CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 febbraio 2024
244.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

  Giovedì 1° febbraio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola MOLTENI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma.
Doc. XXII, n. 33.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Fa presente che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

  Alfredo ANTONIOZZI (FDI), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente del Documento XXII, n. 33, a sua prima firma, che propone, per tutta la durata della XIX legislatura, l'istituzione – ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione – di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Pag. 12Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma.
  Evidenzia che l'articolo 1 della proposta delinea i seguenti compiti della Commissione monocamerale: accertare l'eventuale esecuzione di attività di depistaggio volte ad occultare le cause dei fatti sopra citati e, in caso affermativo, i motivi e i responsabili delle medesime, anche in relazione a eventuali trattative intercorse tra esponenti governativi del tempo e organizzazioni terroristiche internazionali o ad accordi volti ad assecondare interessi stranieri in modo prioritario rispetto all'interesse nazionale; accertare le eventuali attività di gruppi del terrorismo interno e internazionale nel territorio italiano che possano assumere rilievo per la ricostruzione del contesto in cui furono commessi i fatti; verificare i rapporti internazionali intrattenuti dall'Italia, in forma ufficiale o informale, secondo le risultanze dei documenti dei servizi di informazione nazionali ed esteri e le testimonianze rese dalle persone informate dei fatti. Sottolinea che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1, la Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. È altresì prevista la possibilità di presentare relazioni di minoranza. Ai sensi del comma 4, la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti ai sensi del successivo articolo 4 e la loro raccolta in un archivio digitale unico al termine dei propri lavori.
  Rileva che in base all'articolo 2, comma 1, la proposta prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo costituito. Nello stesso modo si procede alla sostituzione in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare (ai sensi dell'articolo 2, comma 2). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, la Commissione è convocata per la costituzione dell'ufficio di presidenza dal Presidente della Camera entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione medesima a scrutinio segreto. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età. In base al comma 5 la Commissione elegge i due vice presidenti e di due segretari con il sistema del voto limitato; ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età.
  Quanto ai poteri e ai limiti della Commissione d'inchiesta, evidenzia che l'articolo 3 della proposta richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione in merito alla possibilità di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati, né irrogare sanzioni. La Commissione può quindi, salvo limitazioni disposte dalla legge, disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. Con riguardo al problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria, rammenta che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di giudicare, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Rammenta poi che, come di consueto, i Pag. 13commi 1 e 2 dell'articolo 3 stabiliscono ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta – all'articolo 3, comma 3 – richiama l'applicabilità degli articoli da 366 a 372 del codice penale. Rammenta a tale proposito che si tratta di articoli relativi ad una serie di delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366 codice penale), alla simulazione di reato (articolo 367 codice penale), alla calunnia e autocalunnia (articoli 368 e 369 codice penale) e alla falsa testimonianza (articolo 372 codice penale). Sottolinea che il provvedimento dispone poi, al comma 4, la non opponibilità alla Commissione, limitatamente ai fatti oggetto di inchiesta, del segreto d'ufficio, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto professionale e bancario si applicano le norme vigenti e per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla riforma dei servizi di informazione, contenuta nella legge 3 agosto 2007, n. 124. Con specifico riferimento ai profili di reciproca opponibilità del segreto tra commissioni parlamentari di inchiesta e autorità giudiziaria, richiama in modo particolare la sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (cosiddetto segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.
  Passando al contenuto dell'articolo 4, evidenzia che nell'esercizio delle sue funzioni, come previsto dal comma 1, la Commissione acquisisce la documentazione prodotta o raccolta sui fatti oggetto dell'indagine da alcune precedenti Commissioni parlamentari d'inchiesta. Si tratta: della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172; della Commissione d'inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e sull'attività dell'intelligence italiana, di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90; della Commissione d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82. Inoltre ricorda che l'istituenda Commissione acquisisce la documentazione rilevante per l'inchiesta, ivi compresa quella conservata presso l'Archivio della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Archivio centrale dello Stato, gli archivi dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e di alcuni dicasteri (interno, difesa, giustizia, infrastrutture e trasporti, affari esteri). Come specificato nella relazione di accompagnamento della proposta, le Commissioni parlamentari richiamate avrebbero raccolto già una serie di elementi probatori circa l'esistenza di collegamenti internazionali del terrorismo italiano. Insieme con il materiale desecretato riversato negli Archivi citati, la relazione sottolinea che l'acquisizione del materiale documentale permetterà la costituzione di un archivio digitale comprendente la documentazione acquisita e rilevante per i fini dell'inchiesta. Sottolinea poi che, come previsto dal comma 2 dell'articolo 4, la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche in deroga alla disciplina sul segreto di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Rammenta che tale articolo copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ricorda poi che il Pag. 14medesimo comma 2 dell'articolo 4 prevede che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla richiesta; tuttavia, può ritardare – motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria – la trasmissione degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per 30 giorni e può essere rinnovato, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Rileva che, in base al comma 3 dell'articolo 4, sugli atti e documenti raccolti non può essere opposto il segreto funzionale da parte di altre Commissioni di inchiesta e che, in base al comma 4, nell'espletamento dell'indagine la Commissione ha la facoltà di acquisire anche dagli organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta. Il comma 5 prevede la clausola che vincola la Commissione a mantenere il regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto. Come di consueto, in base al comma 6 è inoltre riconosciuto alla Commissione il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati; in ogni caso devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  Per quanto attiene al contenuto dell'articolo 5, evidenzia che il comma 1 prevede, come di consueto, che i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza. Il successivo comma 2 prevede poi che la violazione dell'obbligo del segreto e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.
  Fa presente poi che la proposta prevede che la Commissione adotti, prima dell'inizio dei suoi lavori, un regolamento interno e che ciascun membro possa proporre eventuali modifiche delle norme regolamentari (in tal senso dispone l'articolo 6, comma 1). Inoltre, il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che la Commissione si riunisca in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno mentre il comma 3 prevede la possibilità che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, comprese quelle di storici ed esperti di chiara fama riuniti in un apposito comitato. Infine evidenzia che in base ai commi 4 e 5 dell'articolo 6, la Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera e le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 300.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera.

