CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 febbraio 2024
247.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 150

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.
Atto n. 116.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2024.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il 31 gennaio scorso il relatore Sala ha illustrato i contenuti del provvedimento. Rammenta inoltre che il termine per l'espressione del parere è fissato al 22 febbraio 2024.
  Avverte quindi che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato e che dunque la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere. Avverte altresì che è stato convenuto di procedere ad un Pag. 151breve ciclo di audizioni, per le quali i gruppi hanno fatto pervenire alcune indicazioni. Ricorda che dette audizioni potranno aver luogo nel corso della prossima settimana, affinché la Commissione possa esprimere il proprio parere entro la data di giovedì 22 febbraio 2024.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ricorda che il settore dei giochi riveste una notevole importanza per il bilancio dello Stato, stante le dimensioni della raccolta e dei proventi fiscali derivanti dal gioco lecito.
  Evidenzia alcuni profili da lui ritenuti problematici e che, a suo avviso, dovrebbero trovare adeguato spazio nell'attività di indirizzo svolta dalla Commissione nei confronti del Governo, con riguardo allo schema in esame. In primo luogo ritiene necessario che siano predeterminati i criteri di ubicazione dei locali ove si svolge il gioco lecito, per garantire che essi non siano siti in luoghi contigui a quelli frequentati da soggetti fragili o a rischio, quali le scuole o i luoghi di cura. Ritiene che la predeterminazione di tali criteri debba avvenire di concerto con gli enti territoriali coinvolti.
  Analogamente, ritiene che andrebbero posti dei limiti temporali alla permanenza dei soggetti nei luoghi di svolgimento del gioco lecito.
  Con riferimento ai profili soggettivi, ritiene che l'identificazione mediante tessera sanitaria, come requisito per l'accesso al gioco, sia troppo limitativa e vincolante, poste le difficoltà che possono essere incontrate dagli stranieri, in particolare da coloro che, in buona posizione economica, con l'attività di gioco possono garantire ingenti somme all'erario.
  Infine sottolinea che alcuni operatori bancari e del settore finanziario, per policy interna, non consentono il deposito presso i propri sportelli dei proventi derivanti dall'attività di gioco, con conseguenti difficoltà per gli operatori del settore.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2024.
Atto n. 120.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice Cavandoli ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, rammenta che lo schema si riferisce alle lotterie da effettuare nell'anno 2024.
  Ricorda che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, che all'articolo 1 autorizza, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto: della rilevanza nazionale o internazionale; del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; di una equilibrata ripartizione geografica; della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.
  Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato mentre per le lotterie abbinate a manifestazioniPag. 152 organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, ma con uno specifico vincolo di destinazione: i comuni devono infatti utilizzare tali introiti per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
  La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica (articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009).
  Come segnalato anche nella relazione illustrativa che accompagna il testo, a partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. (società composta da Lottomatica Holding S.r.l., Scientific Games International Inc., Arianna 2001 S.p.A., Servizi in Rete S.r.l.,), in quanto unico soggetto, tra quelli invitati attraverso procedure selettive ristrette tra i maggiori operatori del settore, che ha manifestato il proprio interesse al riguardo.
  Al predetto soggetto anche per la Lotteria Italia 2022 (unica lotteria prevista per lo scorso anno, la cui estrazione è avvenuta il 6 gennaio 2023) sono state affidate, con apposita convenzione, tutte le attività gestionali ed operative. In particolare l'affidamento ha previsto la produzione dei biglietti, per questa edizione sia in versione cartacea che digitale, la distribuzione degli stessi presso gli esercizi non rientranti nella propria rete esclusiva, nonché tutte le attività connesse alla distribuzione nei punti vendita del concessionario medesimo, l'assistenza alle procedure di estrazione dei premi giornalieri e finali oltre al pagamento dei premi ed alla realizzazione di attività promozionali in favore della lotteria.
  Lo schema di decreto ministeriale, che consta di un solo articolo, individua per l'anno 2024, come unica lotteria nazionale ad estrazione differita la Lotteria Italia con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2024 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita. Nel rinviare al dossier di documentazione per l'analisi dettagliata dell'andamento della vendita dei biglietti nel periodo 2016-2023, e dell'andamento dei costi, segnala come per la prima volta dal 2016 – con l'eccezione del biennio 2020-2021 condizionato dall'epidemia di COVID-19 – si è verificata un'inversione di tendenza con riferimento al numero di biglietti venduti, che è aumentato (dai 6.013.665 nel 2022 ai 6.703.526 del 2023). Ciò comporta anche un aumento degli incassi lordi (33.517.630,00 euro rispetto ai 30.068.325 euro del 2022) che crescono in misura maggiore rispetto ai costi di gestione anch'essi in aumento (da 5.611.325 del 2022 a 6.370.630 del 2023). Il risultato economico finale dell'edizione del 2023 dato dall'utile erariale (€ 13.573.500,00 euro), più il rimborso delle spese generali di gestione (€ 670.352,60 euro), a cui va sottratta l'integrazione massa premi a carico del bilancio dello Stato (3.846.500,00 euro), è di 10.397.352,60 euro (8.847.366,50 euro nel 2022).
  Stante il contenuto del provvedimento in esame, che a suo avviso potrebbe essere licenziato dalla Commissione già nella seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 Febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene Pag. 153la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
C. 956 Toni Ricciardi, C. 1099 Di Giuseppe e C. 1323 Onori.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

