CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2024
267.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 38

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Alleanza Clima Lavoro (in videoconferenza), Libera e Associazione «Comma2 – Lavoro è Dignità», nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.15.

Audizione informale di rappresentanti di Associazione residenze universitarie italiane (RE.UNI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, Pag. 39recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.30.

Audizione informale di rappresentanti di ANAC, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

Audizione informale di rappresentanti di ASSONIME, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.25.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25. alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
C. 1759 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
  Quanto ai profili finanziari del provvedimento, segnala in primo luogo che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Fa presente, altresì, che nel corso dell'iter di conversione presso il Senato è confluito nel provvedimento in esame il testo di un ulteriore decreto-legge, il decreto-legge n. 9 del 2024, a sua volta corredato di relazione tecnica, e che il predetto decreto è dunque abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Fa presente, inoltre, che gli emendamenti di iniziativa parlamentare approvati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono privi di relazione tecnica.
  Passando quindi ad esaminare le disposizioni considerate dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento e dalla documentazione tecnica presentata dal Governo durante l'esame presso il Senato, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, nel rinviare in ogni caso alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una più puntuale disamina dei relativi profili finanziari, si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 2-quater, comma 4, rilevandoPag. 40 che le norme ivi recate consentono alle regioni e alle province autonome lo svincolo, a determinate condizioni, di quote di avanzo vincolato di amministrazione per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese interessate dalle norme in esame. Pur considerando che la disposizione in esame non prevede ulteriori stanziamenti di risorse, rileva tuttavia che lo svincolo di cui trattasi potrebbe determinare un più celere utilizzo di somme che, in assenza della norma in discussione, avrebbero potuto trovare impiego in esercizi successivi. Al riguardo, reputa pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 2-quinquies, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame – che riproducono con modificazioni l'articolo 4 del decreto-legge n. 9 del 2024, confluito nel decreto-legge in esame – prevedono che ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, sia riconosciuta, per il 2024, dall'INPS un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane. Fa presente che le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. Al contempo, l'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del medesimo limite di spesa e, qualora dallo stesso dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici.
  Rileva che alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che le integrazioni al reddito sono erogate nell'ambito di un limite di spesa e le norme prevedono un meccanismo di monitoraggio e di salvaguardia del suddetto limite. Evidenzia comunque che, in mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della norma in esame, non presente nel testo iniziale del provvedimento, non risultano riscontrabili gli eventuali diversi impatti sui saldi connessi alla contribuzione figurativa: in proposito sarebbe dunque opportuno, a suo avviso, acquisire chiarimenti, pur operando la norma nel limite delle disponibilità stanziate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11 dell'articolo 2-quinquies provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 16,7 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, rileva che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca per l'anno 2024 una dotazione iniziale di 2.060.279.713 euro. Nel prendere atto della sussistenza delle necessarie disponibilità, come confermato anche da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, fa presente che andrebbe tuttavia acquisita una rassicurazione dal Governo in merito al fatto che la riduzione ivi prevista non sia suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità alle quali le risorse del Fondo sono preordinate a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame al Senato, prorogano l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2023, anche per l'anno 2024 e che i relativi oneri sono valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024. Al riguardo, Pag. 41poiché la quantificazione degli oneri risulta leggermente diversa da quella relativa al 2023, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni di tale differenza. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-ter dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2-bis, valutati in 973.400 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, segnala che il Fondo oggetto di riduzione è iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, in base al vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione di 67.501.479 euro per l'anno 2024, di 68.501.479 euro per l'anno 2025 e di 68.501.479 euro per l'anno 2026. Tanto premesso, nel prendere atto della sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, confermata anche da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 4-ter, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma, introdotta dal Senato con emendamento non corredato di relazione tecnica, riconosce al datore di lavoro, nei casi di nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione previsti dall'articolo in esame, un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Segnala che l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro e che il beneficio è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Evidenzia che, ai fini del rispetto dei suddetti limiti di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Rileva, altresì, che il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rappresenta quindi che la norma quantifica, come prima ricordato, gli oneri derivanti dal beneficio in esame pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e valuta in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 le minori entrate derivanti dall'articolo in esame. Ciò posto, rileva, in primo luogo, che il predetto beneficio è riconosciuto nell'ambito di un limite di spesa ed è assistito da un meccanismo di verifica e monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pur considerando ciò, ritiene opportuno disporre di dati ed elementi di quantificazione al fine di verificare il congruo dimensionamento del limite di spesa con riferimento alla platea potenzialmente interessata dalla norma. In particolare, appare opportuno, a suo avviso, disporre di dati circa le imprese, il numero dei lavoratori e l'ipotesi di una distribuzione temporale degli accordi e delle relative assunzioni, che potrebbero beneficiare dell'esonero contributivo in oggetto. Inoltre, con riferimento alla norma di copertura e precisamente alla quantificazione delle maggiori entrate, di cui al comma 15, lettera c), – presumibilmente derivanti dal gettito ascrivibile al maggior reddito disponibile per lavoratori e imprese che si determina grazie al minor prelievo contributivo – rileva che la disposizione stima un effetto positivo pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. In proposito, andrebbero forniti, a suo avviso, elementi e dati ai fini della verifica degli Pag. 42importi stimati, anche in considerazione del fatto che dette maggiori entrate concorrono, ai sensi della lettera c) del comma 15, alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 14.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 15, lettere da a) a c), del comma 15 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028, nonché alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, tramite le seguenti modalità: quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, a 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011; quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008; quanto, infine, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.
  In relazione alla prima modalità di copertura finanziaria, osserva che le risorse stanziate dall'autorizzazione di spesa ivi richiamata sono quelle indistintamente destinate agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, confluite sul capitolo 4354 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presenta, in base al vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento iniziale complessivamente pari a 7.903.179.801 euro per l'anno 2024, a 5.840.159.801 euro per l'anno 2026 e a 3.226.759.801 euro per l'anno 2026.
