CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 febbraio 2024
248.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 febbraio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182 Comaroli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 182 d'iniziativa della deputata Comaroli, recante Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
  Evidenzia, preliminarmente, che la proposta di legge in esame è volta a garantire, salve alcune eccezioni e fermo il principio di reciprocità con lo Stato controparte, l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee. In particolare segnala che la relazione illustrativa evidenzia come alla base dell'intervento normativo in questione vi sia l'esigenza di superare le resistenze di alcuni Stati – che già non siano parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, oppure di appositi accordi bilaterali con l'Italia – nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio straniero.Pag. 20
  Segnala, inoltre, che la relazione illustrativa da conto del significativo dibattito parlamentare registratosi nelle scorse Legislature sul medesimo tema, che aveva portato alla presentazione, e in un caso anche all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento, di testi sostanzialmente analoghi.
  Passando al contenuto dell'articolato rileva che il testo si compone di un unico articolo e, come anticipato, si pone l'obiettivo di favorire la diffusione delle opere d'arte nel mondo spesso sottratte alla circolazione internazionale a causa del pericolo per alcuni Paesi e istituzioni di non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti per eventi espositivi.
  Ricorda, a tale riguardo, che la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale è disciplinata dal Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, l'articolo 64-bis, chiarendo il principio ispiratore dell'intero Capo V, specifica che il controllo sulla circolazione è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti; è esercitato «nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali» e costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
  In tale contesto l'articolo 1 della proposta di legge al comma 1, fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione europea, prevede espressamente il fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia.
  Si prevede quindi che tali opere non possano essere sottoposte a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. A tale fine il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione.
  Ai sensi del comma 2 il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Evidenzia quindi che, ai sensi del comma 3, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti:

   a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

   b) la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni del comma 1, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata da parte del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attestata dai soggetti prestatori i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, che fino alla data della dichiarazione non è stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

   c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

Pag. 21

   d) i soggetti autorizzati all'esposizione, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

  Rileva, infine, che il comma 4 dispone che il decreto di cui al comma 3 acquisti efficacia sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 8 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 8 febbraio 2024.

Audizione informale nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00185 Amorese: iniziative per garantire la tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, di Daniele Nardi, professore ordinario presso l'Università di Roma «La Sapienza» e direttore del Laboratorio nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems del CINI, e di Federico Bomba, presidente di Sineglossa ETS, in videoconferenza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.15.