  Marco OSNATO, presidente, nel rammentare che la Commissione Finanze prosegue oggi l'esame della proposta di legge C. 956 Toni Ricciardi, della proposta di legge C. 1099 Di Giuseppe e della proposta di legge C. 1323 Onori, da ultimo abbinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, ricorda che sui provvedimenti è stato svolto un breve ciclo di audizioni, conclusosi martedì 30 gennaio.
  Ricorda che la seduta odierna – essendo conclusa la fase di discussione di carattere generale e quella di acquisizione degli elementi informativi necessari all'istruttoria legislativa – è finalizzata all'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP), relatore, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 956 a sua prima firma; si rimette tuttavia sul punto alle valutazioni della presidenza della Commissione.

  Marco OSNATO, presidente, evidenzia che le tre proposte di legge in esame vertono su identica materia e sono sostanzialmente sovrapponibili. Rilevato peraltro che la proposta C. 956 Ricciardi è, tra quelle in esame, la prima a essere stata presentata, ritiene che nulla osti alla sua adozione quale testo base.

  Laura CAVANDOLI (LEGA) interviene per evidenziare il nulla osta del proprio gruppo parlamentare all'adozione della proposta C. 956 Ricciardi quale testo base.
  Chiede quindi che sia abbinata alle proposte di legge in esame anche la proposta di legge C. 1400 Billi, di prossima pubblicazione.

  Marco OSNATO, presidente, si riserva senz'altro di verificare i contenuti della proposta di legge testé richiamata, una volta assegnata alla Commissione Finanze, ai fini di un suo abbinamento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S) interviene a sua volta preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo all'adozione della proposta C. 956 quale testo base.

  Saverio CONGEDO (FDI) interviene anch'egli per evidenziare il nulla osta del proprio gruppo parlamentare all'adozione della proposta C. 956 quale testo base, anche alla luce di quanto rilevato dalla presidenza.

  Marco OSNATO, presidente, preso atto dell'orientamento concordemente favorevole espresso dai gruppi, pone in votazione la proposta di adozione della proposta C. 956 Ricciardi quale testo base.

  La Commissione delibera quindi l'adozione della proposta C. 956 Ricciardi quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, convocata al termine della seduta odierna potrà essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 154

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali.
C. 981 Mattia.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice Matera ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, ricorda che la proposta di legge consta di un solo articolo, che riapre i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale), disciplinata dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo, in particolare, che gli enti territoriali possano fare richiesta di attribuzione di tali beni con le modalità ivi previste, a decorrere dal 1° luglio 2023 ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023. Segnala la necessità di aggiornare i termini previsti nella proposta di legge che risultano già decorsi.
  Ricorda infine che l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto un meccanismo di trasferimento di beni immobili di proprietà dello Stato, demaniali e patrimoniali, a titolo non oneroso, a favore di comuni, province, città metropolitane e regioni che ne facciano richiesta. La procedura prevede una interlocuzione diretta tra gli enti territoriali ed Agenzia del demanio, attivata dall'iniziativa degli enti territoriali che trasmettono all'Agenzia una richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, contenente, oltre all'identificazione del bene che si intende acquisire, le finalità di utilizzo dello stesso, nonché le eventuali risorse finanziarie necessarie per tale utilizzo. Ai sensi della disciplina vigente, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato era il 31 dicembre 2016, termine così fissato dall'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge n. 210 del 2015 (cd. proroga termini). Con la proposta di legge in esame, quindi, si dispone la riapertura dei termini predetti, allo scopo di riattivare la procedura di trasferimento, su richiesta, di beni statali agli enti territoriali interessati.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), in virtù della pregressa esperienza come amministratore locale, rammenta che in passato le operazioni di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali, come configurate dalla procedura che la proposta in esame intende riattivare, hanno ingenerato alcune problematiche.
  Ricorda, infatti, che i predetti enti territoriali hanno usufruito della di tale opportunità in considerazione della mera presenza dell'immobile sul proprio territorio e della possibilità di attribuirvi una destinazione d'uso.
  Tuttavia evidenzia che detti enti, per la propria dimensione territoriale e amministrativa, spesso non hanno dimostrato di possedere le capacità finanziarie necessarie a gestire tali immobili – alcuni dei quali di grandi dimensioni – e che, dunque, essi sono stati di fatto abbandonati. Occorrerebbe a suo avviso che gli enti, all'atto della richiesta di trasferimento, elaborassero proposte concrete di utilizzo del bene stesso e che fosse accertata la presenza di risorse sufficienti a garantirne la manutenzione, attività di per sé molto onerosa e che, se non adeguatamente condotta, rischia di rendere il bene immobile oggetto di un uso improprio e fonte di pericolo per soggetti terzi.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento del collega D'Alfonso, chiede al Governo se sia possibile avere ulteriori elementi informativi per valutare lo stato dell'arte dei trasferimenti immobiliari agli enti territoriali. Evidenzia, al riguardo, di avere appreso della presenza di ostacoli burocratici a detti trasferimenti. A suo avviso occorre comprendere se vi sono spazi per semplificare le procedure di alienazione, onde snellire il passaggio dei beni immobili dallo Stato agli enti territoriali.