  Fa presente che la disposizione in esame, più in particolare, sembrerebbe tuttavia incidere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il pensionamento anticipato degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, dal momento che essa provvede contestualmente a rideterminare in riduzione – per importi corrispondenti a quelli utilizzati ora a copertura – gli oneri associati all'attuazione del decreto legislativo n. 67 del 2011, che disciplina tale specifica fattispecie di accesso anticipato al pensionamento. Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare le finalità cui le risorse stesse risultano preordinate, tenuto altresì conto della natura obbligatoria delle spese previdenziali.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che il Fondo sociale per occupazione e formazione è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari – in base al vigente bilancio triennale dello Stato – a 2.060.279.713 euro per l'anno 2024, a 1.504.561.713 euro per l'anno 2025 e a 1.381.183.713 euro per l'anno 2026. In proposito, segnala preliminarmente che la disposizione in esame reca una riduzione del menzionato Fondo per un importo superiore a quello necessario alla copertura degli oneri indicati dall'alinea del comma 15 in termini di saldo netto da finanziare specificando che detta riduzione è finalizzata a garantire la compensazione dei medesimi oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, considera necessario acquisire indicazioni dal Governo, Pag. 43anche nell'ambito della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, che consentano di verificare la congruità degli importi indicati. Per quanto attiene alle risorse utilizzate, prende atto delle congruità degli stanziamenti rispetto agli oneri da fronteggiare evidenziandosi, tuttavia, l'esigenza che il Governo confermi che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare le finalità cui le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.
  In merito, infine, alla terza modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 4-quater, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, modifica l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale (ASP) della Sicilia orientale, aggiungendo le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico e che dette autorità sono incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 84 del 1994, si finanziano mediante canoni concessori, eventuali proventi, gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, contributi da enti pubblici, entrate diverse e diritti di porto.
  In proposito, evidenzia che, in via generale, in analoghi precedenti interventi normativi, l'inserimento di nuovi porti nelle ASP o il loro trasferimento è stato considerato finanziariamente neutrale; tuttavia, nel caso in esame, in assenza della relazione tecnica, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire conferma da parte del Governo che l'ampliamento dell'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore. In particolare, fermo restando il rinvio alla predetta documentazione, fa presente che la facoltà attribuita dall'articolo 2-quater, comma 4, alle regioni e alle province autonome in cui è situata un'impresa di rilevanza strategica nazionale di essere autorizzate allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, determina esclusivamente una modifica della composizione della spesa dei predetti enti, senza comportare effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Precisa inoltre che, con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga all'anno 2024, introdotta all'articolo 3, comma 2-bis, del riconoscimento, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che nell'anno 2020 ne abbiano presentato richiesta, di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, dagli archivi dell'INPS risulta che i beneficiari della misura sono pari a 52 unità e per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione pari a 900 euro e una retribuzione pari a circa 2.000 euro.
  Con riferimento, invece, alla quantificazione degli oneri derivanti dall'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 4-ter, comma 4, evidenzia che la platea dei lavoratori interessati alle aggregazioni e soggetti a politiche attive è stata stimata pari a 15.000 lavoratori con contratto a tempo pieno, con una retribuzione media annua per l'anno 2023 pari a 22.000 euro, ipotizzando l'accesso al beneficio di 8.000 lavoratori a partire da luglio 2024 e di ulteriori 7.000 lavoratori a partire da aprile 2025. Per quanto concerne la quantificazione delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del medesimo beneficio contributivo, in misura pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, segnala che si è considerata l'applicazione Pag. 44ai lavoratori beneficiari di una aliquota fiscale media del 23 per cento, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è stata stimata in misura pari al 31 per cento.
  Con riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal medesimo articolo 4-ter, assicura che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007, con conseguente decremento degli importi riferibili all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, in materia di pensionamento anticipato degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, non incide sul riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei medesimi lavoratori, considerando i risultati dell'attività di monitoraggio certificata dalle specifiche conferenze dei servizi.
  Analogamente, fa presente che le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione previste con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2-quinquies e dall'articolo 4-ter non pregiudicano la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Osserva, infine, che la disposizione di cui all'articolo 4-quater, volta a prevedere l'inclusione del porto di Siracusa nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, ha carattere ordinamentale, analogamente ad altre disposizioni che hanno incluso ulteriori porti nell'ambito delle competenze di autorità di sistema portuali, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), tenuto conto della numerosità e della rilevanza delle questioni poste dal relatore, nonché degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica aggiornata e degli ulteriori chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, chiede una breve sospensione dei lavori al fine di poter svolgere una valutazione ponderata dei suddetti elementi.
  Esprime sin da subito, peraltro, la propria perplessità in merito alla dichiarata natura ordinamentale ascritta dalla relazione tecnica di passaggio alle disposizioni di cui all'articolo 2-quater del provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che il comma 4 del medesimo articolo, autorizzando le regioni e le province autonome allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione per il finanziamento delle specifiche finalità ivi indicate, appare evidentemente suscettibile di determinare un incremento delle spese finali delle pubbliche amministrazioni, con conseguente necessità di provvedere alla corrispondente compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Su questo aspetto, ritiene pertanto essenziale acquisire maggiori delucidazioni da parte del Governo, riservandosi di formulare ulteriori richieste di chiarimento all'esito dell'esame della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto della richiesta formulata dall'onorevole Marattin, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.15.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta da ultimo avanzata dall'onorevole Marattin in merito ai profili finanziari del comma 4 dell'articolo 2-quater, ribadisce che, in linea con quanto già specificato al riguardo nella relazione tecnica di passaggio, la facoltà ivi attribuita alle regioni e alle province autonome di procedere allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali determina esclusivamente una modifica della composizione della spesa dei predetti enti, senza comportare effetti sui saldi di finanza pubblica, come del resto certificato dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In proposito, ricorda, peraltro, che anche alle disposizioni di contenuto affatto analogo a quelle ora in esame, recate dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 197 del 2022, volte anche in quel caso a consentire a regioni, enti locali o enti strumentaliPag. 45 degli stessi lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione per il finanziamento di talune specifiche finalità, quali in particolare la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti, non furono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nel medesimo assunto che le risorse vincolate nel risultato di amministrazione sono in ogni caso destinate ad essere spese, determinandosi pertanto solamente una modifica della composizione della spesa sostenuta dagli enti interessati.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ritiene che il precedente citato dalla sottosegretaria Albano, peraltro sempre riconducibile all'operato dell'attuale Governo, presenti un carattere decisamente innovativo rispetto alle regole costantemente osservate nell'ambito della finanza pubblica, evidenziando come, qualora tale modalità di utilizzo delle quote dell'avanzo di amministrazione fosse effettivamente ritenuta neutrale sul piano finanziario, non potranno che verificarsi, già nell'immediato futuro e anche solo in chiave emulativa, innumerevoli richieste in tal senso provenienti dalle varie forze parlamentari da sempre sostenitrici di politiche incentrate sull'incremento della spesa pubblica. Rileva, pertanto, che a fronte di tali richieste, il Governo, proprio alla luce del precedente menzionato e di quello stabilito nell'odierna seduta, non potrà formulare obiezioni.
  Tutto ciò premesso, dichiara tuttavia di non comprendere le ragioni tecniche per cui l'utilizzo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione non debba richiedere una corrispondente compensazione degli effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto tale utilizzo determina evidentemente effetti di anticipazione delle spese.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1759, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la facoltà attribuita dall'articolo 2-quater, comma 4, alle regioni e alle province autonome in cui è situata un'impresa di rilevanza strategica nazionale di essere autorizzate allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, determina esclusivamente una modifica della composizione della spesa dei predetti enti, senza comportare effetti sui saldi di finanza pubblica;

