CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2024
258.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.
Emendamenti C. 1560-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, nel fare presente che il Comitato è chiamato ad esaminare il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati in Assemblea, nonché l'emendamento 2.500 presentato dalla Commissione, riferiti al disegno di legge C. 1560-A, recante «Delega al Governo in materia di florovivaismo», evidenzia che si tratta di proposte emendative che non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e propone dunque di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
Emendamenti C. 630-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

Pag. 19

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, nel fare presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 630-A e abb., recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
C. 1658 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il disegno di legge C. 1658, recante conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. Evidenzia che il decreto-legge n. 5 del 2024, nel suo testo originario attualmente in corso di esame presso la Commissione Ambiente, consta di 3 articoli ed è motivato dalla straordinaria necessità e urgenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024.
  In merito, rammenta che l'articolo 1 reca misure per la realizzazione di tali interventi infrastrutturali, prevedendo – al comma 1 – la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario. Si dispone che per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100 mila euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti. Il medesimo articolo 1 dispone, al comma 2, che l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal Commissario straordinario avvenga con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Viene inoltre previsto l'utilizzo degli accordi quadro, conclusi ed ancora efficaci da parte di Anas S.p.a., per la selezione degli operatori per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale. Il comma 3 reca norme in materia di esecuzione anticipata del contratto, mentre il comma 4 prevede che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (relativo alle infrastrutture strategiche) in base al quale la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Il comma 5 dispone, infine, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentiviPag. 20 indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Rileva poi che l'articolo 2 autorizza per l'anno 2024 la spesa di 18.050.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario straordinario, provvedendo alla copertura di tali oneri mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendo che la stessa avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Rammenta dunque che il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2024 e pertanto è entrato in vigore il 20 gennaio 2024.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento interviene nel settore degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici, che non appare riconducibile ad una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, come chiarito dalla sentenza n. 16 del 2010 della Corte costituzionale, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente – si pensi a governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse –, ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie. Ricorda quindi che con la sentenza n. 401 del 2007, la Corte ha inoltre precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per l'esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile. Ritiene poi che assuma inoltre rilievo, con riferimento all'articolo 1, comma 4, la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, evidenzia che il Comitato pareri esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 1435, e le abbinate proposte di legge, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Rammenta che il provvedimento, che originariamente si componeva di 18 articoli, a seguito dell'esame in sede referente da parte della Commissione Trasporti consta di 36 articoli e fa presente, anzitutto, che il titolo I reca disposizioni relative alle sanzioni e al potenziamento dei controlli sulle infrazioni. In particolare, rileva che l'articolo 1 modifica in senso restrittivo le disposizioni Pag. 21in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti: più specificamente, con riferimento alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, l'articolo 187 del codice della strada è modificato nel senso di sostituire, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale, il nesso causale tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione psico-fisica con un nesso meramente cronologico tra assunzione della sostanza e guida. Vengono conseguentemente modificati anche gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, nella parte in cui fanno richiamo all'articolo 187 del codice della strada.
