CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 febbraio 2024
251.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 703 Rotelli.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla IX Commissione sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di legge C. 703 Rotelli, intitolata Legge quadro in materia di interporti.
  Osserva che il provvedimento è volto a introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990. Gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ai terminal intermodali, uno dei c.d. «nodi intermodali», ossia delle infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti. Si tratta di strutture complesse, che si collocano al centro della supply-chain e che sono in grado di accogliere non solo imprese di trasporto e logistica, ma anche aziende specializzate in lavorazioni differenti (imballaggi, assemblaggi, etichettature ecc.).Pag. 107
  Fa presente che il testo si compone di otto articoli il cui contenuto illustra brevemente soffermandosi, in particolare, sugli aspetti che riguardano più strettamente gli ambiti di interesse per la Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Riferisce quindi che l'articolo 1 della proposta di legge individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni. Più nel dettaglio, il comma 1 rimette alla legge quadro l'individuazione dei princìpi fondamentali in materia di interporti e della loro rete, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione. Il comma 2 individua le finalità della legge quadro. Tra di esse: favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, svolgendo funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale e valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale; migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo, nonché sostenere il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti; contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica e promuovere la loro sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il comma 3 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome mentre il comma 4 contiene le definizioni. Il comma 5 definisce gli interporti come infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale, mentre il comma 6 specifica che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.
  Fa poi presente che l'articolo 2 introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità disciplinando anche le procedure per la sua adozione.
  Segnala quindi quanto recato all'articolo 3 che elenca, al comma 1, le condizioni al ricorrere delle quali è consentita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione di nuovi interporti, secondo la procedura descritta all'articolo 2, con la precisazione che esse devono ricorrere congiuntamente. Il comma 2 individua, altresì, i requisiti che il progetto di un nuovo interporto deve prevedere, nel rispetto delle previsioni del Codice dell'ambiente tra i quali segnalo: la presenza di un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea; un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori. Ai sensi del comma 3 la progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonché contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento. Devono essere inoltre previste infrastrutture di produzione di energie rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energie rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi eurounitari in materia di emissioni in atmosfera.
  Rileva poi che l'articolo 4 prevede un nuovo organo di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative relative allo sviluppo degli interporti: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica. Il comma 1 individua come finalità quella dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo, nonché della Pag. 108semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le autorità di sistema portuale ma ferme restando le rispettive competenze. La definizione della composizione, dell'organizzazione, del funzionamento e della disciplina amministrativa e contabile del Comitato è rimessa, dal comma 2, ad un regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, indicando tuttavia i principi da rispettare nella sua emanazione. Il comma 3 dispone circa i partecipanti alle sue riunioni e il comma 4 adegua la normativa vigente in materia di collegamenti infrastrutturali e logistica portuale, inserendo il predetto Comitato tra i soggetti con i quali le Autorità di sistema portuale possono stipulare atti di intesa e di coordinamento per costituire sistemi logistici, accanto agli altri soggetti attualmente previsti che sono le regioni, le province e i comuni interessati nonché i gestori delle infrastrutture ferroviarie. Il comma 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Evidenzia che l'articolo 5 disciplina il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti, stabilendo al comma 1 che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale, e che i soggetti che gestiscono gli interporti operano in regime di diritto privato. Il comma 2 dispone espressamente che i gestori degli interporti provvedano alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, relative alla conformità a sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico. Con il comma 4 si prevede che i gestori degli interporti interessati possano riscattare le predette aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili.
  Riferisce quindi che l'articolo 6, comma 1, prevede che, entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al successivo comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantendo, in ogni caso che il numero di interporti non sia superiore a trenta, nell'ambito delle risorse di cui al successivo comma 2, nonché in conformità alla programmazione prevista dall'articolo 2. Il comma 3 rinvia, per le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 2, ad un regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con decreto del MIT, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 4 disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di cui al comma 1. Ai sensi del comma 6 (recte: 5, la numerazione salta da 4 a 6) i gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefici, possono provvedere all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di «ultimo miglio», anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria, dell'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza, nonché di capacità dell'infrastruttura. Il comma 7 (recte: 6) prevede poi che i soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivano con RFI S.p.a. appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati e di funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.
  Ricorda, infine, che l'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 8, infine, reca le necessarie abrogazioni (comma 1) restando inteso che le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge e che restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.Pag. 109
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Eleonora EVI (AVS) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 14 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.
Audizione di rappresentanti di Leonardo S.p.A.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Roberto CINGOLANI, amministratore delegato di Leonardo S.p.A., svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), Novo Umberto MAERNA (FDI), Alfredo ANTONIOZZI (FDI), Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) e Paola DE MICHELI (PD-IDP) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

  Roberto CINGOLANI, amministratore delegato di Leonardo S.p.A., replica ai quesiti posti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 14 febbraio 2024.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e creative.
Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.