    con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga all'anno 2024, introdotta all'articolo 3, comma 2-bis, del riconoscimento, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che nell'anno 2020 ne abbiano presentato richiesta, di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, dagli archivi dell'INPS risulta che i beneficiari della misura sono pari a 52 unità e per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione pari a 900 euro e una retribuzione pari a circa 2.000 euro;

    con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 4-ter, comma 4, la platea dei lavoratori interessati alle aggregazioni e soggetti a politiche attive è stata stimata pari a 15.000 lavoratori con contratto a tempo pieno, con una retribuzione media annua per l'anno 2023 pari a 22.000 euro, ipotizzando l'accesso al beneficio di 8.000 lavoratori a partire da luglio Pag. 462024 e di ulteriori 7.000 lavoratori a partire da aprile 2025;

    con riguardo alla quantificazione delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del medesimo beneficio contributivo, in misura pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si è considerata l'applicazione ai lavoratori beneficiari di una aliquota fiscale media del 23 per cento, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è stata stimata in misura pari al 31 per cento;

    con riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4-ter, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007, con conseguente decremento degli importi riferibili all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, in materia di pensionamento anticipato degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, non incide sul riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei medesimi lavoratori, considerando i risultati dell'attività di monitoraggio certificata dalle specifiche conferenze dei servizi;

    le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione previste con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2-quinquies e dall'articolo 4-ter non pregiudicano la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

    la disposizione di cui all'articolo 4-quater, volta a prevedere l'inclusione del porto di Siracusa nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, ha carattere ordinamentale, analogamente ad altre disposizioni che hanno incluso ulteriori porti nell'ambito delle competenze di autorità di sistema portuali, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

   Appendino 1.01, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato a fornire sostegno pubblico all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti. In particolare, osserva che la proposta emendativa stabilisce, da un lato, che il citato Fondo sia alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e, dall'altro, con disposizione a quest'ultima non pienamente coordinata, reca la copertura finanziaria dei predetti oneri mediante riduzione, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, almeno per l'anno 2024, le necessarie disponibilità;

Pag. 47

   Peluffo 2.4, che, da un lato, configura in termini obbligatori, anziché facoltativi, il finanziamento erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore della società ILVA Spa e, dall'altro, qualifica l'importo del medesimo finanziamento non più come un limite massimo di spesa complessiva, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, bensì come l'ammontare del primo di una serie di possibili finanziamenti, senza peraltro modificare la disposizione di copertura finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 2. Rileva che la proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

   Peluffo 2.6, che qualifica l'importo del finanziamento concedibile dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore della società ILVA Spa non più come un limite massimo di spesa complessiva, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, bensì come la misura iniziale del medesimo finanziamento, da integrare con successivi provvedimenti che rechino finanziamenti in grado di garantire, tra l'altro, la continuità produttiva degli impianti della società ILVA Spa e il mantenimento dei livelli occupazionali, senza peraltro modificare la disposizione di copertura finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 2. Osserva che la proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

   Pavanelli 2.8, che configura il finanziamento che il Ministero dell'economia e delle finanze può concedere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, in favore della società ILVA Spa nei termini non più di un limite massimo di spesa complessiva, bensì nei termini di una misura iniziale del finanziamento medesimo, senza peraltro modificare la disposizione di copertura finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 2. Rileva che la proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

