CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2024
258.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 73

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, riferisce sulla proposta di legge C. 1435 recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, sulla quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla IX Commissione, il cui testo è composto di 34 articoli. Ne illustra, quindi, brevemente i contenuti soffermandosi solo sulle parti di maggiore interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 reca modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e che l'articolo 1-bis apporta modifiche al codice penale in materia di abbandono di animali.
  Osserva che l'articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'alcolock, dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso.
  Ricorda poi che l'articolo 3 reca modifiche al codice della strada relative all'inserimento della sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale mentre l'articolo 4 reca disposizioni relative alla promozione dell'attività formativa nelle scuole.
  Evidenzia quanto recato dall'articolo 4-bis che istituisce, presso la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi Pag. 74ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica (comma 1). L'iscrizione dell'impresa a tale registro è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della predetta Direzione generale (comma 2). Modalità e termini per l'iscrizione, nonché i programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione, saranno definiti con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione (comma 3). I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4).
  Fa presente che l'articolo 5 dispone limitazioni per i neopatentati, l'articolo 5-bis reca modifiche al Codice della strada in materia di esercitazioni di guida per l'aspirante al conseguimento della patente di guida, mentre l'articolo 5-ter reca disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone volte a ridurre i limiti di età, in presenza del possesso di determinati requisiti, per la conduzione di veicoli di categorie di potenza attualmente riservate ad età maggiori.
  L'articolo 6 apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico integrando la normativa vigente, rafforzando, altresì, gli strumenti per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
  L'articolo 6-bis introduce norme per l'accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione in considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, possono dunque essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.
  Segnala poi quanto recato dall'articolo 6-ter che riguarda le campagne di richiamo, inserendo un apposito articolo 80-bis al codice della strada (Campagne di richiamo di sicurezza). Ai sensi di quest'ultimo, i costruttori dei veicoli garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N o O che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone, e le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più il rischio mentre deve altresì essere svolta una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli (comma 1). L'operatore economico che, avendo provveduto ai predetti adempimenti, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo le stesse non siano ancora state effettuate, ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e provvedere al suo aggiornamento (comma 2). Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che omette di adottare le predette misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico è soggetto a sanzione amministrativa Pag. 75pecuniaria per ciascuna misura non adottata (da euro 10.000 euro a euro 60.000) (comma 3). Le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti saranno disciplinate con apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (comma 4) mentre chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 2 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14 (comma 5).
  Evidenzia altresì quanto recato dall'articolo 6-quater che reca disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore. A tal fine il comma 1 modifica l'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, ridefinendo talune operazioni di cui alla tabella 3 ivi allegata che possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico e stabilendo, altresì, gli importi da corrispondere al personale incaricato delle predette operazioni, con funzione di titolare dell'attività (nuovo comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1986). Al medesimo articolo 19 sono aggiunti i commi da 1-bis a 1-quater e abrogati i commi 2, 3, 4 e 5. Le nuove disposizioni concernono la quantificazione di quanto corrisposto al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana (comma 1-bis), disciplinata la corresponsione al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano ovvero pomeridiano (comma 1-ter) e specificato che le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1-quater). Il comma 2 dell'articolo 6-quater in commento rinvia ad un decreto ministeriale la disciplina del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana. Il comma 3 sostituisce il comma 10 dell'articolo 80 del codice della strada concernente controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le officine autorizzate.
  Riferisce poi che l'articolo 7, contenuto nel Capo I del Titolo II dedicato alla micromobilità, reca modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020, in materia di monopattini e altri dispositivi, introducendo, appunto, nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari (monoruota, segway e hoverboard). Le principali novità introdotte sono: il contrassegno per tutti i monopattini; l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; il divieto di uscire dai centri urbani; l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Per quanto di più diretto interesse per la Commissione, segnalo che l'articolo 1, comma 75-ter, della predetta legge di bilancio 2020, nella modifica proposta, dispone che resta ferma la competenza dei comuni (con delibera di giunta) di determinare, tra l'altro, le eventuali limitazioni in determinate zone della città e prevede che, in tal caso, il gestore del servizio di noleggio dei monopattini deve dotarli di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori da tali zone. Mentre si conferma il divieto di circolazione ai monopattini con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75, il nuovo comma 75-quater introduce il divieto di circolazione in mancanza del contrassegno e della copertura assicurativa previsti dai successivi e nuovi commi, rispettivamente, 75-vicies quater e 75-vicies quinquies. Ai sensi del nuovo comma 75-vicies quater, i proprietari dei monopattini hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da Pag. 76un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni. Il nuovo comma 75-vicies quinquies dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Ne consegue il rinvio generale al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005). Tale obbligo generale di assicurare il mezzo concerne – dunque – anche le imprese di noleggio. Il comma 2 dell'articolo 7 è dedicato, infine, ai dispositivi di mobilità microelettrica diversi dal monopattino (monoruota, segway e hoverboard). Vi si stabilisce che essi non possono circolare se non conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive e al di fuori dell'ambito territoriale di sperimentazione indicati in un decreto del MIT.
