CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 febbraio 2024
255.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 14 febbraio, fa presente che la stima degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica resta confermata anche alla luce dell'attuale tasso di cambio tra franco svizzero ed euro, considerando altresì che il tasso di cambio da applicare sarà definito solo al momento dell'effettivo versamento delle somme dovute all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
  Assicura, altresì, che la stima degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafo 4, riguardante le tasse individuali, di cui gli Stati contraenti dell'Atto di Ginevra possono chiedere il pagamento per estendere la protezione delle denominazioni italiane, permane corretta, considerando che il numero di procedure di adesione completate Pag. 29è rimasto invariato e che taluni Paesi non richiedono di attivare il pagamento della tassa individuale ivi prevista.
  Segnala che il regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, si applicherà dal 1° dicembre 2025 alle sole indicazioni geografiche protette non agricole e la sua entrata in vigore non è suscettibile di incidere sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.
  Rileva, infine, che, con riferimento all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica, è necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, fa presente che appare, comunque, necessario inserire nel testo una clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni dell'Atto di Ginevra diverse da quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1502, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la stima degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica resta confermata anche alla luce dell'attuale tasso di cambio tra franco svizzero ed euro, considerando altresì che il tasso di cambio da applicare sarà definito solo al momento dell'effettivo versamento delle somme dovute all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

    la stima degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafo 4, riguardante le tasse individuali di cui gli Stati contraenti dell'Atto di Ginevra possono chiedere il pagamento per estendere la protezione delle denominazioni italiane permane corretta, considerando che il numero di procedure di adesione completate è rimasto invariato e che taluni Paesi non richiedono di attivare il pagamento della tassa individuale ivi prevista;

    il regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, si applicherà dal 1° dicembre 2025 alle sole indicazioni geografiche protette non agricole e la sua entrata in vigore non è suscettibile di incidere sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;

    con riferimento all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica, è necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023;

   rilevata l'esigenza di inserire nel testo una clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni dell'Atto di Ginevra diverse da quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

Pag. 30

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2024-2026;

   sostituire le parole: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

   all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
C. 1658 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento, che dispone la conversione del decreto-legge n. 5 del 2024, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è corredato di una relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni del decreto in esame prevedono la nomina di un Commissario straordinario con il compito di procedere all'urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti pubblici. Gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale. Il compenso del Commissario è individuato in misura non superiore a 50.000 euro per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Per il compenso del Commissario e la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024. Al riguardo, fermo restando quanto di seguito rilevato in merito ai profili di copertura, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto e che la relazione tecnica informa che lo stanziamento è sufficiente ai fini dell'esecuzione degli interventi. Inoltre, pur trattandosi di spese in conto capitale, l'urgenza di provvedere entro il mese di giugno 2024 implica che gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto saranno registrati integralmente nel presente esercizio finanziario, al pari di quelli in termini di saldo netto da finanziare: anche sotto questo profilo, desumibile dalla ratio stessa dell'intervento, pur in mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, non ha dunque osservazioni.Pag. 31
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettere da a) a c), dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal primo periodo del medesimo comma, pari a 18,05 milioni di euro per l'anno 2024, relativa al compenso del Commissario e alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all'articolo 1.
  Al riguardo, con riferimento alla formulazione della disposizione, rileva che potrebbe valutarsi l'opportunità di indicare distintamente le richiamate voci di spesa, dando separata evidenza, da un lato, agli oneri derivanti dal compenso attribuito al Commissario, stabilito dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 nel limite di 50.000 euro per l'anno 2024, e, dall'altro, a quelli associati alla realizzazione degli interventi in conto capitale, pari a 18 milioni di euro per la medesima annualità, posto che tale ultimo importo, desumibile dalla relazione tecnica, è ricavabile solo in via indiretta dalla formulazione del testo. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Tanto premesso, rileva che la norma in commento provvede ai predetti oneri pari a 18,05 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 5.350.000 euro, ai sensi della lettera a), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014; quanto a 2.200.000 euro, ai sensi della lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; quanto a 10.500.000 euro, da destinare, ai sensi della lettera c), agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, come rifinanziata dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022, destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel premettere che il Fondo per le esigenze indifferibili reca per l'anno 2024 una dotazione iniziale pari ad euro 88.659.781, non formula osservazioni atteso che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di adozione del presente decreto-legge – a valere sulle risorse del Fondo medesimo è stato già accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in esame.
  Parimenti, non formula osservazioni in merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, giacché l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, infine, alla terza modalità di copertura finanziaria, rammenta che il comma 397 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa. Nel segnalare che per l'anno 2024 il citato comma 397 ha autorizzato una spesa pari a 100 milioni di euro, rileva che nell'ambito della seconda sezione della legge di bilancio per il 2023, è stato previsto un rifinanziamento della medesima autorizzazione di spesa per complessivi 2,25 miliardi di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2024. Per effetto di tali disposizioni, le risorse riferibili alla predetta autorizzazione di spesa, iscritte sul piano gestionale n. 55 del capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammontano nell'anno 2024 a 250 milioni di euro. In tale quadro, non formula osservazioni in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, atteso che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di adozione del presente decreto-legge – a valere sul medesimo piano gestionale è stato già accantonato un importo equivalentePag. 32 a quello indicato dalla disposizione in esame.
  Ciò posto, ritiene che andrebbe tuttavia acquisita una rassicurazione dal Governo circa l'adeguatezza delle restanti risorse del piano gestionale rispetto agli interventi già pianificati per la medesima annualità nell'ambito del finanziamento destinato alla realizzazione del citato contratto di programma 2021-2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, assicura che le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 397, della legge n. 234 del 2021, relativa al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 con la società ANAS S.p.a., possono essere impiegate con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), senza recare pregiudizio agli interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1658, di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2024, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 397, della legge n. 234 del 2021, relativa al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 con la società ANAS S.p.a., possono essere impiegate con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), senza recare pregiudizio agli interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   rilevata l'opportunità di riformulare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di indicare distintamente gli oneri riferibili al compenso del Commissario di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli riconducibili alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole da: Per il compenso fino a: degli oneri con le seguenti: Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.
Atto n. 116.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pag. 33Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 7 febbraio scorso, evidenzia che gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dai pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, per l'iscrizione all'albo per la registrazione dei titolari di rivendite di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici sono stati prudenzialmente quantificati solo con riferimento al periodo compreso tra il 2024 e il 2033, in considerazione della durata novennale della relativa concessione.
  Con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 25, segnala che è previsto che il fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 sia incrementato in misura pari alle maggiori entrate di cui all'articolo 13, comma 2, mentre le maggiori entrate di cui all'articolo 6, comma 6, lettera n), sono in via prudenziale versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione al citato fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023.
  Sottolinea che le maggiori entrate di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p), che determinano effetti differenti sui saldi di finanza pubblica, sono destinate al miglioramento dei medesimi saldi, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato allo schema di decreto in esame.
  Concorda, quindi, sull'opportunità di specificare che lo schema del regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, che potrà prevedere, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni alla disciplina dei singoli giochi a distanza, sia trasmesso alle Camere, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Atto n. 116);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dai pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, per l'iscrizione all'albo per la registrazione dei titolari di rivendite di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici sono stati prudenzialmente quantificati solo con riferimento al periodo compreso tra il 2024 e il 2033, in considerazione della durata novennale della relativa concessione;

    con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 25, è previsto che il fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 sia incrementato in misura pari alle maggiori entrate di cui all'articolo 13, comma 2, mentre le maggiori entrate di cui all'articolo 6, comma 6, lettera n), sono in via prudenziale versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione al citato fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023;

    le maggiori entrate di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p), che determinano effetti differenti sui saldi di finanza pubblica, sono destinate al miglioramento dei medesimi saldi, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato allo schema di decreto in esame;

Pag. 34

   rilevata l'esigenza di:

    precisare, in conformità con le indicazioni contenute nella relazione tecnica, che il provvedimento di cui all'articolo 10, comma 2, che potrà eventualmente prevedere un indennizzo a favore dei concessionari in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della concessione, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, avrà carattere legislativo;

    specificare che lo schema del regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, che potrà prevedere, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni alla disciplina dei singoli giochi a distanza, sia trasmesso alle Camere, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da garantire una verifica anche in sede parlamentare della neutralità finanziaria delle disposizioni adottate;

   rilevata l'opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, che escludono la configurabilità di fattispecie di responsabilità erariale in relazione all'adozione dei provvedimenti di cui alla medesima disposizione, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: provvedimenti normativi con le seguenti: provvedimenti legislativi;

  e con la seguente condizione:

   all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

  e con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, che escludono la configurabilità di fattispecie di responsabilità erariale in relazione all'adozione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 20, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva che l'osservazione riguardante l'articolo 20, comma 1, dello schema di decreto in esame, contenuta nella proposta di parere formulata dalla relatrice, non è direttamente riconducibile alla sfera di competenze della Commissione Bilancio dal momento che essa si riferisce alla esclusione della responsabilità erariale per l'adozione, con regolamento, di variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo sui giochi e, pertanto, attiene a una valutazione del contenuto di merito piuttosto che degli aspetti finanziari del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rileva che, nella lettera con cui ha trasmesso lo schema di decreto alle Commissioni parlamentari, Pag. 35il Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel segnalare l'urgenza dell'esame del provvedimento per consentire la pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, in scadenza il 31 dicembre 2024, ha fatto presente l'assenza dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Chiede quindi se la Commissione possa procedere alla deliberazione sul provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, rispondendo al deputato Dell'Olio, fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 30 gennaio 2024, ha provveduto a integrare la richiesta di parere trasmettendo l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.