CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 gennaio 2024
243.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 133

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
C. 799 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che nella seduta dello scorso 16 gennaio la Commissione Bilancio ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione Cultura. In quella sede, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica al fine di procedere alla puntuale quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento nonché alla verifica dell'adeguatezza dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.
  Rammenta, inoltre, che la Commissione Bilancio ha quindi proseguito il proprio esame nella seduta del 24 gennaio scorso e, in quella sede, la rappresentante del Governo ha segnalato che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della cultura era in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che erano in atto interlocuzioni tra gli uffici interessati volte ad acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione degli effetti finanziari della proposta di legge. Fa infine presente che, nella medesima giornata del 24 gennaio, la Commissione Cultura ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando due proposte emendative del relatore, di carattere meramente ordinamentale, nonché talune correzioni di forma predisposte ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento della Camera.
  Tanto premesso, con riferimento al testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, segnala la perdurante necessità di acquisire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 16 gennaio scorso.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO informa che sulla relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della cultura sono tuttora in corso le verifiche tecniche da parte della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di pervenire alle integrazioni del documento medesimo ritenute necessarie, nonché di acquisire Pag. 134ulteriori elementi di dettaglio indispensabili alla valutazione dei profili finanziari del testo in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta di ieri dai deputati Dell'Olio e Grimaldi, conferma che le spese connesse al ricorso all'arbitrato in caso di controversie hanno carattere meramente eventuale, non essendo al momento definibili né nell'an né nel quantum. Chiarisce, infatti, che le spese stesse dipenderanno dalle vicende specifiche di ogni singolo contratto nonché dai comportamenti individuali delle parti contraenti.
  Osserva quindi che, proprio per tali ragioni, l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame dispone che agli eventuali oneri derivanti dal ricorso all'arbitrato si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, come del resto previsto, in relazione alle spese connesse al ricorso ad arbitrati, in analoghi provvedimenti recanti la ratifica di accordi internazionali.
  In proposito, richiama, a mero titolo di precedenti recentemente occorsi, da un lato, la legge n. 199 del 2023, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, e, dall'altro, il disegno di legge C. 1451, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020, attualmente all'esame in prima lettura della Camera dei deputati.
  Conferma, infine, che, qualora gli eventuali oneri gravassero solo sull'Unione europea, ad essi si provvederà a valere sul bilancio dell'Unione stessa.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, preso atto delle precisazioni formulate dalla rappresentante del Governo, conferma la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento, formulata nella seduta di ieri, nei termini di seguito riportati:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1587, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Ente nazionale per l'aviazione civile potrà provvedere alle attività di cui agli articoli 8, 10, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio;

    gli oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo, che prevede la possibilità del ricorso all'arbitrato per specifiche controversie, hanno carattere meramente eventuale e alla relativa copertura finanziaria si provvederà con apposito provvedimento legislativo, salvo che i predetti oneri gravino esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

