CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 febbraio 2024
247.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 132

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto con rammarico che i deputati dei gruppi di opposizione hanno deciso di non prendere parte ai lavori della Commissione a causa del ritardato inizio dei lavori stessi.
  Alla luce di tale circostanza, propone di limitarsi in questa sede all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 200 del 2023 e delle relative proposte emendative, in considerazione del fatto che il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea nella giornata di oggi. Con riferimento agli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, propone di svolgere esclusivamente le relazioni introduttive sui provvedimenti per i quali è necessario richiedere chiarimenti al Governo e di non trattare gli ulteriori provvedimenti.

  La Commissione concorda.

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
C. 1666 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il testo del provvedimento, che non è stato oggetto di modifica nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è corredato di una relazione tecnica, che risulta integralmente utilizzabile.
  Per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, evidenzia che la norma proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, disponendo, altresì, che all'attuazione di tale misura si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Rileva che a tale disposizione e all'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022, che ne ha da ultimo prorogato l'efficacia a tutto il 2023, non sono stati ascritti effetti a fini dei saldi di finanza pubblica. Al riguardo, osserva come la relazione tecnica ribadisca che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, prende atto di quanto confermato dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento con specifico riguardo agli eventuali fabbisogni determinabili per effetto delle cessioni di mezzi e dotazioni militari e in merito ai costi per il trasporto e la consegna degli stessi al beneficiario della cessione.
  In particolare, rileva che il Governo ha riferito che non sussiste alcuna corrispondenza diretta tra la cessione del materiale e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione pluriennale, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. Quanto alle spese di trasporto, è stato rilevato che queste risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali e verranno sostenute nell'ambito di contratti già attivi. In ogni caso fa presente che è stato riferito che i suddetti decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'European Peace FacilityEPF. Riguardo al tema del ripianamento delle scorte, rileva l'opportunità di evidenziare che, se da un lato la relazione tecnica sottolinea che non sussiste una correlazione diretta tra la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti e l'esigenza di ripianamento delle Pag. 133relative scorte, dall'altro lato, si ricorda che il Ministro della difesa, in occasione delle sue Comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, nella seduta del 25 gennaio 2023, davanti alle Commissioni riunite 3ª, Affari esteri e difesa, del Senato e IV, Difesa, della Camera, ha affermato, tra l'altro, che «in un momento come questo nessun Paese è in grado di tagliare gli investimenti per la difesa, anche perché [....] l'aiuto che abbiamo dato in questi mesi all'Ucraina in qualche modo ci impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale [...]». Su tale aspetto rileva che appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, infine, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle «risorse previste a legislazione vigente». Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la clausola di invarianza in commento s'intenda comunque riferita all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, conferma che non vi è una diretta corrispondenza fra la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti e l'esigenza di ripianamento delle relative scorte, in quanto le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una duplice valutazione che riguarda, da un lato, gli aspetti finanziari e, dall'altro, l'adeguamento dello strumento militare, nel quadro di una pianificazione generale e operativa volta ad assicurare alle Forze armate, in base all'evoluzione tecnologica, uno strumento militare efficiente e sempre adeguato rispetto al mutamento degli scenari.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1666, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2023, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che non vi è una diretta corrispondenza fra la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti e l'esigenza di ripianamento delle relative scorte, in quanto le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una duplice valutazione che riguarda, da un lato, gli aspetti finanziari e, dall'altro, l'adeguamento dello strumento militare, nel quadro di una pianificazione generale e operativa volta ad assicurare alle Forze armate, in base all'evoluzione tecnologica, uno strumento militare efficiente e sempre adeguato rispetto al mutamento degli scenari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, stante il carattere essenzialmente ordinamentale delle relative disposizioni,Pag. 134 propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, segnalato preliminarmente che il testo del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, evidenzia che gli oneri derivanti dal provvedimento sono valutati dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in 372.000 euro annui a decorrere dal 2023 e sono riferiti a specifiche disposizioni dell'Atto medesimo relative alle tasse che gli Stati aderenti devono versare in relazione a specifiche iscrizioni nel registro internazionale e al rilascio di estratti, attestati o altre informazioni dal medesimo registro, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto, al pagamento della «tassa individuale» prevista per l'estensione alla parte interessata della protezione derivante dalla registrazione internazionale, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, dell'Atto, nonché alle contribuzioni liberali annuali al bilancio dell'organizzazione preposta, ai sensi dell'Accordo di Lisbona, all'attuazione del medesimo accordo e degli Atti successivi, ovvero l'Unione particolare operante nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii).
