CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 febbraio 2024
259.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, dopo aver rammentato che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento, ricorda altresì che nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, la relatrice per la I Commissione, onorevole Montaruli, ha svolto la relazione introduttiva con riguardo agli articoli da 1 a 7 del provvedimento.
  Invita dunque il relatore per la I Commissione, Alessandro Colucci, e i relatori per la II Commissione, Bisa e Pittalis, a svolgere le relazioni per le parti di rispettiva competenza.

  Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), relatore per la I Commissione, incentra la sua relazione sugli articoli da 19 a 24 del disegno di legge, evidenziando che l'articolo 19 interviene sul testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per introdurre un nuovo reato, finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza. Più nel dettaglio, la disposizione, inserendo un ulteriore comma 7.1 nell'articolo 14 del testo unico che disciplina il trattenimento nei centri per i rimpatri (CPR) quale misura esecutiva dell'espulsione, punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque – durante il trattenimento o la permanenza in un punto di crisi (strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 142 del 2015), in un centro governativo di accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza (centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015), ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 (in tema servizi di accoglienza prestati dagli enti locali ai Pag. 7titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) – mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere in tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta. La mera partecipazione alla rivolta è punita con la pena della reclusione da uno a quattro anni. La stessa disposizione prevede le seguenti aggravanti di pena: reclusione da due a otto anni se il fatto è commesso con l'uso di armi; reclusione da dieci a venti anni nelle ipotesi in cui, nel corso della rivolta, taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, anche se il decesso o la lesione personale sia avvenuta immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa. L'articolo 19 interviene inoltre, per esigenze di coordinamento, sul comma 7-bis dell'articolo 14 del TU immigrazione.
  Passando a descrivere il successivo articolo 20, fa presente che la norma contiene disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza – carabinieri, agenti della polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo della Polizia penitenziaria – a portare senza licenza, quando non sono in servizio, alcune tipologie di armi: si tratta, in particolare, in base all'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al Regio decreto n. 773 del 1931) di armi lunghe da fuoco, rivoltelle e pistole di qualunque misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65 centimetri. La disposizione autorizza quindi il Governo ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al Regio decreto n. 635 del 1940) con regolamento di delegificazione.
  Rileva poi che l'articolo 21 estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione ai capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo o che commettano atti di resistenza contro navi della Guardia di Finanza impiegate in attività istituzionali. A tal fine, il comma 1 estende l'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 1409 del 1956, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, anche alle attività del naviglio della Guardia di finanza impegnato in altre funzioni istituzionali nonché ai comandanti di navi straniere. Inoltre, modificando con il comma 2 gli articoli 1099 (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra) e 1100 (Resistenza o violenza contro nave da guerra) del codice della navigazione, il disegno di legge prevede la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo (modifica dell'articolo 1099) e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (modifica dell'articolo 1100).
  Per quanto attiene all'articolo 22, evidenzia che esso è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del codice penale. Più in particolare, fa presente che la norma integra il comma 3 dell'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali, di cui alla legge n. 145 del 2016, che contiene disposizioni in materia penale applicabili al personale che partecipa a tali missioni. Il comma 3, che già prevede la non punibilità per il personale che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, viene integrato estendendo la non punibilità anche all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commetterePag. 8 i delitti di violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni, di illegittime interferenze nella vita privata nonché di violazione dei segreti (rammenta che si tratta delle fattispecie di cui agli articoli da 614 a 623-ter del codice penale).
