CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 febbraio 2024
250.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 100

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Atto n. 107.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2024.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, comunica che non sono ancora concluse le interlocuzioni tra le forze politiche auspicando tuttavia un esito positivo delle medesime in tempi rapidi.

  Enrico COSTA (AZ-PER-RE) ritiene che sia lo schema in esame, sia quello al successivo punto all'ordine del giorno, relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, siano rappresentativi dell'approccio del Governo nei confronti della magistratura.
  In particolare, sottolinea come il provvedimento in esame stabilisca un perimetro chiaro tra le attività dell'Esecutivo e quelle dell'ordine giudiziario.
  Attualmente i magistrati fuori ruolo sono oltre duecento e di questi, almeno un centinaio sono distaccati presso il Ministero della Giustizia, il cui Ufficio legislativo è per di più composto pressoché esclusivamente da magistrati fuori ruolo.
  Ritiene che tale circostanza determini un grave sbilanciamento costituzionale in quanto questi magistrati, dei quali non mette in alcun dubbio la professionalità, sono tuttavia chiamati, in ragione del loro incarico, a esprimersi su questioni attinenti al loro status – quali, ad esempio la valutazione di professionalità e il collocamento fuori ruolo – sulle quali è difficile pretendere da loro un atteggiamento assolutamentePag. 101 neutrale. Basti pensare all'effetto che potrebbe avere sul loro stesso collocamento fuori ruolo un provvedimento che restringe notevolmente il numero dei magistrati per i quali può essere autorizzato.
  Precisa quindi che la sua forza politica ritiene che verrebbero meno le condizioni per qualsiasi forma di collaborazione nei confronti della maggioranza e dell'Esecutivo qualora non siano modificate – o addirittura siano modificate in senso peggiorativo – le disposizioni contenute nei due schemi di decreto legislativo che indeboliscono i principi direttivi molto stringenti contenuti nella legge delega.
  Si riferisce in particolare alle disposizioni relative alla valutazione di professionalità, che nello schema di decreto legislativo viene collegata a un'analisi a campione dei provvedimenti emessi, o alla fissazione di un numero sproporzionato – peraltro ampliabile in virtù di discutibili deroghe – di magistrati collocabili fuori ruolo, che a suo avviso si pongono in netto contrasto con i principi della legge delega.
  Sul punto, preannuncia che Azione richiamerà l'attenzione anche della Presidenza della Repubblica.
  Nel concludere, rammenta come nel corso di un dibattito parlamentare il Ministro Nordio si sia definito un semplice nuncius. Si augura che in questo caso lo stesso non sia il nuncius della volontà dei magistrati attualmente collocati fuori ruolo.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura.
Atto n. 110.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, in qualità di relatore comunica che sono ancora in corso le opportune interlocuzioni per la predisposizione della proposta di parere.
  Sottolinea, quindi, come siano giustificabili le riflessioni su entrambi gli schemi di decreto all'ordine del giorno, data la delicatezza dei loro contenuti.

  Enrico COSTA (AZ-PER-RE) ritiene che al contrario non sia giustificabile l'assenza del rappresentante del Governo con il quale la Commissione si dovrebbe confrontare. Fa presente, quindi, di aver anticipato alcune osservazioni ai colleghi su entrambi i provvedimenti che, qualora non venissero accolte, confluiranno in due proposte alternative di parere.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 703.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, in qualità di relatore, introduce l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Trasporti, del testo della proposta di legge Rotelli C.703, recante «Legge quadro in materia di interporti», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Il provvedimento, composto da 8 articoli, è volto a introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che Pag. 102sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.
  Gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ai terminal intermodali, uno dei cosiddetti «nodi intermodali», ossia delle infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti. Un interporto può essere definito come un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, richiamandone sinteticamente i contenuti.
  L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni.
  L'articolo 2 introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità.
  L'articolo 3 elenca le condizioni al ricorrere delle quali è consentita l'individuazione dei nuovi interporti, nonché i requisiti del relativo progetto di realizzazione, nel rispetto delle previsioni del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).
  L'articolo 4 prevede un nuovo organo di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative relative allo sviluppo degli interporti: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
  L'articolo 5, che reca disposizioni di interesse della Commissione Giustizia, disciplina il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti.
  In particolare, il comma 2 dispone espressamente che i gestori degli interporti provvedano alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti nonché all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione.
  Il comma 3 prevede che gli enti pubblici concedenti costituiscano in favore dei gestori dell'interporto interessato già convenzionati un diritto di superficie (ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile) sulle aree in cui è ubicato l'interporto, al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti. Si ricorda che per «diritto di superficie» si intende il diritto del proprietario di un terreno di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà.
  La disposizione prevede, in aggiunta, che la durata del diritto di superficie sia stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate, nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato, volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.
  Con il comma 4 si prevede che i gestori degli interporti interessati possano riscattare le predette aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Si prevede l'applicazione, in quanto compatibile, della procedura prevista dall'articolo 31, commi da 45 a 48, della legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria 1999), che: consente ai Comuni di cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie e di modificare le convenzioni per le aree concesse in proprietà; consente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo; prevede che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà sia determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, Pag. 103al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
  Infine, mentre l'articolo 6 reca alcune disposizioni relative al potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, gli articoli 7 e 8 contengono rispettivamente disposizioni finanziarie e finali.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 13 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.