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  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo non consentano, al pari di quanto già evidenziato nella seduta di ieri, di escludere – in forza del rinvio operato ad un successivo provvedimento legislativo tramite cui provvedere agli eventuali oneri che dovessero verificarsi in relazione alle procedure di risoluzione delle controversie – il potenziale contrasto con la vigente disciplina contabile, ipotizzato dal relatore nel corso della precedente seduta.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'osservare che i chiarimenti resi nella presente sede dalla sottosegretaria Savino ricalcano esattamente quelli già forniti nella seduta di ieri, ritiene che il rinvio ad un successivo provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri connessi alla risoluzione delle controversie costituisca un'innovazione rispetto alla prassi sul punto costantemente seguita dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati. Rammenta infatti, a tale specifico proposito, che in occasione del recente esame in sede consultiva presso la stessa Commissione Bilancio della proposta di legge C. 1275, recante l'introduzione del salario minimo legale, il Governo espresse una posizione diametralmente opposta, affermando di non poter assentire l'ulteriore corso del provvedimento dal momento che esso rinviava ad un futuro provvedimento legislativo il reperimento delle risorse necessarie alla sua copertura finanziaria. Considera dunque assai inopportuno un simile modo di procedere, che in maniera ondivaga prospetta soluzioni diverse per situazioni assimilabili. Al riguardo, nel sottolineare che le maggioranze politiche sono naturalmente destinate a cambiare nel corso degli anni, evidenzia che le scelte che vengono compiute rischiano di pregiudicare nell'immediato futuro anche il buon andamento dei lavori della Commissione, dal momento che, in questo modo, potrebbero venire meno non solo i rapporti di correttezza e reciproco affidamento tra i diversi schieramenti ma anche la stessa credibilità delle istituzioni parlamentari.
  Al riguardo, richiama ad esempio quanto avvenuto in Assemblea nella seduta di ieri quando, durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 del 2023, recante modifiche alla disciplina del cosiddetto superbonus, il Governo ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno Guerra n. 9/1630/7, di cui egli stesso è cofirmatario, che si limitava a dare seguito a quanto la sottosegretaria Savino solo poche ore prima aveva dichiarato nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del medesimo provvedimento.
  In particolare, ricorda che il citato ordine del giorno impegnava il Governo ad intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di rimediare ad una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà il recupero delle agevolazioni riconosciute in caso di mancata ultimazione dell'intervento edilizio, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, in quanto hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, e coloro che hanno invece scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, per i quali si procederà, invece, al recupero. Fermo restando che nella seduta di ieri in Assemblea il parere è stato reso dalla sottosegretaria Lucia Albano, che in ogni caso rappresentava il Governo nella sua interezza, ritiene grave che in tal modo si siano sostanzialmente smentite le rassicurazioni fornite presso la Commissione Bilancio, osservando che tale comportamento non potrà non avere ripercussioni negative anche rispetto all'ordinato svolgimento dell'impegnativo lavoro che attende prossimamente la Commissione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere le osservazioni critiche svolte dal deputato Pagano in merito al comportamento di recente tenuto dal Governo sul provvedimento recante l'introduzione del salario minimo legale, che dimostra l'adozione di criteri e approcci differenti a seconda della convenienza politica del momento, invita l'Esecutivo ad attenersi per il futuro a una maggiore uniformità nella valutazione delle singole circostanze e nell'esercizioPag. 136 del suo ruolo nell'ambito delle procedure parlamentari.
  Rammenta, peraltro, che già in occasione dell'esame in sede referente presso questa Commissione del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo aveva palesemente disatteso il dettato della legge n. 196 del 2009 in tema di contabilità e finanza pubblica, introducendo all'articolo 16 del citato provvedimento un apposito credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, demandando tuttavia ad un successivo atto l'individuazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della misura, poi reperite direttamente dalla legge di bilancio per l'anno 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce, in primo luogo, che il rinvio ad apposito provvedimento legislativo per l'individuazione della copertura finanziaria degli oneri che dovessero eventualmente verificarsi in relazione alle spese per la risoluzione delle controversie, sempreché queste ultime già non gravino a carico del bilancio dell'Unione europea, risulta pienamente conforme alla corrente prassi legislativa, anche recente, come dimostrato dai provvedimenti di ratifica in precedenza richiamati. Ribadisce, inoltre, che gli oneri relativi alla risoluzione delle controversie sono pacificamente ritenuti di carattere eventuale, non essendo possibile una loro determinazione preventiva né nell'an né nel quantum.
  Per quanto concerne, invece, la reiezione dell'ordine del giorno Guerra n. 9/1630/7, richiamato dall'onorevole Pagano, confessa di non avere avuto modo di prenderne direttamente visione e ritiene che probabilmente il parere contrario espresso dal Governo nella seduta di ieri possa essere dipeso dal carattere forse troppo vincolante dell'impegno in esso contenuto a fronte di una questione sulla quale, come ha già avuto modo di segnalare in questa stessa sede nella seduta di ieri, è tuttora in corso d'opera un'attenta valutazione.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Pagano, considera quantomeno anomalo il fatto che, su parere contrario della sottosegretaria Albano, ieri sia stato respinto in Assemblea l'ordine del giorno a sua prima firma n. 9/1630/7, che peraltro avrebbe potuto essere anche riformulato al fine di rendere meno stringente l'impegno rivolto al Governo.
