CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 febbraio 2024
247.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 117

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.
C. 1074 Bagnai.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, sottolinea che il provvedimento in esame ha un contenuto puntuale di modifica dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui ratio – enunciata nella relazione illustrativa – consiste nel consentire l'acquisizione di dati necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo.
  A tal fine, la lettera a) introduce il comma 3-bis.1 secondo cui di fuori dei casi di acquisizione dei dati nell'ambito di un procedimento penale, i dati relativi al traffico telefonico e alle chiamate senza risposta, possono essere acquisiti qualora siano ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato.
  L'acquisizione è disposta con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
  La lettera b), coerentemente con la precedente disposizione, estende il divieto di utilizzazione dei dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, ovvero nell'ambito di un procedimento penale – previsti dal vigente articolo 132, comma 3-quater – anche a quelli acquisiti in violazione della nuova disposizione.
  Per completezza ricorda che il citato articolo 132 del codice della privacy, prevede che i dati relativi al traffico telefonico siano conservati dal fornitore per 24 mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per 12 mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati (comma 1) e fino a 72 mesi per finalità di contrasto al terrorismo (comma 5-bis).
  Il comma 2 prevede che i dati relativi alle chiamate senza risposta siano conservati per 30 giorni.
  Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private (comma 3).
  In caso di urgenza l'acquisizione è disposta con decreto motivato del pubblico ministero, comunicato immediatamente e comunque non oltre 48 ore al giudice il quale, entro le successive 48 ore, decide sulla convalida (comma 3-bis).
  Il comma 3-ter rinvia, per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 15-22 Reg. GDPR relativamente ai dati conservati ai sensi del comma 1, alle limitazioni di cui all'art. 2-undecies, a norma del quale i predetti diritti non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati: agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta; alle attività di un soggetto pubblico non economico,Pag. 118 in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte (whistleblowing); agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
  Il comma 3-quater stabilisce l'inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
  I commi da 4-ter a 4-quinquies disciplinano la facoltà del Ministro dell'interno, o di specifici soggetti da lui delegati, di richiedere, salvo convalida del pubblico ministero, la conservazione, per un periodo non superiore a 90 giorni prorogabile per una durata complessiva non superiore a 6 mesi, dei dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per lo svolgimento delle investigazioni preventive di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati.
  Il comma 5 rimette al Garante l'adozione di un provvedimento di carattere generale volto a prescrivere le misure e gli accorgimenti di garanzia per il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione.
C. 1301 Pittalis.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, fa presente che il provvedimento in esame è volto ad adeguare il vigente ordinamento processuale alle pronunce della Corte di giustizia in materia di protezione dei diritti del consumatore a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto, basato su un contratto contenente una clausola «abusiva» e, quindi, nulla ai sensi degli articoli 33 e seguenti del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
  Più in dettaglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ha dichiarato che il diritto europeo osta a una normativa nazionale la quale non prevede che il giudice dell'esecuzione possa controllare l'eventuale presenza di clausole abusive riferite ad un contratto per il quale il creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo che non sia stato oggetto di tempestiva opposizione.
  Sul solco della predetta sentenza della Corte di giustizia è intervenuta la Corte di cassazione, a sezioni unite, che nella sentenza n. 9479 del 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto relativi alla fase monitoria: il giudice investito della richiesta di decreto ingiuntivo deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia; all'esito del controllo, se rileva l'abusività della clausola, ne trae le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso; se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, il giudice pronuncia decreto motivato anche in relazione all'anzidetto controllo; in questo caso, il decreto ingiuntivo reca l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
  Quanto alla fase esecutiva, la Corte di cassazione ha affermato che in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole: il giudice dell'esecuzione ha il dovere Pag. 119di controllare la presenza di eventuali clausole abusive; dell'esito di tale controllo – sia positivo, che negativo – informa le parti e avvisa il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 650 del codice di procedura civile, per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
  Secondo quanto enunciato nella relazione illustrativa della proposta di legge, l'intervento in esame è volto a codificare tali principi giurisprudenziali, rimuovendo altresì alcune incertezze applicative.
  Passando all'illustrazione del contenuto della proposta di legge, fa presente che essa si compone di due articoli che intervengono, rispettivamente, sulla disciplina del procedimento di ingiunzione e su quella della revocazione.
  L'articolo 1, lettera a), modifica, l'articolo 640 del codice di procedura civile, riguardante il rigetto della domanda di ingiunzione, per specificare che, nel caso in cui la stessa si basi su un contratto stipulato tra professionista e consumatore, il giudice monitorio è tenuto a verificare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole del contratto. Tale modifica riprende quindi un principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
  La lettera b) introduce all'articolo 641 la previsione che, ove il giudice accolga la domanda di ingiunzione, il decreto debba contenere l'espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, con conseguente irrevocabilità del decreto anche in relazione a tali clausole. Anche in questo caso viene ripreso un principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
  La lettera c) interviene sull'articolo 656 per specificare che il decreto non opposto può essere impugnato mediante il mezzo straordinario della revocazione, nel caso previsto dall'articolo 396-bis, in ciò discostandosi dalla predetta pronuncia, che aveva individuato quale rimedio l'opposizione tardiva di cui all'articolo 650.
