CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 gennaio 2024
242.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 30 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Paolo Traverso, direttore della pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Paolo TRAVERSO, direttore della pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler, che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Associazione Italia digitale.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Cosmano LOMBARDO, presidente di Associazione Italia digitale, che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Asstel Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Massimo SARMI, presidente di Asstel Confindustria, che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara conclusa l'audizione e sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di Thales Alenia space.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Massimo Claudio COMPARINI, amministratore delegato di Thales Alenia space, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca TOCCALINI (LEGA), relatore, espone in sintesi i contenuti sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I e V, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza.
  Osserva che il provvedimento, composto di venti articoli, contiene disposizioni riguardanti materie che, in linea generale e salvo limitati casi – sostanzialmente quanto recato all'articolo 9 –, non incidono direttamente su profili di interesse della Commissione. Per tale motivo riferisce sinteticamente i soli contenuti connessi a materie di interesse della X Commissione, sia pure indirettamente, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa innanzitutto un breve accenno all'articolo 1, comma 19, che dispone la proroga dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2024. In particolare il predetto comma 19 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'autorizzazione all'assunzione di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, disposta dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Segnala, invece, quanto disposto all'articolo 9 che, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo 394/1981 previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 14 del 2022 e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 50 del 2022 a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino.
  Segnatamente, ricorda che l'articolo 9, comma 1, modifica l'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022, prorogando di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine di operatività delle misure straordinarie – di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5-ter – in favore di imprese che esportano o hanno filiali/partecipate in Ucraina, Russia o Bielorussia. Si tratta delle seguenti misure: a) l'applicazione, prevista dal comma 1 dell'articolo 5-ter, in relazione alle domande di finanziamento per operazioni di patrimonializzazione, presentate a valere sul Fondo legge 394/1981 da imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge n. 27 del 2020), fino al 40 per cento (in deroga al limite ordinario al 10 per cento) dell'importo del finanziamento stesso. Per imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia si intendono quelle che hanno realizzato un fatturato medio (secondo i bilanci 2020 e 2021 depositati) derivante, per almeno il 10 per cento del fatturato totale aziendale, dalle esportazioni verso i predetti territori. La platea dei beneficiari è stata così ridefinita ad opera dell'articolo 13 del decreto-legge n. 198 del 2022 (cd decreto-legge «proroga termini»). L'ambito soggettivo di applicazione era precedentemente individuato nelle imprese che abbiano realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati (anziché nei bilanci 2020 e 2021), un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento (anziché al 10 per cento) del fatturato aziendale totale; b) la possibilità – consentita dal comma 2 dell'articolo 5-ter Pag. 78– di una sospensione – fino a dodici mesi – del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi), sia a favore delle imprese sopra indicate, sia di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia.
  Evidenzia poi che l'articolo 9, comma 2, invece, modifica l'articolo 29, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022, per prorogare, sempre di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine sino al quale le disponibilità del Fondo legge 394/1981 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina. La platea dei beneficiari è stata così ridefinita ad opera del citato articolo 13 del decreto-legge n. 198 del 2022. In particolare, il decreto-legge n. 198/2022 ha previsto che, ai fini della perimetrazione della platea dei beneficiari, le imprese esportatrici siano considerate singolarmente o a livello di gruppo e che le difficoltà o i rincari degli approvvigionamenti siano considerati, ai fini dell'applicazione della norma, anche a livello di filiera Anche ai sensi del richiamato articolo 29, in tali casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il tasso di cofinanziamento suddetto è stabilito, quindi, anche in questo caso, in deroga all'ordinario tasso del 10 per cento previsto dal citato articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18/2020. I cofinanziamenti sono comunque concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sia l'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge n. 14/2022, sia l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, prevedevano che l'efficacia delle misure fosse subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Le due misure, per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, sono state autorizzate dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023.
