CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 gennaio 2024
243.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 240

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) annuncia, a nome del suo Gruppo, la presentazione di una richiesta formale riguardante lo svolgimento di un'audizione del Ministro per Pag. 241gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto, sugli esiti della prossima riunione del Consiglio europeo.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone di posticipare l'esame del disegno di legge C. 1658, considerata la temporanea assenza del relatore, on. Pietrella, e di passare all'esame della proposta di legge C. 836, di cui è relatore.

  La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
C. 836 Molinari ed altri.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, rileva che il progetto di legge all'esame della XIV Commissione, di cui è cofirmatario, prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse.
  In Italia, infatti, manca ad oggi una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto preveda incentivi per l'adozione di questa particolare forma di partecipazione societaria.
  Un importante passo in avanti sul tema è stato fatto con l'approvazione della legge 8 agosto 2019, n. 89, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, che all'articolo 1, comma 1, lettera n), delega espressamente il Governo ad individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.
  Tuttavia, allo stato attuale, in Italia non è stata ancora approvata una disciplina che regoli specificamente l'azionariato popolare.
  La presente proposta di legge, all'articolo 1, nell'enunciare le finalità e i princìpi mira a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.
  Ai fini della presente legge, per società sportive s'intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico (articolo 1).
  L'articolo 2 tipizza le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, identificando i soggetti che possono essere assoggettati a partecipazione popolare.
  Gli enti di partecipazione popolare sportiva sono enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ossia i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato e nel cui statuto sono inserite determinate previsioni (articolo 3).
  Nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo (articoli 4 e 5).
  Si prevede quindi, che, per le finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri:

   a) vigili sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

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   b) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituisca una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

   c) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituisca una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

  Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione delle suddette disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6).
  Si stabilisce altresì che il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 (articolo 7).
  Richiama conclusivamente le argomentazioni svolte nella relazione illustrativa del progetto di legge, menzionando i modelli sportivi di altri Paesi europei come la Spagna e la Germania e l'esperienza maturata tra i sostenitori della società calcistica Torino Football Club.
  L'impianto complessivo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, appare pienamente coerente con le politiche in materia di sport dell'Unione europea e segnatamente con i princìpi di un modello sportivo europeo delineati dal quarto piano di lavoro dell'UE per lo sport (2021-2024) adottato dal Consiglio dei ministri dell'UE il 1° dicembre 2020 e dalla risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport approvata dal Parlamento europeo il 23 novembre 2021: formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

DL 5/24: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
C. 1658 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, segnala che il disegno di legge al nostro esame, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2024, reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 a motivo della ristrettezza dei tempi di realizzazione degli interventi stessi.
  Il 1° gennaio scorso il nostro Paese ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7 e, in questo anno, oltre al Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7), avranno luogo venti sessioni ministeriali in diverse località italiane, dedicate ai principali argomenti di attualità internazionale, da infrastrutture e trasporti a clima ed ambiente, da energia e finanza passando per ricerca, lavoro, agricoltura e salute.
  Nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.
  Il medesimo comma fa riferimento alle strutture di cui può avvalersi il Commissario nell'esercizio delle proprie funzioni e nelle attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali.
  Particolare rilievo assumono, ai fini degli ambiti di competenza della XIV Commissione, le disposizioni di cui al comma 2, che da un lato prevede che agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, aggiudicatiPag. 243 dal Commissario straordinario, si applichi la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti pubblici), anche per gli appalti d'importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per singoli interventi, delle ragioni d'urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7. Il medesimo comma 2 al contempo fa salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
  Il comma 3 prevede per gli affidamenti indicati al comma 2 l'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, mentre per la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione si procede secondo le previsioni indicate all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità.
  Il comma 4 reca disposizioni in materia di processo amministrativo, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'articolo 125 del codice del processo amministrativo concernente le controversie relative alle infrastrutture strategiche. Si specifica, inoltre, che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi previsti al comma 1.
  Il comma 5 dispone, infine, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 autorizza per l'anno in corso la spesa di 18.050.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario di cui all'articolo 1.
  L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.
  Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
C. 1666 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, avverte che il provvedimento all'esame della XIV Commissione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è connesso alla necessità per il nostro Paese di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.
  L'articolo 1, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. L'autorizzazione è concessa nei termini e con le modalità stabilite nella normativa richiamata, e previo atto di indirizzo delle Camere.Pag. 244
  L'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento.
  L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  Ai sensi dello stesso articolo 2-bis (al comma 3), il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, «anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2» (che disciplinano la cessione di armi).
  Il 13 dicembre 2022 la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seguito alle comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022 di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative di Kiev, hanno approvato nelle rispettive sedute atti di indirizzo che impegnano il Governo, fra l'altro, a proseguire il sostegno all'Ucraina.
  In relazione alle cessioni in esame, sono stati finora emanati 8 decreti ministeriali, rispettivamente decreto ministeriale 2 marzo 2022, decreto ministeriale 22 aprile 2022, decreto ministeriale 10 maggio 2022, decreto ministeriale 26 luglio 2022, decreto ministeriale 7 ottobre 2022, decreto ministeriale 31 gennaio 2023, decreto ministeriale 23 maggio 2023 e il decreto ministeriale 19 dicembre 2023.
  L'articolo 2 del decreto-legge in via di conversione dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nella riunione del 14 e 15 dicembre scorsi il Consiglio europeo ha ribadito fermamente – con il voto di tutti i ventisette Stati membri dell'Unione la condanna all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, decidendo al contempo di avviare i negoziati di adesione di Kiev, alla quale era stato concesso lo status di Paese candidato nel giugno 2022.
  Rammenta altresì che lo scorso 10 gennaio, pochi giorni fa, le Camere hanno approvato risoluzioni di maggioranza che impegnano il Governo a proseguire il sostegno all'Ucraina, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, con le autorità governative dell'Ucraina, anche attraverso la gestione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari.
  Il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura all'Ucraina di attrezzatura militare nell'ambito dello Strumento europeo per la Pace (European Peace Facility – EPF), fondo fuori dal bilancio dell'UE alimentato da contributi degli Stati membri (determinati secondo il criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo (l'Italia contribuisce per circa il 12,8 per cento). La dotazione complessiva del fondo, a fronte delle crescenti esigenze di sostegno all'Ucraina, è salita da ultimo a 12,04 miliardi.
  Allo stesso tempo, l'Italia non ha mai dimenticato che l'impegno riguarda anche il proseguimento dell'assistenza umanitaria al popolo ucraino, pesantemente logorato dalla guerra, e il supporto a tutte le iniziative di ricostruzione e ripartenza economica, sociale, politica e istituzionale della Nazione ucraina, in piena sinergia con gli intendimenti dell'Unione europea e degli alleati occidentali.
  Rileva che il percorso delineato da questo disegno di legge appare pienamente condivisibile perché prosegue nel solco della politica finora adottata congiuntamente dai Paesi dell'Unione e dell'Alleanza atlantica, Pag. 245nella speranza che finalmente si possano riprendere quelle trattative di pace, da tanti auspicate, che abbiano anche iniziative conseguenti.
  Sottolinea conclusivamente che, affinché ciò accada, è necessario proseguire nel sostegno all'Ucraina, che combatte una guerra che è di tutta l'Europa e di tutto l'Occidente. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.
COM(2023) 645 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2023.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra i contenuti del parere (vedi allegato 4).

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizza l'eccessivo ricorso all'approvazione di pareri motivati, invalso nei lavori di questa Commissione nella presente legislatura, particolarmente grave in questo caso perché investe una proposta di regolamento afferente alla materia ambientale ed alla transizione ecologica.

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE), nell'illustrare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea come la proposta di parere motivato sia più attinenti ai nodi problematici del rispetto del principio di proporzionalità che di sussidiarietà. Condivide invece l'eccessivo ricorso allo strumento regolamentare, anche se l'ambito ambientale, disciplinato dalla nuova normativa unionale, sembra postulare, in ogni caso, un approccio integrato ed europeo a questione così complesse e stratificate.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), contesta la qualità tecnica della proposta di parere, che evidenzia ragioni giuridicamente deboli e del tutto sganciate dal vaglio dell'osservanza del principio di sussidiarietà, snaturando la funzione del parere motivato.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, osserva che il ricorso al parere motivato ha una natura meramente tecnica e non politica, come dimostra la stessa casistica prodotta in questo primo anno di legislatura, che rileva una ridotta percentuale di pareri motivati, a fronte dei documenti complessivamente adottati dalla Commissione nell'ambito di questa specifica disamina fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Serve ad evidenziare criticità ed incongruenze della legislazione europea, da parte dei Parlamenti nazionali, nella fase ascendente del diritto dell'UE, così come è stato del resto recentemente evidenziato dal prof. Enzo Cannizzaro nella sua audizione sui nodi applicativi dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che ha criticato espressamente la scarsa considerazione, da parte della Commissione europea, nei riguardi dell'osservanza di questi princìpi.

  Antonio GIORDANO (FDI) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando come l'espressione di un parere motivato non vada considerata una reiezione della proposta legislativa europea, quanto una richiesta di valutare meglio e con strumenti normativi idonei una tematica complessa che non può essere liquidata con slogan, né con un approccio eccessivamentePag. 246 centralizzato, basato fu una normativa dettagliata.

  Stefano CANDIANI (LEGA), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, rimarca che con l'approvazione di questo parere la XIV Commissione non intende entrare nel merito della proposta regolamentare, ma evidenziare l'esigenza di un metodo normativo diverso, realmente basato sulla sussidiarietà.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.
Atto n. 108.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dello scorso 17 gennaio.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, illustra i contenuti del parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.