   Peluffo 2.15, che prevede la costituzione da parte del Commissario straordinario di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti siderurgici dell'ILVA Spa. Segnala che la proposta emendativa prevede, altresì, l'assegnazione alla costituenda società di una somma pari a 1 miliardo di euro, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza tuttavia precisare né l'ambito temporale di assegnazione né le fonti di finanziamento del predetto importo, limitandosi a prevedere la successiva vendita della medesima società da parte del Commissario stesso, una volta realizzato l'impianto;

   Appendino 2.0202, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy di un Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della società ILVA Spa, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Pavanelli 2.0203, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy di un Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto dell'ILVA Spa, con una dotazione finanziari di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   L'Abbate 2.0206, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un Fondo per la riqualificazione e la bonifica del sito di interesse nazionale di Taranto, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondentePag. 48 riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Quartini 2.0210, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della regione Puglia al fine di rafforzare i servizi territoriali sociosanitari e di assistenza primaria, di potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce nonché di incrementare la partecipazione ai programmi di screening relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2024, le necessarie disponibilità;

   Pavanelli 2-quinquies.01, che prevede la sospensione, in favore delle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2024. Osserva che la proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, provvedendovi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità.

  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario, segnala le seguenti:

   Peluffo 01.01, che prevede, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy di un Fondo finalizzato a garantire la continuità operativa delle imprese dell'indotto collegato agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Osserva che la proposta emendativa provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri, quanto a 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione o eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi elencati nel catalogo di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la proposta emendativa sembra recare un eccesso di copertura finanziaria per 30 milioni di euro, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità delle modalità di copertura individuate dalla medesima proposta emendativa, con particolare riferimento alle risorse attese dalla rimodulazione o eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi;

   Peluffo 01.02, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy di un Fondo finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Segnala che la proposta emendativa provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione o eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi elencati nel catalogo di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità delle modalità di copertura finanziaria individuate dalla presente proposta emendativa, con particolarePag. 49 riguardo alle risorse attese dalla rimodulazione o eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi;

   Peluffo 01.03, che prevede che un'ulteriore quota, nell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sia destinata alla concessione, a titolo gratuito, di garanzie in favore delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili presenti nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

   Pavanelli 1.11, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che riconoscono, in presenza di determinate circostanze, al cedente del bene o al prestatore del servizio il diritto di portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione dell'imponibile, si applichino anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni e servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari, in termini di possibili minori entrate per l'erario, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   L'Abbate 2.1, che, nel sostituire il capoverso 1-sexies del comma 1 dell'articolo 2, fa venire meno la precisazione secondo cui il finanziamento che il Ministero dell'economia e delle finanze può concedere in favore delle società che gestiscono gli impianti dell'ILVA Spa, ai sensi della citata disposizione, prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria. Al riguardo, considera necessario acquisire una valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, tenuto altresì conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto-legge;

   Evi 2.1000 e L'Abbate 2.14, che affidano alla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale, di concerto con la ASL locale, il compito di verificare se il superamento della soglia massima relativa alla concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento siderurgico dell'ILVA sia correlabile a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento medesimo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di procedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Appendino 2.021, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipula di un accordo di programma tra una serie di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti ivi puntualmente richiamati, finalizzato ad una pluralità di obiettivi di carattere potenzialmente oneroso, tra quali l'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rafforzamento delle infrastrutture materiali e l'istituzione di centri di ricerca. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla modalità di finanziamento dell'accordo di programma previsto dalla medesima proposta;

   Peluffo 2.011, che stanzia 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almenoPag. 50 uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, provvedendo alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Osserva che tale proposta emendativa, inoltre, prevede che entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, siano approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e che, qualora siano conseguiti importi inferiori a quelli dianzi indicati, siano disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione o eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi tali da pervenire a risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per il medesimo anno 2024;

   Cappelletti 2.0204, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria, con una dotazione di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione volta ad escludere che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Al riguardo, nel segnalare che la proposta emendativa non indica l'esercizio in cui si determinano gli oneri da essa prevista e sembra recare coperture finanziarie tra loro alternative, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità delle modalità di copertura finanziaria individuate, con particolare riferimento all'effettiva capacità di reperire le risorse attese da misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica e di lotta all'evasione, nonché dalla rimodulazione o eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi;

   L'Abbate 2.0205, che prevede l'istituzione di una zona franca urbana nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, disponendo una serie di agevolazioni fiscali e contributive in favore delle micro, piccole e medie imprese ivi operanti. Osserva che la proposta emendativa quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   L'Abbate 2.0207, che reca un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinata al processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione volta ad escludere che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   gli identici Peluffo 2.02 e Bonelli 2.03, che prevedono che il Ministero della salute effettui, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una valutazione di impatto sanitario avente ad oggetto lo stabilimento siderurgico di Taranto. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative;

Pag. 51

   Appendino 2-bis.1, che estendono la garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili presenti nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

   Pavanelli 2-quater.1, che prevede, al fine di garantire la cessione pro soluto dei crediti di cui al comma 1, l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE Spa, fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi che incontrano difficoltà di accesso al credito. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   gli identici Evi 2-quinquies.1 e Barzotti 2-quinquies.2, che prevedono che il beneficio dell'integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto collegato a stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sia riconosciuto per tutta la durata della sospensione o riduzione delle attività, anziché per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, come attualmente previsto all'articolo 2-quinquies del provvedimento. Al riguardo, rileva che le proposte emendative in esame appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri derivanti dall'incremento della durata dei trattamenti di integrazione salariale che non sembrano contenibili all'interno del limite di spesa stabilito dal comma 8 dell'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame;