  Per quanto riguarda la componente di finanziamento a tasso agevolato del Fondo 394, ricorda che la base giuridica europea è il Regolamento «de minimis». La relazione illustrativa segnala che anche la loro estensione, con riferimento alla quota di cofinanziamento a fondo perduto, dovrà essere oggetto di notifica alla Commissione europea per l'ottenimento della relativa autorizzazione di proroga, in quanto la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attualmente concessa fino al 31 dicembre 2023. Nella relazione tecnica si rammenta che, con la Comunicazione della Commissione europea C/2023/1188 recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2023, la durata della Sezione 2.1 del quadro temporaneo (aiuti di importo limitato), base giuridica europea delle due misure per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. La proroga, che dovrà essere oggetto di notifica alla Commissione europea per l'ottenimento della relativa autorizzazione con riferimento alla componente di cofinanziamento a fondo perduto, è ritenuta pertanto compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  Segnala altresì che l'articolo 9, al comma 3, proroga al 31 dicembre 2024, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazionePag. 79 italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.
  In quanto connesso a materia di interesse della Commissione, anche se rilevante ai soli aspetti legati ai profili ambientali, fa presente che l'articolo 12, comma 6, proroga di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 – l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati.
  Ritiene infine opportuno ricordare, altresì, che l'articolo 17 autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 a proseguire gli interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
C. 1585 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, in sostituzione del relatore on. Fabio Pietrella, impossibilitato ad essere presente alla seduta, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
  Ricorda che l'obiettivo dei due strumenti internazionali è incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni. A tal fine essi estendono l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM2,5) e danno priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il black carbon (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti), elementi cancerogeni causa di gravi malattie cardiopolmonari. Le misure prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV) derivanti da prodotti per uso domestico e di costruzione e introducono disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente.
  Fa presente che il Protocollo è composto di 19 articoli e di nove allegati, mentre l'Emendamento è composto di 3 articoli e di un allegato. L'obiettivo del Protocollo (articolo 2), è – come già riferito – controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altre sostanze causate dalle attività umane antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi e le colture agrarie. Tale Pag. 80inquinamento è conseguenza del trasporto atmosferico anche transfrontaliero e a lunga distanza degli inquinanti. L'obiettivo è di limitare le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato I. Si tratta pertanto di un Protocollo basato sugli effetti, che prevede quote di riduzione delle emissioni, differenziate per ogni singolo Paese, e basato sugli impatti degli inquinanti stessi. Gli obblighi principali per le Parti contraenti (articolo 3) concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili. Sono poi previsti tetti alle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca, misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti composti organici volatili (COV) e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole.
  Segnala l'articolo 4 che impegna le Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3), nonché per il contenimento delle emissioni e per lo sviluppo di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.
  Ulteriori disposizioni riguardano: gli obblighi di informazione al pubblico (articolo 5), comprensivi dei dati, tra l'altro, sulle emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali annuali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca; sui livelli dell'ozono a livello del suolo; l'adozione di strategie e politiche nazionali (articolo 6) che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti;- l'impegno a favorire ricerca e cooperazione (articolo 8) al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni; l'impegno a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (articoli 9 e 10) alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle nuove tecniche di abbattimento delle emissioni.
  Precisa, comunque, che l'Italia, nonostante non abbia ancora proceduto alla ratifica del Protocollo di Göteborg, può contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da quello strumento internazionale, per normativa sia interna che europea, ed in particolare dalla direttiva 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, recepita nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 81 del 2018.
  Riferisce, infine, che il disegno di legge si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Fabrizio COMBA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1587, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021».
  Osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, mira a creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente. Segnala che si tratta del primo accordo UE in materia di aviazione con un partner della regione del Golfo e fa parte del processo definito nella comunicazione della Commissione europea relativa allo sviluppo di un'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione.
  Richiama sinteticamente, in questa sede, i principali contenuti, in particolare gli aspetti che investono profili di maggiore interesse per la Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa innanzitutto presente che l'Accordo – che consta di 30 articoli, suddivisi in tre titoli – dopo l'articolo 1 che reca le definizioni, copre tre principali aree di cooperazione: economica, normativa ed istituzionale.