  Ritiene, tuttavia, ancor più sorprendente e contraddittoria la motivazione fornita dalla sottosegretaria Albano in sede di espressione del parere contrario sul citato ordine del giorno, Segnala, infatti, che la rappresentante del Governo ha evidenziato che la ratio della limitazione dell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 212 del 2023 ai soggetti che abbiano esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è dovuta alla circostanza che questi ultimi, con una certa probabilità, hanno realizzato gli interventi in mancanza di adeguata dotazione finanziaria, cosa che invece non si è verificata per i contribuenti che hanno scelto di operare la detrazione in dichiarazione dei redditi.
  Osserva, infatti, che tali asserzioni sconfessano apertamente quelle rese solo poche ore prima in Commissione Bilancio, sulla medesima disposizione, dalla sottosegretaria Savino, che aveva invece fornito precise rassicurazioni in merito all'intenzione del Governo di valutare un futuro intervento, da adottare entro il prossimo mese di aprile, al fine di rimediare ad una palese disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti che avessero invece scelto di fruire della agevolazione sotto forma di detrazione fiscale.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sulle vicende richiamate dai deputati del Partito Democratico, esprime rammarico per quanto accaduto, che è però, a suo avviso, frutto di un mero fraintendimento, probabilmente imputabile al fatto che la rappresentante del Governo che si è espressa in Assemblea è diversa da quella che ha partecipato ai lavori nella Commissione Bilancio.
  Ciò premesso, ritiene essenziale che i rapporti tra gli schieramenti di maggioranza e di opposizione siano sempre improntatiPag. 137 al reciproco rispetto ed affidamento negli impegni assunti, quale precondizione per condurre al meglio i lavori e ricercare, in un clima di discussione franca e costruttiva, momenti di incontro e mediazione, anche in vista del prossimo esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, recante proroga di termini normativi.
  Ferma quindi restando l'esigenza di trarre insegnamento da quanto accaduto affinché in futuro non abbia più a ripetersi, contesta tuttavia l'interpretazione secondo cui nell'esame del provvedimento in discussione vi sarebbe stato un cambio di prassi nell'esercizio delle attività di competenza della Commissione Bilancio, salvo il fatto che naturalmente è intervenuto rispetto al recente passato un mutamento di ruolo tra coloro che nella precedente legislatura sedevano rispettivamente tra i banchi della maggioranza e dell'opposizione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) preannunzia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere del relatore, rimarcando altresì che i precedenti richiamati dalla sottosegretaria Savino a sostengo della tesi, poi recepita nella parte premissiva della medesima proposta di parere si riferiscono esclusivamente a provvedimenti di iniziativa del Governo in carica, di per sé non idonei a configurare una prassi in senso proprio.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
C. 836.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
  Rileva che il testo all'esame della Commissione è quello risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione VII Cultura e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri in data 17 gennaio 2024.
  Fa presente, altresì, che il testo iniziale e le proposte emendative approvate non sono corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme sono dichiaratamente volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, recando a tal fine, agli articoli da 1 a 5, misure di carattere prevalentemente definitorio ed ordinamentale.
  In particolare, osserva che l'articolo 5 attribuisce alle «società sportive a partecipazione popolare», nel caso di perdita del diritto sportivo per fallimento o per altre cause, un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo, al ricorrere di determinate condizioni, mentre gli articoli 6 e 7 attribuiscono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri taluni compiti amministrativi, quali la vigilanza sui requisiti degli enti interessati dalla presente legge, l'aggiornamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 6, e il controllo sulla costituzione degli enti di partecipazione popolare sportiva, ai sensi dell'articolo 7.
  Segnala che l'articolo 6 è, inoltre, assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria.
  In proposito, nell'evidenziare la natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, rileva tuttavia la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa effettivamente svolgere i compiti ad esso attribuiti dall'articoloPag. 138 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola di neutralità finanziaria. Ritiene, altresì, necessario acquisire analoga conferma anche con riferimento all'attività di controllo attribuita al suddetto Dipartimento dal comma 4 dell'articolo 7, che non risulta incluso nell'ambito di applicazione della predetta clausola di invarianza.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa quindi presente che il comma 3 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni del medesimo articolo, prevedendo che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel prendere atto della correttezza della formulazione della disposizione, rileva tuttavia che il successivo articolo 7, comma 4, attribuisce al medesimo Dipartimento per lo sport il compito di esercitare il controllo sulla costituzione degli enti di partecipazione popolare sportiva. Segnala, pertanto, l'opportunità di estendere la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dell'articolo in esame anche al successivo articolo 7. Sul punto, risulta comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà fare fronte alle attività previste dagli articoli 6 e 7 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in virtù dell'incremento della dotazione organica del medesimo Dipartimento previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 836, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà fare fronte alle attività previste dagli articoli 6 e 7 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in virtù dell'incremento della dotazione organica del medesimo Dipartimento previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto;