   Barzotti 2-quinquies.3, che, tra l'altro, incrementa a dodici mesi il periodo massimo per il quale ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale è riconosciuta dall'INPS una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa. Osserva che la proposta emendativa, conseguentemente, incrementa da 16,7 a 87 milioni di euro il limite di spesa entro il quale sono concesse, per l'anno 2024, le integrazioni al reddito disciplinate dall'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame, incrementando in misura corrispondente la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo medesimo e la relativa copertura a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2024. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse sul Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2024 e l'idoneità di tale copertura a non pregiudicare eventuali altri interventi programmati a valere sulle risorse del Fondo per la medesima annualità;

   Peluffo 2-quinquies.5, che incide sui requisiti previsti per il riconoscimento delle integrazioni di cui all'articolo 2-quinquies modificando le condizioni in presenza delle quali si ha influsso gestionale prevalente, in particolare prevedendo che esso ricorra quando la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni abbia superato ovvero sia pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse. Osserva che la proposta emendativa, conseguentemente, incrementa da 16,7 a 80 milioni di euro il limite di spesa entro il quale sono concesse, per l'anno 2024, le integrazioni al reddito disciplinate dall'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame, incrementando in misura corrispondente la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo medesimo e la relativa Pag. 52copertura a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse sul Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2024 e l'idoneità di tale copertura a non pregiudicare eventuali altri interventi programmati a valere sulle risorse del Fondo per la medesima annualità;

   Peluffo 2-quinquies.17, che stanzia la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, ai fini dell'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in subappalto. La proposta provvede quindi alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza pregiudizio per eventuali interventi già programmati a valere sulle medesime risorse stanziate per il 2024;

   Barzotti 2-quinquies.0111, che istituisce un Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA, con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinati ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni. La proposta emendativa provvede quindi ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recata dalla proposta emendativa in esame, nonché in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione stanziate per gli anni 2024 e 2025, senza che vi sia pregiudizio per eventuali interventi già programmati a valere sulle risorse stanziate nel medesimo fondo per le suddette annualità;

   Peluffo 3.1, che estende l'applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 176, della legge n. 213 del 2023, anche ai fornitori e ai sub-fornitori, compresi quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Al riguardo, reputa necessaria una conferma, da parte del Governo, circa la possibilità di provvedere all'ampliamento della platea beneficiaria del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale, nei termini previsti dalla proposta emendativa, nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 176, della legge n. 213 del 2023;

   Peluffo 3.3, che incrementa da 19 a 25 milioni di euro il limite di spesa entro il quale è prorogata per l'anno 2024 l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016. Osserva che la proposta provvede ai relativi oneri sia a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione sia mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Pag. 53legge n. 282 del 2004. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa non è correttamente formulata in quanto reca una duplice copertura finanziaria dei medesimi oneri, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse richiamate senza recare pregiudizio ad eventuali interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

   Barzotti 3.4, che concede l'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018, altresì ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana. Precisa che tale proposta emendativa quantifica i relativi oneri in misura pari a 331 mila euro per l'anno 2024, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame;

   Barzotti 3.07, che estende da ottantuno a novantadue mesi il periodo massimo di operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, nonché ad estendere agli anni 2024 e 2025 l'erogazione, in favore dei lavoratori in esubero confluiti nella predetta Agenzia, dell'indennità prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012. Rileva che la proposta emendativa in esame quantifica i relativi oneri in misura pari a 6,6 milioni di euro per il 2024 e 1,5 milioni di euro per il 2025, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, nonché in merito alla effettiva disponibilità delle risorse presenti sul Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2025;

   D'Orso 4-bis. 01, che introduce numerose disposizioni in materia di amministrazione straordinaria, in particolare istituendo la Direzione distrettuale del lavoro nell'ambito dell'ufficio del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, nonché la Direzione nazionale del lavoro nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione, aumentando complessivamente di cento unità il ruolo organico del personale della magistratura, e autorizzando l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo pari a 300 unità. Osserva che la citata proposta emendativa quantifica i relativi oneri in misura pari a 17,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del fondo, istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel quale confluiscono le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali e amministrativi. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa prevede oneri con riferimento a un esercizio finanziario ormai concluso, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, nonché in merito alla effettiva disponibilità delle risorse presenti sul citato fondo, in particolare alla luce del carattere permanente della spesa autorizzata dalla proposta emendativa in esame.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendativa contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Pag. 54

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Esprime altresì parere contrario sulle seguenti proposte emendative, non richiamate dal relatore, che ad avviso del Governo presentano criticità sotto il profilo finanziario, posto che in assenza di apposita relazione tecnica non è dato escludere che dalla loro attuazione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura: Cappelletti 2-quater.3, Peluffo 2-quinquies.4, Evi 2-quinquies.6 e 2-quinquies.9, Santillo 2-quinquies.10 e D'Orso 4.1. Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le motivazioni del parere contrario espresso sugli identici emendamenti Peluffo 2.02 e Bonelli 2.03, in materia di effettuazione della valutazione di impatto sanitario avente ad oggetto lo stabilimento siderurgico di Taranto, posto che gli adempimenti ivi previsti in capo al Ministero della salute sono comunque riconducibili ai compiti ordinariamente svolti dall'ISPRA e dalle ARPA regionali, in qualità di enti strumentali della pubblica amministrazione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che le proposte emendative citate dall'onorevole Ubaldo Pagano appaiono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) invita la rappresentante del Governo a effettuare ulteriori verifiche, sottolineando che agli adempimenti previsti dagli identici emendamenti Peluffo 2.02 e Bonelli 2.03 può provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali degli enti interessati.

  Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle valutazioni svolte dal deputato Pagano, invita la sottosegretaria Albano a compiere un supplemento di istruttoria sull'emendamento Evi 2.1000, volto ad attribuire alla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale, di concerto con la ASL locale, il compito di verificare se il superamento della soglia massima relativa alla concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento siderurgico dell'ILVA sia correlabile a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento medesimo, posto che ad ogni evidenza le amministrazioni interessate, che già effettuano tale verifica in ordine ad altre sostanze inquinanti, potranno comunque provvedere alle nuove attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel concordare con le considerazioni svolte dal deputato Grimaldi, segnala che anche l'emendamento L'Abbate 2.14, di contenuto simile all'emendamento Evi 2.1000, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritenendo che la valutazione espressa dalla rappresentante del Governo sembra motivata da un giudizio sul merito della proposta emendativa. Analogamente, non ravvisa profili problematici dal punto di vista finanziario con riferimento agli articoli aggiuntivi L'Abbate 2.0205 e 2.0207 e Barzotti 2-quinquies.0111, che utilizzano a copertura, rispettivamente, il Fondo per le esigenze indifferibili e il Fondo sociale per occupazione e formazione, evidenziando come anche in tal caso la contrarietà del Governo non possa essere giustificata dalla presunta incapienza dei fondi medesimi, ripetutamente impiegati dallo stesso Esecutivo, per importi spesso ben superiori, per finalità di copertura delle proprie iniziative legislative.
  Non condivide, infine, le motivazioni espresse dal Governo per argomentare la propria contrarietà sull'articolo aggiuntivo Pag. 55Cappelletti 2.0204. Osserva, infatti, che l'Esecutivo, mentre ora invoca la mancata disponibilità di risorse a valere sul periodo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito della legge di bilancio per il 2024 ha invece cospicuamente attinto al medesimo Fondo allo scopo di assicurare le risorse destinate al finanziamento delle opere connesse alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, rettifica il precedente orientamento sugli identici articoli aggiuntivi Peluffo 2.02 e Bonelli 2.03, nonché sugli emendamenti Evi 2.1000 e L'Abbate 2.14, sui quali, a seguito delle ulteriori verifiche tecniche effettuate per le vie brevi, esprime dunque nulla osta, nel presupposto che le amministrazioni a vario titolo coinvolte potranno provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ribadisce invece, per le ragioni in precedenza esposte, il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Cappelletti 2.0204, L'Abbate 2.0205 e Barzotti 2-quinquies.0111, in quanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti da ultimo forniti dalla sottosegretaria Albano, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 01.01, 01.02, 01.03, 1.11, 1.01, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.15, 2.011, 2.021, 2.0202, 2.0203, 2.0204, 2.0205, 2.0206, 2.0207, 2.0210, 2-bis.1, 2-quater.1, 2-quater.3, 2-quinquies.1, 2-quinquies.2, 2-quinquies.3, 2-quinquies.4, 2-quinquies.5, 2-quinquies.6, 2-quinquies.9, 2-quinquies.10, 2-quinquies.17, 2-quinquies.01, 2-quinquies.0111, 3.1, 3.3, 3.4, 3.07, 4.1, 4-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenuto nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti 4.500, 8.500 e delle proposte emendative riferite agli articoli da 15 a 36 del provvedimento, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione Bilancio nella precedente seduta del 5 marzo 2024 si è pronunciata sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento in esame, contenute nel fascicolo n. 1. Avverte che nella presente sede la Commissione Bilancio è invece chiamata ad esprimersi sugli emendamenti 4.500, 8.500 della Commissione Trasporti, nonché sulle proposte emendative riferite agli articoli da 15 a 36 del provvedimento, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.
  Al riguardo, in primo luogo propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Brambilla 27.012, la cui copertura finanziaria appare carente. Evidenzia infatti che la citata proposta emendativa, nel prevedere l'abrogazione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70 del Codice della strada, e la soppressione del servizi pubblici non di linea con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dispone che, con decreto del Ministro della salute, siano stabiliti i Pag. 56criteri per la dismissione e la possibile collocazione degli animali utilizzati per tali servizi in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute e provvede agli oneri che ne derivano, pari a 400.000 euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della salute, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2024.
  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quale ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai profili di carattere finanziario, segnala le seguenti:

   Ghirra 15.66, che, nel sostituire il numero 1.3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 15, modifica l'articolo 7 del Codice della strada, prevedendo che, con ordinanza del sindaco, i comuni possano vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade riservate a servizi pubblici di trasporto solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi, come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla realizzazione, con oneri a carico dei comuni, di interventi infrastrutturali compensativi;

   Pastorella 15.03, che demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, la previsione delle opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di adeguarla a quanto previsto dall'articolo 34-bis della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, in materia di guida autonoma, e a quanto previsto dal Regolamento UN/ECE R-157 in materia di omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che eventuali adempimenti aggiuntivi a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricato di omologare i veicoli dotati del sistema automatizzato di mantenimento della corsia, siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Pastorella 15.016, che disciplina l'attività di noleggio di autocaravan svolta in forma occasionale, la quale non costituisce uso commerciale dell'unità. La proposta, in particolare, subordina l'effettuazione del noleggio alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Questura territorialmente competente. Si prevede, inoltre, che i proventi derivanti dalla suddetta attività di noleggio siano assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenuti in relazione all'attività di noleggio. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi, in primo luogo, che le Amministrazioni interessate possano provvedere alla predisposizione delle modalità telematiche e semplificate della comunicazione dell'attività di noleggio oggetto della proposta emendativa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Appare, inoltre, necessario un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti, in termini di gettito, dalla disciplina fiscale dell'attività di noleggio introdotta dalla proposta emendativa;

