CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 marzo 2024
264.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 6 marzo 2024.Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (C. 1759 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina BARZOTTI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1759 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 7 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 52 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di approfondirePag. 4 la riconducibilità alla finalità unitaria sopra descritta dell'articolo 4-quater che amplia l'area territoriale di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 52 commi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di tre decreti ministeriali;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    l'articolo 4-ter prevede incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale; in particolare, il comma 1, con un primo periodo di difficile leggibilità, composto da ben 168 parole, disciplina la possibilità per le “nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione” di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali ai fini della sottoscrizione di un accordo contenente un progetto industriale e di politica attiva; il secondo periodo prevede che “la nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente all'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione”; il terzo periodo prevede infine che con decreto del Ministro del lavoro sono disciplinati “meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione”; i commi successivi disciplinano infine forme di incentivazione per la nuova impresa, disponendo tra le altre cose un esonero contributivo per il datore di lavoro; al riguardo potrebbe costituire oggetto di precisazione a che cosa si riferisca il termine “revoca”, se all'accordo relativo al progetto industriale o agli incentivi di cui ai commi successivi; la successiva lettera e) del comma 2 prevede poi l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle “operazioni straordinarie di cui al comma 1” per almeno quarantotto mesi; al riguardo il riferimento appare essere alle operazioni di aggregazione di cui al comma 1, che però in tale comma non sono definite “straordinarie”;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024 (presentato per la conversione al Senato AS. 1011), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda infine che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare”;

   l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2024;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunitàPag. 5 di approfondire l'articolo 4-ter, commi 1 e 2;

  Il Comitato raccomanda infine:

   abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la “confluenza” di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.»

  Alfonso COLUCCI, nel condividere la proposta di parere, ritiene di particolare rilievo la raccomandazione di evitare la «confluenza» tra decreti-legge, una raccomandazione che, oltre ad essere coerente con i precedenti del Comitato, riprende anche le considerazioni critiche sul fenomeno della «confluenza» che sono emerse nelle audizioni dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa attualmente svolta dal Comitato, congiuntamente al Comitato per la legislazione del Senato.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.10.