CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 febbraio 2024
254.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 119

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 20 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
(Deliberazione).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che l'odierna seduta fa seguito alla determinazione unanime assunta nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 14 febbraio scorso, sull'opportunità che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese, secondo il programma concordato.
  Fa presente che, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione può quindi procedere alla deliberazione della suddetta indagine.
  Ricorda altresì che è in distribuzione il programma dell'indagine, recante le finalità e l'elenco delle tipologie di soggetti da ascoltare e che il termine per lo svolgimento della stessa è fissato al 30 settembre di quest'anno.Pag. 120
  Nessuno chiedendo d'intervenire, propone alla Commissione di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

  La Commissione approva la proposta di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (vedi allegato 1).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, invita il collega Stefano Candiani, come concordato nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza a seguire lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, contribuendo alla definizione delle tematiche da approfondire, all'introduzione dei temi in occasione delle audizioni ed alla stesura della proposta del documento conclusivo.

  Stefano CANDIANI (LEGA), dopo avere espresso un vivo ringraziamento per l'incarico, sottolinea la condivisa esigenza di proseguire nell'approfondimento dei grandi temi emersi nel corso dell'esame della comunicazione della Commissione europea «Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati», sviluppando l'interlocuzione con il Sistema-Paese in relazione ai nodi posti da una compiuta attuazione delle politiche europee e da un'efficace utilizzazione dei grandi fondi di sviluppo dell'UE.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, rinvia ad una prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione di un elenco di dettaglio delle audizioni da svolgere.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 20 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee.
(COM(2023) 728 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio scorso.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE) nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, evidenzia come occorra prendere atto, a livello italiano ed europeo, che accanto a zone fortemente antropizzato esistano aree sempre più spopolate, il cui abbandono ha effetti diretti sulle condizioni ambientali e, in prospettiva, sulla tenuta economica di vaste zone dei Paesi europei.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore (vedi allegato 2).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero.
(COM(2023) 790 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, in sostituzione della relatrice, on. Ambrosi, impossibilitata a partecipare alla seduta, segnala che la proposta all'esame Pag. 121della Commissione è volta a modificare la proposta di regolamento relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (cosiddetta «proposta ECBM») e il titolo del medesimo in «regolamento relativo alla facilitazione delle soluzioni transfrontaliere».
  Si tratta di un tema di estrema rilevanza ove si consideri la centralità sociale, politica ed economica delle regioni transfrontaliere per tutta l'Unione europea. Ricorda al riguardo che le regioni frontaliere interne dell'UE coprono il 40 per cento del territorio dell'UE, rappresentano il 30 per cento della sua popolazione, vale a dire circa 150 milioni di persone, generano circa il 30 per cento del PIL dell'Unione e ospitano quasi 2 milioni di pendolari transfrontalieri, fra cui 1,3 milioni di lavoratori transfrontalieri, che rappresentano lo 0,6 per cento di tutti gli occupati dell'UE. Si tratta spesso di regioni geograficamente periferiche e rurali, che presentano diversità linguistiche e culturali. Alcune confinano, inoltre, con paesi in fase di adesione.
  I cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche delle regioni transfrontaliere – come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta – si trovano spesso ad affrontare norme tecniche diverse o disposizioni amministrative e legislative nazionali che non tengono conto della dimensione transfrontaliera. Questi ostacoli possono incidere sullo sviluppo delle infrastrutture e sull'accesso a servizi pubblici come trasporti, ospedali e università, che è generalmente più difficoltoso nelle regioni transfrontaliere. Tali ostacoli limitano altresì la capacità di coordinare le azioni di risposta alle catastrofi e di collaborare a progetti infrastrutturali comuni. Muoversi fra i diversi sistemi amministrativi e giuridici è poi spesso un'operazione complessa e costosa.
  Le regioni transfrontaliere, infine, sono colpite in misura sproporzionata in periodi di crisi. Ad esempio, durante la pandemia di COVID-19 l'impatto economico sulle regioni transfrontaliere delle misure alle frontiere adottate dagli Stati membri è stato più che doppio rispetto alla media per tutte le regioni dell'UE.
  Gli attuali strumenti finanziari e giuridici disponibili a livello dell'UE, come rileva la Commissione, non forniscono una risposta completa ed efficace agli ostacoli che incidono sulle regioni transfrontaliere.
  L'iniziativa b-solutions, pur contribuendo all'individuazione degli ostacoli, non è sufficiente a offrire uno strumento di cui gli Stati membri possano avvalersi e su cui possano fare affidamento per attuare le corrispondenti procedure qualora intendano eliminare un ostacolo. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), pur essendo efficaci nel facilitare la cooperazione transfrontaliera creando entità giuridiche che operano oltre i confini nazionali, non dispongono di poteri normativi atti a eliminare gli ostacoli nei casi transfrontalieri.
