CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2024
258.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 64

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 13.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il provvedimento consta – all'esito delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio – di 34 articoli, suddivisi in 5 titoli, concernenti rispettivamente: gli illeciti stradali, le relative sanzioni, la formazione del guidatore e il rafforzamento dei controlli (titolo I); la micromobilità (titolo Pag. 65II); i segnali e le norme di comportamento in casi particolari (titolo III); la sosta, la circolazione in casi particolari e le strade (titolo IV); la delega al Governo e la contestuale autorizzazione a emanare regolamenti di delegificazione in materia di circolazione stradale (titolo V).
  Passando quindi ad una sintetica illustrazione degli articoli del disegno di legge per i profili di interesse della VIII Commissione, fa presente che l'articolo 6-bis introduce disposizioni relative all'accertamento delle violazioni della velocità, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della laguna medesima, allo scopo di consentire l'utilizzo in via sperimentale di apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione nelle more della conclusione della procedura di approvazione o omologazione.
  L'articolo 7 introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari (monoruota, segway e hoverboard), anche al fine di introdurre il contrassegno e l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini, il divieto di uscire dai centri urbani, nonché l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
  L'articolo 8 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica delle definizioni stradali e di traffico di cui all'articolo 3 del codice della strada, tra cui quelle di strada urbana ciclabile, corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, zona ciclabile e zona di attestamento ciclabile. In particolare, il comma 2 demanda la determinazione delle condizioni per la realizzazione della «corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice della strada, nonché della relativa segnaletica, in ambito sia urbano che extraurbano, a un decreto del Ministero delle infrastrutture, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata. Per come rappresenta la relazione illustrativa, la previsione è stata introdotta con l'obiettivo specifico di tenere conto delle esigenze rappresentate in sede di Conferenza unificata e risolvere le criticità che potrebbero insorgere in sede applicativa. Al riguardo, i rappresentanti degli enti territoriali hanno evidenziato le diverse condizioni che le strade, urbane ed extraurbane, presentano in relazione al contesto territoriale di riferimento.
  L'articolo 12, comma 3, apporta modifiche all'articolo 20 del codice della strada, per introdurre l'ipotesi del «pregiudizio della sicurezza stradale» fra le condizioni che possono comportare il diniego del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione della sede stradale nelle zone di rilevanza storico-ambientale.
  L'articolo 13, in materia di disciplina della sosta, interviene sull'articolo 7 del codice della strada, anche al fine di consentire l'individuazione delle aree destinate alla ricarica dei veicoli elettrici (comma 1, numero 1.1). La medesima disposizione interviene inoltre sull'articolo 42, comma 2, del codice della strada al fine di considerare segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento e siano destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli.
  L'articolo 14-bis prevede la possibilità per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali, di istituire zone a traffico limitato territoriali per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, ove ricorrano straordinarie e motivate esigenze connessi alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO.
  L'articolo 15, comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 7 del codice della strada al fine di precisare che le limitazioni alla circolazione possono essere imposte solo se ricorrono congiuntamente le esigenze di riduzione di emissione inquinanti e di tutela del patrimonio culturale, nel rispetto, comunque, dei criteri di proporzionalità e adeguatezza e tenendo conto delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. L'individuazione delle tipologie di comuni che possono avvalersi di tale facoltà – nonché dei parametri di qualità dell'aria a Pag. 66cui essa è subordinata – è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Il comma 1, lettera b) prevede l'obbligo in capo ai comuni di comunicazione, con un preavviso di almeno 24 ore, dell'entrata in vigore dei divieti o delle limitazioni alla circolazione disposte con urgenza.
  Il comma 2, che integra l'articolo 16 del codice della strada, introduce la facoltà di derogare alle norme recanti le cosiddette «fasce di rispetto» relative alle sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie nell'ambito delle quali si prevedono divieti di edificabilità in capo ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati. Tali disposizioni possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o condizioni orografiche.
  L'articolo 15-sexies modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023, recante misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni alla circolazione stradale, al fine di prevedere che il decreto ministeriale di cui al comma 2-ter del citato articolo individui le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alle predette limitazioni.
  L'articolo 17 reca una delega al Governo concernente la revisione della disciplina della circolazione stradale. In particolare, per quanto riguarda i principi di carattere generale su cui si devono basare i decreti legislativi, segnala, al comma 2, la lettera c) che riguarda il riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti di circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso ai soggetti che svolgono, tra l'altro, servizi antincendio. Con riguardo agli specifici principi e criteri direttivi, fa presente che la lettera d), al numero 4), prevede la revisione e la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo l'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla sicurezza della circolazione stradale. Segnala inoltre la lettera f), numero 2, che riguarda l'adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare, tra l'altro, attraverso la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale. La lettera o) demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di predisporre linee guida e di indirizzo concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.
  Infine, il comma 4, nel conferire al Governo l'autorizzazione a emanare regolamenti di delegificazione, alla lettera d) individua tra le materie oggetto dell'intervento la disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici, alla lettera i) prevede il riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di occupazione del suolo stradale, alla lettera n) contiene la disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti, di cui all'allegato «Connettere l'Italia» al Documento Pag. 67di economia e finanza 2017, e ad altre infrastrutture di completamento.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere nella giornata di domani anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel corso dell'esame.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.
C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il provvedimento, approvato dal Senato, mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei, aprendo i rispettivi mercati, e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.
  Con riguardo a quest'ultimo, l'articolo 17 dell'Accordo impegna le Parti a tutelare l'ambiente promuovendo uno sviluppo sostenibile dell'aviazione. Le Parti riconoscono l'importanza sia della cooperazione al fine di ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, sia della lotta ai cambiamenti climatici e delle azioni di contrasto delle emissioni di gas serra nel settore dell'aviazione nazionale e internazionale. Le parti concordano di intensificare la cooperazione in questi ambiti, anche grazie a pertinenti accordi multilaterali, in particolare attraverso l'attuazione di strumenti globali basati sul mercato e l'utilizzo del meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Le Parti si impegnano altresì a garantire uno scambio di informazioni per migliorare la collaborazione e limitare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, con particolare riguardo alla ricerca sulla tecnologia aeronautica e sui combustibili sostenibili, alla riduzione delle incidenze ambientali, all'attenuazione dell'inquinamento acustico.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è composto da 4 articoli, che recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
C. 836 Molinari.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il provvedimento mira a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche Pag. 68– ossia società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico – tenendo conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.
  Fa presente che nel corso dell'esame in sede referente sono state soppresse le disposizioni della proposta di legge, che recavano profili di competenza della Commissione e che riguardavano la disciplina della gestione di strutture sportive, nonché disposizioni relative al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento degli immobili destinati ad impianti sportivi o strutture analoghe.
  Passa quindi a dare conto in estrema sintesi del contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 reca le finalità e i princìpi della proposta di legge, che prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive e da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.
  L'articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, mentre l'articolo 3 disciplina la forma giuridica degli enti di partecipazione popolare sportiva.
  L'articolo 4 prevede i requisiti per l'accesso alle agevolazioni, mentre l'articolo 5 regola il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo, nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, stabilendo i requisiti necessari per la prelazione.
  L'articolo 6 prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri rappresenti la struttura di vigilanza e prevede l'istituzione di una apposita sezione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per gli enti di partecipazione popolare sportiva.
  L'articolo 7 regola la costituzione e l'iscrizione alla sezione del citato Registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.
  L'articolo 8 reca le disposizioni finali e l'entrata in vigore.
  In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare nella giornata di domani una proposta di parere.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

  Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 13.10.

7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani, rinviata nella seduta del 20 febbraio 2024.

  Mauro ROTELLI, presidente, fa presente che alle risoluzioni in discussioni è stata abbinata la risoluzione 7-00199 Simiani, in quanto vertente su tale argomento.
  Non essendovi richieste di intervento, ricorda che nella seduta del 20 febbraio 2024 il rappresentante del Governo ha segnalato l'opportunità di svolgere un supplemento di istruttoria al fine di approfondire il tema oggetto delle risoluzioni in discussione.
  Rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

Pag. 69

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
C. 1658 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2024.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 21 febbraio 2024 è stato avviato l'esame delle proposte emendative presentate e che sono stati accantonati l'emendamento Lacarra 1.1, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.2, Lacarra 1.3 e Bonelli 1.4, l'emendamento Stefanazzi 1.5, l'emendamento D'Attis 1.6, nonché gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.7, Lacarra 1.8 e Bonelli 1.9. Fa presente che nella stessa seduta è stato presentato l'emendamento 1.48 del relatore, a cui è stato presentato un subemendamento (vedi allegato 1).
  In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, esprime parere contrario sull'emendamento Lacarra 1.1, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.2, Lacarra 1.3 e Bonelli 1.4 e sull'emendamento Stefanazzi 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attis 1.6. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.7, Lacarra 1.8 e Bonelli 1.9.
  Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Simiani 0.1.48.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.48 del relatore (vedi allegato 1).

  La sottosegretaria di Stato Matilde SIRACUSANO, nell'esprimere parere conforme a quello testé espresso su tutte le proposte emendative accantonate, segnala l'esigenza che l'emendamento 1.48 del relatore venga riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2), al fine di meglio precisare la disposizione.

  Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, concorda con la modifica proposta dalla rappresentante del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lacarra 1.1 e gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.2, Lacarra 1.3 e Bonelli 1.4.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) invita la maggioranza e il Governo ad un'ulteriore riflessione sull'emendamento Stefanazzi 1.5, che interviene per il miglioramento della sicurezza degli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie – necessità segnalata anche recentemente nell'incontro tenutosi tra i gestori aeroportuali e i rappresentanti istituzionali della regione Puglia – cui non si può far fronte in assenza di risorse appositamente destinate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Stefanazzi 1.5, approva quindi l'emendamento D'Attis 1.6 (vedi allegato 2) e respinge, infine, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.7, Lacarra 1.8 e Bonelli 1.9.

  Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento 0.1.48.1 di cui è firmatario, osserva che questo ha la finalità di circoscrivere l'utilizzo per il Commissario straordinario delle sole risorse destinate dal decreto-legge in esame all'evento G7. Ritiene che su questo punto sia necessario fare chiarezza, per comprendere quali saranno effettivamente gli interventi che il Commissario attuerà.

  Ilaria FONTANA (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sul subemendamento in esame, tiene a sottolineare la totale chiusura su tutti gli emendamenti proposti dalle opposizioni, respinti Pag. 70in blocco anche quando erano portatori di istanze rappresentate dai soggetti auditi e in particolare dall'ANAC, in relazione ad alcune criticità riscontrate nel testo del decreto-legge.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Simiani 0.1.48.1 e approva quindi l'emendamento 1.48 del relatore, come riformulato (vedi allegato 2).

  Mauro ROTELLI, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani nella quale la Commissione dovrà concludere l'esame in sede referente.

  La seduta termina alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 255 del 21 febbraio 2024:

   a pagina 55, seconda colonna, quarantatreesima e quarantaquattresima riga, sostituire le parole: «delle proposte di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo» con le seguenti: «del disegno di legge C. 1632 alle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga»;

   a pagina 57, seconda colonna, seconda riga, le parole: «da ultimo» sono soppresse.