  Osserva che una ulteriore modifica al codice penale è prevista dall'articolo 1-bis, che interviene sull'articolo 727 del codice penale, relativo al reato di abbandono di animali, per prevederne l'aggravante quando l'abbandono avvenga per strada e che modifica altresì gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale prevedendo aggravanti quando l'incidente stradale è causato da abbandono di animali. Osserva che l'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'apposizione di codici unionali e in taluni casi del dispositivo alcolock sul veicolo. Passando al successivo articolo 3, fa presente che esso introduce l'istituto della sospensione breve della patente di guida; tale sanzione si aggiunge alla sottrazione dei punti, di cui all'articolo 126-bis del codice della strada, già introdotta nel 2003, dopo la prima decurtazione del punteggio. La sospensione breve (che può essere da uno a sette giorni o da sette a quindici giorni, a seconda dei punti residui sulla patente dell'automobilista interessato) non è però prevista per tutte le infrazioni per cui è prevista la decurtazione. Da questo punto di vista, in sede referente è stato aggiunto – tra le violazioni che comportano sia la decurtazione sia la sospensione breve – l'uso alla guida dei telefoni cellulari. Sottolinea, peraltro, che l'articolo 4 prevede che la frequenza di corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dalle autoscuole consenta l'attribuzione di 2 punti aggiuntivi. L'articolo 4-bis del disegno di legge istituisce presso la direzione per la motorizzazione del MIT un registro di agenzie telematiche che erogano prestazioni di consulenza automobilistica di cui alla legge n. 264 del 1991. L'iscrizione in tale registro è soggetta a conferma di validità biennale ed è condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati del MIT. L'articolo 5 detta norme sulle limitazioni per i neo-patentati prevedendo che per i primi tre anni successivi al conseguimento della patente B non possano essere guidati: veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata; veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata. Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispetto alla normativa attuale, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo. Gli articoli 5-bis e 5-ter intervengono in tema di autotrasporto modificando, rispettivamente, gli articoli 122 del codice della strada e 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005. L'articolo 122 del codice della strada viene modificato nel senso di consentire le esercitazioni alla guida per l'aspirante al conseguimento della patente B previo svolgimento di un numero minimo di ore di esercitazione da effettuarsi presso un'autoscuola. L'articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 viene poi modificato nel senso di abbassare in alcuni casi l'età necessaria per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone per i soggetti titolari della carta di qualificazione del conducente (CQC). In particolare, per coloro che abbiano superato corsi di qualificazione iniziali della durata di 280 ore l'età viene abbassata da 21 a 18 anni (tranne che per i titolari di patente D e DE senza di percorrenza, per cui l'età viene abbassata da 21 a 20 anni). Quanto ai modi di accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici (autovelox e telecamere), fa presente che sono apportate diverse modificazioni al codice della strada. In particolare, l'articolo 6 inserisce nell'articolo 142 il comma 6-ter, secondo cui per il caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenzaPag. 22 di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo (ove sia più favorevole). Indi viene modificato l'articolo 193 del codice della strada per porre a carico del proprietario di un veicolo l'onere di verificare che esso sia assicurato anche quando sia nella legittima disponibilità di altri. Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l'incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni. Analoghi principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale, sono introdotti mediante modifiche all'articolo 198 del codice della strada sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale compreso tra due intersezioni, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato. Viene poi modificato anche l'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, istitutivo dell'elenco dei veicoli non assicurati, e viene previsto che esso sia accessibile anche per i comuni e per i soggetti di cui all'articolo 12 del codice della strada. Con l'articolo 6-bis del disegno di legge viene espressamente prevista la rilevazione mediante dispositivi automatici della violazione dei limiti di velocità nelle acque di Venezia. L'articolo 6-ter modifica l'articolo 80-bis del codice della strada in ordine alle campagne di richiamo dei veicoli delle categorie M, N o O. L'articolo 6-quater modifica invece l'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, stabilendo per il personale della motorizzazione civile somme precise a compenso delle operazioni previste nei numeri da 1 a 12 (eccetto il numero 2) della tabella 3 allegata alla predetta legge.
  Passando al Titolo II del disegno di legge, che detta disposizioni in tema di micromobilità, evidenzia in particolare che l'articolo 7 attiene alla micromobilità elettrica, materia già disciplinata dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) stabilendo: l'obbligo del contrassegno per tutti i monopattini; l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; il divieto di uscire dai centri urbani; l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. L'articolo 8 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica: di alcune definizioni legislative; dei poteri dei comuni; della disciplina del sorpasso. Con l'articolo 8-bis viene modificato l'articolo 175 del codice della strada per consentire la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (e sulle altre indicate nel comma 1 del predetto articolo 175) ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici (se a motore termico) o con potenza non inferiore a 6 kW (se a motore elettrico) ove condotti da maggiorenni. Si rammenta che altrimenti il principio generale mantenuto nell'articolo 175 è che biciclette, ciclomotori e motocicli inferiori a 150 centimetri cubici di cilindrata non possono circolare sulle autostrade.