   rilevata l'esigenza di introdurre una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, precisando altresì che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà all'attuazione tanto dell'articolo 6, quanto dell'articolo 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'Articolo 6, sopprimere il comma 3.

   Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – (Clausola d'invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Pag. 139ministri provvede all'attuazione degli articoli 6 e 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.
C. 565 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo della proposta di legge C. 565, recante norme per la valorizzazione della castanicoltura, predisposto dal Comitato ristretto, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Agricoltura, evidenziando altresì che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Soffermandosi sui profili di maggiore rilievo finanziario, segnala in primo luogo che gli articoli da 3 a 9 individuano gli organismi incaricati di svolgere le funzioni essenziali e gli strumenti necessari per la valorizzazione della castanicoltura. In particolare, osserva che l'articolo 4, comma 1, istituisce il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, l'articolo 4, comma 6, prevede l'istituzione, nell'ambito del Tavolo, dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, mentre il successivo 'articolo 5, comma 1, prevede la costituzione, nell'ambito del medesimo Tavolo, del Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne.
  Fa presente, poi, che l'articolo 6, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura, l'articolo 8, comma 1, istituisce presso il medesimo Ministero il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, articolato in sei Dipartimenti, mentre l'articolo 9 prevede la creazione di almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno Castanea sativa Mill.
  Rileva, altresì, che le norme individuano invece come strumenti per la valorizzazione della castanicoltura il Piano di settore della filiera castanicola, previsto dall'articolo 3, e il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante delle varietà di Castanea sativa Mill, istituito dall'articolo 7.
  Segnala, poi, che le norme recano apposite clausole di invarianza finanziaria che riguardano sia il Piano di settore della filiera castanicola, sia i predetti organismi e i relativi componenti.
  Osserva che non sono invece corredate da clausole di invarianza finanziarie le norme recate rispettivamente dall'articolo 7, che istituisce il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante delle varietà di Castanea sativa Mill, e dall'articolo 9, che prevede l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgono attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno Castanea sativa Mill.
  Tutto ciò considerato, appare necessario che il Governo, da un lato, precisi quali siano gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, dall'altro, chiarisca, qualora le norme siano corredate da clausole di neutralità finanziarie che richiamano risorse disponibili a legislazione vigente, con quali risorse umane, strumentali e finanziarie possa farsi fronte a tali effetti senza compromettere l'attuazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento alla clausola di invarianza di cui all'articolo 7, comma 3, ai sensi della quale all'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali Pag. 140disponibili a legislazione vigente. rileva che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione in esame al fine di prevedere che all'attuazione del citato articolo si farà comunque fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Osserva, inoltre, che il comma 5 dell'articolo 4 prevede che ai componenti del Tavolo di filiera per la frutta in guscio non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati e che l'istituzione del Tavolo medesimo «non deve determinare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che dall'istituzione del predetto Tavolo «non devono derivare» nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi. Osserva, altresì, che il successivo comma 7 prevede che agli esperti dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, costituito nell'ambito del suddetto Tavolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Il comma 8 dispone, invece, che le funzioni di supporto e di segreteria del nuovo organismo saranno assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in tal caso utilizzando una formulazione non pienamente rispondente a quella utilizzata nella prassi consolidata.
  Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 5 prevede che ai componenti del Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, costituito nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 4, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati e che le funzioni di supporto e di segreteria del nuovo organismo saranno assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che la formulazione della disposizione non è pienamente rispondente a quella utilizzata nella prassi consolidata.
  Fa poi presente che il comma 3 dell'articolo 6 prevede che il funzionamento della istituenda Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura sia assicurato nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, appare necessario modificare la citata clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che il predetto Ministero provvederà al funzionamento della Rete nazionale nell'ambito delle risorse non solo umane e finanziarie ma anche «strumentali» disponibili «a legislazione vigente». Per altro verso, segnala l'opportunità di riferire la predetta clausola al più ampio aggregato della finanza pubblica.
  Da ultimo, fa presente che il comma 4 dell'articolo 8 prevede che il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, assicuri lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, appare necessario modificare la clausola di invarianza integrando il riferimento alle risorse «disponibili» a legislazione vigente al fine di ricomprendervi anche quelle «finanziarie» e individuando l'amministrazione titolare delle medesime risorse, posto che il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, essendo un organismo di nuova istituzione, non può evidentemente risultare già destinatario di stanziamenti di bilancio o dotazioni logistiche e di personale.Pag. 141
  Relativamente all'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme prevedono che siano definiti gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di premialità di cui dovranno beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori, assicurando priorità ai castagneti ubicati nei territori collinari e montani, nelle zone di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico. Rileva che ai relativi oneri si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione della filiera castanicola, che viene istituito con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il comma 7 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del citato Fondo mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, rileva che appare anzitutto necessario modificare il testo nel senso di riferire al 2024 la decorrenza degli oneri e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023. Per quanto concerne, invece, l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, osserva che alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento prevista dall'articolo 17, comma 1, del provvedimento in esame, il predetto accantonamento non recherebbe, con esclusivo riferimento all'anno 2024, le occorrenti disponibilità. Rileva, infine, che sotto il profilo della formulazione della disposizione andrebbe, in ogni caso, valutata l'opportunità di ricollocare la clausola di copertura in commento nell'ambito del richiamato articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.
  In relazione all'articolo 11, rileva preliminarmente che le norme prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in base alle indicazioni del Piano di settore della filiera castanicola, individui criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune, assicurando priorità agli interventi ivi indicati. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che le disposizioni in esame si limitano a incidere sull'ordine delle priorità nell'assegnazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente e non sul loro ammontare.
  Relativamente all'articolo 12, rileva preliminarmente che i commi da 1 a 3 prevedono che la Rete nazionale di cui all'articolo 6, in collaborazione con gli istituti di ricerca e i dipartimenti competenti delle università, operi un monitoraggio costante sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale e internazionale e ne comunichi gli esiti al Ministero. Le norme prevedono, altresì, che la Rete nazionale individui le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e di contrasto degli infestanti e delle patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica. Il successivo comma 4 prevede invece che per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA sia concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. In proposito, per quanto riguarda i compiti affidati alla Rete nazionale di cui all'articolo 6, nel ricordare che il funzionamento della rete è assistito da un'apposita clausola di invarianza finanziaria che richiama le risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rinvia a quanto già osservato in merito al medesimo articolo 6. Per quanto concerne, invece, il contributo riconosciuto al CREA dal comma 4 dell'articolo 12 per il finanziamento di progetti di ricerca, considerato che l'esercizio 2023 è ormai trascorso osserva che, pur essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa, appare comunque necessario differire di un anno la concessione del citato contributo e l'onere che ne consegue, come osservato con riferimento al successivo articolo 17.Pag. 142
  In relazione all'articolo 13, rileva preliminarmente che le norme prevedono il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, ed in linea con quanto stabilito nel Piano, autorizzando la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024. In proposito, considerato che l'esercizio 2023 è ormai trascorso, pur essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa, appare necessario differire di un anno la concessione del citato contributo e l'onere che ne consegue, come osservato con riferimento al successivo articolo 17.
  In relazione all'articolo 14, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui, con decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno e riconosca le associazioni e i centri studi nazionali e locali del settore che svolgono attività sui territori per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana, prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del «Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura». Con il medesimo decreto sono individuate le procedure per l'emanazione, con cadenza semestrale, di appositi bandi per lo svolgimento di attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno. In proposito, rileva che la norma appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura, giacché prevede che le predette misure di sostegno gravino su un fondo di nuova istituzione senza provvedere alla sua dotazione finanziaria e alla copertura dell'onere che ne consegue.
  In relazione all'articolo 15, rileva preliminarmente che le norme consentono alle regioni di istituire marchi di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli e al Ministero dell'agricoltura di proporre alle regioni un marchio unico di qualità. In proposito, considerato che le norme sono attributive di facoltà che le amministrazioni dovrebbero attuare nel quadro dei propri vincoli di bilancio, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In relazione all'articolo 16, evidenzia preliminarmente che le norme stabiliscono che le regioni programmino i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2. Per lo svolgimento di tali controlli le regioni possono, nell'ambito degli specifici rapporti convenzionali con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale. In proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le attività di controllo poste in capo alle regioni dalle disposizioni in esame, per altro non corredate da un'apposita clausola di invarianza finanziaria, possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione anche della possibilità riconosciuta alle regioni di avvalersi dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. In tale quadro, dovrebbe essere altresì chiarito se la facoltà riconosciuta alle regioni di avvalersi anche della polizia locale possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali, anche in considerazione della mancanza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  In relazione all'articolo 17, fa presente che il comma 1 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 12, comma 4, e 13, pari nel complesso a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentarePag. 143 e delle foreste. Al riguardo, appare in primo luogo necessario modificare il testo nel senso di riferire al 2024 la decorrenza degli oneri e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023. In secondo luogo, per quanto concerne l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, rileva che alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento prevista dal precedente articolo 10, comma 7, il predetto accantonamento non recherebbe, con esclusivo riferimento all'anno 2024, le occorrenti disponibilità.
  Segnala, infine, che il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), da cui emergono specifiche criticità del testo sotto il profilo finanziario. Alla luce dei contenuti della predetta nota e dei rilievi formulati dalla relatrice nella seduta odierna, ravvisa la necessità di acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio scorso.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che nella seduta del 23 novembre 2023 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame e che nella seduta dello scorso 24 gennaio è stata sollecitata la trasmissione della predetta relazione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, giacché sulla relazione tecnica predisposta dal competente Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono in via di svolgimento le opportune interlocuzioni al fine di addivenire alle necessarie integrazioni della medesima relazione tecnica ed acquisire ulteriori chiarimenti sui profili di carattere finanziario del testo in esame.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, auspica che il Governo sia in grado di fornire i necessari chiarimenti sin dalla prossima settimana al fine di consentire un rapido prosieguo dell'iter del provvedimento, che affronta tematiche di grande rilievo per gli operatori del settore.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, preso atto dell'auspicio formulato dalla relatrice, assicura che, per quanto di sua competenza, si impegnerà affinché la Commissione possa disporre quanto prima dei necessari elementi di informazione volti a consentire il superamento delle criticità di ordine finanziario relative al testo in esame.

