenze metodologiche, digitaliPag. 89 e culturali nell'ambito di una didattica di alta qualità.
  L'articolo 18, recante disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca, tra l'altro, mira a semplificare, nel periodo di attuazione del PNRR, le procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi contemplati nell'ambito del PNRR ai fini della successiva rendicontazione.
  L'articolo 22 reca disposizioni urgenti in materia di personale nell'ambito della giustizia, apportando modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, mentre l'articolo 24 reca disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari.
  L'articolo 29, commi 1, da 3 a 9 e 14, interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, si integrano i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa, prevedendo che tali benefici siano subordinati anche all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura, e di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro, anche con riferimento alla fattispecie della somministrazione fraudolenta, per la quale viene introdotta anche la pena dell'arresto. Viene altresì introdotto un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita.
  I commi 2 e da 10 a 14 recano disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, interviene in materia di trattamento economico del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.
  I commi da 15 a 18, a decorrere da una data che verrà comunicata dall'INPS e fino al 31 dicembre 2025, riconoscono, entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro.
  Il comma 19 reca alcune novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  La novella di cui alla lettera a), sostituendo integralmente l'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l'introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024 (e in ogni caso non prima dell'adozione del decreto ministeriale di cui ai capoversi comma 1, alinea, e comma 9), dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili – obbligo che può essere esteso ad altri settori secondo la procedura di cui al Pag. 90capoverso comma 10 della lettera a) –; sono escluse dall'obbligo (capoverso 11) le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici.
  In base al capoverso comma 1, la patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a condizione del rispetto delle seguenti condizioni (con riferimento all'impresa o al lavoratore autonomo richiedente): iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni; adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal medesimo decreto legislativo n. 81; possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); adozione del documento di valutazione dei rischi; possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF).
  La riduzione dei crediti, rispetto alla suddetta dotazione iniziale, si verifica – secondo le modalità e i termini temporali di cui al capoverso comma 6 – in seguito agli eventuali provvedimenti definitivi, adottati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o nei confronti del lavoratore autonomo, indicati nel capoverso comma 4; tale capoverso indica anche gli importi delle singole fattispecie di riduzione; si prevede altresì (capoverso comma 5) che, in relazione al medesimo accertamento ispettivo, la decurtazione non possa essere superiore a 20 crediti. Riguardo alle fattispecie in oggetto, il capoverso comma 4 – a cui si rinvia per l'elenco integrale (e per le relative misure di riduzione dei crediti) – fa riferimento anche agli allegati I e XI del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, e ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e successive modificazioni, relativi ai casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. In base al capoverso comma 5, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti); l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini per i provvedimenti di sospensione.
  La patente – rilasciata in base alle condizioni di cui al capoverso comma 1 – ha una dotazione iniziale di 30 crediti (capoverso comma 3); lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato (capoversi comma 3 e comma 8) alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; il capoverso comma 8 commina le sanzioni amministrative per la violazione del divieto di attività (divieto conseguente alla mancanza del suddetto requisito) e fa salvo, nei termini ivi individuati, il completamento delle attività in corso. Le norme sulla riduzione dei crediti e sulla reintegrazione degli stessi sono poste, rispettivamente, dai capoversi da 4 a 6 e dal capoverso 7.
  In particolare, il capoverso 7 stabilisce tre possibilità di reintegrazione della dotazione dei crediti, con la relativa determinazione degli importi dell'incremento: frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti determinanti la riduzione dei crediti, di uno dei corsi di formazione in materia di sicurezza previsti per i Pag. 91datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dalla richiamata normativa; assenza, in un periodo superiore a due anni dalla notifica dei provvedimenti comportanti la riduzione, di ulteriori provvedimenti analoghi; per tale fattispecie, la reintegrazione opera a condizione che sia stato frequentato, nell'ambito della precedente fattispecie, uno dei corsi di formazione suddetti; adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo ad escludere l'applicazione del regime di responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati.
  Il capoverso 7 in esame pone un limite di reintegrazione pari a 15 crediti.
  La novella di cui alla lettera b) del presente comma 19 introduce, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) – della summenzionata patente o dell'attestazione di qualificazione cosiddetta SOA. La novella di cui alla successiva lettera c) commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di violazione del suddetto obbligo di verifica o dell'obbligo di trasmissione dell'attestazione dell'avvenuta verifica.
  Il comma 20 del presente articolo 29 stima gli oneri derivanti dal precedente comma 19, specifica che essi sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e provvede alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.
  Il comma 1 dell'articolo 30 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. La novella di cui alla lettera a) riduce l'applicazione della sanzione civile per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente; la novella di cui alla lettera c) riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. La novella di cui alla lettera b), in combinato disposto con la novella di cui alla lettera c), modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce – o, come aggiunto dalla novella, dichiarazioni – omesse o non conformi al vero; al riguardo, si ampliano le fattispecie di riduzione della sanzione civile – rispetto alla misura ordinaria prevista – e si prevede la riduzione alla metà della suddetta misura ordinaria per i casi di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Le riduzioni in oggetto delle sanzioni trovano applicazione, secondo i termini posti dalle lettere b) e c), anche per i casi di concessione della modalità rateale di pagamento (dei contributi o premi). Il comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024) e il comma 3 (avente efficacia immediata) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto. Il comma 4 reca una norma finale di chiusura. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell'INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai commi 5 e 6. In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all'interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l'inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.
  I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti. I commi 13 e 14 disciplinano gli Pag. 92effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 31 recano, con riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente la proroga di autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate e l'autorizzazione ad effettuare ulteriori assunzioni di 250 unità di personale. Il comma 3 autorizza il medesimo Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure. Il comma 4 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 2 e 3.
  I commi da 5 a 9 prevedono l'incremento di 50 unità di personale – mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri – del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, disponendo anche circa la quantificazione e la copertura dei relativi oneri; l'incremento è previsto con decorrenza dal 1° settembre 2024.
  I commi 10 e 11 recano disposizioni concernenti la destinazione di risorse per misure volte all'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per il personale del medesimo Ispettorato, nonché per interventi in materia di vigilanza (nel settore del lavoro e della legislazione sociale) e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
  Il comma 12 sopprime sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto. Il comma medesimo reca ulteriori novelle e disposizioni connesse al suddetto intervento.
  L'articolo 39 prevede il trasferimento di risorse dall'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., così da garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (primo fra tutti, l'impianto di Taranto) e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) evidenzia la necessità di assumere una iniziativa unitaria dei gruppi al fine di giungere ad una nuova assegnazione del provvedimento in titolo che coinvolga nell'esame in sede referente anche la XI Commissione. Ritiene infatti che alcune parti del provvedimento, riguardanti la delicata materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, rivestono una importanza tale che necessitano di un approfondimento in sede referente anche presso la XI Commissione. Entrando nel merito del provvedimento, ritiene che gli interventi messi in campo dal Governo in carica sul tema della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori siano insufficienti, facendo notare che il suo gruppo intende apportare sostanziali modifiche migliorative sul tema, sia nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo sia nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-bis, recante disposizioni in materia di lavoro.