  Fa presente che la relazione tecnica rileva che la ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di realizzare l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona anche ai fini dell'Atto di Ginevra e che per la stima dell'onere oggetto di copertura, valutato in euro 372.000 annui a decorrere dal 2023, sono stati considerati i seguenti elementi: il valore totale delle tasse, relative ad altre iscrizioni nel registro internazionale, per perfezionare l'estensione della validità alle 174 denominazioni italiane, pari a euro 144.000 annui, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto di Ginevra; il valore totale delle tasse individuali per le 174 denominazioni italiane, pari a euro 171.000 annui, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra; il valore totale delle risorse finanziarie da donare, pari a euro 57.000 annui, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di Ginevra. Al riguardo, per quanto riguarda la decorrenza degli oneri, riferita all'esercizio 2023, ora concluso, rinvia a quanto osservato di seguito in merito ai profili di copertura finanziaria. Inoltre, pur considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, i suddetti oneri sono qualificati in termini valutati, anche al fine di tener conto del rischio di cambio derivante dalla circostanza che le suddette tasse e contribuzioni liberali sono erogate dagli Stati aderenti in franchi svizzeri, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare la stima dei relativi importi alla luce dell'attuale valore nominale del tasso di cambio tra Franco svizzero ed Euro, aggiornato rispetto a quello riscontrabile al momento della redazione della relazione tecnica.
  Prende atto, peraltro, che la relazione tecnica in merito all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, e ai relativi oneri valutati in 135.000 euro, riferisce della difficoltà di stabilire se e quali delle nuove Parti contraenti, impegnate a completare la procedura di adesione e a perfezionarla, decideranno di attivare il pagamento della tassa individuale e che, pertanto, appare Pag. 135complesso indicare un valore preciso delle tasse individuali. A tale proposito osserva che, essendo passati alcuni mesi dalla data di presentazione del disegno di legge in commento, sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla stima degli oneri sopra riportati, anche alla luce del numero delle procedure di adesione ad oggi effettivamente completate. Analogamente rileva altresì che la relazione tecnica, in merito agli eventuali effetti di onerosità derivanti dall'attuazione dell'Atto in coordinamento con la corrispondente disciplina europea, con specifico riguardo ai compiti delle Autorità nazionali competenti, nel caso dell'Italia il Ministero delle imprese e del made in Italy, riferisce che, al momento della redazione della stessa relazione, essendo allo studio una proposta di Regolamento dell'Unione europea in materia, non risultano quantificabili gli oneri a carico del Ministero in parola. Tuttavia, considerata la recente adozione del suddetto Regolamento 2023/2411 del 18 ottobre 2023, pubblicato il 27 ottobre 2023, rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di aggiornare la stima degli oneri alla luce del mutato assetto ordinamentale. Con riguardo, altresì, agli eventuali oneri di cui all'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto, relativi, rispettivamente, ai contributi speciali a carico delle Parti deliberabili dagli organi dell'Unione particolare nonché al fondo di esercizio alimentato dai pagamenti anticipati da ciascun membro dell'Unione particolare, rileva che l'articolo 4, comma 2, del disegno di legge prevede che agli stessi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non ha pertanto osservazioni da formulare. Quanto alla partecipazione di rappresentanti italiani all'Assemblea dell'Unione particolare di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), dell'Atto, rileva che la relazione tecnica fa presente che questa si svolge una volta l'anno in coincidenza delle Assemblee generali dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e che la partecipazione italiana è garantita dal personale in servizio presso la Rappresentanza italiana presso le Organizzazioni internazionali presenti a Ginevra, eventualmente assistito dagli esperti in servizio presso la medesima Rappresentanza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Anche in tal caso pertanto, preso atto di quanto espressamente affermato dalla relazione tecnica in merito alla non onerosità della summenzionata disposizione, non ha osservazioni da formulare.