   Ghirra 16.01002 e Gianassi 16.03, che, nell'introdurre nuovi commi all'articolo 72 del Codice della strada, prevedono che i veicoli a motore destinati al trasporto di persone o merci appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) Pag. 57dell'articolo 47 del medesimo Codice, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva per consentire agli utenti vulnerabili di individuare gli angoli ciechi e devono essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili in grado di emettere un segnale acustico di allerta. Le proposte emendative istituiscono quindi, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e provvedono alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, anche considerando che i costi per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza potrebbero gravare su amministrazioni pubbliche;

   gli identici Pastorella 16.01 e Gianassi 16.02, che, nell'introdurre nuovi commi all'articolo 72 del Codice della strada, prevedono che i veicoli a motore destinati al trasporto di persone o merci appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 47 del medesimo Codice, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva per consentire agli utenti vulnerabili di individuare gli angoli ciechi e devono essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili in grado di emettere un segnale acustico di allerta. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, con particolare riferimento agli eventuali oneri derivanti dall'acquisto dei dispositivi di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche;

   gli identici Iaria 19.01 e Ghirra 19.06, che, nel modificare l'articolo 14 del Codice della strada riguardante i poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, prevedono che tali enti provvedano alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, evitando interferenze con la circolazione veicolare, e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica e che, a tale scopo, valutino, con cadenza biennale, il rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, con particolare riferimento alla realizzazione delle strutture di attraversamento ivi previste;

   Gadda 23.30, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di ristorare i comuni per i mancati incassi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, in materia di disciplina della sosta. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla proposta emendativa si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria indicata dalla proposta emendativa, con particolare riferimento all'utilizzo, negli anni successivi al 2024, del Fondo per le esigenze indifferibili;

   Lupi 24.01000, che modifica l'articolo 201 del Codice della strada, in materia di notificazione delle violazioni del Codice medesimo, al fine di prevede che, ferme restando le spese di notificazione e le modalità di determinazione delle relative tariffe le spese di accertamento sono determinate in misura non superiore a euro 5. Al riguardo, posto che la normativa vigente pone le spese di accertamento e notificazione a carico di chi sia tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della misura massima delle spese di accertamento stabilita dalla proposta emendativa al fine di escludere che tale misura massima possa Pag. 58determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione dell'impossibilità di rivalersi sul soggetto tenuto al pagamento della sanzione;

   D'Alfonso 27.1000, che prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, che devono essere pubblicati in apposito elenco e in formato cartografico su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra gli altri compiti ad essa assegnati, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, qualora necessaria, di nuove infrastrutture che sono finanziate con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al 50 per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alle disposizioni relative al finanziamento degli investimenti e della manutenzione delle reti stradali;

   gli identici Ghirra 27.010 e Pastorino 27.011, che, nel sostituire l'articolo 70 del Codice della strada concernente la circolazione di veicoli a trazione animale, introducono, tra l'altro, il divieto di servizio di piazza con veicoli a trazione animale e prevedono, su richiesta dei titolari, la riconversione delle relative licenze in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica. Le medesime proposte emendative, inoltre, sono volte a prevedere che, in caso di utilizzo del veicolo a trazione animale in violazione del divieto, sia sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, anche con riferimento agli oneri derivanti dalla custodia degli animali e dei veicoli confiscati;

   Cherchi 27.09, che, nel sostituire l'articolo 70 del Codice della strada, al fine di vietare l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e ai servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone a fini turistici, dispone che, con decreto del Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalità per l'affidamento provvisorio degli animali alle associazioni o agli enti per la protezione degli animali riconosciuti dal Ministero della salute, nonché le modalità di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di mezzi ecologici alternativi che non prevedano l'impiego di animali, nonché le agevolazioni e gli incentivi economici che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare il passaggio ad una mobilità sostenibile e non cruenta. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento agli eventuali oneri connessi all'affidamento degli animali, nonché alle agevolazioni e agli incentivi ivi previsti;

   Barbagallo 32.01001, che apporta modifiche a diverse disposizioni del Codice della strada, intervenendo in particolare sulla disciplina delle procedure e della documentazione occorrente all'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, prevista dall'articolo 93 del predetto Codice, e modifica l'articolo 215 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, al fine di attribuire la classificazione di interesse storico o collezionistico ai motoveicoli e agli autoveicoli iscritti in registri elencati dalla medesima proposta emendativa. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai possibili effetti fiscali, in termini di minor gettito, derivanti dalla Pag. 59attribuzione della classificazione di interesse storico o collezionistico ai motoveicoli e agli autoveicoli iscritti nei registri richiamati dalla proposta medesima;

   Barbagallo 32.01000, che amplia l'elenco dei registri dall'iscrizione ai quali consegue l'inclusione dei motoveicoli e degli autoveicoli ivi iscritti tra quelli di interesse storico e collezionistico. La proposta, inoltre, demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la predisposizione, sentiti gli enti certificatori dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico, della lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché la disciplina dei requisiti e delle modalità di individuazione di ulteriori enti certificatori. Al riguardo, considera necessario, in primo luogo, che il Governo fornisca un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai possibili effetti fiscali, in termini di minor gettito, derivanti dall'estensione delle categorie di motoveicoli e autoveicoli di interesse storico o collezionistico connessa alla proposta medesima. Appare necessario, inoltre, che il Governo confermi che le amministrazioni interessate potranno svolgere le attività di predisposizione della lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli con le risorse disponibili a legislazione vigente;