  Il successivo Titolo III del disegno di legge attiene ai segnali e alle regole di comportamento in casi particolari. Fa presente, nello specifico, che l'articolo 9 prevede modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari. Gli articoli 9-bis e 9-ter dettano disposizioni, rispettivamente, in tema di facilitazione dell'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva – mediante novella all'articolo 41, comma 5 del codice della strada – e di accessibilità in sicurezza alle gallerie ferroviarie. Gli articoli 10 e 11 del disegno di legge apportano diverse modifiche al codice della strada in tema di auto di sicurezza (safety car), prescrizioni luminose a contenuto variabile, personale esposto al traffico e obbligo di tenere la destra. L'articolo 12 contiene disposizioni volte a contrastare il fenomeno del contromano. In sede referente è stata approvata una modifica dell'articolo 143, comma 12, del codice della strada che prevede la confisca obbligatoria del veicolo qualora un incidente derivante da circolazione contromano porti la morte o la lesione grave di una persona.
  Osserva che il titolo IV del disegno di legge contiene previsioni in materia di sosta, strade e circolazione in casi particolari. Nel dettaglio, gli articoli 13 e 14 concernono modifiche alle norme inerenti alla Pag. 23sosta dei veicoli, recando modificazioni di tipo puntuale ad articoli del codice della strada, con riferimento alla sosta dei veicoli e, principalmente, all'articolo 7, che inerisce alla circolazione nei centri abitati. Vengono anche dettate nuove norme in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato. Sulle zone a traffico limitato dispone anche l'articolo 14-bis modificando l'articolo 6 del codice della strada. In particolare, la disposizione prevede che per gli ambiti di rilevanza culturale paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO possano essere istituite zone a traffico limitato territoriale. Tuttavia, la proposta di istituzione della ZTLT è sottoposta al parere vincolante del prefetto. Per tali ZTLT viene previsto che l'accesso per gli autorizzati non possa essere a titolo oneroso e che le deroghe ai divieti e alle limitazioni di circolazione possano essere gestite mediante dispositivi installati sui veicoli (tali dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite con decreto interministeriale MIT e Interno). L'articolo 14-ter novella l'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, aggiungendovi un periodo per stabilire che la maggiorazione, già prevista per tutte le violazioni amministrative di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento, per le violazioni del codice della strada, non possa mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione. L'articolo 15 del disegno di legge, modificando l'articolo 7 del codice della strada, prevede che i comuni possano istituire ZTL solo se rientrino nelle tipologie individuate con un decreto interministeriale MIT, Interno e Ministero della Cultura previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 15-bis detta disposizioni in tema di circolazione in ambito portuale; l'articolo 15-ter interviene sulla circolazione delle macchine agricole; l'articolo 15-quater reca disposizioni in tema di locazione senza conducente; l'articolo 15-quinquies introduce una deroga all'articolo 179 del codice della strada per i veicoli portavalori e l'articolo 15-sexies dispone in tema di automobili storiche e da collezione. L'articolo 16 del disegno di legge prevede che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle isole minori sia adottato dal Presidente della Regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente. L'articolo 16-bis prevede una modifica dell'articolo 56, comma 4, del codice della strada in materia di rimorchi.
  Quanto al Titolo V del disegno di legge, rileva che esso prevede sia una delega legislativa sia disposizioni di delegificazione. In particolare, l'articolo 17 delega il Governo a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Sugli schemi di decreto legislativo è previsto comunque il parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre che della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. La norma sul c.d. «scorrimento» (articolo 17, comma 1, terzo periodo) è scandita secondo la seguente tempistica: trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo nei 40 giorni che precedono la scadenza della delega; proroga del termine per l'esercizio della delega di 120 giorni. L'articolo 18 prevede che il Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, possa aggiornare il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione del codice della strada). Viene altresì prevista la clausola di invarianza finanziaria.
  Passando alla descrizione dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che la disciplina della circolazione stradale rientra, per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione (richiama in particolare le sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004). Per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie e quelle attinenti agli obblighi assicurativi, esse appaiono riconducibiliPag. 24 alla materia «ordinamento civile e penale» anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni in sede locale e all'istituzione delle ZTL, evidenzia che si tratta di materia in parte esclusiva statale e in parte concorrente. Gli enti territoriali e locali paiono coinvolti mediante la previsione del parere o dell'intesa della conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.