  Osserva, comunque, in via generale, che l'Atto di Ginevra nel suo complesso, come anche confermato dalla relazione illustrativa, determina un'estensione all'intera categoria delle indicazioni geografiche della protezione internazionale che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine. Inoltre, fa presente come il medesimo Atto estenda la portata sostanziale della citata protezione, al fine di comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona, prevedendo, altresì, un allargamento dell'ambito soggettivo della protezione, ammettendo a partecipare al sistema non solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative. Tutto ciò considerato, stante la portata estensiva dell'Atto in esame, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nel testo del disegno di legge in esame una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni dell'Atto di Ginevra non indicate tra quelle onerose, o eventualmente onerose, rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del medesimo disegno di legge. In proposito fa presente che appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, invece, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tanto premesso,Pag. 136 nel rilevare che la disposizione reca una copertura finanziaria riferita all'anno 2023, segnala preliminarmente che il provvedimento in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Fa presente che tale disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che formano a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ciò posto, rileva come andrebbe in ogni caso valutato se, tenendo conto della tipologia delle spese previste dal provvedimento, non sia comunque opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri dallo stesso derivanti e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria. Sul punto, fa presente che appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, segnalandosi in ogni caso che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità. Segnala che il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, del medesimo Atto oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, mentre il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con riferimento a tali ultime disposizioni, fermo quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.
C. 1560 Governo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, evidenzia preliminarmente che il progetto di legge in esame, di iniziativa governativa, reca una delega al Governo in materia di florovivaismo ed è stato assunto come testo base dalla Commissione Agricoltura nell'ambito dell'esame, in sede referente, di un'analoga proposta di legge vertente sulla stessa materia, l'atto Camera 389. Rileva che è oggetto del presente intervento il testo del citato progetto di legge, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per acquisirne il parere nella seduta del 17 gennaio 2024. Sottolinea che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che risulta ancora utilizzabile, mentre gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono provvisti di relazione tecnica.
  In merito ai profili finanziari del provvedimento, evidenzia che le norme in esame delegano il Governo ad adottare decreti legislativi concernenti il settore florovivaistico basati su principi e criteri direttivi alcuni dei quali appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari. Fa in particolare riferimento alle disposizioni che prevedono all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore; all'articolo 2, comma 1, lettera g), la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del Pag. 137settore del florovivaismo che includa la rilevazione dei prezzi; all'articolo 2, comma 1, lettera h), la pianificazione e istituzione di piattaforme logistiche, ai fini della movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera verso l'estero; all'articolo 2, comma 1, lettera l), la ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali; all'articolo 2, comma 1, lettera m), la disciplina dei centri per il giardinaggio quali imprese agricole; all'articolo 2, comma 1, lettera o), la promozione dell'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy e presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria; all'articolo 2, comma 1, lettera q), criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale.
  Rileva che, con riferimento a tali criteri direttivi, la relazione tecnica esclude esplicitamente profili di onerosità delle norme recate dalla lettera c), ad eccezione della spesa da sostenere per la retribuzione di un dirigente di II fascia, nonché dalle lettere d), g), m), o), affermando che la loro attuazione avverrà avvalendosi delle risorse disponibili.
  Osserva, quindi, che la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), relativo all'istituzione di piattaforme logistiche, non sono quantificabili e che i compiti amministrativi impliciti nella sua attuazione rientrano tra le attività istituzionali del Ministero.
  Evidenzia che la relazione tecnica inoltre assume che dall'attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), in materia di marchi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, trattandosi di attività una tantum ad esse si provvede, nell'arco dell'anno 2023, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, e in particolare a valere sui capitoli di spesa 7625, riguardante i Programmi per lo sviluppo delle energie alternative mediante l'uso delle biomasse agricole, e il capitolo 7643 per l'attuazione dei Piani nazionali di settore al fine di favorire la gestione forestale e valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi.
  Fa presente che la relazione tecnica, infine, esclude effetti finanziari in relazione all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), che prevede criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, affermando che le premialità previste sono inserite nell'ambito dei Piani di sviluppo regionale che sono finanziati da risorse europee.
