CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 febbraio 2024
246.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.40.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali, nella seduta dello scorso 30 novembre, esprimendo un parere favorevole nel presupposto che l'iter del provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica, si concludesse comunque entro l'esercizio finanziario 2023. Rammenta, inoltre, che la Commissione Finanze in pari data ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modificazione al testo.
  Fermi restando gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica di passaggio depositata nella seduta del 30 novembre scorso, nonché i chiarimenti forniti dal Governo nella medesima seduta, essendosi concluso l'esercizio finanziario 2023 ravvisa la necessità di modificare le disposizioni onerose del provvedimento all'esame dell'Assemblea al fine di prevedere che gli oneri da esso derivanti decorrano dall'anno 2024 e adeguare, conseguentemente, le disposizioni che recano la relativa copertura finanziaria.
  Segnala infatti che, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, l'articolo 27 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 3, costituiti dalle minori entrate derivanti dall'esenzione dalle imposte di bollo e di registro in relazione alle quote di piccole e medie imprese emesse in regime di dematerializzazione, quantificati in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, fa presente che il predetto accantonamento presenta comunque le occorrenti disponibilità, anche alla luce del prospettato differimento al 2024 della decorrenza degli oneri.
  Avverte, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Al riguardo, segnala che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, ad eccezione dell'emendamento Merola 16.1, il quale, con una norma che si qualifica di natura interpretativa, prevede, tra l'altro, che, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, le medesime società rispondano delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. La proposta emendativa in commento affida, quindi, a un decreto di natura regolamentare il compito di definire le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i princìpi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento Pag. 30da parte del Governo in ordine agli effetti della citata proposta emendativa sul gettito tributario, anche in considerazione della sua possibile applicazione a procedimenti di accertamento e riscossione già in essere.
  Segnala, infine, che è stato presentato in Assemblea l'emendamento 27.500 della Commissione, che aggiorna nei termini prospettati in precedenza la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento a partire dall'anno 2024 e adegua le disposizioni che recano la relativa copertura finanziaria nei termini prospettati in precedenza, imputandola allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente riferito al nuovo bilancio triennale 2024-2026.
  Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

   «La V Commissione,

    esaminato il disegno di legge C. 1515, approvato dal Senato della Repubblica, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;

    richiamato il parere espresso sul provvedimento nella seduta del 30 novembre 2023;

    rilevata l'esigenza di modificare l'articolo 27 al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023,

    esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   Sia approvato l'emendamento 27.500».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice, convenendo sulla necessità di subordinare l'espressione del parere favorevole sul testo del provvedimento all'approvazione del citato emendamento 27.500 della Commissione, che aggiorna la decorrenza degli oneri da esso derivanti.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, esprime parere contrario sull'emendamento Merola 16.1, in quanto suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito tributario, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 16.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, anche in considerazione dei rilievi formulati dalla relatrice nella citata seduta dello scorso 30 gennaio in ordine ai profili finanziari del provvedimento, ravvisa la necessità di acquisire sullo stesso una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, concordando sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in discussione, ritiene che per la trasmissione della relazione tecnica si possa ritenere adeguato un termine di sette giorni, in quanto il provvedimento è già all'esame dell'Assemblea. Manifesta, tuttavia, la piena disponibilità della Commissione ad esaminare prontamente il provvedimento, eventualmente già nella giornata di domani, nell'ipotesi in cui la relazione tecnica dovesse nel frattempo essere pervenuta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO confida che le attività istruttorie funzionali alla trasmissione della relazione tecnica possano essere completate in un breve arco di tempo, compatibilmente con l'espletamento delle verifiche cui saranno chiamati i competenti uffici governativi.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) auspica che la relazione tecnica possa essere trasmessa nel più breve tempo possibile, considerato altresì che la proposta di legge in esame risulta iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota riservata ai gruppi di opposizione. Al fine di agevolare le valutazioni in ordine ai profili finanziari del testo, ritiene che sarebbe auspicabile una puntuale indicazione degli oneri riconducibili a ciascuna disposizione, anche al fine di valutare gli effetti delle modificazioni apportate durante l'esame in sede referente, che ne hanno indubbiamente ampliato l'ambito di applicazione.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine di sette giorni.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
C. 1304, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge, recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, nella seduta dello scorso 28 novembre, esprimendo un parere favorevole nel presupposto che l'iter del provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica, si concludesse comunque entro l'esercizio finanziario 2023. Rammenta, inoltre, che la Commissione Agricoltura ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente in data 6 dicembre 2023, senza apportare alcuna modificazione al testo.
  Essendosi concluso l'esercizio finanziario 2023, ravvisa la necessità di modificare le disposizioni onerose del provvedimento all'esame dell'Assemblea al fine di prevedere che gli oneri da esso derivanti decorrano dall'anno 2024 e adeguare, conseguentemente, le disposizioni che recano la relativa copertura finanziaria.Pag. 32
  In particolare, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, ricorda che l'articolo 10 prevede l'assegnazione, a decorrere dall'anno 2023, del premio «De agri cultura», autorizzando a tal fine la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dal medesimo anno, mentre il successivo articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In proposito, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del prospettato differimento al 2024 della decorrenza degli oneri.
  Ricorda, infine, che nel parere approvato lo scorso 28 novembre si dava atto che il Ministro dell'economia e delle finanze si doveva intendere autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in assenza di una espressa previsione al riguardo. In proposito, rammenta che il comma 30 dell'articolo 20 della legge di bilancio per l'anno 2024, con una disposizione di carattere generale, ha ora conferito al Ministro dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nello stesso anno 2024. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il testo della proposta di legge C. 1304, approvato dal Senato della Repubblica, e abb., recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura;