   Iaria 32.01002, che demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la predisposizione, sentiti gli enti certificatori dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico, della lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché la disciplina dei requisiti e delle modalità di individuazione di ulteriori enti certificatori. Al riguardo, reputa necessario, in primo luogo, che il Governo confermi che le amministrazioni interessate potranno svolgere le attività di cui alla proposta emendativa con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Appare necessario, inoltre, che il Governo fornisca un chiarimento sui possibili effetti fiscali, in termini di minor gettito, conseguenti alla predisposizione della lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli;

   Ghirra 35.31, che prevede, tra i principi e criteri direttivi definiti dal comma 3 dell'articolo 35 per l'esercizio della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, l'adozione di tutte le iniziative per riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti, potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni e dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico, a svantaggio del personale del settore pubblico rispetto agli ispettori privati autorizzati, a parità di attività svolta. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione dei principi e criteri di delega introdotti dalla proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito della cornice finanziaria prevista dal comma 9 dell'articolo 35, i sensi delle quali dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo il ricorso al meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, la cui adozione è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

Pag. 60

   Brambilla 35.71, che, nell'aggiungere la lettera l-bis) tra i principi e i criteri direttivi definiti dal comma 3 dell'articolo 35 per l'esercizio della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione stradale, prevede che siano adottate misure per la tutela dell'utenza della strada in aree caratterizzate da elevata densità di fauna selvatica anche attraverso la costruzione di passaggi faunistici e di barriere e recinzioni utili a indirizzare la fauna selvatica verso tali passaggi e l'installazione di dissuasori acustici o visivi per ridurre il numero di attraversamenti in coincidenza col passaggio di veicoli. Al riguardo, risulta necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione dei principi e criteri di delega introdotti dalla proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito della cornice finanziaria prevista dal comma 9 dell'articolo 35, in base al quale dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo il ricorso al meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, la cui adozione è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

   Casu 35.1008, che prevede, tra i principi e i criteri direttivi definiti dal comma 3 dell'articolo 35 per l'esercizio della delega in materia di motorizzazione e circolazione stradale, l'introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico e, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, l'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione dei principi e criteri di delega introdotti dalla proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito della cornice finanziaria prevista dal comma 9 dell'articolo 35, i sensi delle quali dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo il ricorso al meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, la cui adozione è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

   Gaetana Russo 35.1015, che, nell'aggiungere la lettera s-bis) tra i principi e i criteri direttivi definiti dal comma 3 dell'articolo 35 per l'esercizio della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione stradale, prevede che sia potenziata la pianta organica del personale del Dipartimento dei trasporti e della navigazione, in numero pari a cento posti, in materia di attività in missione presso le officine autorizzate dalla legge 1° dicembre 1986, n. 870, per l'espletamento delle operazioni di revisioni tecniche per veicoli con una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione dei principi e criteri di delega introdotti dalla proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito della cornice finanziaria prevista dal comma 9 dell'articolo 35, in base al quale dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo il ricorso al meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la Pag. 61loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, la cui adozione è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

   Ghirra 35.89, che, nell'aggiungere la lettera s-bis) al comma 3 dell'articolo 35, prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, l'adozione di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione dei principi e criteri di delega introdotti dalla proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito della cornice finanziaria prevista dal comma 9 dell'articolo 35, i sensi delle quali dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo il ricorso al meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, la cui adozione è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

   Iaria 35.1002, che aggiunge al principio e criterio direttivo concernente la predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzati anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, la previsione di un adeguato aumento dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione dei principi e criteri di delega introdotti dalla proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito della cornice finanziaria prevista dal comma 9 dell'articolo 35, in base al quale dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo il ricorso al meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, la cui adozione è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

   Casu 35.1010, che integra il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 35, comma 3, lettera u), del disegno di legge in esame, in materia di semplificazione, con finalità di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, al fine di prevedere l'installazione di dispositivi di sicurezza denominati Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se all'adempimento del principio di delega sopra richiamato, come modificato dalla proposta emendativa, possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 35, comma 9, del provvedimento riferita all'attuazione della delega;

   Casu 35.145, che introduce, tra le materie oggetto dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 4 dell'articolo 35, l'adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati «angoli ciechi» sui veicoli pesanti, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per Pag. 62i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della disposizione di cui alla proposta emendativa possa provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto previsto dall'articolo 35, comma 9, del disegno di legge in esame;

   Gaetana Russo 35.01014, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, presso il Dipartimento dei trasporti e della navigazione del Ministero medesimo, cento unità di personale con profilo tecnico da inquadrare nell'Area Funzionari – Famiglia tecnica del comparto funzioni centrali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della disposizione, al fine di rafforzare i servizi resi dal Ministero in materia di attività di missione presso le officine autorizzate per l'espletamento delle operazioni di revisioni tecniche per i veicoli con una massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate. A tali fini, il Ministero è autorizzato ad utilizzare in via preferenziale le graduatorie di pubblici concorsi già approvate e in essere presso altre amministrazioni pubbliche o enti locali, ovvero ad avviare apposito concorso pubblico. La proposta emendativa provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in euro 4.336.205,24 a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame, al fine di valutare la congruità della copertura finanziaria da questa prevista.
   Segnala, infine, che gli emendamenti 4.500 e 8.500 della Commissione Trasporti e le restanti proposte emendative riferite agli articoli da 15 a 36, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sulle proposte emendative in esame.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, anche tenuto conto dell'andamento degli odierni lavori dell'Assemblea, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte emendative ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.