  Valentina BARZOTTI (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Scotto, chiede alla presidenza se vi siano margini effettivi per assumere una iniziativa che conduca ad una riassegnazione del provvedimento in titolo e quale sia la sua posizione al riguardo.

  Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alle questioni testé poste, fatto presente di aver già interloquito con la Presidenza della Camera per le vie brevi, fa notare che il provvedimento in titolo è stato assegnato per l'esame in sede referente solamente alla V Commissione (Bilancio), secondo una consolidata prassi parlamentare. Evidenzia, infatti, che ci troviamo di fronte non solo ad un provvedimento plurisettoriale di carattere prevalentemente economico-finanziario, ma anche ad un provvedimento che verte su Pag. 93una materia o finalità generale omogenea di competenza della predetta Commissione. Fa notare, peraltro, che il provvedimento in oggetto reca interventi ad ampio spettro che investono anche la competenza di altre Commissioni, che potrebbero tutte rivendicare una trattazione in sede referente. Nel condividere l'esigenza di trattare in modo approfondito le delicate tematiche recate dal provvedimento in oggetto, assicura il suo sostegno ad una eventuale iniziativa formale che fosse assunta dai rappresentanti di gruppo, rilevando, in ogni caso, che tornerà a sentire informalmente la Presidenza della Camera al fine di ribadire tale necessità. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.

C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano, C. 786 Morgante, C. 1645 Gribaudo, C. 1683 Tenerini e C. 1747 Carfagna.