CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 febbraio 2024
254.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
C. 799 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 febbraio 2024, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che nella seduta dello scorso 16 gennaio la Commissione Bilancio ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione Cultura. Rammenta, altresì, che in quella sede la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica al fine di procedere alla puntuale quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento nonché alla verifica dell'adeguatezza dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria. Ricorda, inoltre, che la Commissione ha quindi proseguito il proprio esame nella seduta del 24 gennaio scorso e, in quella sede, la rappresentante del Governo ha segnalato che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della cultura era in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che erano in atto interlocuzioni tra gli uffici interessati volte ad acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione degli effetti finanziari della proposta. Nella medesima giornata del 24 gennaio, la Commissione Cultura ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando due proposte emendative del relatore, di carattere meramente ordinamentale, nonché talune correzioni di forma predisposte ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento della Camera.
  Tanto premesso, con riferimento al testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, resta ferma la necessità di acquisire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 16 gennaio scorso.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice in ordine ai profili finanziari del testo, alla luce anche dei contenuti della relazione tecnica predisposta dal Ministero competente, fa presente che le amministrazioni interessate faranno fronte alle attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche di competenza dello Stato, indicate dall'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, in quanto la norma prevede una ricognizione di attività di diverso carattere che già vengono svolte a legislazione vigente.
  Precisa, inoltre, che, alle attività di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 3, concernenti, rispettivamente, il sostegno finanziario alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica e lo sviluppo del turismo culturale, si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016.
  Con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione di un elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, informa che non si rende necessaria la creazione di una nuova banca dati, potendosi ricorrere al portale delle rievocazioni storiche già esistente, curato dall'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura, che è pienamente operativo, laddove per l'aggiornamento annuale e l'implementazione dell'elenco stesso si rende necessaria una spesa aggiuntiva in misura pari a 10.000 euro a decorrere dall'anno 2024, ai cui oneri potrà provvedersi a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità.
  Assicura, altresì, che dall'attuazione dell'articolo 5, che prevede l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico per le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma tuttavia restando la necessità di esplicitare nel testo che, da un lato, ai componenti del predetto Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumentiPag. 27 comunque denominati e che, dall'altro, la collaborazione prestata dai soggetti indicati al comma 4, di cui il medesimo Comitato potrà avvalersi, avrà luogo a titolo gratuito.
  Rileva, poi, la necessità di corredare le disposizioni di cui all'articolo 6, relative alla definizione da parte del Ministero della cultura del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica e alle attività di diffusione dello stesso, di una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le disposizioni in esame non implicano l'attivazione di nuovi strumenti o piattaforme dedicate e rientrano nell'ambito delle ordinarie attività di comunicazione istituzionale.
  Segnala, altresì, la necessità di riformulare le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di precisare che le iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale, la cui promozione è affidata al Ministero dell'istruzione e del merito, saranno realizzate nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60 del 2017, in relazione al quale nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività», che presenta uno stanziamento di risorse congruo.
  Osserva che, al comma 2 dello stesso articolo 7, risulta inoltre necessario configurare in termini di mera facoltà il concorso alla realizzazione delle predette finalità da parte delle istituzioni scolastiche, che potranno quindi provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Precisa, quindi, che i compiti attribuiti alla Conferenza unificata dall'articolo 9 sono riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima Conferenza e che, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che l'elencazione dei compiti attribuiti allo Stato riportata nell'articolo 10 ha carattere di ricognizione organica e di organizzazione normativa di attività e funzioni statali già svolte a legislazione vigente con riferimento alle rievocazioni storiche, salvo che per la lettera e) del comma 1 del medesimo articolo 10, ai sensi della quale nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica, in quanto tale ultima disposizione appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria.
  Rileva, inoltre, la necessità di corredare di una clausola di invarianza finanziaria le disposizioni di cui all'articolo 11, concernente i compiti affidati a regioni, province, città metropolitane e comuni ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, al fine di prevedere che alle predette attività i citati enti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia che occorre, altresì, specificare che lo schema di regolamento di cui all'articolo 12, cui è demandata l'individuazione delle modalità di attuazione del presente provvedimento, da adottarsi con decreto del Ministro della cultura, sarà corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, al fine di consentire un'adeguata verifica in sede parlamentare circa i relativi effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 14, recante delega al Governo per l'adozione di norme dirette alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, assicura che all'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti al comma 2 le amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando l'applicabilitàPag. 28 del meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per effetto del quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In tale contesto, segnala che è invece possibile sin d'ora quantificare gli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera g), del medesimo articolo 14, che prevede l'istituzione di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, potendosi prevedere una spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, per la creazione del portale web e le necessarie strumentazioni informatiche, e una spesa annua di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, per la manutenzione del portale e l'aggiornamento degli elenchi, e stabilire che ai relativi oneri si provvede a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura, che reca le occorrenti disponibilità.
  In tale quadro, reputa in ogni caso opportuno specificare che gli schemi di decreto legislativo attuativi della delega saranno corredati di una relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  Con riferimento invece all'articolo 15, comma 1, che prevede l'istituzione del forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, ritiene necessario sopprimere, tra i compiti attribuiti al predetto organismo, quello indicato alla lettera f) del comma medesimo, concernente la promozione di iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura, nonché modificare, al comma 2 dello stesso articolo 15, la disposizione di cui al quarto periodo, al fine di specificare che ai soggetti a vario titolo coinvolti nella partecipazione ai lavori del citato forum non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, nonché corredare il medesimo articolo di una generale clausola di invarianza finanziaria.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abb.-A, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, alla luce dei contenuti della relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente, ha rappresentato che:

    le amministrazioni competenti faranno fronte alle attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche di competenza dello Stato, indicate dall'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, in quanto la norma prevede una ricognizione di attività di diverso carattere che già vengono svolte a legislazione vigente;

    alle attività di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 3, concernenti, rispettivamente, il sostegno finanziario alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica e lo sviluppo del turismo culturale, si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016;

    con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione di un elenco nazionale Pag. 29delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, non si rende necessaria la creazione di una nuova banca dati, potendosi ricorrere al portale delle rievocazioni storiche già esistente, curato dall'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura, che è pienamente operativo;

    per l'aggiornamento annuale e l'implementazione dell'elenco di cui all'articolo 4 si rende necessaria una spesa aggiuntiva in misura pari a 10.000 euro a decorrere dall'anno 2024, ai cui oneri potrà provvedersi a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità;

    dall'attuazione dell'articolo 5, che prevede l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico per le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma tuttavia restando la necessità di esplicitare nel testo che, da un lato, ai componenti del predetto Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che, dall'altro, la collaborazione prestata dai soggetti indicati al comma 4, di cui il medesimo Comitato potrà avvalersi, avrà luogo a titolo gratuito;

    appare, inoltre, necessario corredare le disposizioni di cui all'articolo 6, relative alla definizione da parte del Ministero della cultura del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica e alle attività di diffusione dello stesso, di una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le disposizioni in esame non implicano l'attivazione di nuovi strumenti o piattaforme dedicate e rientrano nell'ambito delle ordinarie attività di comunicazione istituzionale;

    occorre riformulare le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di precisare che le iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale, la cui promozione è affidata al Ministero dell'istruzione e del merito, saranno realizzate nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60 del 2017, in relazione al quale nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il “Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività”, che presenta uno stanziamento di risorse congruo;