    richiamato il parere espresso sul provvedimento nella seduta del 28 novembre 2023;

    rilevato che, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023, si pone l'esigenza di modificare l'articolo 10 al fine di prevedere che gli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo decorrano dall'anno 2024, nonché di aggiornare conseguentemente le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 11,

    esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024.

  Conseguentemente:

   all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024;

   all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

  “1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”».

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  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

  Marco GRIMALDI (AVS) considera quantomeno inopportuno che il Parlamento sia chiamato a esaminare iniziative legislative dai contenuti decisamente vacui, come quella ora all'esame della Commissione o quella istitutiva del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», di recente approvata dalla Camera dei deputati, nel momento stesso in cui è in corso nel Paese una vigorosa protesta degli operatori del settore agricolo.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), associandosi alle considerazioni espresse dal deputato Grimaldi, stigmatizza la sostanziale inutilità di provvedimenti quali quello ora all'esame della Commissione, peraltro dotato di uno stanziamento finanziario assolutamente irrisorio, rispetto alle ben più rilevanti questioni oggetto dell'ampia protesta messa in atto in questi giorni nel nostro Paese dagli agricoltori. Nel sottolineare ironicamente che al provvedimento in esame sono destinate somme pari a dieci volte quelle stanziate per i premi da attribuire ai «Maestri dell'arte della cucina italiana», censura la tendenza del Legislatore a istituire nuove Giornate nazionali nei più disparati settori e per la promozione delle più varie finalità, che ammontano ormai a un numero forse già superiore a quello dei giorni disponibili in un anno solare.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), convenendo con le argomentazioni critiche svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, considera un vero e proprio insulto alle profonde difficoltà attraversate in questo momento dagli operatori del comparto agricolo l'adozione di provvedimenti come quello ora all'esame della Commissione. Nel preannunziare il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, rileva come non appaiono minimamente chiare le modalità attuative del provvedimento stesso, con particolare riferimento sia alle procedure di assegnazione del premio «De agri cultura», per il quale viene stanziata la somma indistinta di 20.000 euro annui, sia ai soggetti incaricati della valutazione dei singoli progetti presentati.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala, in primo luogo, l'articolo aggiuntivo Zanella 5.01001, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi dominicali e agrari degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.
  In secondo luogo, segnala l'articolo aggiuntivo Zanella 5.01000, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi dominicali e agrari degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, che siano iscritti all'elenco istituito dall'articolo 5 del provvedimento, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.
  Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Zanella 3.01000, che prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste approvi il piano di settore per l'agricoltura custode dell'ambiente e del territorio, in attuazione di un insieme di indirizzi tra i quali l'incentivazione dell'organizzazione dei produttori, il Pag. 34miglioramento delle procedure di tracciabilità del prodotto e dei relativi controlli, la promozione dei consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche, la lotta contro le fitopatologie e la promozione della formazione di figure professionali adeguate.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Zanella 5.01001 e 5.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Per le medesime ragioni, esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zanella 3.01000. Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 3.01000, 5.01000 e 5.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
C. 1457, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge in titolo e abbinate, recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, nella seduta dello scorso 23 novembre, esprimendo in quella sede un parere favorevole nel presupposto che l'iter del provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica, si concludesse comunque entro l'esercizio finanziario 2023.
  Fa altresì presente che, con riferimento alle eventuali spese derivanti dalla costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-ter, il Governo aveva precisato nella medesima seduta che ad esse si potrà provvedere nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al capoverso comma 2-bis della medesima lettera a), che costituisce un limite massimo di spesa, fermo restando che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al medesimo capoverso comma 2-ter potrà escludere la corresponsione ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché agli storici dell'arte coinvolti nelle attività del medesimo comitato, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Rammenta, inoltre, che la Commissione Cultura ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento in data 5 dicembre 2023, senza apportare alcuna modificazione al testo.
  Essendosi concluso l'esercizio finanziario 2023, ravvisa dunque la necessità di modificare le disposizioni onerose del provvedimento all'esame dell'Assemblea al fine di prevedere che gli oneri da esso derivanti decorrano dall'anno 2024 e adeguare, conseguentemente, le disposizioni che recano la relativa copertura finanziaria.Pag. 35
  In particolare, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, ricorda in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, reca un'autorizzazione di spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per il concorso nazionale annuale per laureandi in occasione del Giorno del ricordo, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.
  Segnala, poi, che l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, istituisce il Fondo per la promozione dei «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno anni dal 2023 al 2025, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, reca un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 in favore di enti attivi nel campo delle tematiche oggetto del presente provvedimento, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, fermi restando i chiarimenti già forniti dal Governo nella citata seduta in merito ai profili di quantificazione, segnala in primo luogo che – anche tenendo conto del prospettato differimento al 2024 della decorrenza degli oneri – gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati con finalità di copertura finanziaria recano comunque le occorrenti disponibilità.
  Per quanto attiene alla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, in ordine alla quale nella scorsa seduta il Governo ha chiarito l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per gli anni dal 2023 al 2025 senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, reputa necessario acquisire un'analoga rassicurazione per l'anno 2026.
  Ricorda, infine, che nel parere approvato lo scorso 23 novembre si dava atto che il Ministro dell'economia e delle finanze si doveva intendere autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in assenza di una espressa previsione al riguardo. In proposito, rammenta che il comma 30 dell'articolo 20 della legge di bilancio per l'anno 2024 – legge n. 213 del 2023 –, con una disposizione di carattere generale, ha ora conferito al Ministro dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nello stesso anno 2024. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare al riguardo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel convenire con il relatore circa l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento nonché la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023, evidenzia altresì l'opportunità – con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-ter – di escludere espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi della citata disposizione, nonché di precisare che la consulenza di storici dell'arte di cui si avvarrà il medesimo comitato sarà prestata a titolo gratuito.
  Ritiene, inoltre, opportuno introdurre un'analoga previsione normativa anche in rapporto all'ulteriore comitato tecnico-scientifico istituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, al fine di escludere espressamente la corresponsionePag. 36 di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Assicura, infine, che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, impiegate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, sono effettivamente disponibili anche con riferimento all'anno 2026 ed è possibile utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il testo della proposta di legge C. 1457, approvato dal Senato della Repubblica, e abb., recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni;

    richiamato il parere espresso sul provvedimento nella seduta del 23 novembre 2023;

    rilevata l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, e lettera b), capoversi Art. 2-bis e Art. 2-ter, nonché la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-ter, è opportuno escludere espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché precisare che la consulenza di storici dell'arte di cui si avvarrà il medesimo comitato sarà prestata a titolo gratuito;

   è altresì opportuno introdurre un'analoga previsione normativa anche in rapporto all'ulteriore comitato tecnico-scientifico istituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, al fine di escludere espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

   le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, sono effettivamente disponibili anche con riferimento all'anno 2026 ed è possibile utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024.

  Conseguentemente, al medesimo numero 1), capoverso 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024;

   sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

   sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.

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   All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-ter, dopo le parole: della consulenza aggiungere le seguenti: a titolo gratuito e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

   All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 2-bis, comma 3, sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2024, 2025 e 2026.

   All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

   All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, comma 1, sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 2-ter, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2024, 2025 e 2026;

   sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

   sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala in primo luogo che le proposte emendative Piccolotti 1.1005 e Manzi 1.3 inseriscono ulteriori enti tra quelli destinatari del finanziamento concesso, nell'importo di 75.000 euro per ciascun beneficiario, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, comma 1, senza tuttavia incrementare in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa a tal fine recata dalla medesima disposizione, che rimane stabilita in 300.000 euro in ragione d'anno. Per tali ragioni, propone di esprimere parere contrario sulle predette proposte emendative Piccolotti 1.1005 e Manzi 1.3, in quanto determinano oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria.
  Segnala, inoltre, le proposte emendative Manzi 1.1 e 1.2 nonché Piccolotti 1.1000 e 1.1004, che sono volte ad ampliare il novero dei soggetti e delle istituzioni che partecipano, con propri rappresentanti, ai comitati tecnico-scientifici di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-ter, e alla successiva lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che per i partecipanti ai lavori dei predetti comitati tecnico-scientifici sia esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Osserva, inoltre, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Segnala, infine, che è stato presentato in Assemblea l'emendamento 1.500 della Commissione, che si limita a prevedere che il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, sia istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Stante il carattere ordinamentale della modifica Pag. 38proposta, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 1.1005 e Manzi 1.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ivi incluso l'emendamento 1.500 della Commissione.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3 e 1.1005, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA, indi del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.
Atto n. 108.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, che contiene gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta (vedi allegato). Nel rinviare per una più approfondita valutazione agli elementi contenuti nella documentazione depositata, fa in particolare presente che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003, la previsione di un aggiornamento annuale, anziché triennale, della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non comporta aggravi rispetto alle attività amministrative attualmente svolte e, pertanto, sarà possibile provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Precisa, quindi, che la novella all'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, disposta dall'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame, è volta a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo decreto per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per le modifiche o gli spostamenti di opere e impianti per ragioni di viabilità o per la realizzazione di opere pubbliche, recependo consolidati orientamenti giurisprudenziali, e pertanto non determinaPag. 39 riduzioni di gettito rispetto alle previsioni elaborate a legislazione vigente.
  Chiarisce, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, che modificano l'articolo 135 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione sulle bande di frequenze radioamatoriali, in base alla prassi amministrativa, è già esclusa dal pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, trattandosi di attività di interesse generale già oggetto di esenzione.
  Rileva infine che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), che modificano l'allegato 12 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, fermo restando che alle stesse non è prudenzialmente ascritto alcun effetto finanziario, al maggior gettito stimato nella relazione tecnica contribuiscono, oltre all'incremento del contributo da versare per i diritti d'uso dello spettro, i cui effetti sono già indicati nella medesima relazione tecnica, gli introiti derivanti dall'ampliamento della platea di soggetti che sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 1-bis del medesimo allegato, stimati in 112.200 euro annui, nonché gli introiti derivanti dai contributi per i collegamenti in ponte radio di cui all'articolo 2-bis del medesimo allegato, stimati in 500.000 euro annui.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di deliberazione:

   «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

    esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (Atto n. 108);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003, la previsione di un aggiornamento annuale, anziché triennale, della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non comporta aggravi rispetto alle attività amministrative attualmente svolte e, pertanto, sarà possibile provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    la novella all'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, disposta dall'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame, è volta a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo decreto per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per le modifiche o gli spostamenti di opere e impianti per ragioni di viabilità o per la realizzazione di opere pubbliche, recependo consolidati orientamenti giurisprudenziali, e pertanto non determina riduzioni di gettito rispetto alle previsioni elaborate a legislazione vigente;

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, che modificano l'articolo 135 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione sulle bande di frequenze radioamatoriali, in base alla prassi amministrativa, è già esclusa dal pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25 del medesimo Pag. 40decreto legislativo n. 259 del 2003, trattandosi di attività di interesse generale già oggetto di esenzione;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), che modificano l'allegato 12 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, fermo restando che alle stesse non è prudenzialmente ascritto alcun effetto finanziario, al maggior gettito stimato nella relazione tecnica contribuiscono, oltre all'incremento del contributo da versare per i diritti d'uso dello spettro, i cui effetti sono già indicati nella medesima relazione tecnica, gli introiti derivanti dall'ampliamento della platea di soggetti che sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 1-bis del medesimo allegato, stimati in 112.200 euro annui, nonché gli introiti derivanti dai contributi per i collegamenti in ponte radio di cui all'articolo 2-bis del medesimo allegato, stimati in 500.000 euro annui;

    rilevata l'esigenza, in considerazione dell'ambito applicativo del provvedimento, di riferire la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 8 all'aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: a carico della finanza pubblica».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sulla programmazione dei lavori relativa all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, rappresenta l'opportunità, condivisa anche dagli altri gruppi di opposizione, di anticipare la riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle predette Commissioni, al momento prevista nel pomeriggio della giornata di domani. Tale anticipo sarebbe, a suo avviso, opportuno al fine di poter sottoporre tempestivamente alla Conferenza dei presidenti di gruppo, che dovrebbe riunirsi nel pomeriggio di domani, la probabile richiesta di un differimento del termine per l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, attualmente fissato per la giornata di lunedì 12 febbraio.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, si riserva di valutare, unitamente al presidente della Commissione Affari costituzionali, la proposta formulata dal deputato Grimaldi.

  La seduta termina alle 15.10.