  Tanto premesso, rileva innanzitutto che andrebbe valutata l'opportunità di ridurre, limitatamente all'anno 2024, l'onere relativo all'istituzione di un ufficio dirigenziale non generale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), tenuto conto del tempo ancora necessario per la conclusione dell'iter legislativo afferente al presente provvedimento.
  Inoltre, nel prendere atto del fatto che la relazione tecnica esplicitamente esclude oneri dall'attuazione dei principi e criteri direttivi dianzi citati, rileva tuttavia, quanto alla lettera h), in materia di piattaforme logistiche, che la relazione stessa non specifica, come invece sarebbe necessario, a carico di chi spetterà provvedere alla materiale realizzazione delle piattaforme stesse e a valere su quali risorse, giacché per poter escludere tale specificazione non appare sufficiente il mero rinvio operato dall'articolo 4, comma 2, alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Rileva, in secondo luogo, che la relazione tecnica non chiarisce se la qualificazione dei centri per il giardinaggio quali imprese agricole, effettuata dalla lettera m), possa comportare l'applicazione di norme fiscali o previdenziali di maggior favore rispetto a quelle oggi applicate. Rammenta, a questo riguardo che, in merito ad un'analoga disposizione, per altro di immediata applicazione, contenuta nel progettoPag. 138 di legge C. 1824 presentato nella XVIII legislatura, il Governo, con nota depositata presso la Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 29 settembre 2020, aveva ritenuto che essa, in quanto disponeva che i centri per il giardinaggio che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi nell'attività agricola, fosse suscettibile di determinare minori entrate.
  Ciò stante, in merito a tutti i predetti profili di potenziale onerosità, osserva che appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Rileva, inoltre, che alcuni dei principi di delega previsti dal provvedimento, potenzialmente suscettibili di determinare effetti finanziari, sono stati introdotti nel corso dell'esame parlamentare da emendamenti non corredati di relazione tecnica. Fa riferimento in particolare ai seguenti principi e criteri direttivi: l'articolo 2, comma 1, lettera e-bis) che stabilisce che il Piano nazionale del settore florovivaistico individui azioni volte, fra l'altro, alla formazione professionale, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo; l'articolo 2, comma 1, lettera s-bis), che prevede di definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni; l'articolo 2, comma 1, lettera s-ter), che prevede la definizione di condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.
  Rileva che appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se le citate azioni volte alla formazione professionale, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo siano da attuare a carico della finanza pubblica. Rileva che il Governo dovrebbe altresì chiarire se la definizione e l'incentivazione dell'avvio delle filiere produttive di livello regionale, nonché la definizione di condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica possa essere suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, segnala una discrasia tra il testo delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 2, e quanto riportato dalla relazione tecnica a commento di tale disposizione. Infatti, mentre il testo della disposizione in esame sembra individuare come unico principio e criterio direttivo cui applicare la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, quello concernente le piattaforme logistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge, la relazione tecnica sembra invece riferire l'applicabilità della medesima procedura non solo alla citata lettera h), ma a tutte le lettere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificabili ex ante. In proposito osserva che appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dalla presente legge.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), concernente l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pari a euro 168.720 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.Pag. 139
  Nel rilevare che il richiamato accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta le occorrenti disponibilità, segnala tuttavia l'esigenza che – in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023 – sia aggiornata la clausola di copertura in esame al fine di richiamare lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente previsto nel bilancio triennale 2024-2026.
  Rileva inoltre che, pur in assenza nel testo di una specifica previsione in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, considerando che il comma 30 dell'articolo 20 della legge di bilancio per l'anno 2024, la legge n. 213 del 2023, con una disposizione di carattere generale, ha conferito al Ministro dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nello stesso anno 2024.
  Osserva che, per quanto riguarda l'attuazione degli altri principi e criteri direttivi della delega, il comma 3 dell'articolo 4 reca, in via generale, una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale, salvo quanto previsto dal precedente comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ricorda che, con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), in materia di marchi, la relazione tecnica specifica che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi far fronte ai necessari adempimenti, nell'anno 2023, a valere sulle risorse dei capitoli 7625 e 7643 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo segnala che il citato capitolo 7625 non reca stanziamenti di competenza per il triennio 2024-2026, mentre il capitolo 7643 risulta finanziato per l'anno 2024, per un importo di 380.000 euro. Rileva la necessità di acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare ricorso alle risorse appostate sui medesimi capitoli con riferimento all'esercizio 2024.