    al comma 2 dello stesso articolo 7, appare inoltre necessario configurare in termini di mera facoltà il concorso alla realizzazione delle predette finalità da parte delle istituzioni scolastiche, che potranno quindi provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    i compiti attribuiti alla Conferenza unificata dall'articolo 9 sono riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima Conferenza e, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    l'elencazione dei compiti attribuiti allo Stato riportata nell'articolo 10 ha carattere di ricognizione organica e di organizzazione normativa di attività e funzioni statali già svolte a legislazione vigente con riferimento alle rievocazioni storiche, salvo che per la lettera e) del comma 1 del medesimo articolo 10, ai sensi della quale nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica, in quanto tale ultima disposizione appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

    appare, altresì, necessario corredare di una clausola di invarianza finanziariaPag. 30 le disposizioni di cui all'articolo 11, concernente i compiti affidati a regioni, province, città metropolitane e comuni ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, al fine di prevedere che alle predette attività i citati enti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    occorre, inoltre, specificare che lo schema di regolamento di cui all'articolo 12, cui è demandata l'individuazione delle modalità di attuazione del presente provvedimento, da adottarsi con decreto del Ministro della cultura, sarà corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, al fine di consentire un'adeguata verifica in sede parlamentare circa i relativi effetti finanziari;

    con riferimento all'articolo 14, recante delega al Governo per l'adozione di norme dirette alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, all'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti al comma 2 le amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando l'applicabilità del meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per effetto del quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

    è possibile sin d'ora quantificare gli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera g), del medesimo articolo 14, che prevede l'istituzione di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, potendosi prevedere una spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, per la creazione del portale web e le necessarie strumentazioni informatiche, e una spesa annua di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, per la manutenzione del portale e l'aggiornamento degli elenchi, e stabilire che ai relativi oneri si provvede a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura, che reca le occorrenti disponibilità;

    in tale quadro, appare in ogni caso opportuno specificare che gli schemi di decreto legislativo attuativi della delega saranno corredati di una relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

    con riferimento all'articolo 15, comma 1, che prevede l'istituzione del forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, appare necessario sopprimere, tra i compiti attribuiti al predetto organismo, quello indicato alla lettera f) del comma medesimo, concernente la promozione di iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

    al comma 2 dello stesso articolo 15, occorre, altresì, modificare la disposizione di cui al quarto periodo, al fine di specificare che ai soggetti a vario titolo coinvolti nella partecipazione ai lavori del citato forum non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, nonché corredarePag. 31 il medesimo articolo di una generale clausola di invarianza finanziaria,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.

  All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

  All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti: a titolo gratuito e, comunque,.

  All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: Il Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: , nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere le parole: , secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

   al comma 2, sostituire la parola: concorrono con le seguenti possono concorrere;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 10, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , che può procedere all'istituzione fino alla fine della medesima lettera.

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  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

  All'articolo 14, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi di ciascun decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per l'attuazione del comma 2, lettera g), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 15, comma 1, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo articolo 15:

   al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per la partecipazione ai lavori del forum ai componenti del medesimo forum e ai soggetti invitati ai sensi del secondo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

   aggiungere, in fine, il seguente comma: 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rilevare come la proposta di parere della relatrice contenga numerose condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che introducono clausole di invarianza finanziaria, sottolinea come spesso nel corso di questa legislatura la Commissione Bilancio, nell'esaminare in sede consultiva le proposte emendative presentate in Assemblea dai gruppi di opposizione, abbia espresso un parere contrario, motivando tale orientamento con l'impossibilità di provvedere ai singoli interventi di volta in volta recati dalla proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Auspica, pertanto,Pag. 33 che per il futuro possano essere adottati, in sede di valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative, criteri più uniformi e coerenti.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) esprime perplessità circa il mancato riferimento, nell'ambito della condizione formulata dalla relatrice sull'articolo 14, all'attivazione della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per la copertura finanziaria della delega legislativa di cui all'articolo 14.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, in risposta alle osservazioni svolte dall'onorevole Ubaldo Pagano, fa presente che il rinvio al meccanismo di cui al citato articolo 17 della legge di contabilità pubblica risulta già contenuto all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del provvedimento in esame, non inciso dalla condizione recata dalla proposta di parere in precedenza formulata.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.
C. 1560 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha avviato, in data 7 febbraio 2024, l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Agricoltura e che, in tale seduta, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti con riferimento ai profili finanziari del provvedimento e, pertanto, il seguito del provvedimento era stato rinviato ad altra seduta.
  Rammenta, inoltre, che la Commissione Agricoltura ha poi concluso, in data 13 febbraio 2024, l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche al testo trasmesso ai fini dell'acquisizione dei pareri.
  In tale quadro, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, segnala l'esigenza di acquisire dal Governo gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate in ordine ai profili finanziari del provvedimento nella citata seduta del 7 febbraio scorso.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che prevede l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore, potranno essere attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che in tutti i piani di settore si prevede che gli esperti prestino la propria attività a titolo gratuito e che, pertanto, in sede di adozione dei decreti legislativi sarà esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati,Pag. 34 in conformità con la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4.
  Rileva inoltre, con riferimento alle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la necessità di prevedere il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, al fine di consentire in sede di adozione del decreto delegato la quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici nella realizzazione delle predette azioni.
  Assicura, altresì, che le attività di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), potranno essere svolte da soggetti pubblici istituzionalmente competenti, come l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'istituzione di piattaforme logistiche, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera i), osserva che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 si rende necessario al fine della quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale coinvolgimento di amministrazioni pubbliche nella realizzazione di piattaforme logistiche da parte di operatori economici privati.
  Precisa, quindi, che all'attività di ricognizione dei marchi nazionali esistenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere, oltre che sulle risorse del capitolo n. 7643, indicato dalla relazione tecnica, anche su quelle del capitolo n. 7755, relativo al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, senza pregiudicare interventi di spesa programmati a legislazione vigente; al fine di escludere che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre precisare espressamente che non viene modificata la disciplina fiscale e civilistica applicabile ai centri per il giardinaggio.
  Fa inoltre presente che le attività di incentivazione dell'avvio di filiere produttive di livello regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 34 del 2018 di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  Segnala altresì la necessità di prevedere, al fine di escludere che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera v), possano derivare effetti finanziari negativi, che la definizione di condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni ai soggetti della filiera florovivaistica costituisca una facoltà per le pubbliche amministrazioni, da esercitare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia che il rinvio al meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, deve intendersi riferito esclusivamente ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), mentre all'attuazione degli altri principi e criteri direttivi, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, con riferimento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva, infine, la necessità di modificare l'articolo 4, comma 1, al fine di aggiornare il profilo temporale degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e la relativa copertura finanziaria in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023, nonché del fatto che, in ragione dei tempi necessari ai fini dell'approvazione definitiva del provvedimento e dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, l'incarico dirigenziale ivi previsto non sarà conferito prima del 1° settembre 2024.

