CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 febbraio 2024
251.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 78

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 703 Rotelli.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore Maullu, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, illustra il provvedimento in esame, preannunciando che si soffermerà in questa sede sulle principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze, rinviando alla documentazione predisposta dagliPag. 79 uffici per un'analisi più dettagliata del provvedimento.
  Ricorda preliminarmente che la proposta di legge C. 703 ripropone il contenuto della proposta di legge C. 1259, già presentata nella scorsa legislatura. Il provvedimento è volto a introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990. Gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ai terminal intermodali, uno dei c.d. «nodi intermodali», ossia delle infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti. Un interporto può essere definito come un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto.
  Evidenzia che il provvedimento si compone di 8 articoli.
  L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni. Viene in particolare introdotta la definizione di interporto, inteso come il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale (locuzione, questa, non presente nella legge attuale) al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.
  L'articolo 2 introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità; esso, previa intesa in sede di Conferenza unificata, viene approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il relativo schema è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  L'articolo 3 elenca le condizioni al ricorrere delle quali è consentita al MIT l'individuazione di nuovi interporti. La norma individua, altresì, i requisiti che il progetto di un nuovo interporto deve prevedere, nel rispetto delle previsioni del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006): tra detti requisiti, è di interesse per la Commissione Finanze quello previsto alla lettera c) del comma 2, ovvero la presenza di un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
  L'articolo 4 prevede un nuovo organo di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative relative allo sviluppo degli interporti: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, che ha come finalità quella dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo, nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.
  L'articolo 5 disciplina il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti, stabilendo che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale, e che i soggetti che gestiscono gli interporti operano in regime di diritto privato. I gestori degli interporti devono provvedere alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti e all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione. Per garantire la certezza degli strumenti economico finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti devono costituire un diritto di superficie (ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile) sulle aree in cui è ubicato l'interporto, in favore dei gestori degli interporti interessati già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Pag. 80durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori, nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato, volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa. I gestori degli interporti interessati possano riscattare le predette aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili.
  L'articolo 6 prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta.
  L'articolo 7 reca le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle attività relative ai progetti relativi di realizzazione e sviluppo degli interporti, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  Segnala che nel corso dell'esame in sede referente è stata soppressa la previsione – di interesse della Commissione VI Finanze e, in origine, contenuta nell'articolo 7, comma 4 – che destinava ai soggetti gestori di interporti, annualmente, una quota pari al 5 per cento delle risorse derivanti dai diritti e dalle imposte accertati nell'anno precedente dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione alla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti.
  L'articolo 8 contiene le disposizioni finali, in particolare prevedendo l'abrogazione di alcune norme della legge n. 240 del 1990 e recando specifiche prescrizioni in materia di adeguamento degli Statuti delle regioni e delle Province autonome alle disposizioni introdotte dalla proposta in esame.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 14 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-01989 D'Alfonso è rinviata, su richiesta del presentatore, ad altra seduta.

5-01991 Congedo: Dati relativi alle partite IVA per le quali sia intervenuta la cessazione d'ufficio e l'irrogazionePag. 81 di sanzioni a seguito della violazione di obblighi fiscali.

  Chiara LA PORTA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), evidenziando che le disposizioni di presidio preventivo sulle partite Iva si sono dimostrate efficaci, in quanto intervenienti in una fase prodromica al perpetrarsi della frode fiscale.

  Chiara LA PORTA (FDI) si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo, evidenziando come i dati forniti dall'Esecutivo – che indicano più di 2400 cessazioni d'ufficio di partite IVA in Italia e più di 250 solamente in Toscana – confermino l'efficacia della misura adottata, da tempo attesa. Con particolare riferimento ai dati riferiti alla Toscana, evidenzia che l'intervento è utile, tra l'altro, a contrastare i fenomeni di concorrenza sleale perpetrati dai soggetti stranieri nel distretto tessile di Prato. A suo parere, i presidi normativi mostrano l'attenzione del Governo alle problematiche del territorio, e consentono di accrescerne la competitività, anche a livello internazionale.

5-01990 Gebhard: Applicazione agli edifici a prevalente proprietà degli Istituti autonomi case popolari (IACP) delle disposizioni di deroga al blocco delle cessioni dei crediti fiscali.

  Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta dettagliata e che ha fatto chiarezza.

5-01992 Centemero: Chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo dei limiti di spesa per la fruizione del superbonus relativamente ad interventi svolti in edifici polifunzionali da parte di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), replicando, chiede al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti in materia. Evidenzia che la formulazione del comma 10-bis, ancorché alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 3 del 2023, dà tuttora adito a incertezze interpretative presso i tecnici, che sono chiamati ad effettuare i calcoli con particolare riferimento alla locuzione «unità immobiliari figurative». Tale incertezza risulta particolarmente problematica per le strutture delle Onlus, tra cui le case di riposo: diversamente dalle case di abitazione, nelle quali i ripostigli rappresentano meri locali accessori, per tali immobili non è indifferente l'inclusione nei progetti dei locali tecnici quali gli spogliatoi e i depositi di biancheria. La superficie di tali locali, oltre ad occupare una rilevante parte delle strutture, rientra nei parametri in base ai quali vengono assegnate le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività istituzionale. Sotto un diverso profilo, ritiene inoltre che la riduzione dei margini di incertezza interpretativa consenta all'amministrazione finanziaria di effettuare controlli più agevoli, immediati ed efficaci. Auspica che si possa addivenire quanto prima al chiarimento della questione sollevata.

5-01993 Fenu: Dati ed effetti relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

  Angela RAFFA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Pag. 82

  La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Angela RAFFA (M5S) rammenta che il Governo, con le misure di definizione agevolata, ha inteso facilitare l'adesione spontanea dei contribuenti agli obblighi tributari. Ritiene tuttavia che tali misure dovrebbero essere accompagnate da interventi incisivi per contrastare l'evasione fiscale, interventi che l'attuale Governo a suo avviso non sta mettendo in atto.
  Sottolinea in ogni caso la disponibilità del proprio gruppo parlamentare a collaborare con il Governo, già dimostrata in più occasioni, al fine di contrastare i richiamati fenomeni, evitando per il futuro che i cittadini possano evadere le tasse senza che vi sia una seria attività di contrasto da parte dell'Esecutivo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.