  Osserva che il comma 2 dispone inoltre che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nel presente provvedimento siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. La disposizione precisa altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In proposito, nel rinviare a quanto già rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, sotto il profilo della formulazione della disposizione segnala l'opportunità di preporre la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3, riferita in generale all'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento, alle disposizioni di cui al comma 2 che, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, disciplinano l'ipotesi dell'adozione di decreti legislativi che determinano oneri e il relativo meccanismo di copertura finanziaria.
  Anche con riferimento ai profili da ultimo richiamati, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

Pag. 140

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.
Atto n. 116.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Nel rinviare per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, con riferimento dell'articolo 6, rileva che la disposizione reca la disciplina dei giochi pubblici a distanza e del sistema concessorio. In particolare, sottolinea che la norma elenca le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta. Fa presente, inoltre, che viene confermata la durata novennale delle future concessioni per il gioco a distanza e viene chiarito quali giochi pubblici raccolti a distanza sono gestiti mediante pluriconcessionari e quali, invece, mediante monoconcessionari. Infine segnala che i commi da 5 a 8 recano il complesso delle regole volte a strutturare i futuri rapporti concessori, nello specifico: requisiti di partecipazione alle gare, obblighi che assumono i concessionari, istruttoria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle domande di partecipazione alle gare e schemi dei contratti di conto di gioco tra concessionario e giocatore. Per quanto riguarda gli oneri che assumono i concessionari, sottolinea che il suddetto articolo 6 prevede, tra l'altro, il pagamento da parte del concessionario di oneri di concessione sia attraverso la corresponsione di un importo una tantum prestabilito, pari a 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta, sia mediante il pagamento di un canone annuale determinato nella misura del 3 per cento del margine netto del concessionario stesso, calcolato sottraendo all'importo della raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte. Al riguardo fa presente che la relazione tecnica, da un lato, esclude che il predetto complesso di regole generi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e, dall'altro, afferma che il pagamento degli oneri di concessione da parte del concessionario invece genera un effetto finanziario positivo, che viene quantificato in 200 milioni di euro nel 2024 e in 150 milioni di euro nel 2025, per quanto riguarda il pagamento dell'importo una tantum prestabilito per ogni concessione richiesta, e in un importo valutabile in 50 milioni di euro per il 2025 e in 100 milioni di euro dal 2026 al 2033 nonché in 50 milioni di euro nel 2034, per quanto concerne la corresponsione del canone annuo. Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, giacché prende atto della quantificazione delle maggiori entrate proposta dalla relazione tecnica che appare verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi e degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, fermo restando che, per quanto riguarda invece la destinazione di tali maggiori entrate, rinvia a quanto osserverà in seguito in merito alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 25.
  Con riferimento agli articoli 12 e 13, evidenzia che le norme affidano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche per l'operatività della rete telematica da parte dei concessionari e di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L'iscrizione all'alboPag. 141 è subordinata al pagamento di una somma pari a 200 euro per il primo anno e 150 euro per i successivi, dal quale deriva un maggior gettito, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 6 milioni di euro per il 2024 e a 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033. In proposito evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica e che la metodologia utilizzata per le stime del gettito è coerente con quella impiegata in precedenti relazioni tecniche concernenti analoghe fattispecie. Sotto questo profilo non ha pertanto osservazioni da formulare. In ogni caso, rileva che gli effetti di gettito sono quantificati fino al 2033, anziché in via permanente, presumibilmente in quanto tale anno corrisponde al termine di una concessione novennale affidata nel 2024, come previsto dall'articolo 23, comma 3, del presente decreto. Pertanto, pur rilevando il carattere prudenziale della stima, ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i motivi di tale iscrizione pluriennale a fronte di una disposizione che invece è di carattere permanente.