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  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1560 e abb.-A, recante delega al Governo in materia di florovivaismo;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che prevede l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore, potranno essere attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che in tutti i piani di settore si prevede che gli esperti prestino la propria attività a titolo gratuito e che, pertanto, in sede di adozione dei decreti legislativi sarà esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, in conformità con la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4;

    con riferimento alle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), appare necessario prevedere il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, al fine di consentire in sede di adozione del decreto delegato la quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici nella realizzazione delle predette azioni;

    le attività di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), potranno essere svolte da soggetti pubblici istituzionalmente competenti, come l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento all'istituzione di piattaforme logistiche, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera i), il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 si rende necessario al fine della quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale coinvolgimento di amministrazioni pubbliche nella realizzazione di piattaforme logistiche da parte di operatori economici privati;

    all'attività di ricognizione dei marchi nazionali esistenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere, oltre che sulle risorse del capitolo n. 7643, indicato dalla relazione tecnica, anche su quelle del capitolo n. 7755, relativo al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, senza pregiudicare interventi di spesa programmati a legislazione vigente;

    al fine di escludere che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre precisare espressamente che non viene modificata la disciplina fiscale e civilistica applicabile ai centri per il giardinaggio;

    le attività di incentivazione dell'avvio di filiere produttive di livello regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 34 del 2018 di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    al fine di escludere che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera v), possano derivare effetti finanziari negativi, occorre prevedere che la definizione di condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni ai soggetti della filiera florovivaistica costituisca una facoltà per le pubbliche amministrazioni, da esercitarePag. 36 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il rinvio al meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, deve intendersi riferito esclusivamente ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), mentre all'attuazione degli altri principi e criteri direttivi, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, con riferimento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    occorre modificare l'articolo 4, comma 1, al fine di aggiornare il profilo temporale degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e la relativa copertura finanziaria in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023, nonché del fatto che, in ragione dei tempi necessari ai fini dell'approvazione definitiva del provvedimento e dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, l'incarico dirigenziale ivi previsto non sarà conferito prima del 1° settembre 2024,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, lettera n), sopprimere le parole: quali imprese agricole che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile,

  Conseguentemente, alla medesima lettera n), dopo le parole: all'attività agricola, aggiungere le parole: ferma restando la disciplina fiscale e civilistica ad essi applicabile a legislazione vigente,

  All'articolo 2, comma 1, lettera v), sostituire le parole: definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica con le seguenti: prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà

  All'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  All'articolo 4, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie».

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  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva come i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), come riformulati dalla condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, appaiono sostanzialmente privi di effettiva portata contenutistica, in quanto appare estremamente difficile ipotizzare la definizione di condizioni contrattuali agevolate che non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, osserva che la concreta declinazione applicativa dei principi e criteri direttivi attiene al merito del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alle perplessità manifestate dalla deputata Guerra, evidenzia altresì che l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera r) del medesimo articolo 2, comma 1, volti a prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica e come tale necessiterebbe di apposita copertura finanziaria, anche alla luce delle integrazioni al testo apportate nel corso dell'esame in sede referente, che hanno introdotto il riferimento esplicito al sostegno allo sviluppo del settore a livello locale. Invitando pertanto il relatore e la rappresentante del Governo a compiere una più approfondita verifica su tale aspetto, osserva inoltre come il provvedimento di delega in esame, creando un ulteriore ufficio dirigenziale nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rischia di rendere ancor più farraginoso lo svolgimento delle attività amministrative, generando in tal modo inutili aggravi burocratici e mettendo a serio repentaglio l'obiettivo dichiarato di assicurare un reale sostegno economico all'intera filiera florovivaistica.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, rileva come l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 2, dianzi richiamata dall'onorevole Dell'Olio, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che a detta attuazione si provvederà nel rispetto della clausola di invarianza di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4, come riformulato ai sensi della condizione contenuta nella proposta di parere relativa al testo del provvedimento. Per quanto attiene, invece, alla creazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, osserva che si tratta di una scelta di merito, rilevando in ogni caso che l'articolo 4, comma 1, provvede alla necessaria copertura finanziaria.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) considera pertinenti le perplessità in precedenza sollevate, rispettivamente, dagli onorevoli Guerra e Dell'Olio, dal momento che le disposizioni da essi richiamate appaiono effettivamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura. Evidenzia, inoltre, come il ricorso eccessivo alle clausole di invarianza finanziaria possa implicare la distrazione delle risorse finanziarie iscritte a bilancio rispetto alle finalità cui erano originariamente preordinate.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente esclusivamente l'emendamento Caramiello 1.100.
  Considerato che tale proposta emendativa non presenta profili problematici di carattere finanziario, limitandosi a ridurre da ventiquattro a dodici mesi il termine per l'esercizio della delega legislativa conferita dal provvedimento, propone di esprimere sulla stessa nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato il testo del provvedimento risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente, esprimendo, nella seduta dello scorso 14 febbraio, un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che nella medesima giornata, la Commissione Affari sociali ha concluso l'esame in sede referente, recependo le suddette condizioni.
  Tutto ciò considerato, poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla formulazione dell'articolo 4 del provvedimento, recante una clausola di neutralità finanziaria, che si discosta significativamente dal testo iniziale della medesima disposizione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, osserva che si tratta di una modifica del testo introdotta nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Affari sociali, che non riveste profili problematici dal punto di vista finanziario, essendo volta a sanare l'impropria formulazione del testo iniziale del medesimo articolo 4.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
C. 1306 approvato dal Senato e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge in esame, che contiene gli emendamenti Magi 1.100 e Grippo 2.100.
  Al riguardo, nel rilevare che le predette proposte emendative non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 703-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, reca una legge quadro in materia di interporti. Ricorda, altresì, che Pag. 39il testo all'esame dell'Assemblea, quale risultante dalle modifiche introdotte, per effetto dell'approvazione di proposte emendative, nel corso dell'esame, in sede referente, presso la Commissione Trasporti, non è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto concerne gli articoli da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono i princìpi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete, individuano le finalità del provvedimento e ne definiscono l'ambito di applicazione. Fa presente che vengono, inoltre, definite le procedure per la stesura del Piano generale per l'intermodalità, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, inclusa l'individuazione di nuovi interporti, ove sia verificata la sussistenza delle condizioni specificamente previste dall'articolo 3, tra le quali quella della garanzia di un'adeguata sostenibilità finanziaria delle attività e di idonei flussi di merci attuali e previsti.
  Al riguardo, con riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali l'aggiornamento periodico triennale dei soggetti gestori degli interporti in un apposito elenco, la ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione, l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità e l'individuazione di nuovi interporti ovvero degli interventi necessari al potenziamento di quelli esistenti, pur considerando la clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento, di cui al successivo articolo 7, comma 2, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo che tali compiti possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non ha invece osservazioni da formulare riguardo alle restanti disposizioni, considerato il loro carattere ordinamentale.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, cui sono affidati compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti. Fa presente che, con regolamento adottato tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nel rispetto dei princìpi indicati dalle medesime norme. In particolare, le disposizioni in esame stabiliscono che, oltre ai membri di diritto, fra i quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i presidenti delle regioni coinvolte e rappresentanti delle categorie, al Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci e i presidenti delle Autorità di sistema portuale dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni. In proposito, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria delle citate disposizioni, conformemente al comma 5 dell'articolo 4, considera necessario, da un lato, acquisire chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere eventuali aggravi di spesa per oneri di gestione derivanti dall'istituzione del predetto Comitato e, dall'altro, prevedere che ai membri e ai soggetti che partecipano ai lavori del Comitato medesimo non siano corrisposti compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo restando quanto sopra rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, fa presente che il comma 5 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione dell'articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, osserva che potrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere la presente disposizione, considerando che l'articolo 7, comma 2, reca una clausola di invarianza riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 7, specificando altresì che le amministrazioni interessate vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto, Pag. 40ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che la gestione di un interporto costituisca attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale e che i soggetti che gestiscono gli interporti agiscano in regime di diritto privato. Esso prevede, altresì, che gli enti pubblici concedenti costituiscano sulle relative aree un diritto di superficie in favore dei gestori già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che i gestori possano riscattare le aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il predetto diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi che dalla costituzione del diritto di superficie o dall'esercizio del diritto di riscatto non derivino, per gli enti proprietari delle aree, riduzioni di entrate rispetto a quelle risultanti dalle previsioni dei relativi bilanci.
  Per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti. A tale fine, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. Osserva, quindi, che le modalità e le procedure per l'attuazione di tali disposizioni saranno disciplinate con regolamento adottato tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulate atteso che l'onere è limitato agli stanziamenti previsti. Per quanto attiene, invece, alla possibilità che i gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefici, provvedano all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di «ultimo miglio», al fine di escludere che la menzionata disposizione, ove attuata dai citati gestori, possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che tale adeguamento deve comunque avere luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 6, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità: quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011; quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 145 del 2018; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, rappresenta che nel Fondo del quale si prevede l'utilizzo affluiscono le risorse, individuate con decreto ministeriale, derivanti dalla revoca dei finanziamenti assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per la realizzazione e la progettazione di opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001, a causa della mancata pubblicazione del relativo bando di gara o della mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti beneficiari dei medesimi finanziamenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6-bis del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, al medesimo Fondo sono altresì assegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le somme relative a finanziamenti revocati iscritte in conto residui, previo loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, segnala che il predetto Fondo è Pag. 41iscritto sul capitolo 7685 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in base al vigente bilancio dello Stato, reca, per l'anno 2024, uno stanziamento di 17.101.338 euro, che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento risultano integralmente disponibili. In tale quadro, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa il fatto che la riduzione del Fondo medesimo non rechi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che il comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 destinata alla valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime. Rileva che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ammontano, in base al vigente bilancio dello Stato, a 11.632.714 euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, ravvisa la necessità che il Governo fornisca una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che dal loro impiego non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche tenuto conto che, per effetto di quanto previsto dalla norma in esame, le risorse stanziate per l'anno 2025 sarebbero integralmente utilizzate.
  In merito, infine, alla terza modalità di copertura finanziaria, segnala che l'autorizzazione di spesa di cui si prevede la riduzione ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 200 milioni di euro per l'anno 2029, di 300 milioni di euro per l'anno 2030 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Al riguardo, osserva che, in base al vigente bilancio dello Stato, il Fondo in esame, iscritto sul capitolo 7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca per l'anno 2026 uno stanziamento di 31 milioni di euro. Ciò posto, ritiene necessario acquisire da parte del Governo una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che dal loro impiego non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Osserva, altresì, che il comma 2 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente provvedimento, ad esclusione di quanto previsto dal precedente comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni circa la formulazione delle disposizioni in commento, fermo restando quanto rilevato con riferimento al comma 5 dell'articolo 4.
  Rileva, infine, che il successivo comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame abrogano gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 240 del 1990 e l'articolo 6 del decreto-legge n. 98 del 1995, recanti parte della precedente normativa in materia di realizzazione di interporti ed aventi ad oggetto, in particolare, la disciplina di un precedente sistema di contributi, di taluni profili urbanistici e di un piano quinquennale degli interventi.
  In proposito, dal momento che alle disposizioni oggetto di abrogazione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza Pag. 42pubblica all'atto della loro introduzione nell'ordinamento, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che le citate disposizioni siano state tuttora considerate prive di effetti sui saldi ai fini della costruzione dei tendenziali di finanza pubblica.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, assicura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente proposta di legge, salvo quanto previsto dall'articolo 6, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, conformemente a quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, in quanto si tratta di funzioni già espletate a legislazione vigente dalla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del medesimo Ministero.
  Con riferimento all'articolo 4, rileva invece la necessità di precisare espressamente che per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, fermo restando che al funzionamento del Comitato stesso si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2.
  Segnala, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie in favore dei soggetti gestori, cui è altresì riconosciuta la facoltà di riscattare le predette aree trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Rileva al riguardo che, in presenza di una eventuale richiesta di riscatto delle aree da parte degli operatori economici incaricati della gestione degli interporti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, troverà infatti applicazione, in quanto compatibile, la procedura stabilita dall'articolo 31, commi da 45 a 48, della legge n. 448 del 1998, ai sensi della quale la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo dietro pagamento di un corrispettivo determinato, sulla base di specifici parametri, dall'ente concedente, che potrà in ogni caso valutare se aderire alla richiesta di riscatto.
  Reputa, inoltre, necessario integrare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 6, che disciplina la possibilità per i gestori delle infrastrutture ferroviarie di provvedere, previa analisi costi-benefici, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di «ultimo miglio», al fine di specificare che l'esercizio della predetta facoltà è condizionato alla preventiva individuazione, da parte dei gestori medesimi, delle risorse finanziarie da destinare allo scopo, nonché di precisare che i citati interventi di adeguamento saranno realizzati con oneri a carico dei gestori stessi.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 1, fa presente che le risorse finanziarie ivi indicate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Conferma, infine, che alle disposizioni oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, non risultano associati effetti sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto al momento della loro introduzione nell'ordinamento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 703-A, recante legge quadro in materia di interporti;

Pag. 43

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente proposta di legge, salvo quanto previsto dall'articolo 6, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, conformemente a quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, in quanto si tratta di funzioni già espletate a legislazione vigente dalla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del medesimo Ministero;

    con riferimento all'articolo 4, appare necessario precisare espressamente che per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, fermo restando che al funzionamento del Comitato stesso si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2;

    le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie in favore dei soggetti gestori, cui è altresì riconosciuta la facoltà di riscattare le predette aree trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

    in presenza di una eventuale richiesta di riscatto delle aree da parte degli operatori economici incaricati della gestione degli interporti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, troverà infatti applicazione, in quanto compatibile, la procedura stabilita dall'articolo 31, commi da 45 a 48, della legge n. 448 del 1998, ai sensi della quale la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo dietro pagamento di un corrispettivo determinato, sulla base di specifici parametri, dall'ente concedente, che potrà in ogni caso valutare se aderire alla richiesta di riscatto;

    appare, inoltre, necessario integrare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 6, che disciplina la possibilità per i gestori delle infrastrutture ferroviarie di provvedere, previa analisi costi-benefici, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di “ultimo miglio”, al fine di specificare che l'esercizio della predetta facoltà è condizionato alla preventiva individuazione, da parte dei gestori medesimi, delle risorse finanziarie da destinare allo scopo, nonché di precisare che i citati interventi di adeguamento saranno realizzati con oneri a carico dei gestori stessi;

    con riferimento all'articolo 7, comma 1, le risorse finanziarie ivi indicate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    alle disposizioni oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, non risultano associati effetti sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto al momento della loro introduzione nell'ordinamento,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Per la partecipazione alle Pag. 44riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: costi-benefici aggiungere le seguenti: e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie;

  Conseguentemente, dopo le parole: possono provvedere aggiungere le seguenti: , con oneri a proprio carico,».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Al riguardo, propone di esprimere parere contrario l'emendamento Barbagallo 6.1001, in quanto carente sotto il profilo della quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Osserva, infatti, che tale proposta emendativa è volta, tra l'altro, a sopprimere il comma 2 dell'articolo 6, recante l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, previa loro individuazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, lasciando tuttavia inalterato, al comma 1 del medesimo articolo 6, il richiamo alle risorse stanziate dal citato comma 2 ai fini dell'individuazione dei predetti progetti.
  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Iaria 1.1004, che, nel sopprimere il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), prevede che il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti e obbliga il suddetto Ministero a svolgere una consultazione pubblica sul proprio sito web che coinvolga tutti i portatori di interesse in relazione al Piano generale per l'intermodalità e a pubblicare tutti gli atti inerenti agli interporti medesimi. Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola generale di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento;