Pag. 144

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare.
Atto n. 111.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso annessa, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Precisa, inoltre, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Rileva, quindi, che il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda tecnica sarà opportunamente rimodulato al fine di assicurare la corrispondenza tra gli oneri imputati al piano gestionale n. 26 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa e le relative disponibilità. In conseguenza di ciò, fa presente che alla copertura degli oneri derivanti dalla prima fase del programma si provvederà: quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2023, 6,70 milioni di euro per l'anno 2024, 18,98 milioni di euro per l'anno 2025, 52,32 milioni di euro per l'anno 2027, 89,69 milioni di euro per l'anno 2028, 63,28 milioni di euro per l'anno 2029, 50,28 milioni di euro per l'anno 2030, 128,59 milioni di euro per l'anno 2031 e 32,28 milioni di euro per l'anno 2032, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 26 del citato capitolo 7120; quanto, invece, a 5,59 milioni di euro per l'anno 2024, 14,37 milioni di euro per l'anno 2025, 0,05 milioni di euro per l'anno 2026, 12,08 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2032 e 31 milioni di euro per l'anno 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 31 del medesimo capitolo 7120; quanto, infine, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 20 del medesimo capitolo 7120.
  Assicura inoltre che, in considerazione della citata rimodulazione del cronoprogramma, le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per Pag. 145tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Conferma, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato “Basi Blu”, relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (Atto n. 111);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e la presumibile conclusione nell'anno 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 1.760 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 559,36 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 997,64 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali n. 20, n. 26 e n. 31, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda tecnica sarà opportunamentePag. 146 rimodulato al fine di assicurare la corrispondenza tra gli oneri imputati al piano gestionale n. 26 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa e le relative disponibilità;

    alla copertura degli oneri derivanti dalla prima fase del programma, pertanto, si provvederà: quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2023, 6,70 milioni di euro per l'anno 2024, 18,98 milioni di euro per l'anno 2025, 52,32 milioni di euro per l'anno 2027, 89,69 milioni di euro per l'anno 2028, 63,28 milioni di euro per l'anno 2029, 50,28 milioni di euro per l'anno 2030, 128,59 milioni di euro per l'anno 2031 e 32,28 milioni di euro per l'anno 2032, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 26 del citato capitolo 7120; quanto a 5,59 milioni di euro per l'anno 2024, 14,37 milioni di euro per l'anno 2025, 0,05 milioni di euro per l'anno 2026, 12,08 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2032 e 31 milioni di euro per l'anno 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 31 del medesimo capitolo 7120; quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 20 del medesimo capitolo 7120;

    in considerazione della citata rimodulazione del cronoprogramma, le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata al provvedimento sia rimodulato nei termini riportati in premessa».