  L'articolo 2, lettera a), introduce nel codice di procedura civile l'articolo 396-bis (Revocazione del decreto d'ingiunzione non opposto), ai sensi del quale avverso il decreto non opposto può essere proposta la revocazione nei casi in cui: il giudice abbia omesso di motivare sull'esito del controllo circa l'abusività delle clausole in sede di emanazione del decreto ingiuntivo; il decreto non contenga l'avvertimento – prescritto dall'articolo 641 – che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non potrà più far valere il carattere abusivo delle clausole del contratto.
  Il secondo comma della nuova disposizione prevede che la revocazione vada proposta dinanzi allo stesso giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, entro il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dal rilievo, da parte del giudice dell'opposizione al precetto o, se iniziata, del giudice dell'opposizione all'esecuzione proposta dal consumatore intimato, riguardante l'esito del controllo effettuato sull'abusività delle clausole. Tale disposizione si richiama al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive e di comunicare l'esito di tale controllo alle parti.
  Il terzo comma, primo periodo, esclude l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650. Il secondo periodo prevede, rinviando all'articolo 649 del codice di procedura civile, la possibilità di sospensione dell'esecutorietà del decreto non opposto, parte del giudice della revocazione, qualora ricorrano gravi motivi.
  La lettera b) modifica, infine, l'articolo 398, riguardante la proposizione della domanda di revocazione, al fine di includere tra i motivi di revocazione da indicare nella citazione i fatti di cui all'articolo 396-bis.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
C. 1276 Schifone.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, osserva che il provvedimento ha un contenuto puntuale di riscrittura dell'articolo 2407 del codice civile, di cui viene riprodotto il testo del primo e del terzo comma, ma non del secondo comma, che enuncia il principio della responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
  La ratio – enunciata nella relazione illustrativa – consiste nella urgenza di prevedere che i componenti del collegio sindacale siano «sanzionati solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omesso, sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento e non secondo troppo facili ricostruzioni ex post, provando la sussistenza e la presenza di “dolo specifico”, con una correlazione diretta della quantificazione del danno in sede civilistica. (...).
  Occorre quindi che venga dimostrata la volontà dolosa di concorrere nel reato, onde evitare che la responsabilità venga derivata solo dal fatto di avere una posizione di controllo. Appare quindi ragionevole ed “equo” (..) prendere come base di riferimento, per la determinazione dell'eventuale danno causato dall'organo di controllo, l'emolumento annuo deliberato a favore di ciascun componente, al quale applicare dei moltiplicatori tra loro differenziati, a seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio».
  A tal fine, la riscrittura del secondo comma dell'articolo in questione è nel senso che, al di fuori delle ipotesi di dolo, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
  Tale responsabilità riguarda ovviamente i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi. Essa opera anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale.
  Con la introduzione del quarto comma, invece, si definisce il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità, facendola decorrere dalla data di deposito della relazione – relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno – con cui, ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile gli amministratori accompagnano la comunicazione del bilancio al collegio sindacale nonché al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che deve avvenire entro i trenta giorni precedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
  La scelta di individuare un unico termine a quo per l'azione di responsabilità dei sindaci, a fronte dei diversi termini oggi stabiliti dal codice civile a seconda del tipo di azione esercitata (in virtù del richiamo operato proprio dal terzo comma dell'articolo 2407 del codice civile, la disciplina dell'azione di responsabilità dei sindaci ricalca quella degli amministratori), viene motivata, nella relazione illustrativa, con la necessità di uniformare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per «ragioni di equità» e per «la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale». Si ricorda, in proposito, che l'azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 febbraio 2024.

Audizione informale di Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulle tematiche relative alla situazione delle carceri con particolare riferimento alla gestione della salute mentale e al fenomeno dei suicidi, nonché alla gestione del trattamento e particolarmente ai cosiddetti circuiti penitenziari.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 febbraio 2024.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di Orlando Paciello, professore di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università Federico II di Napoli e rappresentanti dell'associazione nazionale medici veterinari (ANMVI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.35.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di Diana Russo, magistrato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 16.40.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di Alessia Tocci, tenente colonnello del Raggruppamento dei Carabinieri Cites (in videoconferenza), e Rossano Tozzi, brigadiere capo QS, del Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 16.50.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di Federico Boaron, psichiatra e di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi «Roma Tre».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.10.