   Ghio 2.1000, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, elabori il Programma degli interporti e dei terminal intermodali, da aggiornare con cadenza triennale, in luogo del Piano generale per l'intermodalità di cui al comma 1 dell'articolo 2, provvedendo alla ricognizione degli interporti, dei terminal intermodali, degli scali merci e dei raccordi ferroviari già esistenti e in corso di realizzazione e realizzando un catasto di questi impianti che raccolga i dati riferiti alla capacità e all'effettivo o potenziale traffico generato e attratto. Al riguardo, reputa necessario che il Governo assicuri che allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola generale di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento;

   Barbagallo 2.1002, che, nel sopprimere l'articolo 3 riguardante le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti, sopprime, al comma 2 dell'articolo 5, il riferimento a tali condizioni e al vincolo della compatibilità con l'equilibrio di bilancio della gestione con riferimento all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi di quelli in corso di realizzazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un Pag. 45chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Barbagallo 5.1008 e 5.3 e Iaria 5.2, che qualificano la gestione di un interporto come servizio pubblico affidato in regime di concessione, prevedendo che l'annessa convenzione stipulata con i concessionari individui, tra l'altro, i contributi spettanti al concessionario medesimo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame, posto che le stesse fanno riferimento all'erogazione di contributi al concessionario senza specificare le risorse, presumibilmente pubbliche, a valere sulle quali si provvede all'erogazione dei medesimi contributi;

   Iaria 5.11, che attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti una serie di nuovi compiti finalizzati alla promozione della mobilità delle merci attraverso il sistema delle piattaforme logistiche e degli interporti, ivi inclusa la definizione degli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione delle predette strutture e la vigilanza sul rispetto delle clausole concessorie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità per l'Autorità di regolazione dei trasporti di provvedere alle nuove funzioni ad essa assegnate ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, come indicato al comma 7 della medesima proposta emendativa, all'uopo avvalendosi dei contributi versati a legislazione vigente dagli operatori del settore e destinati al funzionamento dell'Autorità stessa;