  Analogamente, sebbene forniscano un sostegno finanziario efficace ai progetti transfrontalieri che contribuiscono ad avvicinare le regioni e i cittadini su entrambi i lati della frontiera, i programmi Interreg non possono da soli far fronte agli ostacoli giuridici e amministrativi, in quanto sono necessarie decisioni che esulano dall'ambito di applicazione delle strutture di gestione dei programmi e dei progetti.
  La Commissione europea comunque stima che la sola eliminazione del 20 per cento degli attuali ostacoli giuridici e amministrativi farebbe aumentare il PIL del 2 per cento e creerebbe oltre un milione di posti di lavoro nelle regioni transfrontaliere europee. Uno studio più recente condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo stima inoltre che l'istituzione di uno strumento legislativo dell'UE per affrontare gli ostacoli transfrontalieri, in combinazione con gli strumenti esistenti, potrebbe generare benefici economici pari a 123 miliardi di euro, mentre l'eliminazione di tutti gli ostacoli genererebbe benefici fino a 460 miliardi di euro.
  Nel tentativo di contribuire ad una pur parziale soluzione di questi problemi, la Commissione europea, nella passata legislatura europea, nel maggio 2018, ha presentatoPag. 122 una prima proposta di regolamento, cd. ECBM.
  Essa prevedeva un meccanismo volto ad applicare, in un determinato Stato membro e in relazione a una regione transfrontaliera comune, le disposizioni giuridiche di uno Stato membro limitrofo nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni del primo Stato costituissero un ostacolo giuridico all'attuazione di un progetto congiunto (un elemento infrastrutturale o qualunque servizio di interesse economico generale).
  Il meccanismo consisteva nella conclusione di due diversi strumenti alternativi, consistenti rispettivamente in un impegno transfrontaliero europeo direttamente applicabile, attuato mediante la modifica degli atti amministrativi vigenti basati sul diritto «normalmente» applicabile o l'adozione di nuovi atti amministrativi basati sulle disposizioni la cui efficacia viene «estesa oltrefrontiera».
  Lo strumento alternativo era una dichiarazione transfrontaliera che richiedeva un'ulteriore procedura legislativa nello Stato membro.
  Sulla proposta il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nel febbraio del 2019. In sede di Consiglio sono invece emerse diverse preoccupazioni sul fascicolo, in ragione delle quali il Consiglio stesso ha deciso di non adottare una posizione formale e di interrompere i lavori nel 2021.
  Al fine di superare la situazione di stallo, tuttavia, il 14 settembre 2023 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa di iniziativa recante raccomandazioni alla Commissione sulla modifica della proposta ECBM, in conformità all'art. 225 del TFUE.
  La Commissione ha quindi presentato la proposta modificata di regolamento al nostro esame, dichiarando di aver tenuto debitamente conto, delle preoccupazioni, delle osservazioni e delle raccomandazioni espresse dai due colegislatori, anche in materia di sussidiarietà e proporzionalità, pur mantenendo l'obiettivo originario della proposta ECBM, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi che rendendo difficoltoso lo sviluppo economico e sociale delle regioni transfrontaliere.
  Prima di illustrare in dettaglio il contenuto della proposta al nostro esame, ritiene anche importante evidenziare che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno aggiornare la valutazione d'impatto che aveva effettuato per la proposta ECBM del 2018, considerando i risultati di quest'ultima ancora pertinenti e validi.
  Sarebbe tuttavia opportuno, nel corso dell'esame della proposta, valutare più approfonditamente questa scelta della Commissione, anche acquisendo il giudizio del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.
  La Commissione ha in ogni caso consultato nella fase di elaborazione della proposta i portatori di interesse. La maggior parte dei contributi ricevuti hanno evidenziato il persistere di numerosi ostacoli amministrativi e giuridici alla cooperazione tra le regioni frontaliere dell'UE e sottolineato la necessità di creare un nuovo strumento pronto all'uso nel quadro del diritto dell'UE per superare detti ostacoli, migliorando così la cooperazione transfrontaliera e contribuendo allo sviluppo delle regioni frontaliere.
  Ciò premesso, passa all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dall'Ufficio RUE per ulteriori approfondimenti.