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  La sottosegretaria Lucia ALBANO riferisce che il Governo è consapevole dell'importanza della tematica affrontata dalla proposta in esame. Ritiene altresì necessario approfondire le dinamiche di detti trasferimenti, al fine di definire la questione sotto il profilo pratico e burocratico. Al riguardo, ringrazia i commissari per le sollecitazioni avanzate e si riserva di chiedere alle amministrazioni competenti ulteriori elementi informativi, consapevole della necessità di introdurre un elemento progettuale nelle operazioni di trasferimento di immobili.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ringrazia il Governo per la disponibilità ed evidenzia altresì l'opportunità di coordinare adeguatamente l'attività di programmazione economica degli enti territoriali rispetto all'utilizzo dei fondi europei con le operazioni di acquisizione dei beni immobili; ritiene che, allo stato attuale, gli enti predetti rischino di acquisire dei beni immobili senza poterli effettivamente utilizzare.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene nuovamente per introdurre la tematica degli usi civici, istituto molto diffuso sul territorio nazionale e di origine molto antica. La competenza sugli usi civici è dello Stato, trattandosi di un istituto di natura demaniale; tuttavia, per la gestione e l'alienazione degli stessi, rammenta che è necessaria la partecipazione degli enti territoriali.
  Evidenzia come i territori gravati dagli usi civici, nel tempo, siano stati spesso edificati; gli usi civici, dunque, rappresentano un gravame per la circolazione degli immobili. Riferisce che alcune amministrazioni si stanno muovendo in tal senso, ma in modo disomogeneo e con procedure non univoche.
  Ritiene opportuno che, quantomeno per gli edifici adibiti a prima casa di abitazione, si possano introdurre disposizioni che consentano di considerare di fatto cessati tali vincoli e consentire la circolazione degli immobili.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) ritiene inoltre necessario evidenziare un altro punto problematico relativo alla gestione dei beni demaniali, relativo all'individuazione del soggetto pubblico competente alla gestione degli stessi.
  Occorrerebbero a suo avviso degli interventi normativi di semplificazione, che consentissero di identificare in modo non equivoco il soggetto gestore di tali beni, a fronte dell'attuale pluralità di amministrazioni ed enti competenti per i diversi profili, tra cui quelli afferenti alla manutenzione ordinaria. L'impossibilità di individuare un soggetto unico responsabile ingenera, a suo parere, una deresponsabilizzazione di fatto. Alla luce della propria esperienza di amministratore di enti territoriali e locali ricorda che, in assenza di un unico soggetto gestore o manutentore cui rivolgersi, molti di questi beni versano per inazione in uno stato di totale abbandono.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S) interviene per evidenziare i profili problematici afferenti alle difficoltà di individuare altresì in modo univoco il soggetto che può cambiare la destinazione d'uso degli immobili trasferiti agli enti territoriali. Ritiene infatti che, in seno alla proposta in esame, occorra consentire agli enti territoriali di accelerare e semplificare le pratiche burocratiche connesse al trasferimento e alla gestione dei beni demaniali, allo scopo di evitare i fenomeni di abbandono e deresponsabilizzazione evidenziati tra l'altro dai colleghi.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.