   Casu 6.1012, che intende, tra l'altro, prevedere che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda a definire protocolli e piattaforme digitali che integrino la struttura interportuale con le altre strutture logistiche e la supply chain di riferimento. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con la generale clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 7, comma 2, del presente provvedimento.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sull'emendamento Barbagallo 6.1001, nonché sulle altre proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, evidenziando che dette proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1004, 2.1000, 2.1002, 5.2, 5.3, 5.11, 5.1008, 6.1001 e 6.1012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede maggiori chiarimenti in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento Ghio 2.1000, di cui non ravvisa oggettivamente profili di presunta onerosità.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma il parere contrario sull'emendamento Ghio 2.1000, giacché la realizzazione di un catasto che raccolga i dati riferiti alla capacità e all'effettivo o potenziale traffico generato e attratto dagli interporti, dai terminal intermodali, dagli scali merci e dai raccordi ferroviari è suscettibilePag. 46 di generare un aggravio di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Iaria 1.1004, dal momento che dall'attribuzione di specifici compiti al Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, non sembrano poter derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con l'asserita neutralità finanziaria connessa all'istituzione del Comitato medesimo.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito una valutazione negativa sull'emendamento Iaria 1.1004, in quanto suscettibile, come sopra evidenziato, di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) si associa alla richiesta di chiarimenti formulata dal deputato Dell'Olio sull'emendamento Iaria 1.1004.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel concordare con i solleciti svolti dai colleghi che lo hanno preceduto, invita a valutare la possibilità di inserire nel testo della citata proposta emendativa un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, alla luce del dibattito in corso, chiede una breve sospensione dei lavori al fine di svolgere un supplemento di istruttoria sull'emendamento Iaria 1.1004.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, alla luce degli approfondimenti svolti, rettificando la posizione precedentemente espressa, ritiene che si possa esprimere una valutazione non ostativa sull'emendamento Iaria 1.1004 nel presupposto che alle disposizioni introdotte dalla medesima proposta si possa provvedere nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 7 del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, modificando il parere espresso in precedenza sull'emendamento Iaria 1.1004, esprime nulla osta su tale proposta emendativa. Conferma, invece, il parere contrario sulle proposte emendative 2.1000, 2.1002, 5.2, 5.3, 5.11, 5.1008, 6.1001 e 6.1012.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Atto n. 121.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel segnalare che lo schema di decreto in esame non è corredato della prevista intesa in sede di Conferenza unificata, fa presente che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenzaPag. 47 che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni volte a promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane - senior cohousing- e la coabitazione intergenerazionale - cohousing intergenerazionale – lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. Segnala che lo schema di decreto è correlato di relazione tecnica.
  Nel rinviare per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dai competenti uffici delle Camere, in ordine agli oneri e alla copertura per le campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, osserva che, pur presentando sia gli oneri che le risorse certamente ampi margini di modulabilità e pur essendo le risorse di cui al piano gestionale 12 del capitolo 5510 dello stato di previsione del Ministero della salute finalizzate ad obiettivi istituzionali coerenti con quelli in esame, andrebbero comunque acquisite conferme circa la sussistenza di adeguate disponibilità per far fronte alle campagne di comunicazione in esame e alle altre finalità già previste a legislazione vigente. Inoltre, ritiene che andrebbero fornite informazioni aggiuntive sul contenuto dei Piani d'azione di cui al comma 4, nonché sulle risorse destinate alla copertura dei relativi oneri a livello regionale e locale, onde riscontrare, almeno in linea di massima, l'effettiva realizzabilità dell'intervento nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 5.
  In merito all'articolo 5, premesso che la norma dovrebbe essere applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, in assenza di espressa esclusione, osserva comunque che il rinvio al modello dell'Organizzazione mondiale della sanità e alle indicazioni contenute nel piano nazionale della prevenzione non sembra implicare automatici obblighi in termini organizzativi e ambientali posti a carico dei datori di lavoro, che restano limitati a quelli definiti dal decreto legislativo n. 81 del 2015, rappresentando dei parametri di riferimento. Alla luce di quanto appena osservato, chiede conferma che si tratti di iniziative che potranno essere svolte anche dalle pubbliche amministrazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 7, nel presupposto che i compiti posti a carico del Ministero del turismo si limitino ad attività promozionali in senso stretto, cioè senza interventi diretti nell'attuazione delle misure indicate, i cui oneri resterebbero a carico degli operatori coinvolti, osserva che l'aumento dell'attività promozionale, che implica contatti, accordi, campagne di incentivazione, ecc., ipotizzabile per effetto del presente articolo appare significativo, per cui ritiene che sarebbero comunque auspicabili espresse assicurazioni circa la sua sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, come asserito dall'alinea del comma 1.
  Per quanto concerne l'articolo 9, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'utilizzo di risorse del PNRR per l'installazione dell'apparato hardware e software necessario per i servizi di telemedicina e in merito al carattere sostitutivo delle prestazioni sanitarie rese attraverso tale modalità, fermo restando quindi il livello complessivo delle prestazioni rese ai pazienti, al netto degli incrementi qualitativi e quantitativi eventualmente consentiti dagli stanziamenti aggiuntivi per la Pag. 48medicina territoriale di cui la relazione tecnica rende conto, ritiene che andrebbero comunque fornite delucidazioni in merito ai seguenti profili. Innanzitutto, nel segnalare che le risorse del PNRR disponibili per la finalità in esame risultano classificate come «prestiti», ne deduce che ciò implica che la citata misura dovrebbe determinare un impatto sui saldi di finanza pubblica in quanto le risorse utilizzate a copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU al momento della sua istituzione sono state registrate sui saldi di finanza pubblica solo in termini di saldo netto da finanziare. Ritiene quindi che la questione andrebbe approfondita. Rileva che andrebbero poi indicate l'entità e l'origine delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione a regime degli strumenti la cui installazione è a valere sulle somme rivenienti dal PNRR. Inoltre, ritiene opportuna un'assicurazione circa l'equivalenza, a livello finanziario, delle prestazioni sanitarie rese in modalità telematica rispetto a quelle fornite con la metodologia tradizionale, ovvero in presenza, atteso che sembra plausibile l'intervento di soggetti terzi da remunerare nell'ambito del rapporto medico-paziente, pur potendosi ipotizzare viceversa risparmi correlati ad una maggiore rapidità e facilità delle prestazioni. Infine, chiede conferma dell'effettiva sostenibilità dei compiti di rendicontazione posti a carico dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) a valere sulle risorse dell'Agenzia ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 10, osserva che la norma appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di una valutazione multidimensionale. Lo stesso riferimento della relazione tecnica ad una offerta progressiva che tiene conto delle risorse disponibili suggerisce che tale aumento dei soggetti beneficiari dovrebbe essere assicurato avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili. Pur potendosi ipotizzare la sussistenza anche di oneri indipendenti dalla quantità di valutazioni effettuate, in quanto sostanzialmente fissi, rileva che andrebbero fornite delucidazioni circa l'effettiva realizzabilità della disposizione senza generare tensioni sulla corrispondente linea di finanziamento.
  In merito all'articolo 12, per i profili di quantificazione, pur in assenza di dati da parte della relazione tecnica rileva che si tratta di attività sicuramente contenibili entro un limite massimo di spesa e pertanto non ha osservazioni. Per i profili di copertura, rileva che il Fondo di cui ai commi 561 e 562 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 reca una previsione di stanziamento per le annualità del triennio 2024-2026 pari rispettivamente a 1,3 milioni, a 2,8 milioni e a 0,178 milioni di euro. Posto che la norma configura il sostenimento di un nuovo e maggiore onere a carico di risorse già previste ai sensi della legislazione vigente e tenuto conto che l'autonomia di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede la possibilità di riporto a nuovo esercizio anche di alcune risorse di parte corrente, sebbene queste non risultino «impegnate» alla fine dell'esercizio, rileva che andrebbero comunque fornite conferme in merito alla utilizzabilità delle predette risorse ai fini in esame, sia a fronte delle finalizzazioni già previste che in relazione agli specifici criteri di riparto delle risorse del Fondo.
  Evidenzia altresì che il dispositivo indicato al comma 2, recando un limite massimo di spesa riferito ad un triennio, non si conforma a quanto stabilito dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai sensi del quale le nuove norme di spesa debbano accompagnarsi alla indicazione, per ciascun anno, della relativa spesa autorizzata, che si intende ordinariamente come limite massimo di spesa per l'esercizio.
  Riguardo all'articolo 13, in relazione ai commi 1 e 2, considerato che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 ha previsto linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali ad invarianza di oneri, non ha nulla da osservare. Per quanto riguarda il comma 3, osserva che il fondo previsto dall'articolo 1, commi da 207 a 209, della legge di bilancio per il 2024 è limitato a spese per visite veterinariePag. 49 e operazioni chirurgiche veterinarie nonché per l'acquisto di farmaci veterinari, mentre la disposizione in esame prevede la promozione di agevolazioni non solo per spese medico-veterinarie, ma anche alimentari o per l'adozione di animali. Pertanto per queste ultime due tipologie di agevolazioni le regioni non potranno attingere al fondo statale e rileva che andrebbero quindi indicate le risorse con cui potranno realizzare tali iniziative promozionali, come previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità. Osserva inoltre che andrebbe valutato l'inserimento di un riferimento espresso alla destinazione alle regioni delle risorse del fondo nella modifica operata dal comma 4 al comma 209 della legge di bilancio per specificare che le risorse sono ripartite tra regioni.
  In merito all'articolo 15, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, rileva che andrebbe assicurato che per la predisposizione delle linee guida il Comitato interministeriale per le politiche in favore della persona anziana svolga tale attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e che nessun onere derivi dalla partecipazione ai lavori delle istituzioni pubbliche, degli enti, degli organismi o associazioni portatori di specifici interessi e degli esperti in materia.
  Con riferimento all'articolo 19, per i profili di quantificazione, pur trattandosi di interventi certamente modulabili entro un limite di risorse, fa presente che le informazioni fornite dalla relazione tecnica circa la realizzazione di 3.000 punti di facilitazione per un costo di 132 milioni di euro andrebbero integrate con indicazioni circa il metodo di quantificazione e i parametri e le fonti utilizzate per determinare la stima. Le stesse considerazioni valgono per la stima di 3 milioni di euro per i costi centrali di supporto. In assenza di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, rileva che andrebbe inoltre fornita l'articolazione temporale in annualità delle spese previste ed evidenziato l'eventuale differente impatto tra i saldi della spesa. Per i profili di copertura, non ha osservazioni da formulare, atteso che le risorse afferenti al PNRR per l'intervento in esame sono classificate come sovvenzioni e che la descrizione dell'obiettivo dell'intervento relativo alla Missione 1, Componente 1, Subinvestimento 1.7.2. sembra includere anche l'attività di formazione digitale nel novero dell'oggetto del finanziamento, che quindi non dovrebbe essere limitato alla sola componente infrastrutturale.
  In merito all'articolo 20, posto che il comma 2 prevede una mera facoltà per le istituzioni scolastiche, rileva che andrebbe confermato che anche la disposizione di cui al comma 1 sia da intendersi come facoltativa e non obbligatoria, in modo che possa essere realizzata da parte delle istituzioni scolastiche avvalendosi delle sole risorse già disponibili nei loro bilanci.
  Rispetto all'articolo 22, premesso che l'articolo prevede la progressiva determinazione degli obiettivi di servizio e la progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali nelle aree individuate dal comma 2 senza indicare le fonti di finanziamento ma solo che tale attuazione progressiva avviene nei limiti delle risorse disponibili, osserva che la relazione fa riferimento al Fondo per le non autosufficienze per la realizzazione dell'articolo fornendo indicazioni circa le relative disponibilità finanziarie. Tuttavia, mentre il Fondo citato fa riferimento all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti – comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – le aree individuate dal comma 2 attengono anche a persone anziane con altre caratteristiche, in particolare con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione. Rileva che andrebbero quindi fornite indicazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione progressiva dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio anche nei confronti di tali categorie di persone. Inoltre, pur prevedendosi un'attuazione progressiva e quindi modulabile entro le risorse disponibili, rileva che andrebbero fornite maggiori informazioni circa il procedimento di quantificazione, posto che non vengono indicati gli obiettivi di servizio che Pag. 50concretamente si prevedono di realizzare e si afferma soltanto che la previsione di stima è stata effettuata prendendo a riferimento i dati storici e la programmazione realizzata dalle regioni. Infine, rileva che la discrasia prospettata nell'ultimo paragrafo della relazione tecnica, in ordine alla quale la stessa relazione tecnica dà conto delle motivazioni che l'avrebbero determinata, non appare di agevole individuazione. Preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dell'attuazione progressiva dei livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, non ha comunque osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 23, rileva che il comma 1 prevede un'attività di monitoraggio e di definizione dei relativi criteri e indicatori specifici di attuazione e interventi sostitutivi, per il quale rileva che andrebbe assicurata la sostenibilità a carico delle risorse disponibili. In relazione all'interoperabilità dei sistemi informativi prevista dal comma 3, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della natura modulabile e di contenuto impatto amministrativo delle attività richiamate dalla presente disposizione e poste a carico delle pubbliche amministrazioni coinvolte, non ha rilievi da formulare.
  In relazione all'articolo 25, osserva che, anche se non vengono indicati nuovi servizi e prestazioni da garantire, gli obiettivi di coordinamento, integrazione, operatività in rete delle strutture esistenti nel settore dei servizi agli anziani sembrano teoricamente suscettibili di determinare l'impegno di risorse umane e finanziarie, per quanto verosimilmente di entità limitata, per cui ritiene auspicabile l'acquisizione di elementi a supporto della sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 6.
  Con riguardo all'articolo 27, ritiene che andrebbe fornita espressa conferma del fatto che l'articolazione delle strutture e delle funzioni delineata dal presente articolo, finalizzata alla valutazione multidimensionale unificata, all'elaborazione del progetto individualizzato di assistenza integrata, eventualmente comprensivo del piano riabilitativo individuale, al miglior orientamento del soggetto istante per contattare le strutture competenti e ricevere le prestazioni alle quali avrebbe diritto e all'attuazione del medesimo piano individuale – sulla base del budget di cura e assistenza – non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica perlomeno in una prima fase, per le significative esigenze di riorganizzazione e coordinamento che sembrano emergere dal dispositivo. A regime, viceversa, rileva che un'attività amministrativa e sanitaria maggiormente integrata potrebbe offrire margini per risparmi di spesa e recuperi di efficienza. In relazione al comma 5 ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa il trattamento economico delle équipe operanti presso strutture del Servizio sanitario nazionale e destinate ad essere utilizzate nell'ambito dei punti unici di accesso, non potendosi escludere, in assenza di indicazioni normative, la necessità di risorse finanziarie aggiuntive per poter usufruire della collaborazione dei professionisti in questione.
  In generale, ritiene auspicabile acquisire rassicurazioni circa la sostenibilità dell'attuazione del presente articolo ad invarianza d'oneri, con un'illustrazione dettagliata delle stime di costi, degli eventuali risparmi derivanti da recuperi di efficienza – evitando ad esempio duplicazioni, personalizzando maggiormente le prestazioni, limitando effetti collaterali derivanti da scelte non condivise da tutti i soggetti coinvolti nella cura e nell'assistenza, ecc. – e delle correlate risorse per i diversi enti pubblici coinvolti.
  Con riferimento all'articolo 28, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni – anche mediante elementi quantitativi a supporto, perlomeno in linea di massima – circa l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 6 rispetto alla collaborazione istituzionale dei Punti unici di accesso di cui al comma 2 con le strutture indicate nel medesimo comma, nonché all'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati di cui al comma 5 nell'ottica dell'acquisizione delle informazioni elencate al comma 4 e finalizzate alla valutazione multidimensionale Pag. 51unificata e alla gestione complessiva del percorso socio-sanitario-assistenziale del cittadino anziano.
  In merito all'articolo 29, nel complesso le disposizioni hanno una valenza sostanzialmente ricognitiva delle prestazioni e del riparto di attribuzioni fra servizi già esistenti ed operanti, introducendo elementi di maggiore integrazione e coordinamento verosimilmente gestibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pur riconoscendo il carattere meramente indicativo e non precettivo della precisazione della relazione tecnica circa i pazienti che possono essere presi in carico nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata in virtù del finanziamento aggiuntivo di 250 milioni di euro, nell'alveo del sub-investimento 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura» della Missione 6 Componente 1, del PNRR osserva che, sulla base del costo standard annuo stimato – pari a quasi 2.000 euro – il numero di 42.000 pazienti rilevabili nel 2026 appare coerente con un'attività assistenziale che sia prevista svilupparsi lungo l'intero triennio di riferimento, pur in assenza di indicazioni in tal senso nella relazione tecnica. Chiede, quindi, conferma della correttezza di tale ipotesi. Inoltre, ove si intendesse proseguire ad erogare tali servizi anche oltre il 2026, sia con riferimento all'investimento «Casa come primo luogo di cura» sia con riferimento alla telemedicina, rileva che andrebbero evidenziati i presumibili costi di gestione e le risorse utilizzabili per tali scopi.
  Posto poi che i fondi inerenti alla Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.1. «Casa come primo luogo di cura», sono classificati come prestiti rileva che andrebbero anche in questo caso approfonditi gli aspetti contabili attinenti all'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non ha nulla da osservare sul comma 6, atteso che esso si limita a valorizzare, nell'ambito dei processi per l'integrazione degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l'adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, gli interventi di natura abitativa e di rigenerazione urbana già previsti nel PNRR.
  Riguardo all'articolo 30, atteso che il Fondo nazionale per le politiche sociali – iscritto sul capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – presenta risorse pari a quasi 391 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, finalizzate ad interventi che presentano rilevanti margini di modulabilità, che ad esso dovrebbero attingere le stesse regioni fra le quali tali risorse vengono ripartite con decreto interministeriale e che le strutture e le attività contemplate nel presente articolo non si discostano da quelle già esistenti e che si caratterizzano per ampi margini di modulabilità in termini realizzativi, ritiene che andrebbe solo confermata l'attuazione delle disposizioni in esame a valere sulle risorse a legislazione vigente disponibili presso il Fondo, senza pregiudicare interventi già avviati o programmati.
  Con riferimento all'articolo 31, osserva che, pur restando teoricamente invariate le prestazioni socio-sanitarie-assistenziali da garantire all'anziano non autosufficiente o con disabilità psico-sensoriale, la loro integrazione in progetti individuali ad hoc potrebbe presentare profili onerosi, correlati, da un lato, alla fase di elaborazione di tali progetti – con necessità di coordinamento degli operatori coinvolti – e, dall'altro, alla maggiore probabilità che le prestazioni rese e i servizi offerti siano in concreto più completi di quanto si verifichi attualmente, in assenza di una gestione unitaria del percorso assistenziale o riabilitativo. Ritiene che un chiarimento andrebbe fornito sia sul punto che sulla disposizione di cui al comma 4 che prevede il potenziamento progressivo delle azioni da parte delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate, nell'ambito delle risorse disponibili, senza però che la relazione tecnica fornisca indicazioni circa le concrete, possibili modalità attuative di tale potenziamento. Anche il comma 7, pur rinviando ad un decreto ministeriale, ritiene che potrebbe nella sua attuazione determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che prevede Pag. 52la definizione di requisiti ulteriori di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario, che potrebbero implicare la necessità di interventi strutturali ed organizzativi volti al conseguimento di tali ulteriori requisiti.
  In merito all'articolo 33, pur richiamando l'articolo disposizioni esistenti, in relazione alle quali sono già previste prestazioni da fornire a soggetti disabili ma autosufficienti, potendo pertanto considerarlo meramente ricognitivo della situazione attuale, perlomeno rispetto ai commi 1 e 2, osserva che un chiarimento andrebbe fornito sulla portata del comma 3. Infatti, tale comma suggerisce l'integrazione con prestazioni aggiuntive, destinate specificamente all'anziano non autosufficiente, rispetto a quelle finora offerte al soggetto disabile nell'ambito del progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 227 del 2021. Ritiene, pertanto, che la portata innovativa di tale disposizione andrebbe approfondita.
  In relazione all'articolo 34, posto che è prevista una clausola di invarianza, ritiene che andrebbero forniti elementi a supporto della sostenibilità degli adempimenti previsti anche con l'indicazione delle risorse disponibili, in particolare per l'INPS e per la commissione tecnico-scientifica. Rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 36 per quanto attiene alla prestazione di cui al comma 1.
  In riferimento all'articolo 36, evidenzia che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, assistito dal meccanismo di monitoraggio con previsione di una eventuale rimodulazione dell'importo della quota integrativa in presenza di uno scostamento, anche in via prospettica, della spesa rispetto al limite stesso. Osserva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, l'onere dovrebbe essere leggermente più elevato, attestandosi su 255 milioni di euro annui e quindi, sulla base del meccanismo citato, l'importo mensile andrebbe rimodulato a circa 833 euro mensili. In ordine ai parametri presentati dalla relazione tecnica, ritiene condivisibile il dato di circa 1.085.000 percettori ultraottantenni di indennità di accompagnamento, atteso che nel 2022 la platea complessiva dei beneficiari si attestava sui 2.205.375 soggetti e che da uno studio non istituzionale relativo al 2018, recante la ripartizione dei beneficiari per fasce di età, emerge che il 35 per cento di loro aveva almeno 85 anni e il 25 per cento circa fra i 75 e gli 84 anni, per cui appare plausibile la percentuale di ultraottantenni sul totale ipotizzata dalla relazione tecnica, pari al 49 per cento circa. Chiede, invece, un chiarimento circa l'origine della percentuale del 23 per cento – nell'ambito dei percettori di indennità di accompagnamento ultraottantenni – che avrebbe un bisogno assistenziale gravissimo, atteso che, da un lato, tale valore sembra l'effetto di una valutazione precisa e che, dall'altro, le norme dello schema in esame non definiscono lo stato di bisogno gravissimo rinviando ad un provvedimento dell'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 34. In relazione all'individuazione della platea, nell'ambito dei 250.000 soggetti così individuati, con ISEE sanitario inferiore a 6.000 euro, la relazione tecnica utilizza i dati relativi agli anziani che ricorrono all'home premium care, ovvero al servizio di assistenza domiciliare per persone non autosufficienti, che permette l'acquisizione di un contributo economico e di servizi di assistenza alla persona. L'ammontare del contributo appena citato si presenta molto diversificato sulla base del valore dell'ISEE e del grado di disabilità, risultando compreso fra un massimo di 1.380 euro mensili – disabili gravissimi, fascia I, con ISEE fino a 8.000 euro – e un minimo di 50 euro mensili – disabili medi, fascia I, con ISEE oltre 40.000 euro. Ciò potrebbe aver determinato una maggior propensione a presentare la domanda da parte dei soggetti con ISEE più basso e quindi la percentuale ipotizzata dalla relazione tecnica, pari al 10 per cento, potrebbe anche essere sovrastimata. Nel complesso, comunque, fermo restando quanto osservato in premessa in merito all'esistenza del tetto di spesa, ritiene congrua la Pag. 53quantificazione operata dalla relazione tecnica.
  In relazione all'articolo 38, sul comma 3, preso atto del chiarimento fornito dalla relazione tecnica circa il limitato impatto gestionale dell'istituzione dei registri di assistente familiare, osserva che la medesima norma prevede anche la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra centri per l'impiego e ambiti territoriali sociali, con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari. Anche su tale attività ritiene che andrebbe acquisita conferma della realizzabilità a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, che l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria andrebbe valutata anche in relazione alla previsione di cui al comma 4, che prevede la promozione, da parte delle regioni, attraverso i propri enti accreditati, di corsi di formazione professionale per l'acquisizione di assistente familiare, atteso che tali corsi sono rivolti anche alla platea dei destinatari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro: ciò suggerisce che – perlomeno per tali soggetti – i relativi oneri saranno posti a carico, in ultima istanza, delle pubbliche amministrazioni promotrici.
  In merito all'articolo 39, ritiene in generale che le disposizioni in esame non sembrano suscettibili di determinare oneri finanziari diretti né aggravi di adempimenti tali da rendere difficoltosa l'attuazione dell'articolo nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria e sottolinea che una parte dei compiti previsti dalle norme è configurata come mera possibilità. Tuttavia, ritiene che un approfondimento sarebbe utile sul comma 5, che prevede misure di sostegno e sollievo ai caregiver familiari, e sul comma 7, che prevede la valorizzazione dell'esperienza e delle competenze maturate dal caregiver familiare al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo. Su tali aspetti rileva che andrebbero chiarite le risorse disponibili da parte delle regioni per realizzare le finalità citate.
  Con riferimento all'articolo 41, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine alla lettera c), verificata l'effettiva disponibilità delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze – iscritto sul capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, con una dotazione annua di circa 914 milioni di euro per il 2025 e di 961 milioni per il 2026 – chiede conferma che l'utilizzo di 75 milioni di euro per ciascuno dei due anni a valere sulle risorse in questione non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere su tale linea di finanziamento.
  Infine, per quanto attiene ai 125 milioni di euro per il 2025 e per il 2026 a valere sul Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» 2021-2027, rilevato che l'intervento in esame appare in effetti rientrare nell'ambito degli obiettivi perseguiti con tale programma che mira, fra le altre cose, «a mantenere e rafforzare le azioni volte a intercettare target specifici di destinatari, in particolare [...] persone con disabilità o non autosufficienti», che tale programma dispone, nel complesso, considerando sia il finanziamento dell'Unione Europea sia il cofinanziamento nazionale, di oltre 4 miliardi di euro e che le spese prospettabili sulla base delle indicazioni del PON-inclusione appaiono anch'esse generalmente di natura corrente come quelle così coperte, non ha rilievi da formulare.
  Segnala, in ogni caso, l'opportunità di acquisire il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, in modo da verificare che non siano alterati i profili di spesa già scontati sulle risorse utilizzate a copertura.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Atto n. 106.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti contenuti nella nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, depositata agli atti della Commissione dalla rappresentante del Governo nella seduta del 10 gennaio scorso, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Atto n. 106);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il comma 1 dell'articolo 4 reca una novella all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 197 del 2021, al fine di escludere espressamente il rinvio alle tariffe previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, adottato in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 53 del 2011, per i casi di ispezioni ordinarie sulle navi, al di fuori dei casi di fermo della nave o di divieto di accesso ai porti;

    conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/2110 e dall'articolo 28 della direttiva 2009/16/CE, l'articolo 28 del decreto legislativo n. 53 del 2011 stabilisce, infatti, tariffe per lo svolgimento di attività ispettive solo per i citati casi di fermo della nave o di divieto di accesso ai porti;

    con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, si è inteso precisare che, ferma restando l'applicazione della tariffa per casi previsti dal citato articolo 28 del decreto legislativo n. 53 del 2011, alle attività ispettive di carattere ordinario si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività tra i compiti istituzionali già svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto, in linea con quanto previsto, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 2021, dagli articoli 11 e 15 del decreto legislativo n. 182 del 2003;

   rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella novella di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di precisare che il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera provvede alle attività ispettive di propria competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

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VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: agli oneri derivanti dalle attività ispettive si provvede mediante le risorse di bilancio già stanziate per i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con le seguenti: il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera provvede alle attività ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare che le risorse destinate alla Guardia costiera sono state diminuite notevolmente dalla legge di bilancio 2024, ritiene difficile che i compiti ad essa assegnati dallo schema di decreto in esame possano essere effettivamente adempiuti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.