  Il titolo I (articoli 2-12), recante disposizioni in materia di cooperazione economica, introduce: diritti di traffico, prevedendo in particolare il diritto illimitato di far volare passeggeri e merci tra l'Unione e il Qatar, dopo un periodo transitorio per i servizi verso Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi; norme per garantire una concorrenza equa, vietando discriminazioni, pratiche sleali e sussidi che incidono negativamente sulle pari opportunità di concorrenza; norme per garantire gli standard di trasparenza finanziaria più elevati, con l'obbligo di assicurare che i vettori aerei pubblichino le informazioni finanziarie; norme per facilitare le attività commerciali, compreso il diritto dei vettori aerei di stabilire liberamente uffici nel territorio dell'altra parte; norme sugli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea.
  In particolare, per quanto attiene i profili di interesse per la Commissione, evidenzia quanto recato negli articoli: 3, che riguarda i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate; 4, relativo agli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici; 5, che riconosce i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei. Segnala inoltre quanto recato dagli articoli da 7 a 11 che regolano, rispettivamente, gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza (articolo 7) le opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), i diritti doganali e la fiscalità (articolo 9), gli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 10) nonché la fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.
  Il titolo II (articoli 13-20), sulla cooperazione normativa, impegna entrambe le parti a: accettare reciprocamente i certificati di aeronavigabilità, nonché le licenze; raggiungere i livelli più elevati in materia di norme di sicurezza aerea; rispettare e promuovere i princìpi e i diritti fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), cooperando sulle questioni lavorative nell'ambito dell'accordo; promuovere l'aviazione sostenibile e collaborare per ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente. Segnala in particolare le disposizioni in materia di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20).
  Il titolo III (articoli 21-30) reca norma in materia cooperazione istituzionale, prevedendo che ciascuna parte è responsabile Pag. 82di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio e che un comitato misto – composto da rappresentanti di entrambe le parti e che si riunisce almeno annualmente – è responsabile della gestione dell'intesa e di garantirne la corretta attuazione, se del caso ricorrendo ad un meccanismo di risoluzione delle controversie.
  Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.
C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, in sostituzione della relatrice on. Ilaria Cavo, impossibilitata ad essere presente alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1589, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021».
  Osserva che il disegno di legge, approvato dal Senato il 29 novembre scorso e non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei, aprendo i rispettivi mercati, e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.
  L'Accordo si compone di 31 articoli e di 2 allegati. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per un'analisi approfondita del provvedimento, evidenzia come l'Accordo – dopo gli articoli 1 e 2, che recano l'obiettivo e le definizioni – preveda disposizioni che incidono su tre aree principali di cooperazione.
  Il Titolo I (articoli da 3 a 13) include le norme di natura economica, volte a disciplinare i diritti di traffico (tra cui il diritto illimitato di volare tra l'Unione europea e l'Armenia o di sorvolare il territorio dell'altra parte o di effettuare scali nel territorio dell'altra parte per scopi non commerciali), la flessibilità operativa, le autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte a operare nel territorio dell'altra parte e i relativi permessi tecnici, le opportunità commerciali, la garanzia di una concorrenza leale, norme sui diritti di utenza.
  Il Titolo II dell'Accordo (articoli da 14 a 21) contempla disposizioni di cooperazione regolamentare, relative alla sicurezza aerea e alla protezione del trasporto aereo, alla gestione del traffico aereo, all'ambiente e alla tutela dei consumatori, all'uso di sistemi telematici di prenotazione e ad aspetti sociali come l'impatto dell'Accordo sulla forza lavoro, le condizioni lavorative e la tutela sociale.
  Infine, il Titolo III (articoli da 22 a 31) include le disposizioni istituzionali e finali, inerenti alla gestione e attuazione dell'accordo, con riferimento alla composizione di un Comitato misto, al meccanismo di risoluzione delle controversie, alle misure di salvaguardia, all'entrata in vigore, alla registrazione e applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
  Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, segnala, in particolare: l'articolo 8 che regola, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi Pag. 83alla tutela della concorrenza; l'articolo 9 che prescrive che le parti adottino una serie di norme contenute nella normativa comunitaria citata nell'allegato 2; l'articolo 10 che descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, ecc.; l'articolo 11 che stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti; l'articolo 12 che prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa; l'articolo 13 che disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori; l'articolo 20 che riguarda i sistemi telematici di prenotazione.
  Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie e dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo (riguardante la composizione delle controversie) si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.
C. 882 Loizzo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca TOCCALINI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 882, recante il riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.
  Fa presente che il termine di «Magna Grecia» si riferisce, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica, alle popolazioni e alle civiltà insediatesi – provenienti dalla Grecia –, tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo, in territori corrispondenti alle attuali regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto, che nel III secolo avanti Cristo le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta «Magna Grecia» per distinguersi dalla «vecchia» Grecia.
  Osserva che il patrimonio storico e archeologico che ne è derivato non ha ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale naturale – allocato in buona parte nel Mezzogiorno d'Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord – in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il bacino mediterraneo.
  Riferisce, quindi, che il testo si compone di 6 articoli. L'articolo 1, determina come finalità la tutela e la promozione del peculiare valore della Magna Grecia. L'articolo 2 contiene l'individuazione geografica dei territori compresi, per ciascuna Regione (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche, Veneto), nell'area denominata «Magna Grecia». L'articolo 3 individua gli interventi da compiere per la tutela e lo sviluppo del territorio interessato, quali il recupero dei manufatti e dei monumenti di interesse storico-artistico, la valorizzazione turistica, la messa in sicurezza delle aree archeologiche e il potenziamento delle attività museali. L'articolo 4 dispone l'istituzione di un fondo, con la complessiva dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 3. L'articolo 5 conferisce al Governo il compito di promuovere un'intesa con le regioni, i comuni e gli altri enti interessati affinché Pag. 84la Magna Grecia possa essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'articolo 6, infine, reca la norma di copertura finanziaria.
  Si sofferma brevemente sulle parti che investono profili di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Segnala quindi, innanzitutto, quanto recato all'articolo 1, al comma 2, ove si specifica che nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, finalizzati a qualificarne la vocazione culturale e turistica e al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Per le finalità di cui alla proposta di legge, lo Stato promuove la stipulazione e l'attuazione di accordi di programma con le regioni e con i comuni previsti dall'articolo 2 (comma 3).
  Evidenzia poi che all'articolo 3, che prefigura una serie d'interventi che vanno dal recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e dalla valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale a interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale, si dispone possano essere ammessi a finanziamento anche: interventi di manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree; attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio; programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.
  Ricorda infine, come ha peraltro anticipato, che per tali attività l'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia» e prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo criteri di precedenza ivi indicati nel medesimo articolo 4.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.
Nuovo testo C. 565 Nevi e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SQUERI (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione il parere di competenza sulla proposta di legge recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (nuovo testo C. 565 Nevi), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  Riferisce che il provvedimento si compone di diciotto articoli suddivisi in cinque capi. Si sofferma brevemente sulle parti che investono profili di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa innanzitutto presente che il Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) reca le disposizioni generali. L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge. Tra le finalità segnala tra l'altro: la coltivazione sostenibile dei castagneti, incoraggiando le produzioni certificabiliPag. 85 biologiche; il sostengo alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione sia innovativi sia tradizionali; la promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva. L'articolo 2 reca le definizioni.
  Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 9, interviene in materia di rappresentanza e coordinamento istituzionale.
  In particolare, l'articolo 3 disciplina il Piano di settore della filiera castanicola che ha durata triennale quale strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore.
  L'articolo 4 disciplina l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta in guscio con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste composto, tra gli altri, anche da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, dei produttori, degli importatori e dei trasformatori e del Consiglio nazionale delle ricerche nonché delle università e degli enti di ricerca competenti in materia. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore presso il quale si prevede l'istituzione del Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, composto da tre assaggiatori esperti (articolo 5). L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste composto (MASAF) della Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura che provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di Castanea sativa Mill. L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il MASAF del Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola. L'articolo 9, sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno Castanea sativa Mill.
  Il Capo III, recante interventi pubblici per la filiera castanicola, è composto dagli articoli da 10 a 15. L'articolo 10 prevede che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di settore della filiera castanicola, il MASAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabilisca con proprio decreto gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di primalità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale. I sostegni, nella forma di contributi, devono essere finalizzati ad incentivare, con priorità i castagneti ubicati nei territori collinari e montani, nelle zone di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico. A tal fine nello stato di previsione è istituito il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con la dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. L'articolo 11 prevede le modalità per l'individuazione dei criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune. Segnalo che tali criteri di premialità sono volti a favorire in via prioritaria la costituzione di organizzazioni di produttori castanicoli, l'avvio di processi di integrazione e associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno. L'articolo 12 dispone circa l'individuazione delle priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché delle misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze e prevede un contributo al CREA per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinariPag. 86 sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura.
  L'articolo 13 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale; inoltre, il MASAF, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero. L'articolo 14 dispone sulle modalità per l'individuazione delle zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del «Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura».
  L'articolo 15 prevede che le regioni, d'intesa con il MASAF, possano istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli. Il MASAF ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare.
  Il Capo IV, relativo a controlli e sanzioni, è costituito dal solo articolo 16, in base al quale le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10.
  Ricorda, infine, che il Capo V, composto dagli articoli 17 e 18, reca le disposizioni transitorie e finali, rispettivamente, la quantificazione degli oneri per le misure previste e la clausola di salvaguardia.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.
C. 1560 Governo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo, composto di cinque articoli, che delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa (articolo 1).
  Rileva che l'articolo 2, comma 1, enuclea 20 criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Tra di essi si sofferma su quelli attinenti a profili di interesse per la X Commissione, illustra brevemente gli altri, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa innanzitutto presente, come di interesse per la Commissione, quanto recato alla lettera a) che stabilisce la necessità di una disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio (costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, industrie che producono i mezzi di produzione, industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore; i grossisti, i confezionatori e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzionePag. 87 al dettaglio; il settore del verde tecnico).
  Evidenzia anche quanto recato alla lettera b) che concerne la necessità di addivenire ad una definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica, in linea con le disposizioni vigenti relative alle qualificazioni di imprenditore agricolo e imprenditore agricolo professionale, nonché ad applicare i contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore.
  La lettera c) prevede la necessità di un coordinamento nazionale al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Ufficio per la filiera del florovivaismo.
  La lettera d) concerne l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali.
  Evidenzia che la lettera e), prevede, con cadenza quinquennale, la predisposizione di un Piano nazionale del settore florovivaistico. La lettera e-bis) riguarda i contenuti del Piano e prevede azioni volte, tra le altre finalità, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Ai sensi della lettera f) il Piano ha altresì il compito di sviluppare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, e per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche mentre la lettera g) prevede la predisposizione, a cadenza annuale, di un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore.
  La lettera h) prevede l'istituzione di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico.
  Segnala, in particolare, quanto recato alla la lettera i) che fa riferimento alla riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e all'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale; ciò al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico. Ricorda, in proposito, che l'articolo 11-bis, del decreto legge n. 17 del 2022, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale» convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022, ha introdotto iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. Tra le finalità che devono essere perseguite con il suddetto Piano ricorda, ai sensi del comma 2, quelle volte a: favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente; favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento; favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti; incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee ad incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti; incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili.
  Evidenzia, altresì, quanto recato alla lettera l) che prevede una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, anche promuovendo l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali,Pag. 88 in conformità alla normativa europea e internazionale.
  La lettera m) ha ad oggetto la disciplina dei centri per il giardinaggio, quali imprese agricole che forniscono altresì beni e servizi connessi all'attività agricola, e la definizione della loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica.
  La lettera n) concerne la definizione delle figure professionali che operano nel comparto.
  La lettera o) prevede la promozione dell'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso le Facoltà di agraria.
  La lettera p) è finalizzata a favorire l'aggregazione tra produttori del settore.
  La lettera q) è volta a prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
  La lettera r) è diretta a prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, al fine di perseguire fini forestali.
  La lettera s) mira ad includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato nell'ambito della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.
  La lettera s-bis) riguarda l'incentivazione all'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione, specie per i piccoli comuni;
  La lettera s-ter) mira a definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.
  Quanto ai restanti articoli del testo, ricorda che l'articolo 3 reca disposizioni concernenti il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, l'articolo 4 reca disposizioni riguardanti la copertura finanziaria mentre l'articolo 5, infine, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.