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel prendere atto che lo schema di decreto in esame si riferisce esclusivamente alla prima fase del programma, chiede quali siano il costo residuo previsto per le successive fasi del programma stesso e il costo della sua integrale realizzazione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che, come espressamente indicato nella scheda tecnica allegata al provvedimento, il programma in esame comporterà un onere complessivo stimato in 1.760 milioni di euro, di cui 559,36 milioni di euro Pag. 147sono riferibili alla sua prima fase e 997,64 milioni di euro sono destinati al suo completamento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene comunque discutibile che il completamento del programma sia affidato a interventi la cui realizzazione viene comunque subordinata al reperimento, attraverso successivi provvedimenti, delle occorrenti risorse finanziarie.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ritenendo fisiologico che il finanziamento di programmi in ambito militare, in ragione della loro elevata complessità, avvenga per tranche successive, considera tuttavia opportuno acquisire un chiarimento volto a escludere che l'eventuale mancato reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il completamento del programma in esame possa in qualche modo pregiudicare le utilità conseguite all'esito della prima fase del programma medesimo, oltre che le finalità perseguite dal programma nel suo complesso.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO precisa che le diverse fasi attuative in cui è articolato il programma sono comunque da considerarsi tra loro autonome.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), ricollegandosi alle preoccupazioni espresse dalla collega Guerra, invita il relatore e la rappresentante del Governo a valutare l'inserimento nella parte premissiva della proposta di parere di un apposito capoverso, volto a specificare che ciascuna fase attuativa del programma ha carattere autonomo.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, nel recepire le sollecitazioni formulate dai deputati Guerra e Ubaldo Pagano, riformula la propria proposta di deliberazione nei termini di seguito riportati:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato “Basi Blu”, relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (Atto n. 111);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e la presumibile conclusione nell'anno 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 1.760 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 559,36 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 997,64 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali n. 20, n. 26 e n. 31, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare,Pag. 148 alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda tecnica sarà opportunamente rimodulato al fine di assicurare la corrispondenza tra gli oneri imputati al piano gestionale n. 26 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa e le relative disponibilità;

    alla copertura degli oneri derivanti dalla prima fase del programma, pertanto, si provvederà: quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2023, 6,70 milioni di euro per l'anno 2024, 18,98 milioni di euro per l'anno 2025, 52,32 milioni di euro per l'anno 2027, 89,69 milioni di euro per l'anno 2028, 63,28 milioni di euro per l'anno 2029, 50,28 milioni di euro per l'anno 2030, 128,59 milioni di euro per l'anno 2031 e 32,28 milioni di euro per l'anno 2032, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 26 del citato capitolo 7120; quanto a 5,59 milioni di euro per l'anno 2024, 14,37 milioni di euro per l'anno 2025, 0,05 milioni di euro per l'anno 2026, 12,08 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2032 e 31 milioni di euro per l'anno 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 31 del medesimo capitolo 7120; quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 20 del medesimo capitolo 7120;

    in considerazione della citata rimodulazione del cronoprogramma, le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    considerato che ciascuna fase attuativa del programma ha carattere autonomo e che le fasi successive alla prima seguiranno una logica incrementale e progressiva;

    rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del Pag. 149programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata al provvedimento sia rimodulato nei termini riportati in premessa».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione, come da ultimo riformulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione, come da ultimo riformulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento.
Atto n. 112.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sui profili finanziari nella seduta del 24 gennaio, assicura che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in esame, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Fa presente che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Evidenzia, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Segnala, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentantePag. 150 del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato “Volo a vela”, relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (Atto n. 112);

   premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e la conclusione nell'anno 2029, comporterà un onere complessivo di 2 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto.».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), considerato che lo schema di decreto in esame prevede una spesa complessiva di 2 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2029, afferma di non comprendere la frase contenuta nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto, secondo la quale: «Laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo – di iter paritetico – , al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza». Ritiene, infatti, che l'importo preventivato sicuramente sarà soggettoPag. 151 a revisione nel lasso di tempo compreso tra l'avvio del programma e il suo completamento nell'anno 2029, rendendo l'esame odierno dello schema di decreto sostanzialmente privo di senso.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato «Rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell'Esercito italiano», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito.
Atto n. 113.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, segnala preliminarmente che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 23/2023, denominato «Rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell'Esercito italiano», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito.
  Fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che è volto ad assicurare il rinnovamento dell'intera capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) mediante l'avvio dello sviluppo e l'acquisizione di un sistema di nuova generazione, di produzione nazionale, finalizzato a incrementare la capacità di difesa a cortissimo raggio dell'Esercito italiano nel rispetto dei requisiti richiesti dalla NATO e ad assicurare un minor grado di dipendenza da Paesi terzi. Evidenzia che il programma ha un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2024 e una durata complessiva di tredici anni, con presumibile conclusione nel 2036.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 808 milioni di euro, stimato alle condizioni economiche sussistenti nell'anno 2023, suddiviso in due fasi. La prima fase del programma, da realizzare nel periodo 2024-2028 richiede un finanziamento di 175 milioni di euro, i cui oneri sono posti a carico delle risorse afferenti al capitolo 7120, piano gestionale 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Segnala che, in base al cronoprogramma contenuto nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase del programma saranno pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 33 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 32 milioni di euro per l'anno 2028.
  In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
  Fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti, che si sviluppa dall'anno 2024 all'anno 2028, è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenzaPag. 152 di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  La scheda tecnica ribadisce, altresì, che in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  La scheda tecnica precisa, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 633 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.
  A tale proposito, rileva che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, appare dunque opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Nella scheda tecnica si precisa, infine, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto, si provvederà alla necessaria integrazione con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, fa presente che appare in ogni caso necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, fino all'anno 2028, nonché la compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sui profili finanziari dello schema di decreto, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
  Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Sottolinea che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibilePag. 153 né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Segnala, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato “Rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell'Esercito italiano”, relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito (Atto n. 113);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, il cui avvio è previsto nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2036, comporterà un onere complessivo di 808 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 175 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 633 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa Pag. 154derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato «Mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer».
Atto n. 114.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente preliminarmente che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 24/2023, denominato «Mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer», relativo al rinnovamento dei veicoli tattici aviolanciabili (Atto Governo n. 114). Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale consiste nell'approvvigionamento di mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) 1.1 Flyer 72 per la dotazione di un gruppo tattico pluriarma della Brigata paracadutisti Folgore e del Comparto Forze speciali, nonché del relativo supporto logistico e dei corsi di formazione.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame reca un costo complessivo di 229,62 milioni di euro. Secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, segnala che la prima fase del programma comporta una spesa pari a 182,02 milioni di euro, che l'avvio della prima fase è previsto nell'anno 2024 e che dovrebbe concludersi nel 2035. Segnala che tale fase sarà integralmente finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della Pag. 155difesa, relativo a spese di investimento. Rileva che, in base al cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase saranno pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,56 milioni di euro per l'anno 2026, 23,16 milioni di euro per l'anno 2027, 11 milioni di euro per l'anno 2028, 14,1 milioni di euro per l'anno 2029, 18 milioni di euro per l'anno 2030, 13 milioni di euro per l'anno 2031, 15 milioni di euro per l'anno 2032, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 e 14,2 milioni di euro per l'anno 2035.
  In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, osserva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Segnala che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, a suo avviso, in ogni caso utile una conferma da parte del Governo.
  Specifica altresì che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 47,60 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento. A tale proposito, fa presente che occorre rilevare che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe opportuno, a suo avviso, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Evidenzia che nella scheda tecnica si precisa, infine, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programmaPag. 156 in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sui profili finanziari dello schema di decreto, sottolinea che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
  Rileva che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Assicura le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Segnala, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato “Mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer” (Atto n. 114);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, il cui avvio è previsto nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2035, comporterà un onere complessivo di 229,62 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 182,02 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 47,6 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre, per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale Pag. 157delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili», relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano.
Atto n. 115.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili», relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzatiPag. 158 alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano (Atto n. 115). Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha come finalità l'acquisizione e messa in opera di un adeguato numero di poligoni di tiro chiusi in galleria, allo scopo di limitare significativamente l'impiego di poligoni all'aperto e, quindi, di ridurre al minimo l'incidenza ambientale delle attività addestrative a fuoco.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala preliminarmente che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto, il programma pluriennale in esame avrà presumibilmente avvio nell'anno 2023 e conclusione nell'anno 2027 e reca un onere complessivo di 63,53 milioni di euro.
  Osserva, altresì, che il programma sarà integralmente finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 30, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento. Fa presente che, in base al cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase saranno pari a 8,25 milioni di per l'anno 2023, a 14,03 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza e di cassa, a 28.316.000 euro per l'anno 2024, a 38.949.000 euro per l'anno 2025 e a 33.000.000 euro per l'anno 2026.
  Rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi al programma è meramente indicativo e verrà attualizzato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Segnala che la medesima scheda tecnica chiarisce altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Evidenzia che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma, alla correlata integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un Pag. 159nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Infine, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria, a suo avviso, una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, appare opportuno, in particolare, verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento di lettera «f» riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, secondo quanto precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, evidenzia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Sottolinea che in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Rileva che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Segnala, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato “Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco Pag. 160portatili”, relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano (Atto n. 115);

   premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e la conclusione nell'anno 2027, comporterà un onere complessivo di 63,53 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, piano gestionale n. 30, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto.».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.