  Per quanto concerne l'articolo 23, sottolinea che esso reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza. In particolare, il comma 1, alla lettera a), intervenendo sull'articolo 13 della legge n. 124 del 2007 (la legge reca la nuova disciplina dei servizi di informazione), prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza – e più specificamente al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – la collaborazione e l'assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale; la disposizione, inoltre, amplia il novero dei soggetti tenuti a prestare la collaborazione, estendendo tale obbligo alle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. La disposizione poi rende permanenti le norme introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 – e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 31 dicembre 2024 –, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, conseguentemente abrogando il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015, recante le medesime disposizioni in via transitoria (comma 2, lettera b). Le norme messe a regime riguardano: l'estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo. Il disegno di legge sul punto non si limita a stabilizzare la normativa già introdotta in via transitoria, ma aggiunge al catalogo delle condotte scriminabili la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (comma 1, lettera b); l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; la tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni (comma 2, lettera a); possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (comma 3). Infine, il comma 4, modificando l'articolo 14 del decreto legislativo n. 186 del 2021, prevede la possibilità per AISI e AISE di richiedere, secondo modalità definite d'intesa, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo, al fine di prevenire ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 24 – inserendo nella legge n. 108 del 1996, che detta disposizioni in materia di usura, il nuovo articolo 14-bis – istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti. In particolare, l'esperto, che in base al comma 1 svolge funzioni di consulenza e di assistenza, deve garantire un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e deve essere iscritto in un apposito albo, istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. In base al comma 2 possono fare richiesta di iscrizione all'albo, oltre a coloroPag. 9 che sono iscritti nel registro dei revisori legali e agli iscritti all'ordine dei commercialisti ed esperti contabili, anche soggetti dotati di specifiche competenze nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa. In base al comma 3, la richiesta di iscrizione deve essere corredata da una autocertificazione che attesti l'assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011). Il comma 4 dispone che l'incarico di esperto sia conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario mentre il comma 5 prevede che del conferimento venga data comunicazione alla società CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa), che in base al comma 14 dovrà tempestivamente segnalare al prefetto e all'ordine professionale eventuali violazioni dei doveri da parte dell'esperto. Il comma 6 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico all'esperto le somme erogate attraverso i mutui confluiscano in un patrimonio autonomo e separato costituito all'esclusivo scopo di rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura. Il comma 7 aggiunge che nel caso in cui emerga, anche tramite segnalazione dell'esperto, che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le predette finalità di reinserimento nel circuito dell'economia legale, i relativi provvedimenti di assegnazione dei benefìci possono essere revocati, con recupero delle somme erogate. L'esperto, a pena di decadenza, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi; egli inoltre deve svolgere con diligenza una serie di compiti, puntualmente indicati al comma 8, che vanno dal supporto per i progetti di capitalizzazione e per le attività di gestione del mutuo erogato, sulle quali l'esperto è tenuto a presentare un rendiconto, con cadenza periodica e ogni volta che il prefetto lo richieda, alla presentazione di una relazione annuale sul proprio operato al prefetto, all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, al sostegno alla vittima dell'usura in qualsivoglia azione indirizzata alla ripresa della sua attività economica. Nel caso voglia farsi coadiuvare da altri soggetti qualificati, l'esperto deve farne richiesta al prefetto che gli ha conferito l'incarico. In base al comma 9, all'esperto si applicano, quali cause di incompatibilità, le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dal codice civile per i sindaci di società per azioni; egli inoltre, ai sensi del comma 10, è tenuto alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni, adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità della relazione annuale. Il comma 11 fissa la durata dell'incarico in 5 anni e ne prevede la rinnovabilità per una sola volta; sono sempre possibili le dimissioni volontarie dall'incarico, da comunicare, con preavviso di almeno 45 giorni, al prefetto e alla società CONSAP Spa. Il comma 12 prevede che l'esperto e il beneficiario possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato in caso di dissenso, di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento, mentre il comma 13 prevede che l'incarico dell'esperto sia revocabile dal prefetto, ad esempio a fronte di azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8 che, qualora accertate, danno luogo alla cancellazione dell'esperto dall'albo e alla nomina di un nuovo esperto per garantire la continuità nello svolgimento dell'attività di supporto. In base al comma 15, il compenso spettante all'esperto è corrisposto annualmente, a seguito della presentazione della relazione annuale a cura del medesimo, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, senza alcuna decurtazione della somma erogata alla vittima del delitto di usura. Il comma 16, infine, demanda ad un apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, Pag. 10di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la normativa di dettaglio circa i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché per la tenuta e la gestione del medesimo, il limite al numero di incarichi ricopribili, le modalità di conferimento secondo criteri di trasparenza e con il rispetto del principio di rotazione degli incarichi, la determinazione del compenso minimo e massimo, anche in relazione all'ammontare del beneficio concesso alla vittima di usura, da aggiornare ogni tre anni nonché le modalità per l'audizione, da parte del prefetto, dell'esperto o del beneficiario ai sensi del comma 12.
  Evidenziando che con l'articolo 24 è dunque conclusa la descrizione delle disposizioni prevalentemente riconducibili alle competenze della Commissione Affari costituzionali, preannuncia che le restanti parti del disegno di legge saranno trattate negli interventi dei relatori per la Commissione Giustizia.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice per la II Commissione, facendo seguito alla relazione del collega Colucci, relatore della I Commissione, incentra la sua relazione sugli articoli da 8 a 15 del provvedimento.
  Rileva che l'articolo 8 interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall'altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell'immobile.