  In relazione all'articolo 20, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma stabilisce che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale. Si prevede altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. In proposito, osserva innanzitutto che la norma, pur prescrivendo con riguardo all'adozione del citato regolamento la previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità. In merito a tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo. Inoltre, rileva che andrebbe altresì acquisto l'avviso del Governo anche con riguardo all'esclusione della responsabilità erariale per l'adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal presente articolo. Infatti, pur rilevando il carattere ordinamentale della disposizione in esame, rammenta tuttavia che la responsabilità erariale è uno dei presìdi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, se da un lato non erano stati previsti effetti a carico della finanza pubblica, dall'altro la limitazione della responsabilità aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo, si veda ad esempio l'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, volta a favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici.
  Con riguardo agli articoli da 23 a 25, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni finali e transitorie in esame mantengono ferma la vigente disciplina in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza fino al relativo riordino e dispongono l'immediato avvio dell'assegnazione delle concessioni dei giochi in scadenza al 31 dicembre 2024, incrementando il fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 con le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13, comma 2, quantificate dalla relazione tecnica, come visto in precedenza, in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Inoltre, le medesime disposizioni stabiliscono che le maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera n), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo per l'attuazione della delega fiscale. Ciò posto, rileva che le disposizioni in esame, a Pag. 142fronte di maggiori entrate, puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera n), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo sono immediatamente destinate a incrementare il citato fondo per l'attuazione della delega fiscale, quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari – per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento – devono essere, evidentemente per ragioni prudenziali, una volta acquisite, versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate al fondo medesimo. Rileva altresì che, anche in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo una tantum prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, all'articolo 6, comma 5, lettera p), si prevede una diversa utilizzazione dei relativi introiti, sebbene anch'esse siano già puntualmente quantificate dalla relazione tecnica. Infatti, tali maggiori entrate – per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame – non sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi, probabilmente a causa del differente impatto che esse presentano sull'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno che ne renderebbe difficile il successivo utilizzo per finalità di copertura qualora esse fossero destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale. In merito a tali aspetti, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato «Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)».
Atto n. 117.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 24 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2023, denominato «Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)». Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Evidenzia che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha come finalità l'acquisizione di un satellite geostazionario volto a compensare le minori performance dell'assetto SICRAL 1B conseguentiPag. 143 all'avvenuto termine del ciclo operativo nominale e a garantire continuità nell'occupazione delle posizioni di interesse nazionale in orbita geostazionaria.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala preliminarmente che, secondo quanto indicato nella medesima scheda tecnica, il programma pluriennale in esame, di cui era previsto il presumibile avvio nell'anno 2023 e la conclusione nell'anno 2026, reca un onere complessivo stimato in 300 milioni di euro. Osserva, altresì, che il programma sarà finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa. In particolare, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica rileva che gli oneri saranno pari a 87 milioni di euro per l'anno 2023, a 103 milioni di euro per l'anno 2024, a 79 milioni di euro per l'anno 2025 e a 31 milioni di euro per l'anno 2026.
  In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari a 345.577.751 euro per l'anno 2024, a 399.126.813 euro per l'anno 2025 e a 208.845.242 euro per l'anno 2026. Segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi al programma è meramente indicativo e verrà attualizzato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Fa presente che la medesima scheda tecnica chiarisce altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita o integrata a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Evidenzia che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma, alla correlata integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Infine, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria, a suo avviso, una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualitàPag. 144 non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso allegata – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, appare opportuno, a suo avviso, in particolare, verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, cosiddetti residui di lettera «f», ovvero essere oggetto – sempre in qualità di somme non impegnate – di reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi per mezzo della seconda sezione della legge di bilancio, conformemente alla vigente disciplina contabile, secondo quanto del resto già precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato «Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione».
Atto n. 118.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 24 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 03/2023, denominato «Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione (FREMM EVO)». Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda il piano di rinnovamento della linea operativa «Fregate» della Marina mediante la realizzazione di due fregate FREMM di nuova generazione.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame, il cui avvio era previsto nell'anno 2023 e di cui si prospetta una durata di diciotto anni, fino all'anno 2040, reca un onere complessivo di 2.000 milioni di euro alle condizioni economiche sussistenti nell'anno 2023. Segnala che la scheda tecnica evidenzia che la prima fase del programma è finalizzata all'integrazione delle nuove tecnologie e alla risoluzione delle obsolescenze per tutti i sistemi e gli impianti presenti sulle FREMM in servizio e che entreranno a far parte della configurazione delle due unità di ulteriore acquisizione e indica che ai relativi oneri, pari a 60 milioni di euro, si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa attraverso le risorse afferenti al capitolo 7120, piano gestionale 1, dello stato di previsione del medesimo Ministero.
  In proposito evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 544.463.770 Pag. 145euro per l'anno 2024, a 639.235.444 euro per l'anno 2025 e a 830.312.710 euro per l'anno 2026.
  Osserva che la scheda tecnica specifica, inoltre, che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti, che prevede spese pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è meramente indicativo e verrà attuato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Rileva che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, e nella missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Riconversione industriale e grandi filiere produttive», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Infine, specifica che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 1.940 milioni di euro, sarà contrattualizzato subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse.
  A tale proposito, rileva che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe opportuno, a suo avviso, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Fa presente che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del programma in esame per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Infine, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, osserva che appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo Pag. 146delle risorse previste per la medesima annualità non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, ritiene opportuno, in particolare, verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, cosiddetti residui di lettera «f», ovvero essere oggetto – sempre in qualità di somme non impegnate – di reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi per mezzo della seconda sezione della legge di bilancio, conformemente alla vigente disciplina contabile, secondo quanto del resto già precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre».
Atto n. 119.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 24/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello Strumento Militare Terrestre», relativo all'acquisizione di piattaforme della componente pesante. Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Evidenzia che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale consiste nell'approvvigionamento sia di piattaforme MBT «Leopard 2» nell'ultima versione attualmente disponibile sul mercato internazionale sia di piattaforme di nuova generazione relative a versioni derivate.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame reca un costo complessivo di 8.246 milioni di euro. Rileva che, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, la prima fase del programma comporta una spesa pari a 4.090 milioni di euro e che l'avvio della citata prima fase, previsto nell'anno 2024, dovrebbe concludersi nel 2037. Fa presente che tale fase sarà integralmente finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piani gestionali n. 3 e n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.
  In particolare, segnala che, secondo il cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase saranno posti a carico del piano gestionale n. 3, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, 170 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 247 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 544 milioni di euro per l'anno 2029, 664 milioni di euro per l'anno 2030, 334 milioni di euro per Pag. 147l'anno 2031, 294 milioni di euro per l'anno 2032, 248 milioni di euro per l'anno 2033, 268 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035, 140 milioni di euro per l'anno 2036 e 130 milioni di euro per l'anno 2037; del piano gestionale n. 40, quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 5 milioni di euro per l'anno 2029, a 7 milioni di euro per l'anno 2030, a 5 milioni di euro per l'anno 2031 e a 8 milioni di euro per l'anno 2032.
  In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del piano gestionale n. 3 è pari, in termini di competenza, a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026, mentre il piano gestionale n. 40 reca un a dotazione, in termini di competenza, pari a 303.400.511 euro per l'anno 2024, a 195.200.096 euro per l'anno 2025 e a 113.100.000 euro per l'anno 2026.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Fa presente che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Specifica altresì che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 4.156 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché nel rispetto del criterio dell'autoconsistenza, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento. A tale proposito, rileva che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe opportuno, a suo avviso, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Evidenzia che nella scheda tecnica si precisa, infine, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter Pag. 148del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 18.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
C. 1457, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento, contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta del 6 febbraio 2024 – contiene la nuova proposta emendativa Piccolotti 1.1006, oltre agli emendamenti da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, che recepiscono le condizioni deliberate nella medesima seduta dalla Commissione sul testo del provvedimento, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Tanto premesso, segnala che l'emendamento Piccolotti 1.1006 è volto, tra l'altro, a includere nell'ambito del finanziamento concesso all'Istituto regionale per la cultura istriano fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del Porto vecchio di Trieste, determinato in misura pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, gli altri luoghi simbolici delle complesse vicende del confine orientale, nel cui contesto si inserisce la tragica storia delle foibe, tra cui i luoghi in cui furono allestiti campi di concentramento come i comuni di Gonars e di Visco, oltre alla Risiera di San Sabba.
  Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento Piccolotti 1.1006, dal momento che resta ferma la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, comma 1.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113.

Pag. 149

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
C. 1540 Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI