CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 febbraio 2024
246.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
C. 1666, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite III e IV, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già approvato dal Senato nel testo originario.
  In qualità di relatore, rileva che il provvedimento si compone di due articoli, il primo dei quali, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.
  Ricorda che tale articolo 2-bis ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare – di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. La stessa norma ha stabilito che l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  Fa presente che la legge n. 185 del 1990, in deroga alla quale l'articolo 2-bis ha autorizzato la cessione, individua in via generale alcune fattispecie di divieto ad esportare e importare i materiali di armamento ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. I richiamati articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare invece riguardano rispettivamente la cessione a titolo oneroso di materiali e di mezzi suscettibili di alienazione e le relative procedure e la cessione a titolo gratuito di materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso.
  Segnala che la proroga di un anno dell'autorizzazione è motivata dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame dalla necessità, per l'Italia, di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali. Evidenzia che, come previsto nel testo, l'autorizzazione è concessa «nei termini e con le modalità» stabilite nella normativa richiamata, e «previo atto di indirizzo delle Camere». A tale proposito, segnala che nella seduta del 10 gennaio 2024 la Camera, in seguito alle comunicazioni del Ministro della difesa, ha approvato tre risoluzioni (Foti, Molinari, Barelli e Lupi n. 6-00079, Braga ed altri n. 6-00080 e Richetti, Faraone, Magi ed altri n. 6-00082) che impegnano il Governo tra l'altro a continuare a sostenere l'Ucraina in tutte le forme, nel rispetto degli impegni assunti. L'impegno al sostegnoPag. 12 militare è stato rinnovato dal Parlamento, con diverse sfumature, anche con le risoluzioni approvate in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2023. Fa presente che l'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, fino al 31 dicembre 2023, dal decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 23 gennaio 2023, n. 8.
  Sottolinea poi che all'attuazione dell'articolo 1 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente (in tal senso dispone il comma 2) e che nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, si precisa a tale proposito che dalla disposizione in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigenti.
  Rileva che l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 22 dicembre 2023.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che alla materia «difesa e Forze armate», entrambe demandate alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera d) della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, evidenzia che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere alla VII Commissione sulla proposta di legge C. 836, come modificata nel corso dell'esame da parte della commissione stessa e recante «Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive».
  Fa presente che il testo all'esame del Comitato consta di 8 articoli e mira – stando alla relazione illustrativa – a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, tenendo conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.
  In particolare, l'articolo 1 della proposta enuncia le finalità e i principi dell'intervento legislativo precisando, al comma 1, che in coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2, 3, secondo comma, 33, ultimo comma e 41 della Costituzione, la proposta prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità. Ai sensi del comma 2 le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici. Il comma 3, infine, definisce, ai fini della proposta di legge, le società sportive intendendo riferirsi alle società che hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico.
  Il successivo articolo 2 disciplina le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e le quote delle società sportive. Pag. 13Nello specifico, il comma 1 prevede che siano assoggettate a partecipazione popolare sia le società sportive dilettantistiche – nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute – che le società sportive professionistiche – in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale. Quanto alle prime, il comma 1-bis precisa che la partecipazione popolare è possibile purché venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e purché lo statuto possegga specifici requisiti (dettati dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2021). Quanto alle società professionistiche, invece, il comma 2 prevede che possano essere assoggettate a partecipazione popolare in presenza di una serie concorrente di condizioni. Si tratta della tutela, anche tramite idonei patti parasociali, della costante presenza dell'ente di partecipazione popolare in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie e della garanzia del diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva di nominare un componente del consiglio di amministrazione qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.
  Passando ad esaminare l'articolo 3, evidenzia che esso regola gli enti di partecipazione popolare sportiva. In base al comma 1 si tratta di enti rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, che possono assumere la forma giuridica di società o di associazione, e il cui statuto deve prevedere che: a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva; b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza; c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti. A tale proposito, fa presente che ai numeri 2) e 3) della lettera d), del comma 1, il richiamo alle «attività di interesse generale di cui all'articolo 5» non appare congruo non figurando nell'articolo 5 tali attività. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di sostituire tale richiamo con il riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (cosiddetto codice del Terzo settore) dal quale sembrerebbero essere mutuate le ipotesi di distribuzione indiretta di utili. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che è adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara, rilevata negli ultimi tre anni e determinata in base a criteri elencati dalla proposta di legge.
  Sottolinea poi che l'articolo 4 disciplina i requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Nello specifico, il comma 1 prevede che le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano delle agevolazioni di cui al successivo articolo 5 in presenza di specifiche condizioni relative alle modalità di ripartizione degli utili, al reinvestimento degli stessi e alla distribuzione delle riserve accantonate. In base al comma 2, il venire meno di una delle condizioni comporta l'inapplicabilità delle agevolazioni. Il comma 3, infine, prevede come ulteriore causa di esclusione dalle agevolazioni, la mancata comunicazione, al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei nominativi dei partecipanti all'ente e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso.
  Il successivo articolo 5 regola il diritto di prelazione della società sportiva a partecipazione popolare per l'assegnazione del titolo sportivo nell'ipotesi di perdita per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, individuando specifiche condizioni.Pag. 14 Evidenzia che nella proposta di legge si fa in più punti riferimento alle agevolazioni di cui all'articolo 5, mentre il testo della proposta prevede all'articolo 5 esclusivamente il citato diritto di prelazione.
  L'articolo 6 disciplina le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che – in base al comma 1 – vigila sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e istituisce sezioni specifiche nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il comma 2, poi, prevede che, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento per lo sport provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro. A mente del comma 3, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Quanto all'articolo 7 osserva che esso disciplina la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva. In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di beneficiare delle agevolazioni, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote. Ai sensi del comma 2, per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 8, comma 2, la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso. Decorso tal termine, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. In base al comma 3, la durata massima dell'incarico è di dodici mesi. Il comma 4, infine, prevede che il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta – ai sensi dell'articolo 6 – la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
  Infine, fa presente che l'articolo 8, comma 1, disciplina l'entrata in vigore della legge dopo un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mentre il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il medesimo termine di un anno, l'adozione del regolamento attuativo della riforma. In particolare, la disposizione rinvia al regolamento per la definizione delle «soglie di incremento delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della presente legge». In merito, evidenzia che l'articolo 5 della proposta di legge non prevede soglie di incremento delle agevolazioni ma disciplina il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva che il provvedimento disciplina la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive intervenendo dunque prevalentemente nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Evidenzia altresì che l'articolo 6, individuando le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, interviene sulla competenza legislativa, sempre esclusiva, dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

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  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.
C. 882.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 882 recante riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.
  Evidenzia che la proposta di legge è composta da 6 articoli, non modificati in sede referente e che l'articolo 1, che reca le finalità dell'intervento normativo, stabilisce al comma 1 che lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale. Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le aree interessate. Infine, fa presente che per le finalità sopra indicate, in base al comma 3, lo Stato promuove la stipulazione e l'attuazione di accordi di programma con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2, che individua puntualmente i territori delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia ai fini della proposta di legge in esame.
  L'unico comma dell'articolo 3 dispone che, per le finalità del provvedimento, possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia: a) recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio; b) manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree; c) valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità; d) interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale; e) attività di studio, informazione e comunicazione; f) programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.
  Sottolinea che l'articolo 4, per la realizzazione degli interventi sopra descritti, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza: a) attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati; b) attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.Pag. 16
  Quanto al successivo articolo 5, osserva che la disposizione prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.
  Infine, fa presente che l'articolo 6 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla materia «tutela dei beni culturali, dell'ecosistema e dell'ambiente», demandata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sia alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza concorrente fra lo stesso Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorda a tale proposito che, per giurisprudenza costituzionale consolidata, tutela e valorizzazione dei beni culturali corrispondono ad «aree di intervento diversificate» (sentenze nn. 140 del 2015, 26 e 9 del 2004) e che, come richiamato dalla Corte costituzionale, gli articoli 3 e 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno definitivamente precisato gli ambiti rispettivamente della tutela e della valorizzazione. La prima ricomprende le attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione e si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Nell'ambito della tutela, pertanto, «risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l'intervento operativo di protezione e difesa». La valorizzazione consiste, invece, «nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone diversamente abili, nonché nelle attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale» (così la sentenza n. 45 del 2022). In una prospettiva più ampia, già nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
Emendamenti C. 1304, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, segnala come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al provvedimento, non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene pertanto possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

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Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
Emendamenti C. 1457, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, valutato il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone dunque al Comitato di esprimere un nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
Emendamenti C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, valutato il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea, nonché l'ulteriore emendamento 27.500 della Commissione, fa presente come le predette proposte non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Emendamenti testo unificato C. 153 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, sottolineando come il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al testo unificato C. 153 e abb.-A, risulti pienamente compatibile con il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.