  L'articolo 8 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica: di alcune definizioni legislative; dei poteri dei comuni; della disciplina del sorpasso. Viene altresì ampliata la categoria degli utenti vulnerabili includendovi i conducenti di ciclomotori e di motocicli mentre si precisa, in materia di caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi (articolo 68, comma 2, codice della strada, come sostituito) che i dispositivi di segnalazione per le segnalazioni visive dei medesimi velocipedi devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1 del medesimo codice della strada.
  Rammenta che l'articolo 8-bis reca disposizioni sulla circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali, l'articolo 9 concerne modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, l'articolo 9-bis reca modifiche all'articolo 41 del codice della strada finalizzate ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva e che l'articolo 9-ter modifica l'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie per l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco in caso di incidente.
  L'articolo 10, modifica norme di comportamento a tutela delle persone esposte al traffico novella la disciplina del codice della strada. In particolare, l'articolo introduce quale misura di regolazione della circolazione stradale, un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare (cosiddetta auto di sicurezza-safety car). L'articolo dispone altresì il divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sotto pena di sanzioni amministrative.
  L'articolo 11, modificando l'articolo 41 del codice della strada, introduce i commi 19-bis, 19-ter e 19-quater, al fine di rendere attuabile l'uso dei segnali luminosi e dei segnali a messaggio variabile con valore prescrittivo quando recano indicazioni di pericolo e di prescrizione. In particolare, segnala che, ai sensi del nuovo comma 19-ter, nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.
  L'articolo 12 reca misure per contrastare il fenomeno del contromano, obbligo di destra rigorosa per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale. In particolare, segnalo che il comma 3 apporta modifiche all'articolo 20 del codice della strada, per introdurre l'ipotesi del «pregiudizio della sicurezza stradale» fra le condizioni che possono comportare il diniego del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione della sede stradale nelle zone di rilevanza storico-ambientale.
  L'articolo 13 concerne modifiche alle norme inerenti alla sosta dei veicoli.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Inasprisce – inoltre – le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fattispeciePag. 77 di sosta e fermata vietate dall'articolo 158 del medesimo codice negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL.
  Segnala, per le possibili ricadute in ambito turistico, l'articolo 14-bis che reca modifiche in materia di circolazione fuori dai centri abitati, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e agli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, di istituire zone a traffico limitato territoriali (comma 1, lettera a))
  L'articolo 14-ter limita la maggiorazione dell'importo delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada che non possono comunque essere superiore ai tre quinti.
  Segnala poi l'articolo 15 che dispone alcune modifiche agli articoli 7 e 16 del codice della strada, rispettivamente in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati con lo scopo di favorire la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Il comma 2 stabilisce che i limiti di cui al comma 1 possono essere derogati in presenza di peculiarità territoriali dovute a particolari circostanze orografiche.
  Fa quindi presente che l'articolo 15-bis reca una modifica alla regolamentazione della circolazione in ambito portuale e che l'articolo 15-ter disciplina la circolazione su strada delle macchine agricole a ruote o a cingoli, in particolare, per quanto di interesse, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
  Evidenzia quanto recato dall'articolo 15-quater che modifica la disciplina relativa alla locazione senza conducente. In particolare con esso viene sostituito il comma 3-bis dell'articolo 84 del codice della strada stabilendo che l'impresa autorizzata all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente previo contratto di locazione stipulato con un'impresa locataria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
  Riferisce che: l'articolo 15-quinquies esenta i veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori sul territorio nazionale dall'osservanza di quanto previsto all'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada; l'articolo 15-sexies prevede una successiva individuazione con decreto ministeriale delle modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alle limitazioni della circolazione; l'articolo 16 prevede che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle isole minori sia adottato dal presidente della Regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente; l'articolo 16-bis reca disposizioni in materia di rimorchi.
  Evidenzia quindi che l'articolo 17 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo alcuni princìpi di carattere generale indicati nel comma 2 e secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3. Al comma 4, reca l'autorizzazione all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale.
  Per quanto di interesse della Commissione, tra i principi e criteri direttivi specificiPag. 78 indicati al comma 3 segnala i seguenti: delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4 (lettera b)); revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio senza conducente dei veicoli, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notifica delle violazioni (lettera d-ter)); la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (lettera f) n. 1) finalizza alla tutela dell'utenza vulnerabile della strada; ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni (lettera i)); semplificazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti deboli della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti, la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive (lettera o-bis)); semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all'utente (lettera p)).
  Per quanto di interesse della Commissione, relativamente ai decreti di cui al comma 4 segnala le seguenti materie: disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto (lettera b)); classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità (lettera e)); procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo, nonché di produzione delle targhe automobilistiche (lettera h)); semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, della pubblicità, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta (lettera i-bis)); disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonché delle sperimentazioni nazionali ed internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale (lettera m)).
  Sottolinea che il comma 5 reca la clausola di abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 con effetto dalla data di entrata in vigore Pag. 79dei regolamenti suddetti mentre il comma 8 autorizza il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, ulteriori decreti legislativi correttivi, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e il comma 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Ricorda, in conclusione, che l'articolo 18 assegna al Governo il compito di provvedere, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.