  Precisa che si tratta di una tematica già oggetto di esame, presso la Commissione Giustizia, in sede di esame della proposta di legge C. 566 Bisa e abbinate, che pure introduceva un reato ad hoc per questa fattispecie ed una specifica disciplina del procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato.
  Preliminarmente, sottolinea che la citata proposta di legge a sua prima firma C. 566 riproponeva un tema particolarmente sentito dalla Lega che già nella precedente legislatura aveva presentato una proposta in tal senso. Rammenta inoltre che nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione Giustizia ha adottato come testo base proprio tale proposta di legge.
  In proposito, occorre ricordare che, nel nostro ordinamento, l'occupazione abusiva di un immobile è un illecito civile, che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento dei danni, oltre che un reato, punito con la reclusione sino a tre anni, se si configura la fattispecie dell'articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici).
  Il nuovo delitto dell'articolo 624-bis (occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.
  Alla stessa pena – la reclusione da due a sette anni – soggiace chi si appropria di un immobile altrui – non viene peraltro specificato in questo caso che debba essere destinato al domicilio – con artifizi o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato, nonché colui che si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione, fuori dei casi di concorso nel reato.
  Il terzo comma del nuovo articolo reca una causa di non punibilità a favore dell'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
  Il reato in oggetto è perseguibile a querela della persona offesa salvo il caso in cui sia commesso su immobili pubblici o a destinazione pubblica.
  Viene quindi introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile), che delinea una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell'immobile con decreto del giudice – nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari – che sia stato oggetto di occupazione arbitraria.
  Inoltre, se l'immobile occupato corrisponde all'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, Pag. 11espletati accertamenti sommari tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione medesima, sono tenuti a recarsi presso l'immobile. Quindi, se sussistono fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione ordinano all'occupante l'immediato rilascio. E in caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine o assenza dell'occupante, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica.
  Dal verbale delle attività svolte devono ovviamente risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio e deve esserne data copia al destinatario dell'ordine di rilascio, nonché essere trasmesso, nelle 48 ore successive, al pubblico ministero competente che può disporre la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio o chiedere al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro 48 ore dalla ricezione del verbale.
  Nel caso di inosservanza dei termini previsti, oppure se l'ordinanza di convalida non interviene entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia. Infine, si prevede che copia dell'ordinanza e del decreto di reintegrazione nel possesso debba essere immediatamente notificata all'occupante.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 640 (truffa) del codice penale
  Allo scopo di rafforzare il contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, il comma 1, lettera a) sostituisce l'attuale aggravante («avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa») – che prevede una sanzione da uno a cinque anni di reclusione e la multa – con una specifica ed autonoma ipotesi di truffa aggravata, con una pena da due a sei anni di reclusione oltre la multa (da 700 a 3.000). L'aumento di pena rende quindi applicabile anche la misura cautelare in carcere.
  Inoltre, con la integrazione all'articolo 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) del codice di procedura penale si prevede che la misura precautelare ivi disciplinata sia applicabile anche alla descritta truffa aggravata.
  Evidenzia che su tale argomento, proprio su iniziativa della Lega, è già stato approvato al Senato un provvedimento volto a combattere, sul piano penale, il fenomeno della circonvenzione di persone anziane, tematica che è stata quindi mutuata dal presente provvedimento licenziato dal Governo.
  L'articolo 10, al comma 1 lettera a), estende l'ambito della misura di prevenzione del DACUR, cosiddetto «DASPO urbano» ovvero la possibilità per il sindaco di irrogare una sanzione pecuniaria e impartire un ordine di allontanamento dal luogo della condotta illecita, valido quarantotto ore, nei confronti dell'autore di condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, o di chi – nei suddetti spazi – viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero esercita il commercio abusivo. In caso di reiterazione della condotta, il questore è autorizzato a disporre, il divieto – la cui violazione è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno – di accesso ad una o più delle suddette aree, qualora ravvisi un pericolo per la sicurezza, per un periodo non superiore a dodici mesi, La novella interviene su tale misura, estendendone l'ambito soggettivo, in quanto ne diventano potenziali destinatari anche soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio.
  Il comma 1 lettera b), abroga la norma che prevede la mera possibilità (e non l'obbligo) di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso alle aree di trasporto (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 14 del 2017).
