CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2024
258.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 81

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 febbraio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e dell'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo Pag. 82recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione avvia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 1435, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, nel testo risultante a seguito dell'esame in sede referente, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla IX Commissione (Trasporti).
  Entrando nel merito delle disposizioni che riguardano materie di competenza della Commissione Affari sociali, segnala che l'articolo 1 reca modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all'assunzione di stupefacenti. In particolare, il comma 1, lettera a), aggiunge all'articolo 186 due nuovi commi, il 9-ter e il 9-quater. Il nuovo comma 9-ter stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) siano apposti i codici unionali «Limitazione dell'uso – Codice 68. Niente alcool» e «Limitazione dell'uso – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436». Il nuovo comma 9-quater prevede conseguentemente aggravamenti delle sanzioni penali.
  Pertanto, il successivo articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, stabilendo che i conducenti ai quali siano stati apposti sulla patente i codici precedentemente richiamati possano circolare sul territorio nazionale a condizione che sui veicoli risulti installato, a proprie spese, il cosiddetto alcolock, «un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero». Sono previste sanzioni amministrative, compresa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, in caso di mancata osservanza della disposizione.
  Il comma 1, lettera b), reca diverse modifiche all'articolo 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionatoriaPag. 83 per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti. La principale, anche per quanto concerne le competenze della XII Commissione, è la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida «dopo» aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico. L'intento dichiarato dell'iniziativa governativa è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione.
  In tema di controlli, si prevede che, quando gli accertamenti per i suddetti reati danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute.
  Il comma 2 dell'articolo 1 reca modifiche di coordinamento con il codice penale, in tema di omicidio stradale e lesioni stradali, apportando modifiche agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, conseguenti alla novella dell'articolo 187 del codice della strada, testé illustrata. Come evidenziato, il riferimento all'alterazione psico-fisica è stato eliminato dalla disposizione di cui all'articolo 187. Precisa che la scelta alla base della disposizione in esame è nel senso di eliminare dagli articoli 589-bis e 590-bis non il riferimento all'alterazione psico-fisica bensì quello al predetto articolo 187. Pertanto, per aversi l'ipotesi aggravata delle fattispecie in oggetto, non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all'articolo 187 ma si dovrà dimostrare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni.
  Peraltro, poiché le Camere hanno recentemente approvato la legge n. 138 del 2023 che introduce nei medesimi articoli 589-bis e 590-bis del codice penale le fattispecie di omicidio nautico e di lesioni nautiche, è stato esplicitato che le modifiche introdotte dal testo in commento devono intendersi come formulate in modo da comprendere il contenuto della legge n. 138.
  Fa presente che l'articolo 1-bis, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina relativa al reato di abbandono di animali di cui all'articolo 727 del codice penale, introducendo un'aggravante per i casi in cui esso avvenga su strada o nelle relative pertinenze. La disposizione, inoltre, integra i suddetti articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, prevedendo che le pene ivi previste quando questi reati siano causati da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si applichino anche nel caso di incidenti stradali provocati da animali domestici abbandonati su strada.
  L'articolo 9-bis, introdotto in sede referente, intervenendo sull'articolo 41, comma 5, del codice della strada, prevede che, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche.
  L'articolo 13 reca diverse modifiche ad articoli del codice della strada, con riferimento alla sosta dei veicoli. In particolare, la lettera c) del comma 1 dispone che ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati. La normativa vigente prevede che sia consentito sostare gratuitamente qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
  L'articolo 17 reca, ai commi da 1 a 3, un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in Pag. 84materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada. Il comma 2 reca alcuni princìpi di carattere generale a cui devono essere improntati i decreti legislativi. In particolare, quello di cui alla lettera c) prevede il riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti di circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso ai soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, soccorso stradale, rimozione e assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.
  I princìpi e criteri direttivi specifici sono elencati nel comma 3. Precisa che alcuni di essi investono le competenze della XII Commissione.
  Al riguardo, la lettera a-bis) prevede la revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice, nell'ottica di promuovere una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.
  La lettera a-ter) prevede l'armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità e la revisione della disciplina della circolazione delle macchine ad uso di persone con disabilità, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, nell'ottica di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi.
  La lettera l) concerne la revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate.
  La lettera r-bis) prevede il riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici e affetti da patologie neurologiche.
  La lettera r-ter) concerne il riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute.
  Il successivo comma 4 dell'articolo 17 reca l'autorizzazione all'emanazione di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie. In tale ambito, la lettera i-bis) prevede la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, della pubblicità, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata e l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta.
  La lettera o-bis) prevede l'aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.

  Andrea QUARTINI (M5S) ritiene che nel provvedimento in esame siano riscontrabili alcune criticità.
  In primo luogo sottolinea che, nonostante sia previsto, in generale, il divieto di guidare in stato di ebbrezza determinato dall'uso di bevande alcoliche, si interviene sul piano sanzionatorio soltanto quando il livello di alcol nel sangue superi 0,5 grammi per litro. A suo avviso, invece, il legislatore avrebbe dovuto prevedere il requisito «alcol 0» quale livello di concentrazione di alcol nel sangue ottimale ai fini dell'idoneità psico-fisica alla guida, analogamente a quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei.
  Evidenzia che tollerare nei guidatori un livello fino a 0,5 grammi per litro rappresenti un elemento di ambivalenza, essendo Pag. 85noto che il consumo di alcol determina in ogni caso un aumento del rischio. Ricorda che un terzo degli incidenti stradali è associato proprio al consumo di sostanze alcoliche.
  In secondo luogo, pur apprezzando alcune disposizioni innovative introdotte, in particolare quella concernente il cosiddetto alcolock, ossia il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero, ritiene che, anche sulla scorta della sua personale esperienza quale componente delle commissioni di valutazione, occorra prestare maggiore attenzione ai casi di recidiva o di plurirecidiva, rispetto ai quali il provvedimento in esame non fornisce risposte adeguate.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.