  Federico FORNARO (PD-IDP), dopo aver preliminarmente ricordato che nelle passate legislature l'istituto dell'inchiesta parlamentare è già stato utilizzato a questi temi – ad esempio attraverso la cosiddetta Commissione Stragi e la prima e la seconda Commissione Moro – evidenzia che dal titolo della proposta emergono due tematiche distinte: una relativa alle «connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992» e una seconda inerente alle «attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma». Rileva come evidentemente le vicende specifiche siano ricomprese nel più ampio arco temporale dal 1948 al 1992, che peraltro si caratterizza per molti altri fatti meritevoli di approfondimento e, in merito, chiede al relatore, che è anche il proponente della proposta di inchiesta monocamerale, quali siano le reali ragioni dell'approfondimento specifico di queste vicende.
  Fa presente, infatti, che dalla relazione illustrativa si evince che obiettivi dichiarati Pag. 15della Commissione di inchiesta dovrebbero essere il cosiddetto Lodo Moro – che peraltro non coincide con il lunghissimo, eccessivo, arco temporale individuato per l'indagine – e la creazione di un grande archivio digitale – che evidenzia essere già esistente, custodito presso gli archivi della Camera e del Senato (ricorda, incidentalmente, che solo la II Commissione Moro ha raccolto oltre un milione di pagine di documenti).
  Svolge quindi alcune considerazioni sul concetto di segretezza, ricordando come le stesse Commissioni di inchiesta siano spesso accusate di poca trasparenza, producendo anch'esse atti che restano segreti. In merito ritiene che correttamente l'articolo 4 della proposta di inchiesta parlamentare prevede che la Commissione non possa rendere pubblici atti che riceve con il vincolo di segretezza e ricorda che anche la II Commissione Moro, in relazione a documenti relativi proprio al cosiddetto Lodo Moro, in possesso dei servizi segreti, dovette garantirne la segretezza addirittura rifiutandosi di acquisirli e preferendo consultarli presso la sede del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Dubita conseguentemente che obiettivo di questa inchiesta possa essere la desecretazione di tali atti.
  In conclusione, invita il relatore a esplicitare le finalità di questa inchiesta parlamentare – anche in considerazione dei tempi ormai abbastanza ridotti per svolgere una effettiva inchiesta su un arco temporale così esteso – al fine di consentire al gruppo del Partito democratico, che guarda a questa proposta senza pregiudizi, di assumere una posizione politica. Teme infatti che obiettivo dei proponenti sia esclusivamente quello di acquisire il cosiddetto Lodo Moro, con l'esclusivo fine di proporre una diversa ricostruzione della strage di Bologna. L'arco temporale 1948-1992 è ritenuto troppo ampio e teme che ciò serva esclusivamente a «spizzicare» qua e là vicende storiche per farne un uso strumentale.

  Nazario PAGANO, presidente, sintetizza la posizione dell'onorevole Fornaro, ritenendo che egli proponga di circoscrivere l'arco temporale dell'inchiesta parlamentare.

  Federico FORNARO (PD-IDP) precisa che, in alternativa alla riduzione del periodo storico considerato, si potrebbe circoscrivere l'oggetto dell'inchiesta ai soli fatti relativi alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) sulla scia delle considerazioni del collega Fornaro, che dichiara di condividere, intende aggiungere alcune valutazioni di metodo, oltre che di merito. Fa quindi presente che nella prima legislatura repubblicana furono istituite soltanto due Commissioni d'inchiesta, dedicate a questioni particolarmente rilevanti nell'Italia appena uscita dalla guerra, vale a dire disoccupazione e miseria. Segnalando che anche nella successiva legislatura furono soltanto due le Commissioni d'inchiesta, aventi ad oggetto rispettivamente il fenomeno della mafia e la tragedia del Vajont, evidenzia come, con il passare degli anni e con l'evolversi della dialettica parlamentare, il numero di tali Commissioni sia lievitato. Con riguardo alla legislatura in corso, fa presente che sono sessantatré le proposte di istituzione di Commissioni di inchiesta, fra le quali figurano quelle dedicate alla gestione della pandemia da Covid-19 e all'operato di Tridico ai vertici dell'INPS. Relativamente alla proposta in esame, integra i motivi di perplessità già illustrati dal collega Fornaro con un'ulteriore preoccupazione, ventilando il rischio che si utilizzi uno strumento prezioso quale è la Commissione d'inchiesta in modo distorto, quale «forma canagliesca» di gestire il dibattito parlamentare, per usare le parole di Andrea Manzella. Ritiene che le osservazioni dell'onorevole Fornaro costituiscano un invito a riflettere sull'obiettivo effettivo della istituenda Commissione, rilevando l'esigenza di circoscrivere l'ambito di indagine, per evitare che esso sia difficilmente controllabile. Si unisce quindi all'invito al relatore, chiedendo se, alla luce della disponibilità qui manifestata a riflettere insieme su obiettivi e confini della Commissione d'inchiesta, non si possano avere elementi di chiarezza.

  Alfredo ANTONIOZZI (FDI), relatore, nel ringraziare i colleghi per il contributo al dibattito,Pag. 16 apprezzando in particolare le dichiarazioni in ordine all'assenza di pregiudizi e alla disponibilità al confronto su un tema che è certamente molto ampio e complesso, fa presente che tenterà di entrare nel merito delle argomentazioni pertinenti qui esposte. Quanto all'ambito temporale della istituenda Commissione d'inchiesta, precisato che il 1948 è la data di nascita della Repubblica italiana, fa presente che l'obiettivo è quello di individuare, nel periodo prescelto, le connessioni via via instauratasi nel corso del tempo. Non si stupisce per l'incremento delle Commissioni d'inchiesta parlamentare nel corso delle varie legislature, sottolineando come vi sia, rispetto al passato, una maggiore esigenza di informazione, di comprensione e di trasparenza, moltiplicandosi la domanda di verità e di approfondimento. Pur riconoscendo che vi sono state Commissioni d'inchiesta di grande rilievo e di grande valore, anche documentale, ritiene tuttavia che sia mancata una lettura complessiva del periodo e che vi sia la necessità, utilizzando il lavoro già svolto, di mettere insieme il frutto delle esperienze passate, con l'ulteriore obiettivo di digitalizzare la documentazione raccolta e di renderla più fruibile. Quanto al riferimento specifico alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma, che sarebbero già ricomprese nell'arco temporale prescelto, fa presente che si tratta di due vicende che non hanno goduto di sufficiente attenzione e dunque, in assenza di un dibattito approfondito, pesano come argomenti oscuri nella storia del Paese. Nel ringraziare i colleghi per la trasparenza di pensiero dimostrata, ribadisce che sulla base del lavoro già fatto dalle altre Commissioni di inchiesta vi sono spazi per un utile approfondimento, soprattutto se si opera con la necessaria serietà. Pertanto l'obiettivo è quello di dare un contributo alla verità senza pregiudizi e in totale trasparenza, sulla base delle legittime posizioni politiche delle diverse forze in Parlamento, dando una lettura complessiva e una nuova veste di fruibilità al lavoro già svolto. Anche sulla base della sua lunga esperienza politica e parlamentare, ritiene che i fatti che accadono in un certo tempo necessitano a posteriori di un raccordo dialettico e di un approfondimento storico, che consentono di riguardarli in una nuova luce. Quanto al «lodo Moro» richiamato dal collega Fornaro, fa presente che esso si collocava nell'ambito di una situazione straordinaria, che a suo avviso ha impedito di coglierne l'effettiva natura, aggiungendo che sulla vicenda è ancora aperto il dibattito e diversi sono gli interrogativi tuttora posti da stampa e televisione. In conclusione, nel ritenere che il periodo individuato quale ambito temporale della istituenda Commissione meriti forte attenzione da parte del Parlamento, invitando ciascuno a spogliarsi dei propri convincimenti pregiudiziali per entrare nel merito di alcune questioni, fa presente che da parte sua c'è grande apertura nei confronti delle proposte di modifica e dei suggerimenti dei colleghi, con l'obiettivo di fare un lavoro serio.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 1° febbraio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto, C. 886 Rampelli, recanti «Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana» di Raoul Pupo, già professore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Trieste e di Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega nazionale di Trieste.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14. alle 15.