  Conseguentemente, il comma 2 integra il contenuto dell'articolo 165 del codice penale (Obblighi del condannato) in relazionePag. 12 alla sospensione condizionale della pena prevedendo che debba essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere ai luoghi in argomento. A ciò consegue il fatto che, se il divieto di accesso non è osservato, il giudice deve revocare la sospensione condizionale della pena.
  L'articolo 11 trasforma l'illecito amministrativo commesso da chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, a delitto punibile con la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro, e lo estende anche ai casi di blocco di strada ferrata, novellando in tal senso l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948.
  Inoltre, inserisce nella citata disposizione un'aggravante speciale ad effetto speciale per l'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, graduando il trattamento sanzionatorio da sei mesi a due anni di reclusione, mentre sopprime il riferimento all'applicazione della sanzione per i promotori e gli organizzatori.
  L'articolo 12 abroga all'articolo 146 del codice penale (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena) la disposizione che differisce l'esecuzione di una pena non pecuniaria se deve aver luogo nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni uno (attualmente prevista ai nn. 1) e 2) del primo comma).
  L'abrogazione si estende anche alla disposizione – recata dal secondo comma – secondo cui tale obbligo di differimento non opera o viene revocato se la gravidanza si interrompe, o la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale o, ancora, se il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
  Conseguentemente, si modifica l'articolo 147 del codice penale (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), al fine di rendere facoltativo il rinvio della pena restrittiva della libertà personale per tali soggetti – come già attualmente previsto per la madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni – e prevedere anche in tale ipotesi la revoca del provvedimento di rinvio qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. La disposizione in esame integra le ipotesi di revoca, estendendole anche al caso in cui la madre, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.
  Infine, si vieta il differimento della esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni tre, se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
  In questo caso di impossibilità di rinvio della pena, riemerge un trattamento differente. Per la madre con figlio tra uno e tre anni viene disposto che l'esecuzione «può» aver luogo in alternativa rispetto all'istituto penitenziario ordinario, anche presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri. Invece, per la donna incinta o madre di prole fino a un anno, l'esecuzione «deve» comunque avvenire presso gli ICAM, restando quindi fermo il divieto di esecuzione della pena negli istituti penitenziari, mentre non appare del tutto chiaro se sia praticabile o meno disporre la detenzione domiciliare (articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975).
  L'articolo 13 modifica l'articolo 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio) al fine di punire l'impiego di minori sino a sedici anni – anziché sino a quattordici anni come prevede la norma vigente – e innalzare l'attuale limite massimo della reclusione fino a tre anni con la previsione di una pena edittale minima di un anno e massima di cinque anni.
  Inoltre si novella il secondo comma, che punisce che organizza, si avvale o favorisce la condotta di accattonaggio, al fine di includere nella fattispecie del delitto anche l'induzione all'accattonaggio. Ancora, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale Pag. 13che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà.
  L'articolo 14 interviene sull'articolo 336 c. p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e sull'articolo articolo 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale).
  In entrambi sono aggiunti due commi, finalizzati rispettivamente ad introdurre la circostanza aggravante a effetto speciale dell'aumento della pena di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di (o per opporsi a) un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e il divieto di prevalenza delle attenuanti, diverse da quella della minore età, rispetto alla predetta aggravante.
  L'articolo 15 novella l'articolo 583-quater del codice penale (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).
  In primo luogo viene esteso l'ambito applicativo del reato, in quanto si sostituisce l'espressione «pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive» con quella più ampia di «ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni». Inoltre, viene introdotta anche una specifica sanzione, da 2 a 5 anni, per le lesioni semplici, attualmente rientranti nella disposizione generale di cui all'articolo 582 del codice penale.
  Per ragioni di coordinamento formale, nel testo si procede anche ad una modifica del secondo comma e della rubrica.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore per la II Commissione, nel passare ad illustrare i restanti articoli del provvedimento, sottolinea che l'articolo 16 modifica l'articolo 639 del codice penale (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) introducendo un'aggravante di pena – reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro – ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione alla quale appartengono.
  Inoltre si interviene in tema di recidiva, introducendo anche in questo caso una specifica aggravante della pena prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.
  Sul punto, si ricorda che è stata esaminata dalla Commissione Giustizia e quindi approvata in via definitiva la legge n. 6 del 2024 che, a sua volta, introduce nel medesimo articolo 639 ulteriori aggravanti.
  L'articolo 17 interviene sull'articolo 192 del codice della strada (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) per inasprire le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi ivi previsti da parte dei conducenti dei veicoli, quali quello di esibire documenti, consentire ispezioni del veicolo o arrestare il veicolo. La sanzione prevista è da 100 a 400 euro (attualmente, è da 87 a 344 euro).
  Per la sola inosservanza dell'invito a fermarsi, la sanzione è fissata da 200 a 600 euro e, in caso di reiterazione nel biennio, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.
  Invece, per il caso di forzatura di un posto di blocco si prevede la sanzione del pagamento da euro 1.500 ad euro 6.000 e la sospensione della patente da tre mesi a un anno.
  Infine, viene ritoccata la tabella dei punteggi prevista dall'articolo 126-bis dello stesso codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità.
  L'articolo 18, al fine di rafforzare le misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari integra l'articolo 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi), per introdurre un'aggravante a effetto comune (aumento della pena edittale fino ad un terzo) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. La fattispecie punita ai sensi del citato articolo 415 consiste nell'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odioPag. 14 fra le classi sociali, punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
  Ancora, si introduce il nuovo reato di cui all'articolo 415-bis (rivolta all'interno di un istituto penitenziario). Le condotte che integrano la fattispecie sono quelle di promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, attuate mediante: atti di violenza o minaccia; resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti; tentativi di evasione. Tali condotte devono essere poste in essere da 3 o più persone riunite. Anche la mera partecipazione alla rivolta è punita.
  La pena è la reclusione da 2 a 8 anni, mentre per la mera partecipazione alla rivolta è prevista la reclusione da 1 a 5 anni. Tuttavia sono previste alcune aggravanti che comportano un aumento della pena quali l'uso di armi (da 3 a 10 anni), nonché l'aver causato lesioni personali (aumento della pena fino ad un terzo), o la morte (da 10 a 20 anni) immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.
  Dalla formulazione della norma sembra desumersi che, in caso di uso di armi o morte come conseguenza della rivolta, non si opera alcuna differenza di pena per le condotte descritte, rispettivamente, al primo e al secondo comma. In caso di lesioni personali causate dalla rivolta invece, sussiste una differenza della sanzione, essendo previsto per ciascuna condotta un aumento di pena fino a un terzo.
  L'articolo 25 modifica l'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), in primo luogo per inserire nel catalogo dei cosiddetti «reati ostativi» quelli di istigazione a disobbedire a leggi e di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, entrambi oggetto dell'articolo 18 del disegno di legge in esame.
  In secondo luogo, fissa in sessanta giorni il termine entro cui l'amministrazione penitenziaria è tenuta ad esprimersi sul merito e rendere eventuali condizioni e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'accoglimento della proposta di convenzione di inserimento lavorativo di detenuti e internati, da stipulare con soggetti pubblici o privati.
  L'articolo 26, modifica la legge n. 193 del 2000, recante «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti» al fine di estendere le agevolazioni già previste dall'articolo 2 della citata legge in favore delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi impiegando persone detenute o internate all'interno degli istituti penitenziari, anche alle attività che prevedano l'impiego di detenuti assegnati al lavoro esterno. Più in particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 – cui il citato articolo 2 rinvia – tali agevolazioni consistono in una riduzione delle aliquote contributive, spettante alle aziende pubbliche o private a fronte delle retribuzioni corrisposte alle persone detenute ammesse al lavoro esterno. Gli oneri sono coperti a valere sulle risorse allocate dalla medesima legge del 2000 da ultimo incrementate di 6 milioni a decorrere dall'anno 2023, con la legge di bilancio per il 2023.
  L'articolo 27, comma 1, modifica l'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni al fine di estendere la facoltà di assumere in apprendistato professionalizzante, anche ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
  L'articolo 28 autorizza il Governo, entro dodici mesi, a modificare il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000). La disposizione indica i criteri per la revisione della disciplina relativa all'attività lavorativa dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario: valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell'ambito delle iniziative per l'inserimento lavorativo; semplificazione dei rapporti tra imprese e realtà penitenziarie; previsione della possibilità per l'amministrazione penitenziaria di attuare modelli organizzativi di co-gestione per le attività di valenza sociale; riconoscimento dell'attività lavorativa svolta da detenuti o internati ai fini curriculari e di formazione professionale; incentivazione delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;Pag. 15 valorizzazione della collaborazione con i consigli professionali (dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, CNF), nonché con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative sul reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.
  L'articolo 29, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 27.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 20 febbraio, è stato convenuto di invitare i gruppi a formulare eventuali richieste di audizione entro la giornata di giovedì 29 febbraio alle ore 13, al fine di programmare lo svolgimento a partire dalla prima settimana di marzo. Invita dunque, come di consueto, a svolgere la discussione generale dopo il previsto ciclo di audizioni.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), ai fini di una completa valutazione del provvedimento, chiede di poter già in questa sede sottoporre alcuni quesiti al rappresentante del Governo.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda comunque all'onorevole Serracchiani che i tempi a disposizione per la seduta odierna sono ridotti, essendo le Commissioni già convocate con altri punti all'ordine del giorno.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), richiamando la facoltà attribuita dall'articolo 79 del Regolamento di formulare, già nella fase introduttiva della discussione in sede referente, richieste al Governo, rappresentato in seduta dal sottosegretario Molteni, chiede di poter fin d'ora confrontarsi su importanti criticità del testo, anche per indirizzare in maniera più compiuta il prosieguo dell'attività istruttoria.
  In particolare, chiede chiarimenti in merito alla formulazione dell'articolo 18 del provvedimento che, modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce diverse misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. La citata disposizione, oltre ad introdurre un'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi se commesso all'interno di un istituto penitenziario, inserisce nell'ordinamento un'ennesima fattispecie delittuosa: rivolta all'interno di un istituto penitenziario.
  Rileva che la norma esplicita come condotta che integra tale nuova fattispecie anche quella di «resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti». Si tratta, a suo avviso, di una previsione singolare, in quanto condotte non paragonabili all'azione di rivolta – come ad esempio lo sciopero della fame o la decisione di sedersi al di fuori della propria cella e di non farvi rientro con le proprie gambe – verrebbero considerate al pari dell'azione di rivolta.
  Invita quindi i relatori, ed in particolare il collega Pittalis, nonché il rappresentante del Governo a riflettere su tale disposizione che a suo avviso potrebbe anche prestare il fianco a censure di illegittimità costituzionale.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI, nel dichiarare che il Governo non intende sottrarsi alle richieste di chiarimento che giungono dai parlamentari, si riserva di rispondere alle puntuali sollecitazioni dell'onorevole Serracchiani in esito al ciclo di audizioni. Rammenta infatti come le audizioni informali assolvano anche alla funzione di far emergere i profili problematici dei provvedimenti, nell'interesse non solo delle opposizioni ma anche dello stesso Governo.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene nuovamente per evidenziare una ulteriore criticità del provvedimento, contenuta nell'articolo 20 del testo, con il quale si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.
  Sottolinea che il testo in esame – pur non volendosi soffermare sugli episodi a dir Pag. 16poco imbarazzanti che hanno coinvolto soggetti noti a queste aule – suscita perplessità relativamente all'appropriatezza o meno del ricorso a una norma primaria per intervenire su una norma secondaria.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente alla collega Serracchiani che la funzione delle audizioni è proprio quella di fornire elementi chiarificatori.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) auspica che, almeno in questa occasione, sia formato un programma di audizioni adeguato, in termini di tempi disponibili e di soggetti invitati, per poter soddisfare i numerosi dubbi e fornire tutti i necessari elementi chiarificatori ai commissari.

  Nazario PAGANO, presidente, invita a considerare anche la funzionalità della lettura dei testi che i soggetti auditi possono depositare.

  Michela DI BIASE (PD-IDP) considera superflua e provocatoria la precisazione che l'attività conoscitiva si esprime anche nell'acquisizione di documenti scritti.
  Richiamandosi alla richiesta già avanzata nella seduta di ieri dalla collega Serracchiani di acquisire dati e elementi informativi dal Governo, chiede se l'Esecutivo abbia censito i casi di resistenza passiva che adesso viene contemplata nel reato di cui all'articolo 18 del provvedimento e si chiede che tipo di allarme sociale si intenda colpire.
  Osserva infatti che il Governo, invece di introdurre nuove fattispecie di reato che avrebbero fatto arrestare perfino Gandhi, dovrebbe affrontare la vera emergenza carceraria: quella relativa ai suicidi dei detenuti. In merito a tale grave situazione, invece, il provvedimento in discussione non contiene alcuna previsione.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI ribadisce che il Governo risponderà a tutte le domande e fornirà tutti i chiarimenti ed i dati richiesti dopo lo svolgimento del previsto ciclo di audizioni informali. In risposta all'onorevole Di Biase, evidenzia come al dramma dei suicidi dei detenuti si aggiunga un altro dramma, non sempre ricordato in modo altrettanto forte, relativo al suicidio degli agenti penitenziari.

  Nazario PAGANO, presidente, in considerazione dell'orario e dei successivi impegni delle Commissioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.