  Anzitutto, gli Stati membri dovranno istituire punti di coordinamento transfrontaliero, che valuteranno le richieste presentate dai soggetti frontalieri interessati (cd. iniziatori) in merito a potenziali ostacoli amministrativi o giuridici e fungeranno da collegamento tra detti soggetti e le autorità nazionali. Dopo la valutazione di ciascuna richiesta, i soggetti interessati dovranno ricevere una risposta e informazioni in merito al suo futuro trattamento. Gli Stati membri potranno individuare organismi già esistenti o di nuova istituzione e potranno scegliere di istituire uno o più punti di coordinamento, compresi organismi congiunti con gli Stati membri limitrofi.Pag. 123
  Se effettivamente esiste un ostacolo e non esiste un accordo di cooperazione bilaterale o internazionale di cui si possa usufruire per attuare una soluzione, gli Stati membri potranno scegliere di ricorrere allo strumento di facilitazione transfrontaliera, una procedura standard su base volontaria concepita per eliminare gli ostacoli amministrativi e giuridici nelle regioni transfrontaliere. Ad ogni richiesta dovrà essere fornita una risposta, ma la decisione in merito all'eventuale eliminazione di un ostacolo rimarrà prerogativa delle autorità nazionali competenti. In qualsiasi fase procedurale, infatti, il punto di coordinamento transfrontaliero può scegliere di non eliminare l'ostacolo, anche qualora concluda che l'ostacolo è reale. In tal caso informerà l'iniziatore in tal senso e spiegherà il motivo per cui l'ostacolo descritto nel fascicolo non sarà affrontato.
  Sarà infine istituita una rete di punti di coordinamento transfrontaliero insieme alla Commissione, al fine di creare un forum per lo scambio delle migliori pratiche e la condivisione delle conoscenze.
  L'ambito di applicazione della proposta comprende infrastrutture che incidono su una regione transfrontaliera o su un servizio pubblico prestato in una regione transfrontaliera. La proposta contempla solo gli ostacoli derivanti dal diritto nazionale, anche laddove gli Stati membri recepiscano correttamente, ma in maniera divergente, le direttive dell'UE. Gli ostacoli che configurano una potenziale violazione del diritto dell'UE non rientrano nell'ambito di applicazione, dato che esistono altri strumenti specifici adeguati per risolvere tali questioni, ad esempio SOLVIT. I punti di coordinamento transfrontaliero potranno comunque cooperare con i centri SOLVIT nazionali per l'eventuale trasferimento di fascicoli, se del caso.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 175, terzo comma, del TFUE in base al quale possono essere adottate azioni specifiche, al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo, per realizzare l'obiettivo di coesione sociale ed economica previsto dal trattato. Per conseguire uno sviluppo armonioso dell'UE nel suo insieme e una maggiore coesione economica, sociale e territoriale, occorre, a giudizio della Commissione, una cooperazione territoriale più intensa. A tal fine, è quindi opportuno adottare misure volte a migliorare le condizioni di attuazione della cooperazione tra le regioni transfrontaliere, che meritano particolare attenzione, in linea con l'articolo 174, paragrafo 3, del TFUE.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione osserva che gli Stati membri hanno intrapreso iniziative individuali, bilaterali e addirittura multilaterali per eliminare gli ostacoli giuridici transfrontalieri, ma non tutti gli Stati membri dispongono di strutture di cooperazione, e non per tutte le frontiere di un determinato Stato membro. Analogamente, i punti di coordinamento transfrontaliero non sono operativi in tutti gli Stati membri per tutte le frontiere interne dell'UE, sebbene siano necessari al fine di creare una rete efficiente per condividere le conoscenze e rafforzare le capacità, in collegamento con la Commissione. Di conseguenza, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello nazionale, né a livello regionale o locale, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio intervenendo a livello dell'UE.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo strumento di facilitazione transfrontaliera proposto è volontario. Gli Stati membri possono infatti decidere con uno o più Stati membri limitrofi di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera nell'ambito delle strutture di cooperazione esistenti. Inoltre, gli Stati membri possono decidere come organizzare al meglio le proprie risorse nel designare un punto di Pag. 124coordinamento transfrontaliero, anche nominando un organismo già esistente o punti di coordinamento transfrontaliero congiunti con gli Stati membri limitrofi. Se non dispone di un tale strumento o se le strutture di cooperazione esistenti non sono sufficienti per eliminare un determinato ostacolo transfrontaliero, uno Stato membro può scegliere di ricorrere allo strumento di facilitazione transfrontaliera. La proposta modificata lascia infine impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dai trattati per far fronte alle violazioni del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri.
  In considerazione dell'importanza della materia, ritiene che essa richieda un adeguato approfondimento in merito alla effettiva idoneità dei meccanismi prospettati dalla Commissione a dare soluzione agli ostacoli transfrontalieri oggetto della proposta.
  Si tratta infatti di trovare un equilibrio avanzato tra il rispetto dell'autonomia istituzionale degli Stati membri e il rispetto del principio di sussidiarietà, da un lato, e la obiettiva assenza nel quadro attuale di strumenti per il superamento di problemi che pregiudicano profondamente la qualità della vita e lo sviluppo economico e sociale dei territori transfrontalieri.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 20 marzo 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo e di alcune regioni transfrontaliere italiane e di altri Stati membri limitrofi.
  Esprime apprezzamento per il fatto che ad oggi la XIV Commissione, nell'ambito del procedimento di verifica della conformità al principio di sussidiarietà degli atti dell'Unione europea, ha adottato 20 documenti di valutazione conforme e 7 pareri motivati.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI